Regulation no. 12 of 29 March 2024: Environmental and technical qualification of recovered (milled) bituminous conglomerate from the demolition of road pavements
颁布于 2024-03-26 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- Regolamento 29 marzo 2024 n.12: Qualificazione ambientale e tecnica del conglomerato bituminoso di recupero (fresato) proveniente dalla demolizione di pavimentazioni stradali.
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 圣马力诺
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- circular economy, hazardous waste, hazards, oil, recycling/reuse, waste management, environmental standards, environmental impact assessment (EIA), business/industry/corporations, certification, governance, monitoring, offences/penalties, authorization/permit, protection of environment, standards
- 类别
- *, energy
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REPUBBLICA DI SAN MARINO REGOLAMENTO 29 marzo 2024 n.12 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.32 adottata nella seduta del 12 marzo 2024; Visti l’articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento: QUALIFICAZIONE AMBIENTALE E TECNICA DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO DI RECUPERO (FRESATO) PROVENIENTE DALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI CAPO I PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ ED AMBITO DI COMPETENZA Art. 1 (Principi generali) 1. La necessità di limitare il consumo di risorse non rinnovabili, sostenendo la transizione verso un’economia circolare basata sul riutilizzo delle materie, impone di prevenire la produzione di rifiuti e di valorizzare le risorse nell’intero ciclo di vita delle opere dell’ingegneria edile e civile. 2. Nella costruzione e manutenzione delle pavimentazioni stradali è necessario limitare l’impiego di aggregati naturali e leganti bituminosi, facendo ricorso al recupero delle notevoli quantità di conglomerato bituminoso proveniente dalla demolizione delle pavimentazioni esistenti, consentendone il riutilizzo. Art. 2 (Finalità) 1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire i requisiti ambientali da soddisfare affinché il conglomerato bituminoso risultante da demolizione di pavimentazioni stradali, considerato rifiuto ai sensi del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 e successive modifiche, assuma la qualifica di conglomerato bituminoso di recupero, nonché i criteri per gestire in modo efficace ed efficiente detto materiale. 2. Sono, altresì, definiti i requisiti tecnici necessari all’impiego di conglomerato bituminoso di recupero in opere di ingegneria edile e civile per: a) riutilizzo in sito; b) utilizzo come materiale costituente di conglomerati bituminosi a caldo e a freddo (integrando la norma europea EN 13108-8); c) produzione di aggregati riciclati. Art. 3 (Ambito di competenza) 1. Il presente regolamento si applica a tutti gli interventi di demolizione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso per infrastrutture stradali, di qualsiasi tipologia ed entità, effettuati sul territorio sammarinese. CAPO II PROVENIENZA, PRODUZIONE E IMPIEGHI DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO DI RECUPERO Art. 4 (Provenienza e produzione) 1. Il conglomerato bituminoso di recupero proviene dalla demolizione di pavimentazioni esistenti. 2. La produzione del conglomerato bituminoso di recupero è effettuata mediante: a) riutilizzo ovvero rigenerazione in sito, attraverso operazioni di frantumazione mediante fresatura di una pavimentazione bituminosa esistente, nuova miscelazione con apporto di legante, con modalità “a caldo” o “a freddo”, a seconda della tecnologia e del legante utilizzati, filler ed eventuale aggregato per correzione granulometrica, eventuale regolarizzazione e compattazione finale; b) asportazione per: 1) fresatura o scarifica, eseguita con macchine fresatrici o scarificatrici semoventi dotate di tamburo fresante e sistema continuo di caricamento su autocarro; la pavimentazione è asportata in frammenti sotto l’azione di appositi utensili applicati al tamburo rotante; il procedimento prevede l’impiego di acqua, funzionale alla fresatura e all’abbattimento delle polveri generate; 2) demolizione in senso stretto, condotta con macchine operatrici come escavatori, martelli demolitori e pale; la pavimentazione è rimossa in blocchi o lastre di dimensioni variabili. 