Decree No. 84 concerning the plan to monitor undesirable residues in live animals and in certain foodstuffs of animal origin
颁布于 2000-08-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 圣马力诺
- 主题
- Food and nutrition, Livestock
- 关键词
- animal production, hormones/steroids, drugs, inspection, animal health, food safety and quality
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Decreto 31 agosto 2000 n.84 REPUBBLICA DI SAN MARINO Piano di controllo per la ricerca di residui indesiderati negli animali d’allevamento, e in taluni alimenti di origine animale Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto 2 Dicembre 1992 n. 98 che dà esecuzione all’accordo interinale del commercio e unione doganale del 27 Novembre 1992 fra la Repubblica di San Marino e la CEE; Vista la Legge 17 Marzo 1993 n.41; Vista la Decisione 1/94 adottata in data 28 giugno 1994 dal Comitato di cooperazione San Marino-CE di cui all’art. 13 dell’accordo interinale sopracitato; Vista la Legge 29 ottobre 1992 n. 85; Vista la Legge 4 ottobre 1984 n. 87; Vista la Delibera del Congresso di Stato del 28 agosto 2000 n.43; ValendoCi delle Nostre facoltà; Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: Articolo 1 Il presente Decreto stabilisce le misure di controllo relative alla ricerca di sostanze e alle categorie di residui di cui all’allegato 1, in attuazione delle disposizioni di cui alla Direttiva 96/23 CE del Consiglio del 29 aprile 1996 e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469 CEE, adottate con decisione n. 1/94 del Comitato di Cooperazione San Marino-CE Articolo 2 Ai fini del presente Decreto si applicano le definizioni del Decreto 31 agosto 2000 n.83. Inoltre si intende per: "sostanze o prodotti non autorizzati": tutte le sostanze o prodotti indicati nell’allegato I categoria A la cui somministrazione ad un animale è vietata dalla normativa comunitaria; "trattamento illecito": l’uso di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero l’utilizzazione di sostanze o prodotti autorizzati dalla normativa comunitaria per fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalla normativa stessa; "residuo": residuo di sostanze ad azione farmacologica, di loro prodotti di trasformazione, nonché di altre sostanze che si trasmettono ai prodotti animali e che possono essere nocivi per la salute umana; "autorità competente": il Servizio Veterinario del Servizio Igiene Ambientale "campione ufficiale": campione prelevato dall’autorità competente e accompagnato, ai fini dell’analisi dei residui o delle sostanze di cui all’allegato I, dall’indicazione della specie, della natura, della quantità e del metodo di prelievo, nonché dall’indicazione del sesso e dell’origine dell’animale o del prodotto animale; "laboratorio autorizzato": i laboratori del Servizio Igiene Ambientale; "partita di animali": un gruppo di animali della stessa specie e della stessa fascia di età, allevati nella stessa azienda e nello stesso tempo in condizioni uniformi di allevamento. Articolo 3 La sorveglianza del processo di allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale per la ricerca dei residui e delle sostanze di cui all’allegato I negli animali vivi, nei loro escrementi e liquidi biologici, nonché nei tessuti, nei prodotti di origine animale, negli alimenti per animali e nell’acqua di abbeveraggio è effettuata secondo le disposizioni del presente Decreto. Articolo 4 Il Servizio Veterinario del S.I.A. ha i seguenti compiti: 1) elaborare un piano di controllo che deve: prevedere la ricerca dei gruppi di residui o di sostanze secondo il tipo di animale, conformemente all’allegato II; precisare in particolare le misure relative alla ricerca della presenza: delle sostanze di cui alla lettera a) negli animali, nelle acque di abbeveraggio degli animali e in tutti i luoghi in cui gli animali sono allevati o tenuti; di residui delle suddette sostanze negli animali vivi, nei loro escrementi e liquidi biologici, nei loro tessuti, nei prodotti di origine animale, quali carne, latte, uova, miele; attenersi alle norme e ai livelli e frequenze di campionamento di cui agli allegati IV e V. raccogliere tutte le informazioni necessarie a valutare i mezzi adottati