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圣马力诺的法律

Decree No. 71 concerning the controls on the hygiene of food and beverages

颁布于 1993-04-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
国家
圣马力诺
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, beverages, hygiene/sanitary procedures, inspection

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Decreto 27 aprile 1993 n.71 (pubblicato il 30 aprile 1993) Modalità di esecuzione dei controlli sull'igiene degli alimenti e bevande. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visti gli artt.5 e 9 della Legge 29 ottobre 1992 n.85; Vista la delibera del Congresso di Stato n.12 del 13 gennaio 1993; ValendoCi delle Nostre Facoltà, Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: Art.1 I controlli di cui all'Art. 9 della Legge 29 ottobre 1992 n.85 si eseguono con: a) esame diretto della merce consistente nell'accertare che: i caratteri organolettici e cioè aspetto, colore, odore, sapore e consistenza siano quelli propri e caratteristici del prodotto in esame e non abbiano subito alterazioni di rilievo; i caratteri rilevabili con strumenti ed esami semplici quali i densimetri, cartine di tornasole, termometri e simili, rientrino o meno nella normalità; l'eventuale confezione sia conforme alle disposizioni della citata legge e dei Decreti di attuazione; b) esami ed analisi di laboratorio intesi ad accertare i requisiti intrinseci del prodotto e ad accertare od escludere l'esistenza di difetti altrimenti non rilevabili. Gli esami e le analisi di laboratorio si eseguono su di un campione prelevato secondo le prescrizioni di cui ai successivi articoli. Art.2 (Campioni regolamentari di saggio) I campioni dei prodotti alimentari destinati ad analisi di laboratorio possono essere regolamentari o di saggio. Il campione regolamentare, prelevato con le modalità di cui ai punti successivi, viene fatto per accertare e reprimere le infrazioni di legge. E' obbligatorio prelevarlo quando sussistono motivi per sospettare che il prodotto non sia conforme a legge. Il campione di saggio viene eseguito per indagini conoscitive a carico di prodotti di commercio che all'esame diretto risultano normali per acquisire elementi di giudizio su eventuali difetti occulti, per prevenire infrazioni di legge e per seguire i processi produttivi dei singoli alimenti e bevande e dare suggerimenti ai produttori nell'interesse della salute pubblica. Il campione regolamentare viene formato secondo le seguenti modalità: nel caso di sostanze o prodotti omogenei contenuti in piu' recipienti, se ne preleva una quantità rappresentativa della massa dalla quale si ricava il campione per l'analisi; nel caso di sostanze o prodotti omogenei contenuti in piu' recipienti, se ne prelevano quantità parziali da diversi recipienti scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantità parziali vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per l'analisi; nel caso di sostanze o prodotti non omogenei contenuti in un unico recipiente e conservati alla rinfusa, se ne prelevano quantità parziali nella parte superiore, centrale ed inferiore della massa; l'insieme delle quantità parziali rappresentative della partita vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per l'analisi; nel caso di sostanze o prodotti non omogenei contenuti in piu' recipienti, se ne prelevano quantità parziali da diversi recipienti scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantità parziali prelevate vengono riunite e mescolate per ricavare il campione di analisi; nel caso di sostanze o prodotti contenuti in confezioni originali chiuse e quando la natura di tale sostanza o prodotto e il tipo di controllo analitico da effettuare ne consentano l'apertura, si prelevano a caso da un numero di confezioni rappresentative della partita, aliquote di sostanza o prodotto dalle quali, riunite e mescolate, si ricava il campione per l'analisi; nel caso di sostanze o prodotti contenuti in confezioni originali chiuse, quando la natura delle sostanze o prodotti ed il tipo di controllo analitico da effettuare non ne consentono l'apertura, si preleva a caso, dalla partita, un numero rappresentativo di confezioni per formare il campione per l'analisi. I campioni regolamentari, prelevati in quantità adeguate alle esigenze di analisi, vanno suddivisi in cinque aliquote uguali. Ciascuna aliquota del campione è destinata: una a disposizione del produttore da trattenersi in deposito del Laboratorio Analisi per un periodo di almeno 20 gg.; una al detentore della merce; una all'analisi di prima istanza; una all'eventuale analisi di revisione amministrativa; una per gli accertamenti eventualmente disposti dall'Autorità Giudiziaria. Art.3 (Verbale di prelevamento di un campione regolamentare) Per ciascun campione regolamentare prelevato, occorre redigere apposito verbale in cui siano specificati: data (giorno, mese, anno ed ore); generalità e qualifica dei prelevatori; estremi della ragione sociale della Ditta ove si preleva; generalità complete del titolare o responsabile dell'Esercizio; generalità complete delle eventuali persone dipendenti presenti all'operazione; qualifica esatta di ciò che si preleva, che deve essere desunta esclusivamente dalle diciture apposte sui contenitori o, in mancanza, dalla dichiarazione dell'intervento; quantità di ciò che si preleva e numero totale dei campioni firmati; modalità di scelta delle merci prelevate per il campionamento; quantità totale della merce oggetto del campionamento (distinta per colli, confezioni, numero, litri, chilogrammi ecc.) presente nell'esercizio e pronta per la vendita; trascrizione esatta di tutto ciò che è indicato sul contenitore allegando opportunamente anche alcune copie di etichette, quando possibile; indicazione della provenienza della merce; menzione delle modalità di confezione del campione; nomina degli estremi del sigillo e del cartellino apposti ad ogni confezione; menzione del numero di copie in cui viene redatto il verbale e di quelle che vengono lasciate all'esercente; trascrizione di eventuali dichiarazioni dell'interessato; controfirma dei verbalizzanti e delle persone presenti all'operazione. Art. 4 Le disposizioni di cui al presente Decreto entrano in vigore il 1° giugno 1993. Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 aprile 1993/1692 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Patricia Busignani - Salvatore Tonelli IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Antonio Lazzaro Volpinari

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