3. La demolizione degli strati in conglomerato bituminoso della pavimentazione esistente è: a) selettiva, se effettuata per singoli strati di usura, di collegamento o di base della pavimentazione oggetto di rimozione; b) non selettiva, se comprende due o più strati della pavimentazione oggetto di rimozione. 4. Il conglomerato bituminoso presente nella pavimentazione esistente assume la denominazione di conglomerato bituminoso di recupero solo a seguito di esito positivo della qualificazione ambientale di cui all’articolo 7. In caso di esito negativo, detto conglomerato bituminoso è considerato rifiuto ai sensi del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 e successive modifiche. Art. 5 (Impieghi) 1. Il conglomerato bituminoso di recupero è oggetto di nuovo impiego in opere di ingegneria edile e civile mediante una delle seguenti modalità: a) riutilizzo in sito, attraverso la formazione di strati portanti della pavimentazione costituiti da fondazione, sotto-base, base, mediante diretto impiego del conglomerato bituminoso di recupero nel luogo di demolizione; b) produzione di aggregati da riciclo per: 1) miscele non legate, miscele costitute da aggregati per la produzione di misti granulari per sottofondi o fondazioni, oppure per la produzione di materiale per riempimenti; 2) miscele legate con cemento, costituite da miscela granulare composta da aggregati con granulometria controllata, da cemento e da acqua per attivare le reazioni idrauliche; c) produzione di conglomerato bituminoso a freddo, costituito da miscela granulare composta da aggregati con granulometria controllata, da legante bituminoso in forma di emulsione bituminosa o bitume schiumato, eventualmente integrata con acqua e/o cemento; d) produzione di conglomerato bituminoso a caldo costituito da miscela composta da aggregati con granulometria controllata, bitume e filler, lavorata a caldo in apposito impianto di produzione. CAPO III QUALIFICAZIONE AMBIENTALE E TECNICA SEZIONE I QUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO DI RECUPERO Art. 6 (Modalità di esecuzione delle prove di qualificazione ambientale) 1. L’esecuzione delle prove di qualificazione ambientale è effettuata, in alternativa: a) prima della movimentazione dal cantiere: 1) ante demolizione; 2) post demolizione; b) dopo la movimentazione dal cantiere, quindi dalla produzione del conglomerato bituminoso da demolizione; in tal caso è da considerarsi rifiuto ai sensi del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche e deve essere destinato a idoneo impianto autorizzato. 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), numero 1), la qualificazione ambientale è svolta sulla base del campionamento effettuato direttamente sulla pavimentazione esistente secondo le modalità di cui all’articolo 7. A seguito di esito positivo delle prove di qualificazione ambientale il conglomerato bituminoso costituente la pavimentazione esistente assume la denominazione di conglomerato bituminoso di recupero. Quest’ultimo può essere oggetto di successiva lavorazione in sito, oppure, in caso di successiva demolizione, il suo trasporto è effettuato ai sensi dell’articolo 10. 3. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), numero 2), la qualificazione ambientale è svolta sulla base del campionamento effettuato da cumulo di conglomerato bituminoso da demolizione, stoccato in cantiere, secondo le modalità di cui all’articolo 7 e, a seguito di esito positivo delle prove di qualificazione ambientale, il conglomerato bituminoso da demolizione assume la denominazione di conglomerato bituminoso di recupero e la movimentazione è effettuata ai sensi dell’articolo 10. 4. