Decree No. 56 laying down health rules governing trade between the Republic of San Marino and European Community countries in animals and products of animal origin excluded from the scope of Decree No. 59 of 20 May 1996
颁布于 1996-05-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 圣马力诺
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, animal reproduction, international trade, pests/diseases, animal production
- 类别
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Decreto 20 maggio 1996 n.56 (pubblicato il 22 maggio 1996) NORME SANITARIE CHE DISCIPLINANO GLI SCAMBI FRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E I PAESI CE DI ANIMALI E PRODOTTO DI ORIGINE ANIMALE NON COMPRESI NEL DECRETO 20 MAGGIO 1996 N. 59. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto 2 dicembre 1992 n. 98 che dà esecuzione all'Accordo interinale del commercio e unione doganale del 27 novembre 1992 fra la Repubblica di San Marino e la CEE; Vista la Legge 17 marzo 1993 n. 41; Vista la decisione n. 1/94 adottata in data 28 giugno 1994 dal comitato di Cooperazione San Marino-CEE di cui all'art. 13 dell'Accordo interinale sopra citato; Vista la Legge 27 ottobre 1992 n. 85; Visto il Decreto 4 ottobre 1984 n. 87; Vista la delibera del Congresso di Stato del 6 maggio 1996 n. 36; ValendoCi delle Nostre Facoltà; Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: CAPITOLO I Art. 1 Il presente Decreto stabilisce le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nella Repubblica di San Marino, di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti alle norme previste dal Decreto 20 maggio 1996 n. 59, e in attuazione della Direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13/7/92 e adottata con decisione n. 1/94 del Comitato di Cooperazione San Marino-CEE. Art. 2 1.Ai fini del presente Decreto, si intendono: a)scambi: scambi di merci fra San Marino e i Paesi CE b)"animali" gli esemplari appartenenti alle specie animali diverse da quelle contemplate nei specifici Decreti; c)"organismo, istituito o centro ufficialmente riconosciuto" qualsiasi istituzione permanente, geograficamente limitata, riconosciuta conformemente all'art. 13, in cui una o piu' specie di animali sono abitualmente detenuti o allevati a fini commerciali o no e destinati esclusivamente: all'esposizione e a fini educativi; alla conservazione della specie; alla ricerca scientifica fondamentale o applicata o all'allevamento di animali per le esigenze della ricerca; "malattie soggette a denuncia", le malattie contemplate all'allegato A. Sono inoltre applicabile per analogia le definizioni previste all'art. 2 del Decreto 13 maggio 1996 n.46 e del Decreto 13 maggio 1996 n.53. CAPITOLO II Disposizioni applicabili agli scambi Art. 3 La Repubblica di San Marino, provvede affinché gli scambi di cui all'art. 1, non siano vietati o limitati per ragioni di polizia sanitaria diverse da quelle risultanti dall'applicazione del presente Decreto, con particolare attenzione alle misure di salvaguardia eventualmente prese. Art. 4 L'autorità competente prende le misure necessarie affinché gli animali contemplati dagli articoli da 5 a 10 possano, essere oggetto di scambio solo se provengono da aziende o esercizi commerciali, di cui all'art. 12, paragrafi 1 e 2 del presente Decreto che non siano soggetti a registrazione da parte dell'autorità competente e s'impegnino a: far visitare regolarmente gli animali detenuti, denunciare all'autorità competente, oltre alle malattie soggette a denuncia obbligatoria, il manifestarsi delle malattie di cui all'allegato B per le quali si deve istituire un programma di lotta o di sorveglianza: rispettare le misure nazionali di lotta contro le specifiche malattie. immettere sul mercato ai fini degli scambi soltanto animali esenti da sintomi di malattie e provenienti da aziende o da zone che non formano oggetto di nessuna misura di divieto per motivi di polizia sanitaria e, per quanto concerne gli animali non accompagnati da un certificato sanitario o da un documento commerciale previsto agli articoli da 5 a 11, immettere sul mercato soltanto animali accompagnati da un'autocertificazione dell'imprenditore agricolo attestante che gli animali in questione non presentano, al momento della spedizione, alcun segno clinico di malattia e che la sua azienda non è stata sottoposta a misure restrittive di polizia sanitaria; rispettare le esigenze che consentono di assicurare il benessere degli animali detenuti. Art. 5 1.Il Servizio Veterinario provvede affinché le scimmie (simiae e prosimiae) formino oggetto di scambi soltanto in provenienza da e a destinazione di organismi, istituiti o centri ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati CE conformemente all'articolo 13 e siano accompagnate da un certificato Veterinario conforme al modello presentato all'allegato E, che deve essere completato nell'attestato dal Veterinario Ufficiale dell'organismo, dell'istituto o del centro di origine per garantire le condizioni di salute degli animali. 