e i risultati ottenuti nell’attuazione delle misure del presente Decreto. trasmettere ogni anno alla competente Autorità Comunitaria entro il 31 marzo le informazioni e i risultati di cui al punto 2 compresi i risultati delle indagini avviate, e trasmettere altresì il programma previsto per l’anno in corso. Articolo 5 Il programma del piano ricerca residui deve indicare: la legislazione relativa all’uso di sostanze di cui all’allegato I, in particolare quella riguardante il divieto o l’autorizzazione, la distribuzione, l’immissione sul mercato e le regole di somministrazione di tali sostanze; l’infrastruttura dei servizi (in particolare la natura e le dimensioni dei servizi associati all’esecuzione dei piani); l’elenco delle sostanze ricercate, le norme di interpretazione dei risultati e, per le sostanze di cui all’allegato I, il numero di prelievi da eseguire, motivando tale numero; i metodi di analisi, che devono essere conformi alle linee guida emanate per ogni sostanza dell’U.E.; il numero di campioni ufficiali da prelevare in relazione al numero di animali macellati, per ogni sostanza dell’U. E.; le regole seguite nella raccolta dei campioni ufficiali, in particolare quelle riguardanti le indicazioni che devono figurare su detti campioni ufficiali; la natura delle misure previste dalle autorità competenti per gli animali o i prodotti in cui è stata accertata la presenza di residui. Articolo 6 La competente Autorità Comunitaria esamina il piano comunicato secondo quanto stabilito dall’articolo 4, paragrafo 3, per accertarne la conformità, richiedendone, qualora ve ne sia la necessità, la modifica o l’integrazione. Articolo 7 Il Servizio Veterinario di Stato provvede affinché: i proprietari o i responsabili degli stabilimenti di prima trasformazione di prodotti primari di origine animale adottino, in particolare mediante misure di autocontrollo, tutte le disposizioni necessarie per: accettare, nel corso di forniture dirette o tramite un intermediario, soltanto gli animali per i quali il produttore è in grado di garantire che i periodi di sospensione sono stati rispettati; accertare che gli animali d’ingrasso o i prodotti introdotti nello stabilimento: non contengano residui a livelli che superano i limiti massimi autorizzati; non presentino alcuna traccia di sostanze o prodotti vietati; a) i produttori o i responsabili di cui al punto 1 commercializzino soltanto animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi del presente Decreto; animali per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto per tali prodotti o sostanze; prodotti provenienti dagli animali di cui ai punti i) e ii); qualora una persona fisica o giuridica diversa dal produttore presenti un animale ad uno stabilimento di prima trasformazione, gli obblighi di cui alla lettera a) spettino a tale persona. Articolo 8 Fatti salvi i controlli effettuati nel quadro dell’attuazione dei piani di sorveglianza di cui all’articolo 4 ed i controlli previsti da specifici Decreti, possono essere effettuati controlli ufficiali per sondaggio: nella fase di fabbricazione delle sostanze di cui all’allegato I, categoria A, nonché nelle fasi di manipolazione, di magazzinaggio, di trasporto, di distribuzione, di vendita o di acquisto delle stesse; nella fase della catena di produzione e di distribuzione degli alimenti per animali; durante il processo di allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale contemplati nel presente decreto. I controlli di cui al paragrafo 1 mirano segnatamente a rivelare il possesso o la presenza di sostanze o prodotti vietati che potrebbero essere somministrati ad animali per fini di ingrasso ovvero il trattamento illecito. Nel caso in cui i controlli diano esito positivo o qualora sussista un sospetto di frode, si applicano gli articoli da 12 a 15. Articolo 9 I controlli di cui al presente Decreto sono eseguiti dalle autorità competenti senza preavviso. Il proprietario o la persona autorizzata a disporre degli animali devono agevolare le ispezioni prima della macellazione ed in particolare assistere il veterinario ufficiale per tutte le manipolazioni ritenute utili. Articolo 10 L’autorità competente: in caso di presunto