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), la qualificazione ambientale è svolta sulla base del campionamento effettuato secondo le modalità di cui all’articolo 7 da cumulo stoccato in apposita area presso impianto autorizzato al trattamento di rifiuti ai sensi del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche. A seguito di esito positivo delle prove di qualificazione ambientale, il conglomerato bituminoso stoccato assume la denominazione di conglomerato bituminoso di recupero. In questo caso il trasporto del conglomerato bituminoso da demolizione dal cantiere all’impianto di trattamento rifiuti è effettuato ai sensi dell’articolo 11. Art. 7 (Requisiti di qualificazione ambientale e modalità di campionamento) 1. La qualificazione ambientale consiste nella verifica di rispondenza delle caratteristiche del conglomerato bituminoso da demolizione, rimosso o da rimuovere, ai requisiti stabiliti per ciascuna delle prove di cui all’Allegato A. 2. La verifica di rispondenza dei requisiti di cui all’Allegato A è effettuata dall’Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio (di seguito brevemente UPAV) sulla base della documentazione prodotta dalla parte interessata contenente i risultati delle prove di qualificazione ambientale ottenuti da un laboratorio certificato. 3. Le modalità di campionamento sono differenti a seconda dei casi di cui all’articolo 6, secondo quanto riportato nell’Allegato B. Art. 8 (Certificato verde) 1. La qualificazione ambientale del conglomerato bituminoso di recupero è attestata dall’UPAV che, a seguito dell’esito positivo della verifica di rispondenza ai requisiti di cui all’articolo 7, condotta secondo le modalità di campionamento ivi previste, rilascia un certificato verde come da modello di cui all’Allegato C, su istanza del richiedente. 2. Il certificato verde è emesso in formato digitale ed ha validità pari a ventiquattro mesi dalla data di emissione. 3. Il richiedente il certificato verde è la Stazione Appaltante o l’impresa esecutrice nei casi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), oppure l’impianto autorizzato al trattamento rifiuti nel caso di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b). 4. Ai fini del rilascio del certificato verde, il richiedente invia la richiesta all’UPAV, composta da: a) modulo di richiesta certificato verde come da modello di cui all’Allegato D; b) esiti delle prove di qualificazione ambientale prodotte da laboratorio certificato. 5. L’UPAV prende in carico la richiesta ed effettua la verifica dei requisiti di qualificazione ambientale entro novanta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento e comunica al richiedente l’esito della verifica di qualificazione ambientale. 6. In caso di esito positivo della verifica di qualificazione ambientale, la comunicazione comprende: a) certificato verde; b) modulo richiesta certificato verde. 7. In caso di esito negativo della verifica di qualificazione ambientale, l’UPAV invia al richiedente comunicazione di non superamento delle suddette verifiche. 8. La comunicazione, indipendentemente dall’esito della verifica di qualificazione ambientale, è archiviata in formato digitale o cartaceo per almeno ventiquattro mesi dall’UPAV e dal richiedente. SEZIONE II QUALIFICAZIONE TECNICA DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO DI RECUPERO Art. 9 (Qualificazione tecnica) 1. La qualificazione tecnica del conglomerato bituminoso di recupero consiste nella verifica di rispondenza ai requisiti stabiliti per ciascuna delle prove e con le frequenze minime di cui all’Allegato E, in ragione dei diversi impieghi di cui all’articolo 5. CAPO IV TRASPORTO DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO DI RECUPERO E DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO DA DEMOLIZIONE Art. 10 (Trasporto del conglomerato bituminoso di recupero) 1. Il trasporto del conglomerato bituminoso di recupero dal cantiere di demolizione all’impianto o al cantiere ovvero sito di utilizzo finale, è effettuato esclusivamente in presenza, anche in formato digitale, della seguente documentazione: a) certificato verde; b) documento di trasporto previsto dalla normativa vigente in materia di trasporto delle merci. Art. 11 (Trasporto del conglomerato bituminoso da demolizione) 1. Il trasporto del conglomerato bituminoso da demolizione dal cantiere di demolizione all’impianto di trattamento rifiuti è effettuato in conformità agli articoli 29, 30 e 31 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche. 2. Il rilascio delle autorizzazioni al trasporto del conglomerato bituminoso da demolizione è effettuato ai sensi degli articoli 29 e 182 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche. Art. 12 (Vigilanza e controllo) 1. Le attività di vigilanza e controllo sul territorio sammarinese sono eseguite in ottemperanza all’articolo 183 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche. Art. 13 (Sanzioni) 1. Si applicano le sanzioni di cui agli articoli 38 e 39 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche. CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 14 (Norme transitorie e finali) 1. L’efficacia delle disposizioni del presente regolamento decorre a far data dal centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore. Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 marzo 2024/1723 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Filippo Tamagnini – Gaetano Troina IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Gian Nicola Berti ALLEGATO A Requisiti di qualificazione ambientale del conglomerato bituminoso di recupero Art.1 (Prove e requisiti ambientali) 1. Il presente Allegato A definisce le prove e relativi i requisiti ambientali che il conglomerato bituminoso da demolizione (rimosso o da rimuovere) deve soddisfare per assumere la qualifica di conglomerato bituminoso di recupero: a) controllo visivo; b) verifica di amianto e I.P.A.; c) test di cessione; d) verifica di presenza di materie estranee; e) classificazione granulometrica e natura degli aggregati. Art.2 (Controllo visivo) 1. Il controllo visivo è il controllo atto a verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso e da effettuare sul conglomerato bituminoso da demolizione (rimosso o da rimuovere). 2. La Stazione Appaltante o l’impresa esecutrice nei casi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), oppure l’impianto autorizzato al trattamento rifiuti, nel caso di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), provvede ad effettuare il controllo visivo, dove per «controllo visivo» si intende il controllo dei rifiuti con codice EER 17.03.02 che investe tutte le parti del lotto ed impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata. Art.3 (Verifica di amianto e I.P.A.) 1. La verifica di amianto e I.P.A. è il controllo atto a verificare il rispetto dei limiti di concentrazione di Amianto e I.P.A. e da effettuare sul conglomerato bituminoso da demolizione (rimosso o da rimuovere). 2. La Stazione Appaltante o l’impresa esecutrice, nei casi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), oppure l’impianto autorizzato al trattamento rifiuti, nel caso di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), affida ad un laboratorio certificato la verifica delle concentrazioni di cui al Prospetto A.1, su un campione prelevato secondo le modalità di cui all’Allegato B. PARAMETRO UNITA’ DI MISURA REQUISITI Limite Massimo di Concentrazione Ammissibile Amianto mg/kg 1000* Allegato "A" al Regolamento 29 marzo 2024 n.12 Sommatoria IPA mg/kg 100 *Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure I.R. - trasformata di Fourier). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori. Prospetto A.1 – Amianto e I.P.A.: parametri di prova e requisiti Art.4 (Test di cessione) 1. Il test di cessione è il controllo atto a verificare il rispetto dei limiti di concentrazione delle sostanze chimiche di cui al Prospetto A.2, da effettuare sul conglomerato bituminoso da demolizione (rimosso o da rimuovere). 2. La Stazione Appaltante o l’impresa esecutrice, nei casi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), oppure l’impianto autorizzato al trattamento rifiuti, nel caso di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), affida ad un laboratorio certificato la verifica delle concentrazioni di cui al Prospetto A.2, su un campione prelevato secondo le modalità di cui all’Allegato B. 3. La preparazione del campione ai fini della esecuzione del test di cessione secondo il metodo riportato in appendice A alla norma UNI 10802, ovvero secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 12457-2. PARAMETRO UNITA’ DI MISURA REQUISITI Limite Massimo di Concentrazione Ammissibile Nitrati mg/l 50 Fluoruri mg/l 1,5 Solfati mg/l 250 Cloruri mg/l 100 Cianuri mg/l 50 Bario mg/l 1 Rame mg/l 0,05 Zinco mg/l 3 Berillio g/l 10 Cobalto g/l 250 Nichel g/l 10 Vanadio g/l 250 Arsenico g/l 50 Cadmio g/l 5 Cromo totale g/l 50 Piombo g/l 50 Selenio g/l 10 Mercurio g/l 1 COD mg/l 30 Prospetto A.2 – Test di cessione: parametri di prova e requisiti Art.5 (Verifica di presenza di materie estranee) 1. La verifica di presenza di materie estranee è il controllo atto a verificare la presenza di materie estranee da effettuare sul conglomerato bituminoso da demolizione (rimosso o da rimuovere). 