2.L'autorità competente di uno Stato membro, in deroga al paragrafo 1. può autorizzare l'acquisizione da parte di un organismo, di un istituto o di un centro riconosciuto, di scimmie appartenenti a privati. Art. 6 Il Servizio Veterinario provvede affinché, fatti salvi gli articoli 14 e 15, gli ungulati diversi dai Bovini-suini, equini e ovicaprini, per i quali esiste specifica normativa, possono formare oggetto di scambi unicamente se soddisfano i seguenti requisiti. 1)in generale: a)siano identificati e registrati in modo da risalire all'azienda, o al centro o all'organismo di origine; b)non debbono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa; c)non siano vaccinati contro l'afta epizootica e rispettino i requisiti pertinenti del Decreto 13 maggio 1996 n.48 e dell'art. 5 del Decreto 13 maggio 1996 n.46; d)provengono da un'azienda di cui all'art. 3, paragrafo 2 lettera b) e c) del Decreto 13 maggio 1996 n.46 che non sia oggetto di alcuna restrizione di polizia sanitaria, e nella quale siano rimasti in permanenza sin dalla nascita o negli ultimi trenta giorni precedenti la spedizione. e)siano accompagnati da un certificato conforme al modello presentato all'allegato E, completato dal seguente attestato: "Attestato" Io sottoscritto (Veterinario Ufficiale) certifico che il ruminante/il suide (a) diverso da quello cui si applica il Decreto 13 maggio 1996 n.46: a)appartiene alla specie ........; b)sottoposto a esame, non ha presentato alcun segno clinico delle malattie alle quali è esposto; c)proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi; ufficialmente indenne o indenne da brucellosi, da un'azienda non soggetta a restrizioni per quanto attiene alla peste suina (a); (a)"cancellare la dicitura inutile" 2)nel caso di ruminanti: a)provengano da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne o indenne da brucellosi conformemente al Decreto 13 maggio 1996 n.46 e soddisfino il medesimo Decreto per quanto riguarda le norme di polizia sanitaria; b)qualora non provengano da un allevamento rispondente alle condizioni di cui alla lettera a), provengano da un'azienda in cui non sia stato constatato nessun caso di brucellosi e di tubercolosi nei 42 giorni precedenti il carico degli animali e nella quale i ruminanti abbiano subito, nei 30 giorni precedenti la spedizione, con esito negativo: un test inteso a dimostrare una reazione alle tubercolosi, e un test inteso a dimostrare l'assenza di anticorpi contro la brucellosi. 3.nel caso di suidi: a)non provengano da una zona soggetta a divieti in relazione alla presenza della peste suina africana; b)provengano da un'azienda non soggetta ad alcuna restrizione, in relazione alla presenza della peste suina classica; c)provengano da un allevamento indenne da brucellosi e soddisfino i pertinenti requisiti di polizia sanitaria previsti per la specie suina dal Decreto 13 maggio 1996 n.46; d)qualora non provengano da un allevamento rispondente alle condizioni di cui alla lettera c), abbiano subito con esito negativo, nei 30 giorni precedenti la spedizione, un test inteso a dimostrare l'assenza di anticorpi contro la brucellosi. Art. 7 L'autorità competente provvede affinché gli uccelli diversi da quelli contemplati dal Decreto 13 maggio 1996 n.53 costituiscano oggetto di scambio unicamente se: 1)da un punto di vista generale: a)provengono da un'azienda nella quale l'influenza aviaria non sia diagnosticata nei 30 giorni precedenti la spedizione; b)provengono da un'azienda o da una zona non soggetta a restrizione nel quadro delle misure di lotta da applicare contro la malattia di Newcastle; c)sono stati sottoposti se importati in provenienza da un Paese terzo, a una quarantena nell'azienda in cui sono stati introdotti dopo l'ammissione nel territorio della Comunità. 