trattamento illecito, chiede al proprietario, al detentore degli animali di fornire tutti i documenti che motivano la natura del trattamento; qualora l’indagine confermi il trattamento illecito o in caso di utilizzo o di sospetto motivato di utilizzo di sostanze o prodotti non autorizzati, esegue o fa eseguire: controlli per sondaggio sugli animali nelle aziende di origine o di provenienza, in particolare al fine di rivelare tale utilizzo e soprattutto eventuali tracce di impianti; i controlli possono prevedere anche un prelievo ufficiale di campione; controlli volti a rivelare la presenza di sostanze o prodotti non autorizzati, nelle aziende agricole in cui gli animali sono allevati, detenuti o ingrassati o nelle aziende di origine o di provenienza degli animali. A tal fine sono necessari prelievi ufficiali di acque di abbeveraggio e di alimenti; controlli per sondaggio sugli alimenti per animali nelle aziende di origine o di provenienza e sull’acqua di abbeveraggio o, nelle acque di cattura, per gli animali di acquacoltura; i controlli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a); qualsiasi controllo necessario a chiarire l’origine delle sostanze o prodotti non autorizzati o quella degli animali trattati; in caso di superamento dei limiti e dei livelli fissati dalla normativa comunitaria, procede a ogni azione e indagine che riterrà utile in funzione del rilevamento effettuato. Articolo 11 I prelievi ufficiali di campioni devono essere eseguiti conformemente agli allegati IV e V per essere esaminati nel laboratorio ufficiale. Per le sostanze della categoria A, tutti i risultati positivi constatati in caso di ricorso ad un metodo di routine anziché ad un metodo di riferimento devono essere confermati con metodi di riferimento stabiliti secondo le linee guida emanate dalla U. E. Qualora l’analisi di un campione ufficiale rilevi un trattamento illecito, si applicano gli articoli da 12 a 15. Qualora l’analisi riveli la presenza di residui autorizzati o di contaminanti in quantità superiori ai livelli fissati dalla normativa comunitaria, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15. Quando l’esame di cui al presente paragrafo riguarda animali o prodotti provenienti da uno Stato membro dell’U.E., si applica quanto previsto dal Decreto 20 Maggio 1996 N° 63. Quando l’esame riguardi prodotti o animali provenienti da un Paese terzo, l’autorità competente che lo ha effettuato, ne informa la competente Autorità Comunitaria. Articolo 12 Nel caso in cui i controlli di cui all’art. 11 diano esiti positivi, l’Autorità competente dovrà senza indugio acquisire: tutti gli elementi necessari per individuare l’animale e l’azienda d’origine o di provenienza; le necessarie precisazioni circa l’analisi e i suoi risultati. L’autorità competente dovrà inoltre effettuare: un’indagine presso l’azienda d’origine o di provenienza, secondo i casi, al fine di determinare le cause della presenza di residui; nel caso di sostanze o prodotti non autorizzati, o di sostanze autorizzate utilizzate illecitamente (trattamento illecito) un’indagine sull’origine delle sostanze o dei prodotti in oggetto nella fase, a seconda del caso, della fabbricazione, della movimentazione, del magazzinaggio, del trasporto, della somministrazione, della distribuzione o della vendita; qualsiasi altra indagine supplementare che essa ritenga necessaria; Gli animali su cui siano stati effettuati i prelievi, opportunamente identificati, non possono in alcun caso lasciare l’azienda finché non siano disponibili i risultati dei controlli. Articolo 13 Qualora sia constatata l’esecuzione di un trattamento illecito, l’autorità competente deve accertare che l’allevamento o gli allevamenti sottoposti alle indagini di cui all’articolo 10, lettera b), siano posti immediatamente sotto controllo ufficiale, che tutti gli animali interessati siano muniti di un contrassegno o di un’identificazione ufficiale e che un prelievo di campioni ufficiali sia effettuato in un primo tempo su un insieme di campioni statisticamente rappresentativo fondato su basi scientifiche internazionalmente riconosciute. Articolo 14 Qualora si riscontri che il livello dei residui di sostanze o prodotti autorizzati