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圣马力诺的法律

Delegated Decree No. 110 on the processing and marketing of frozen and precooked bread and pastries

颁布于 2013-08-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Decreto Delegato n.110: Norme in materia di lavorazione e di commercio del pane e dei prodotti di pasticceria surgelata e/o precotta.
语言
Italian
类型
法令
国家
圣马力诺
主题
Food and nutrition
关键词
cereals/grains/rice, processing/handling, packaging/labelling, food safety and quality, offences/penalties, agricultural commodities
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 7 agosto 2013 n.110 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l’articolo 5, primo e secondo comma, della Legge 29 ottobre 1992 n.85; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.17 adottata nella seduta 30 luglio 2013; Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato: NORME IN MATERIA DI LAVORAZIONE E DI COMMERCIO DEL PANE E DEI PRODOTTI DI PASTICCERIA SURGELATA E/O PRECOTTA Art. 1 (Confezionamento ed etichettatura) 1. È denominato «pane» il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio). 2. Il prodotto di cui al comma 1 ottenuto da una cottura parziale, se destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione «pane» completata dalla menzione «parzialmente cotto» o altra equivalente, nonché l’avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l’indicazione delle relative modalità della stessa. 3. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal comma 2, l’etichetta dovrà riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché la menzione «surgelato». Art. 2 (Pane parzialmente cotto) 1. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati riportanti oltre alle indicazioni previste dal Decreto Delegato 14 aprile 2008 n.55, anche le seguenti: a) “ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato” in caso di provenienza da prodotto surgelato; b) “ottenuto da pane parzialmente cotto” in caso di provenienza da prodotto non surgelato ne’ congelato. 2. Se le operazioni di completamento della cottura e di preconfezionamento del pane non possono avvenire in aree separate da quelle di vendita del prodotto, dette operazioni possono avvenire, fatte salve comunque le norme igienicosanitarie, anche nella stessa area di vendita; in tal caso la specifica dicitura di cui al comma 1 deve figurare su un cartello esposto in modo chiaramente visibile al consumatore nell’area di vendita. Art. 3 (Prodotti di pasticceria surgelata e/o precotta) 1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 2, laddove possibile, si applicano anche ai prodotti di pasticceria surgelata e/o precotta, ovvero paste e/o brioches dolci e salate, posti in vendita negli esercizi di somministrazione di cui al Decreto Delegato 27 luglio 2012 n.97. 2. Oltre alle indicazioni previste dal Decreto Delegato 14 aprile 2008 n. 55, i prodotti di pasticceria surgelata e/o precotta devono essere messi in vendita corredati anche delle seguenti diciture: a) “ottenuto da prodotto di pasticceria parzialmente cotto surgelato” in caso di provenienza da prodotto surgelato; b) “ottenuto da prodotto di pasticceria parzialmente cotto” in caso di provenienza da prodotto non surgelato ne’ congelato. 3. Le operazioni di completamento della cottura dei prodotti di pasticceria surgelata e/o precotta, fatte salve le norme igienicosanitarie, devono avvenire in aree separate da quelle di vendita del prodotto; la specifica dicitura di cui al comma 2, ferma restando la non obbligatorietà del preconfezionamento del singolo prodotto, deve figurare altresì su un cartello esposto in modo chiaramente visibile al consumatore nell’area di vendita. Art. 4 (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto delegato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 500,00. Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 agosto 2013/1712 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Antonella Mularoni – Denis Amici IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Gian Carlo Venturini

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