2. La Stazione Appaltante o l’impresa esecutrice, nei casi di cui all’articolo 6 comma 1 lettera a) punto 1) e punto 2, oppure l’impianto autorizzato al trattamento rifiuti, nel caso di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), affida ad un laboratorio certificato la verifica il rispetto del limite massimo di contenuto di materie estranee pari all’1% in massa. Art.6 (Classificazione granulometrica e natura degli aggregati) 1. Le caratteristiche prestazionali del conglomerato bituminoso di recupero richieste sono: a) classificazione granulometrica, da eseguirsi secondo Norma EN 933-1; b) natura degli aggregati, da eseguirsi secondo Norma EN 932-3. 2. La Stazione Appaltante o l’impresa esecutrice, nei casi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), oppure l’impianto autorizzato al trattamento rifiuti, nel caso di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), affida le prove in elenco ad un laboratorio certificato. ALLEGATO B Modalità di campionamento per la qualificazione ambientale del conglomerato bituminoso di recupero 1. Il presente Allegato B definisce le modalità di campionamento del conglomerato bituminoso da demolizione (rimosso o da rimuovere) ai fini della qualificazione ambientale del conglomerato bituminoso di recupero. 2. Le modalità di campionamento e frequenze sono differenti a seconda che la qualificazione ambientale avvenga: a) prima della movimentazione dal cantiere, ante demolizione (Prospetto B.1); MODALITA’ FREQUENZA* PROCEDURA Selettiva ogni 2.000 m2**, e comunque per singolo appalto UNI 10802 NON selettiva ogni 1.000 m2**, e comunque per singolo appalto * per frequenza si intende il numero minimo di campionamenti da effettuare su singola tratta (o su più tratte) della medesima pavimentazione, anche nel caso di interventi non continuativi ** di pavimentazione in conglomerato bituminoso da demolire (ante demolizione) Prospetto B.1 – Modalità di campionamento e frequenze per la qualificazione ambientale del conglomerato bituminoso da demolizione prima della movimentazione dal cantiere, ante demolizione b) prima della movimentazione dal cantiere, post demolizione, oppure dopo la movimentazione dal cantiere (Prospetto B.2) MODALITA’ FREQUENZA PROCEDURA Selettiva ogni 300 ton*, e comunque almeno 3 campioni a cumulo UNI 10802 NON selettiva ogni 200 ton*, e comunque almeno 5 campioni a cumulo * di conglomerato bituminoso demolito e stoccato provvisoriamente in cantiere (post demolizione) o demolito da pavimentazione esistente e stoccato in idoneo impianto di trattamento rifiuti Prospetto B.2 – Modalità di campionamento e frequenze per la qualificazione ambientale del conglomerato bituminoso da demolizione prima della Allegato "B" al Regolamento 29 marzo 2024 n.12 movimentazione dal cantiere (post demolizione) oppure dopo la movimentazione dal cantiere ALLEGATO C – Certificato verde (fac-simile) CERTIFICATO VERDE CONGLOMERATO BITUMINOSO DI RECUPERO Regolamento N. /2024 Repubblica di San Marino ANAGRAFICA DEL RICHIDENTE Nome: Cognome: Nato a: In qualità di: ………………………… ……. ………………………… ……. ………………………… ……… ………………………… ……… Ragione sociale: Indirizzo: COE.: Posta elettronica ………………………… ……… ………………………… ……… ………………………… ……… ………………………… ……… 1PROVENIENZA DEL CONGLOMERATO BITUMIOSO DA DEMOLIZIONE SEZ. 1 - Identificazione del sito di demolizione** (articolo 6 comma 1 lettera a), Regolamento N. ………/2024) Tipo di strada*: scorrimento collegamento locale ciclopedonale altro (specificare) ……………………………………….………………… Identificativo strada (via/piazza, ecc.): ………………..