ha superato il limite massimo dei residui, l’autorità competente effettua un’indagine nell’azienda di origine o di provenienza, a seconda dei casi, per stabilirne le cause. In base ai risultati dell’indagine, l’autorità competente prende tutte le misure necessarie per la tutela della sanità pubblica, ivi compresa la facoltà di vietare l’uscita degli animali o dei prodotti dall’azienda o dallo stabilimento di cui trattasi per un periodo determinato. Se i risultati evidenziano un superamento del limite massimo di residui, si procede al ritiro dal mercato consumo umano delle carcasse o prodotti in questione. Articolo 15 Fatte salve le sanzioni penali o amministrative, le spese per la distruzione degli animali risultati positivi o considerati tali ai sensi dell’articolo 18 sono a carico del proprietario degli animali. Non si dà luogo ad alcun indennizzo o compensazione. Articolo 16 Qualora sia necessario acquisire elementi per approfondire l’indagine, in caso di riscontro positivo degli esami su animali o prodotti provenienti da un altro Paese dell’UE si applicano le norme comprese nel Decreto 20 Maggio 96 N° 63. Articolo 17 Qualora si accerti che persone non autorizzate sono in possesso di sostanze o prodotti non autorizzati o di sostanze elencate nell’allegato I, categoria A e categoria B 1 e 2, tali sostanze o prodotti non autorizzati sono posti sotto controllo ufficiale fino a quando l’autorità competente abbia preso le opportune disposizioni, fatte salve le eventuali sanzioni nei confronti dei trasgressori. Articolo 18 Durante il periodo di sequestro previsto all’articolo 13 gli animali dell’azienda sottoposta a indagine possono lasciare l’azienda d’origine o essere ceduti a terzi solo sotto controllo ufficiale. L’autorità competente prende le misure appropriate in funzione della natura della o delle sostanze individuate. Qualora, a seguito di un prelievo di campioni effettuato ai sensi dell’articolo 13, sia confermato un trattamento illecito, l’animale o gli animali riconosciuti positivi sono immediatamente condotti al mattatoio per esservi abbattuti. Gli animali abbattuti sono inviati ad uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio ai sensi del Decreto 20 Maggio 1996 N° 55. Articolo 19 Il veterinario ufficiale del mattatoio deve: se sospetta o dispone di elementi che gli consentono di concludere che gli animali presentati hanno subito un trattamento illecito o che sono state somministrate loro sostanze o prodotti non autorizzati: fare in modo che gli animali siano macellati separatamente dalle altre partite presentate al mattatoio; disporre il sequestro delle carcasse e delle frattaglie e far procedere ai prelievi di campioni necessari a rivelare dette sostanze; nel caso di risultati positivi, far inviare le carni e le frattaglie a uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio ai sensi del Decreto 20 Maggio 1996 N° 55 senza alcun indennizzo o compensazione. In tal caso si applicano gli articoli da 16 a 18; se sospetta o dispone di elementi che gli consentono di concludere che gli animali presentati hanno subito un trattamento autorizzato ma che non è stato rispettato il periodo di sospensione differire la macellazione degli animali sino a quando venga accertato che la quantità di residui non sia più superiore ai livelli ammissibili. Ritirare dal consumo umano le carcasse e i prodotti in cui il livello di residui superi i livelli autorizzati dalla regolamentazione comunitaria o nazionale. Articolo 20 Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente Decreto incorre nelle sanzioni previste dalla Legge 29 Ottobre 1992 n.85, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 agosto 2000/1699 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Maria Domenica Michelotti – Gian Marco Marcucci IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Francesca Michelotti ALLEGATO 1 CATEGORIA A – Sostanze a effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate Stilbeni, loro derivati e loro sali e esteri Agenti antitiroidei Steroidi Lattoni dell’acido resorcilico (compreso lo zeranolo) b -agonisti Sostanze incluse nell’allegato IV del regolamento CEE n.2377/90 CATEGORIA B – Medicinali veterinari