2)Inoltre, se si tratta di psittacidi: a)non provengono da un'azienda o non sono stati in contatto con animali di un'azienda in cui sia stata diagnosticata la psittacosi (clamida-psittaci). La durata del divieto deve essere di almeno due mesi a decorrere dall'ultimo caso diagnosticato e da un trattamento effettuato sotto controllo veterinario e b)sono identificati e registrati in maniera tale da permettere di risalire all'azienda, al centro o all'organismo di origine; c)sono muniti di un documento commerciale vistato dal Veterinario Ufficiale o dal veterinario responsabile dell'azienda o dell'esercizio commerciale di origine, al quale l'autorità competente abbia delegato tale responsabilità. Art. 8 L'autorità competente si assicura che le api Apis Mellifera oggetto di scambi unicamente se: a)provengono da una zona che non sia oggetto di un divieto connesso con il manifestarsi di peste americana. La durata del divieto deve essere di almeno 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso constatato e dalla data in cui tutti gli alveari situati in un raggio di 3 km sono stati controllati dall'autorità competente e tutti gli alveari infetti sono stati bruciati o trattati e controllati dalla suddetta autorità: b) sono munite di certificato sanitario conforme al modello che figura all'allegato E, che dovrà essere debitamente completato dall'autorità competente per attestare il rispetto dei requisiti di cui alla lettera a). Art. 9 1.L'autorità competente provvede affinché i lagomorfi possono formare oggetto di scambi unicamente se: a)non provengono da un azienda in cui è comparsa la rabbia o e stata presunta la presenza di rabbia nel corso dell'ultimo mese o non sono stati in contatto con animali di tale azienda; b)provengono da un'azienda nella quale nessun animale presenti segni clinici di mixomatosi. 2.Le autorità competenti degli Stati di destinazione che esigono un certificato sanitario per i movimenti di lagomorfi nel proprio territorio possono prescrivere che gli animali loro destinati siano muniti di un certificato sanitario conforme al modello previsto all'allegato E, completato dell'attestato seguente: "Io sottoscritto ......, certifico che la partita di cui sopra è conforme ai requisiti fissati dall'articolo 9 della direttiva 92/65/CE e che all'atto dell'esame gli animali non hanno presentato alcun segno clinico di malattia." Questo attestato deve essere rilasciato dal Veterinario Ufficiale o dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine, al quale l'autorità competente abbia delegato tale responsabilità e, per gli allevamenti industriali, dal Veterinario Ufficiale. Art. 10 1.Gli Stati membri CE provvedono affinché siano vietati gli scambi di furetti visoni e volpi che provengono da un azienda in cui sia stata diagnosticata la rabbia oppure se ne sospetti la presenza negli ultimi 6 mesi, oppure sono stati in contatto con animali di tale azienda nella misura in cui non siano soggetti ad un programma di vaccinazione sistematica: a)qualora si tratti di animali di piu' di tre mesi: non presentano nel giorno della spedizione dall'azienda alcun segno di malattia, in special modo di malattie contagiose della specie; sono tatuati o muniti di un sistema di riconoscimento "microchip"; sono stati vaccinati contro la rabbia, dopo l'età di tre mesi, con un richiamo annuale o secondo una periodicità autorizzata, per questo vaccino, dallo Stato di spedizione, mediante iniezione di un vaccino inattivato di almeno una unità antigienica internazionale (norma OMS) misurata conformemente alla prova di attività secondo il metodo descritto dalla farmacopea europea. La vaccinazione deve essere attestata da un Veterinario Ufficiale o dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine al quale l'autorità competente abbia delegato tale responsabilità. Il certificato di vaccinazione deve recare il nome del vaccino e il numero della partita (etichetta autoadesiva se possibile); qualora si tratti di cani, sono stati vaccinati contro la malattia di Carrè; sono muniti di un passaporto individuale che consenta di identificare chiaramente l'animale e nel quale figurino le date di vaccinazione e/o di un certificato conforme al modello presentato all'allegato E, completato dal seguente attestato che dovrà essere compilato dal Veterinario Ufficiale o dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine al quale l'autorità competente abbia delegato tale responsabilità: "Io sottoscritto ......, certifico che i gatti/cani di cui al presente certificato soddisfano i requisiti dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a) e b) e paragrafo 3. lettera b) della direttiva 92/65/CE (a) e provengono da un'azienda in cui nessun caso di rabbia è stato constatato negli ultimi sei mesi". b)qualora si tratta di animale di meno di tre mesi: soddisfano i requisiti di cui alla lettera a) primo e quinto trattino; non provengono da un azienda soggetta a restrizioni per quanto concerne il movimento degli animali per motivi di salute animale; sono nati nell'azienda d'origine e sono rimasti in cattività dalla nascita. Art. 11 1.L'autorità competente provvede affinché formino oggetto di scambio solo lo sperma, gli ovuli e gli embrioni che soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. 