……………………………………………………………………….. Progressiva iniziale: chilometrica: …………….. Coord. GPS: …………. Progressiva iniziale: chilometrica: …………….. Coord. GPS: …………. Larghezza sezione trasversale demolita (m, seconda cifra decimale): ……………… Quantità (m3, prima cifra decimale): ………………………… …….. Tipo di demolizione*: Selettiva: Non selettiva Strato della pavimentazione***: base collegamento usura usura drenante altro: ……………. Modalità di esecuzione delle prove di qualificazione ambientale*: ante demolizione post demolizione SEZ. 2 - Identificazione dell’impianto di trattamento rifiuti (articolo 6 comma 1 lettera b) Regolamento N. ………/2024) Nome: Cognome: Nato a: In qualità di: ………………………… …… ………………………… ……… ………………………… ……… ………………………… ……… Ragione sociale: Indirizzo: COE.: Posta elettronica ………………………… …… ………………………… ……… ………………………… ……… ………………………… ……… LABORATORIO PROVE DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE Allegato "C" al Regolamento 29 marzo 2024 n.12 Anagrafica Nome: Cognome: Nato a: In qualità di: ………………………… …… ………………………… …… ………………………… …… ………………………… ……… Ragione sociale: Indirizzo: COE Posta elettronica ………………………… …… ………………………… …… ………………………… …… ………………………… ……… Riferimenti del Rapporto di Prova Identificativo rapporto di prova: Data di emissione: Nominativo del Responsabile: ……………………………………. ………………………………… …. ………………………………… …. 1 Scegliere SOLO una tra SEZ. 1 o SEZ. 2 *scegliere una tra le opzioni disponibili **per tratti saltuari di demolizione, ripetere per ogni singolo tratto *** scegliere una tra le opzioni disponibili per demolizione selettiva; scegliere tra più opzioni tra quelle disponibili per demolizione non selettiva Il Richiedente Protocollo dell’Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio UPAV (da compilare a cura di UPAV) Luogo e data: ………………………………………………….. Firma: ……………………………………………………… ……. Numero: ……………………………………………………….. . Data: ……………………………………………………… ……. ALLEGATO D – Modulo richiesta Certificato Verde (fac-simile) MODULO RICHIESTA CERTIFICATO VERDE CONGLOMERATO BITUMINOSO DI RECUPERO ANAGRAFICA DEL RICHIDENTE Nome: Cognome: Nato a: In qualità di: ………………………… ……. ………………………… ……. ………………………… ……… ………………………… ……… Ragione sociale: Indirizzo: COE Posta elettronica ………………………… ……… ………………………… ……… ………………………… ……… ………………………… ……… 1PROVENIENZA DEL CONGLOMERATO BITUMIOSO DA DEMOLIZIONE SEZ. 1 - Identificazione del sito di demolizione** (articolo 6 comma 1 lettera a), Regolamento N. ………/2024) Tipo di strada*: scorrimento collegamento locale ciclopedonale altro (specificare) ……………………………………….………………… Identificativo strada (via/piazza, ecc.): ………………..……………………………………………………………………….. Progressiva iniziale: chilometrica: …………….. Coord. GPS: …………. Progressiva iniziale: chilometrica: …………….. Coord. GPS: …………. Larghezza sezione trasversale demolita (m, seconda cifra decimale): ……………… Quantità (m3, prima cifra decimale): ………………………… …….. Tipo di demolizione*: Selettiva: Non selettiva Strato della pavimentazione***: base collegamento usura usura drenante altro: ……………. Modalità di esecuzione delle prove di qualificazione ambientale*: ante demolizione post demolizione SEZ. 2 - Identificazione dell’impianto di trattamento rifiuti (articolo 6 comma 1 lettera b) Regolamento N. ………/2024) Nome: Cognome: Nato a: In qualità di: ………………………… …… ………………………… ……… ………………………… ……… ………………………… ……… Ragione sociale: Indirizzo: COE Posta elettronica ………………………… …… ………………………… ……… ………………………… ……… ………………………… ……… LABORATORIO PROVE DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE Anagrafica Nome: Cognome: Nato a: In qualità di: Allegato "D" al Regolamento 29 marzo 2024 n.12 ………………………… …… ………………………… …… ………………………… …… ………………………… ……… Ragione sociale: Indirizzo: COE Posta elettronica ………………………… …… ………………………… …… ………………………… …… ………………………… ……… Riferimenti del Rapporto di Prova (da allegare) Identificativo rapporto di prova: Data di emissione: Nominativo del Responsabile: ……………………………………. ………………………………… …. ………………………………… …. 1 Scegliere SOLO una tra SEZ. 1 o SEZ. 2 *scegliere una tra le opzioni disponibili **per tratti saltuari di demolizione, ripetere per ogni singolo tratto *** scegliere una tra le opzioni disponibili per demolizione selettiva; scegliere tra più opzioni tra quelle disponibili per demolizione non selettiva Il Richiedente Protocollo dall’Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio (UPAV) (da compilare a cura di UPAV) Luogo e data: ………………………………………………….. Firma: ……………………………………………………… ……. Numero: ……………………………………………………….. . Data: ……………………………………………………… ……. ALLEGATO E Requisiti di qualificazione tecnica del conglomerato bituminoso di recupero 1. Il Prospetto E.1 riporta i requisiti minimi da determinare per la qualificazione tecnica del conglomerato bituminoso di recupero, in ragione dei diversi impieghi di cui all’articolo 5 del presente regolamento. 