e agenti contaminanti Sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici, chinoloni Altri prodotti medicinali veterinari Antielmintici Coccidiostatici, compresi i nitroimidazoli Carbammati e piretroidi Tranquillanti Antinfiammatori non steroidei (AINS) Altre sostanze esercitanti un’attività farmacologica Altre sostanze e agenti contaminanti per l’ambiente Composti organoclorurati, compresi i PCB Composti organofosforati Elementi chimici Micotossine Coloranti Altri ALLEGATO II CATEGORIA DI RESIDUI O DI SOSTANZE DA RICERCARE A SECONDA DEL TIPO DI ANIMALI, LORO ALIMENTI E ACQUA DI ABBEVERAGGIO E DEL TIPO DI PRODOTTI ANIMALI DI ORIGINE PRIMARIA Categoria di sostanze Animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina Volatili da cortile Animali d’acquacoltura Latte Uova Carni di coniglio e di selvaggina selvatica Selvaggina d’allevamento ( + ) Miele A1 X X X X 2 X X X 3 X X X X 4 X X X 5 X X X 6 X X X X X X B1 X X X X X X X 2a X X X X X b X X X X c X X X X d X e X X X X f 3a X X X X X X X b X X X c X X X X X X d X X X X e X f ( * ) La selvaggina selvatica è interessata solo per quanto concerne gli elementi chimici. ALLEGATO III STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO Il piano di sorveglianza dei residui mira ad esaminare e porre in evidenza le ragioni dei rischi di residui nei prodotti alimentari di origine animale a livello degli allevamenti, dei mattatoi, delle industrie lattiero-casearie, degli stabilimenti di produzione e trasformazione del pesce e dei centri di raccolta e imballaggio delle uova. I campioni ufficiali devono essere prelevati conformemente al corrispondente capitolo dell’allegato V. Indipendentemente dal luogo di raccolta dei campioni ufficiali, il campionamento deve essere imprevisto, inatteso ed effettuato in momenti non fissi ed in giorni non particolari della settimana. L’Autorità competente deve adottare ogni precauzione atta a garantire che l’elemento sorpresa nei controlli sia costante. Per quanto riguarda le sostanze della categoria A, la sorveglianza deve ricercare i casi rispettivamente di somministrazione illecita di sostanze vietate e di somministrazione abusiva di sostanze autorizzate. L’azione di siffatto campionamento deve essere concentrata secondo le disposizioni previste nel corrispondente capitolo dell’allegato V. I campioni devono essere mirati, tenendo conto dei seguenti criteri minimi: sesso, età, specie, sistema di ingrasso, qualsiasi informazione di cui si disponga e qualsiasi prova di impiego scorretto o abuso di sostanze di questa categoria. Per quanto riguarda le sostanze della categoria B, la sorveglianza deve in particolare avere per oggetto il controllo della conformità dei residui di medicinali veterinari con i limiti massimi di residui fissati da apposito Decreto. ALLEGATO IV LIVELLI FISIOLOGICI MASSIMI NEL PLASMA O NEL SIERO DI SANGUE DEI BOVINI , ESPRESSI IN NG/ ML Sesso/ età Estradiolo 17 b (libero, non coniugato) Progesterone Testosterone Maschi fino a 6 mesi 0,040 1 10 Femmine fino a 6 mesi 0,040 1 0,5 Femmine oltre i 6 mesi (non gravide) 0,040 14 0,5 Maschi castrati - 2 0,5 Maschi oltre i 6 mesi 0,040 1,5 30 ALLEGATO V LIVELLI E FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO L’obiettivo del presente allegato è definire il numero minimo di animali che devono essere sottoposti a campionamento. Ciascuno dei campioni può essere analizzato per individuare la presenza di una o più sostanze. CAPITOLO 1 Bovini, suini, ovini, caprini, equini Bovini Il numero minimo di animali da controllare annualmente per qualsiasi tipo di residuo o sostanza deve essere almeno pari allo 0,4% dei bovini macellati l’anno precedente, con seguente suddivisione: Categoria A: 0,25% ripartiti come segue: la metà dei campioni deve essere prelevata nell’allevamento su animali vivi; in deroga, il 25% dei campioni analizzati per la ricerca delle sostanze della categoria A 5 possono essere prelevati da materiali appropriati (alimenti per animali, acqua di abbeveraggio …), la metà dei campioni deve essere prelevata nel mattatoio. Ciascuna sottocategoria della categoria A deve essere verificata ogni anno su un minimo del 5% del numero totale di campioni da raccogliere per