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圣马力诺的法律

elegated Decree 29 March 2024 n.79: Provisions for the operation, ordinary and extraordinary maintenance of high voltage electricity transmission networks in the territory for the purposes of their strengthening and rationalization

颁布于 2024-03-29 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Decreto Delegato 29 marzo 2024 n.79: Disposizioni per l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di trasmissione in alta tensione dell’energia elettrica in territorio ai fini del loro potenziamento e razionalizzazione.
语言
Italian
类型
法令
国家
圣马力诺
主题
Energy
关键词
energy conservation/energy production, governance, investment

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Art. 1 (Finalità) 1. Il presente decreto delegato detta disposizioni ai fini della trasmissione dell’energia elettrica tramite reti in Alta Tensione (di seguito brevemente AT) di proprietà di soggetti esteri nel territorio della Repubblica di San Marino e per la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, allo scopo di garantire la fornitura di energia anche mediante il potenziamento e la razionalizzazione delle suddette reti. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto delegato introduce discipline speciali in materia di autorizzazioni amministrative ed edilizie, di lavoro e fiscali, volte a garantire ad un soggetto estero proprietario di una infrastruttura di trasmissione in AT dell’energia nella Repubblica di San Marino, l’esercizio dell’attività di trasmissione in AT dell’energia. 3. L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è gestore delle reti di distribuzione in Media e Bassa Tensione nonché unico soggetto autorizzato a fornire energia elettrica ai clienti finali sulla base della normativa vigente in materia.

  2. Art. 2 (Soggetto concessionario) 1. Il Congresso di Stato, mediante delibera, riconosce il proprietario di una infrastruttura di trasmissione in AT dell’energia nella Repubblica di San Marino, quale soggetto concessionario. Tale soggetto è titolare del diritto di esercire l’infrastruttura garantendo la trasmissione dell’energia e di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura stessa. 2. Con atto separato, nell’esercizio della delega contenuta nell’articolo 1, comma 29 della Legge 23 dicembre 2023 n.194, anche a seguito di accordi tra Stati, sono definiti speciali regimi fiscali applicabili ai soggetti concessionari di cui al comma 1.

  3. Art. 3 (Titoli edilizi) 1. Il proprietario di un’infrastruttura di trasmissione in AT dell’energia riconosciuto soggetto concessionario può richiedere alle Autorità competenti della Repubblica di San Marino l’attivazione delle procedure volte ad ottenere le autorizzazioni necessarie per procedere all’installazione e manutenzione di strutture e impianti installati sopra e sotto il suolo e nello spazio sovrastante di proprietà pubblica o privata, allo scopo di garantire il trasporto di energia. 2. Il proprietario di una infrastruttura di trasmissione in AT dell’energia riconosciuto concessionario può presentare domanda di concessione e autorizzazione edilizia ai sensi dell’articolo 57 della Legge 14 dicembre 2017 n.140.

  4. Art. 4 (Disposizioni speciali per l’esecuzione delle attività in territorio) 1. Il soggetto concessionario riconosciuto ai sensi dell’articolo 2, per lo svolgimento delle attività previste allo stesso articolo, inoltra apposita comunicazione all’Ufficio Attività Economiche e all’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive entro e non oltre il giorno precedente all’inizio dell’intervento in territorio. Gli interventi urgenti configurabili come trasferte giornaliere, possono essere comunicati al medesimo ufficio, entro le ventiquattro ore successive all’intervento. 2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere i seguenti elementi: a) ragione sociale del soggetto estero; b) nome e cognome dei lavoratori presenti in territorio per l’esecuzione dell’intervento, nonché copia della carta d’identità o di passaporto in corso di validità muniti di dichiarazione di conformità dei dati e di conformità all’originale; c) indicazione del periodo di effettiva presenza in territorio; d) descrizione dell’intervento da effettuare; e) documento ovvero dichiarazione equipollente che comprovi il rapporto di dipendenza tra ditta estera e lavoratore; 3. Il soggetto concessionario, riconosciuto ai sensi dell’articolo 2, deve possedere, per ogni lavoratore indicato nella comunicazione di cui al comma 2, lettera b), e per tutta la durata dell’intervento, la copertura previdenziale ai sensi di apposita Convenzione tra la Repubblica di San Marino e lo Stato ove ha sede l’impresa distaccante, o assicurare il possesso di copertura assicurativa e previdenziale contro il rischio infortunistico e la responsabilità civile con indicazione specifica della validità nel territorio della Repubblica di San Marino. Tale documentazione deve essere conservata nei luoghi di lavoro ed esibita in caso di controlli. 4. Le eventuali imprese estere appaltatrici e subappaltatrici del soggetto Concessionario dovranno essere dallo stesso comunicate all’Ufficio Attività Economiche ed all’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive ed al Congresso di Stato, per mezzo della Segreteria di Stato competente, per la relativa presa d’atto. 5. Le imprese estere appaltatrici e subappaltatrici del Concessionario sono sottoposte agli stessi diritti e obblighi previsti dal presente decreto delegato in capo al Concessionario. Per quanto concerne la comunicazione di cui al comma 2 tali imprese devono produrre i seguenti ulteriori documenti: a) ragione sociale o denominazione del soggetto estero: visura camerale per le imprese italiane ovvero documento equivalente se trattasi di imprese di diversa nazionalità; b) documento ovvero dichiarazione equipollente che comprovi la regolarità contributiva della società che effettua il servizio in territorio sammarinese. 6. Il soggetto concessionario ed eventuali società appaltatrici e subappaltatici sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 7. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate tramite posta certificata. 8. All’inosservanza delle procedure di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dalla Legge 16 novembre 1995 n.127 e successive modifiche e dal Decreto Legge 5 ottobre 2011 n.156. 9. In caso di recidiva o di mancato pagamento della sanzione irrogata ai sensi del comma 8, l’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive trasmette motivata nota al Congresso di Stato al fine della revoca della concessione al soggetto concessionario o alle imprese subappaltatrici. Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 marzo 2024/1723 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Filippo Tamagnini – Gaetano Troina IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Gian Nicola Berti

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