2. Il Prospetto E.2 riporta le frequenze minime per la determinazione dei requisiti di cui al Prospetto E.1, da determinare per la qualificazione tecnica del conglomerato bituminoso di recupero, in ragione dei diversi impieghi di cui all’articolo 5 del presente regolamento. Allegato "E" al Regolamento 29 marzo 2024 n.12 REQUISITO RIFERIMENTI NORMATIVI LAVORAZI ONE IN SITO IMPIEGHI DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO DI RECUPERO CB a caldo (serie UNI EN 13108) CB a freddo Aggregati (legati e non legati) (UNI EN 13242) RA≤10% (usura) RA≤20% (base binder) 50%>RA>1 0% (usura) 50%>RA>2 0% (base binder) RA≥50 % (tutti gli strati) fondazi one base binder Designazione del conglomerato di recupero Distribuzione granulometrica UNI EN 933-1 SI SI SI SI SI SI SI Designazione granulometrica UNI EN 13108-8 SI SI SI SI SI SI SI Composizione del conglomerato di recupero Contenuto legante UNI EN 12697-1 SI SI SI SI SI SI SI Dimensione massima (URA) UNI EN 12697 2, 13043 SI SI SI SI SI SI SI Legante Tipo di legante Evidenze documentali SI SI SI SI SI SI SI Proprietà legante (Penetrazione - rammollimento / Viscosità) UNI EN 1426 UNI EN 1427 UNI EN 13302 nr nr SI SI nr nr nr Aggregato Granulometria UNI EN 12697-2 SI SI SI SI SI SI SI Resistenza frammentazione (LA) UNI EN 1097-2 nr nr nr SI nr SI nr Forma e appiattimento UNI EN 933-3,4 nr nr nr SI nr SI nr Resistenza levigazione (VL) (solo per strati superficiali di usura) UNI EN 1097-8 na nr nr SIa) na na na Materie estranee Materiali Gruppo 1 SI SI SI SI SI SI SI Materiali Gruppo 2 UNI EN 12697 42 Omogeneità cumulo (variabilità o scarto) Contenuto di legante - nr nr SI SI nr SI nr Caratteristiche del legante - nr nr SI SI nr SI nr Distribuzione granulometrica - nr nr SI SI nr SI nr NOTE: a) I requisiti evidenziati in grassetto sono obbligatori secondo la norma UNI EN 13108-8 b) Da determinare in fase di progetto SI = Requisito obbligatorio nr = Requisito non richiesto (non obbligatorio) na = Requisito non applicabile Prospetto E.1 – Qualificazione tecnica: requisiti del conglomerato bituminoso di recupero REQUISITO Lavorazione in sito Impiego nei CB a caldo (serie UNI EN 13108) Impiego nei CB a freddo RA<10% (usura) RA<20% (base binder) RA da10% a 50%(usura) RA da20% a 50% (base binder) RA≥50% (tutti gli strati) fondazio ne base binder Designazione granulometrica Dimensione massima frammenti Ogni 2.000 m2 e comunque almeno 1 campione per singolo appalto Ogni 500 t e comunque almeno 1 campione a cumulo Ogni 500 t e comunque almeno 5 campioni a cumulo Ogni 500 t e comunq ue almeno 5 campion i a cumulo Ogni 500 t e comunq ue almeno 1 campion e a cumulo Ogni 500 t e comunque almeno 5 campioni a cumulo Dimensione massima aggregati Composizione Contenuto legante Distribuzione granulometrica Legante Tipo di legante Evidenze documentali Proprietà del legante (Penetrazione, rammollimento o viscosità) Ogni 2.000 t e comunque almeno 1 all’anno Ogni 2.000 t e comunq ue almeno 1 all’anno Aggregato Resistenza alla frammentazione (LA) Ogni 2.000 t e comunque almeno 1 all’anno Ogni 2.000 t e comunq ue almeno 1 all’anno Ogni 2.000 t e comunque almeno 1 all’anno Forma e appiattimento Resistenza alla levigazione VL (solo per strati di usura) Granulometria Ogni 2.000 m2 e comunque almeno 1 campione per singolo appalto Ogni 500 t e comunque almeno 1 campione a cumulo Ogni 500 t e comunque almeno 5 campioni a cumulo Ogni 500 t e comunq ue almeno 5 campion i a cumulo Ogni 500 t e comunq ue almeno 1 campion e a cumulo Ogni 500 t e comunque almeno 5 campioni a cumulo Materie estranee Materiali Gruppo 1 Ogni 2.000 m2 e comunque almeno 1 campione per singolo appalto Ogni 500 t e comunque almeno 1 campione a cumulo Ogni 500 t e comunque almeno 5 campioni a cumulo Ogni 500 t e comunq ue almeno 5 campion i a cumulo Ogni 500 t e comunq ue almeno 1 campion e a cumulo Ogni 500 t e comunque almeno 5 campioni a cumulo Materiali Gruppo 2 Omogeneità cumulo (variabilità o scarto) Contenuto di legante Ogni 2.000 t e comunque almeno 1 all’anno Ogni 2.000 t e comunq ue Caratteristiche del legante almeno 1 all’anno NOTE: I requisiti evidenziati in grassetto sono obbligatori secondo la norma UNI EN 13108-8 Le frequenze riportate sono valide salvo richieste maggiormente restrittive da parte di documenti contrattuali o normativa applicabile Prospetto E.2 – Qualificazione tecnica: frequenze minime di prove per la qualificazione tecnica del conglomerato bituminoso di recupero