la categoria A. Il rimanente deve essere attribuito secondo l’esperienza e le informazioni di cui dispone l’Autorità competente. Categoria B: 0,15% Il 30% dei campioni deve verificare le sostanze della categoria B 1. Il 30% dei campioni deve verificare le sostanze della categoria B 2. Il 10% dei campioni deve verificare le sostanze della categoria B 3. Il rimanente deve essere attribuito a discrezione dell’Autorità competente. Suini Il numero di animali da sottoporre a controllo annualmente per qualsiasi tipo di residui o sostanze deve essere almeno pari allo 0,05% dei suini macellati l’anno precedente, con la seguente suddivisione. Categoria A: 0,02% Qualora si proceda al prelievo di campioni nel mattatoio, devono essere effettuate, a livello dell’azienda, analisi complementari circa l’acqua potabile, gli alimenti per gli animali, gli escrementi o qualsiasi altro parametro appropriato. In questo caso, il numero minimo di allevamenti suini da visitare annualmente deve rappresentare almeno un allevamento per 100 000 suini macellati l’anno precedente. Ciascuna sottocategoria della categoria A deve essere verificata ogni anno su un minimo del 5% del numero totale di campioni da raccogliere per la categoria A. Il rimanente sarà attribuito secondo l’esperienza e le informazioni di cui dispone lo Stato membro. Categoria B: 0,03% Deve essere seguita la stessa suddivisione per le sottocategorie previste per i bovini. Il rimanente sarà attribuito a discrezione dell’Autorità competente. Montoni e capre Il numero di animali da sottoporre a controllo per qualsiasi tipo di residuo o sostanza deve essere almeno pari allo 0.05% dei montoni e capre di età superiore a tre mesi macellati l’anno precedente, con la seguente suddivisione: Categoria A: 0,01% Ogni sottocategoria della categoria A deve essere verificata annualmente su un minimo del 5% del numero totale dei campioni da raccogliere per la categoria A. Il rimanente sarà attribuito secondo l’esperienza e le informazioni di cui dispone l’Autorità competente. Categoria B: 0.04% Per le categorie deve essere seguita la stessa suddivisione prevista per i bovini. Il rimanente sarà attribuito a discrezione dell’Autorità competente. Equini Il numero di campioni deve essere determinato in funzione dei problemi individuati. CAPITOLO 2 Polli da carne, galline a fine carriera, tacchini, altro pollame Un campione comprende uno o più animali secondo le esigenze dei metodi analitici. Per ciascuna categoria di volatili considerata (polli da carne, galline a fine carriera, tacchini e altro pollame) il numero minimo di campioni dell’anno deve essere almeno pari a 1 per 200 tonnellate della produzione annuale (peso morto), con un minimo di cento campioni per ciascuna categoria di sostanza se la produzione annua della categoria di volatili considerata è superiore a 5000 tonnellate. Deve essere rispettata la seguente suddivisione: Categoria A: 50% dei campioni totali L’equivalente di un quinto di tali campioni deve essere prelevato a livello dell’azienda. Ciascuna sottocategoria della categoria A deve essere verificata annualmente su un minimo del 5% del numero totale di campioni da raccogliere per la categoria A. Il rimanente sarà attribuito a discrezione dell’Autorità competente. Categoria B: 50% dei campioni totali, il 30% deve verificare le sostanze della categoria B 1, il 30% deve verificare le sostanze della categoria B 2, il 10% deve verificare le sostanze della categoria B 3. Il rimanente sarà attribuito dall’Autorità competente. CAPITOLO 3 Prodotti dell’acquacoltura Pesci di allevamento Un campione è costituito da uno o più pesci, a seconda della dimensione del pesce considerato e delle esigenze del metodo analitico. Il numero minimo di campioni raccolti annualmente deve essere almeno pari al 1 per 100 tonnellate della produzione annua. Le sostanze ricercate e i campioni selezionati per l’analisi dovranno essere scelti in base all’impiego previsto di tali sostanze. Deve essere rispettata la seguente suddivisione: Categoria A: due terzi del totale dei campioni: il prelievo di campioni deve essere effettuato: preferibilmente nell’azienda, su pesci pronti per essere immessi sul mercato a fini di consumo; nello stabilimento di trasformazione o a livello della vendita all’ingrosso, su pesci freschi, a condizioni di potere, in caso di risultati positivi, risalire all’azienda di origine dei pesci ("tracing back"). In tutti i casi i campioni prelevati nell’azienda devono essere raccolti in base ad un minimo del 10% dei luoghi di produzione registrati. Altri prodotti dell’acquacoltura Se l’Autorità competente ha motivi per ritenere che i prodotti veterinari o prodotti chimici sono utilizzati per altri prodotti dell’acquacoltura oppure quando si sospetti una contaminazione dell’ambiente, tali specie devono essere incluse nel piano di prelievo proporzionalmente alla rispettiva produzione come campioni supplementari rispetto a quelli prelevati per i pesci di acquacoltura. CAPITOLO 4 UOVA Uova di gallina A. Requisiti per il campionamento Ciascun campione ufficiale deve essere prelevato dalle competenti autorità ufficiali in modo che sia sempre possibile rintracciare l’azienda di produzione delle uova. I campioni, a scelta, possono essere prelevati: a livello dell’azienda, a livello del centro di condizionamento. Un campione è costituito da dodici uova almeno, o più se richiesto dai metodi di analisi. B. Livello e frequenza di campionamento. Il numero di campioni raccolti ogni anno deve essere almeno pari a 1 su 1 000 tonnellate di produzione annua di uova destinate al consumo, con un minimo di 200 campioni. La suddivisione dei campioni può essere decisa da ciascun Stato membro in base alla struttura della propria industria del settore, in particolare per quanto riguarda il livello di integrazione. Il 30% almeno dei campioni deve essere prelevato da centri di condizionamento che presentano la più significativa percentuale di uova destinate al consumo umano. Deve essere rispettata la seguente suddivisione: nel 70% dei campioni deve essere ricercata la presenza di almeno una sostanza delle seguenti categorie di cui al presenta Decreto: A 6), b 1) e B 2) b); il restante 30% può essere attribuito a seconda della situazione dello Stato in questione, ma deve includere alcune analisi per la ricerca delle sostanze di cui alla categoria B 3) a) dell’allegato I. Uova di altre specie di pollame. Il numero di campioni per dette specie deve essere determinato dall’autorità competente in base al livello produttivo e ai problemi individuati. I campioni di uova di queste specie devono essere inclusi nel piano di prelievo, come campioni supplementari rispetto ai campioni di uova di gallina. CAPITOLO 5 LATTE Latte vaccino Requisiti per il campionamento Ciascun campione ufficiale deve essere prelevato dalle competenti autorità ufficiali in modo che sia sempre possibile rintracciare l’azienda di origine del latte. I campioni, a scelta degli Stati membri, possono essere prelevati: o a livello dell’azienda, dal serbatoio di raccolta; o a livello dell’industria casearia, prima di scaricare l’autocisterna per il trasporto del latte alla rinfusa. Una deroga al suindicato principio della rintracciabilità fino all’azienda d’origine può essere ammessa per le sostanze o i residui di cui all’allegato I, categoria B 3) a), b), c) del presente Decreto. I campioni possono essere prelevati unicamente da latte crudo. Le dimensioni del campione dipendono dai metodi di analisi impiegati. Livello e frequenza di campionamento Il numero di campioni raccolti ogni anno è pari a 1 su 15 000 tonnellate della produzione annua, con un minimo di 300 campioni. Deve essere rispettata la seguente suddivisione: nel 70% dei campioni deve essere ricercata la presenza di residui di medicinali veterinari; in tal caso, in ogni campione debbono essere ricercate come minimo quattro diverse sostanze di almeno tre delle seguenti categorie di cui all’allegato I della direttiva: A 6), B 1), B 2) a), B 2) e); nel 15% dei campioni deve essere ricercata la presenza dei residui di cui all’allegato I, categoria B 3) del presente Decreto il rimanente 15% sarà attribuito in base alla situazione dello Stato . Latte di altre specie animali (ovini, caprini, equini) Il numero dei campioni per il latte di tali specie è determinato da ciascuno Stato membro in base al livello di produzione e ai problemi individuati. Detti campioni devono essere inclusi nel piano di prelievo, come campioni supplementari rispetto ai campioni di latte vaccino. CAPITOLO 6 CARNI DI CONIGLIO E CARNI DI SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO E IN LIBERTA’ Carni di coniglio Requisiti per il campionamento A seconda delle esigenze dei metodi analitici, un campione comprende uno o più animali dello stesso produttore. Ciascun campione ufficiale deve essere prelevato dalle competenti autorità ufficiali in modo che sia sempre possibile rintracciare l’azienda d’origine dei conigli. A seconda della struttura del settore produttivo, i campioni possono essere prelevati: a livello dell’azienda, a livello degli stabilimenti di macellazione riconosciuti [ definiti dal Decreto 20 Maggio 1996 N° 58 ] . Livello e frequenza di campionamento. Il numero di campioni da prelevare ogni anno deve essere di almeno 10 su 300 tonnellate di produzione annua (peso morto) per le prime 3 000 tonnellate e quindi di 1 sulle ulteriori sezioni di 300 tonnellate. Deve essere rispettata la seguente suddivisione (con riferimento all’allegato I del presente Decreto): categoria A: 30% del totale dei campioni nel 70% devono essere ricercate sostanze della categoria A 6), nel 30% devono essere ricercate sostanze delle altre sottocategorie della categoria A; categoria B: 70% del totale dei campioni nel 30% devono essere ricercate sostanze della categoria B 1), nel 30% devono essere ricercate sostanze della categoria B 2), nel 10% devono essere ricercate sostanze della categoria B 3). La quota restante è discrezione dell’Autorità competente. Carni di selvaggina d’allevamento Requisiti per il campionamento Le dimensioni del campione dipendono dai metodi di analisi impiegati. I campioni devono essere prelevati a livelli di unità di lavorazione. Per gli animali o per le carni deve essere sempre possibile rintracciare l’azienda di origine. Fatte salve le disposizioni del presente Decreto, a livello di azienda possono essere prelevati alcuni altri campioni di acqua di abbeveraggio e di mangimi per la ricerca di sostanze vietate. Livello e frequenza di campionamento. Il numero minimo di campioni da prelevare ogni anno deve essere di almeno 100. Deve essere rispettata la seguente suddivisione: categoria A: 20% del totale dei campioni, nella maggioranza dei quali devono essere ricercate le sostanze delle categoria A 5) e a 6); categoria B: 70% del totale dei campioni, così suddiviso nel 30% devono essere ricercate sostanze della categoria B 1), nel 30% devono essere ricercate sostanze della categoria B 2) a) e b), nel 10% devono essere ricercate sostanze della categoria B 2) c) ed e), nel 30% devono essere ricercate sostanze della categoria B 3). La quota restante (10%) è a discrezione dell’Autorità competente. L’Autorità competente deve trasmettere alla Commissione i dati relativi alla rispettiva produzione annua di carni di selvaggina d’allevamento destinate al consumo umano. Carni di selvaggina in libertà Requisiti per il campionamento Le dimensioni del campione dipendono dai metodi di analisi impiegati. I campioni devono essere prelevati a livello di unità di lavorazione o di zona di caccia. Per le carcasse deve essere possibile rintracciare la regione di origine. Livello e frequenza di campionamento. Il numero minimo di campioni da prelevare ogni anno deve essere di almeno 100. I campioni debbono essere prelevati per l’analisi dei residui di elementi chimici. CAPITOLO 7 MIELE Requisiti per il campionamento. Le dimensioni del campionamento dipendono dalle esigenze dei metodi analitici. I campioni possono essere prelevati in qualsiasi fase del ciclo produttivo, sempreché sia possibile rintracciare il produttore iniziale del miele. Livello e frequenza di campionamento. Il numero di campioni da prelevare ogni anno deve essere di almeno 10 su 300 tonnellate di produzione annua per le prime 3 000 tonnellate e quindi di 1 sulle ulteriori sezioni di 300 tonnellate. Deve essere rispettata la seguente suddivisione: categorie B 1) e B 2) c): 50% del totale dei campioni, categorie B) 3) a), b), c): 40% del totale dei campioni. La quota restante (10%) è attribuita a discrezione dell’Autorità competente.