2.Fatti salvi eventuali criteri da rispettare ai fini dell'iscrizione degli equidi nei libri genealogici per determinate razze specifiche, lo sperma delle specie ovina, caprina ed equina deve: essere stato raccolto e trattato ai fini della fecondazione artificiale in una stazione o in un centro riconosciuto, sotto il profilo sanitario, conformemente all'allegato D, capitolo 1, oppure in deroga a quanto precede, qualora si tratti di ovini e caprini, in una azienda che soddisfi i requisiti del Decreto 13 maggio 1996 n.47; provenire da animali che rispondano alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo II (ammissione e controllo di routine degli animali); essere stato raccolto, trattato e conservato conformemente alle disposizioni dell'allegato D, capitolo III; essere accompagnato, nel corso della sua spedizione verso un altro Stato da un certificato sanitario conforme. 3.Gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina/caprina, suina ed equina devono: essere stati prelevati su donatrici che rispondano alle condizioni fissate nell'allegato D capitolo IV, da un gruppo di raccolta riconosciuto dall'autorità competente dello Stato speditore e trattati in un laboratorio adeguato; essere stati trattati e immagazzinati conformemente alle disposizioni stabilite nell'allegato D, capitolo III; essere accompagnati al momento della spedizione verso un altro Stato membro da un certificato sanitario conforme. Lo sperma utilizzato per la fecondazione delle donatrici deve essere conforme alle disposizioni del paragrafo 2 per gli ovini, i caprini e gli equidi e alle disposizione previste dall'apposito Decreto per i suini. Art. 12 1.Le norme di controllo previste dal Decreto 20 maggio 1996 n.59 sono applicabili, specialmente per quanto riguarda l'organizzazione e le conseguenze dei controlli da effettuare, agli animali, allo sperma, agli ovuli e agli embrioni di cui al presente Decreto accompagnati da un certificato sanitario. Gli altri animali devono provenire da aziende conformi ai principi di cui al presente Decreto per quanto concerne i controlli da effettuare all'origine e a destinazione. 2.L'articolo 10 del Decreto 20 maggio 1996 n.59 si applica agli animali, allo sperma, agli ovuli e agli embrioni di cui al presente Decreto. 3.Ai fini degli scambi le disposizioni dell'articolo 4 del Decreto 20 maggio 1996 n.59 sono estese agli esercizi commerciali che detengano in modo permanente o a titolo occasionale gli animali di cui agli articoli 7, 9 e 10. 4.L'autorità competente, dello Stato d'origine deve comunicare all'autorità competente del luogo di destinazione, mediante sistema informatico "ANIMO" le informazioni riguardante gli animali, lo sperma e gli embrioni di cui al presente Decreto. 5.Fatte salve le disposizioni specifiche del presente decreto l'autorità competente, qualora sospetti che non siano osservate le disposizioni del presente Decreto o dubiti della salute degli animali o della qualità dello sperma, degli ovuli e degli embrioni di cui all'articolo 1, procede a tutti i controlli che ritenga opportuni. Art. 13 1.Gli scambi di animali di specie sensibili alle malattie di cui all'allegato A o alle malattie di cui all'allegato B, nel caso in cui lo Stato di destinazione benefici di garanzie previste agli articoli 14 e 15, nonché gli scambi di sperma, ovuli e embrioni di detti animali, a partire da o verso organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente all'allegato C sono subordinati alla presentazione di un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato E. Detto documento, che va completato dal veterinario responsabile dell'organismo, dell'istituto e del centro riconosciuti conformemente all'allegato C deve accompagnare gli animali, gli ovuli, lo sperma o gli embrioni nel trasporto. 2. a)per ottenere lo status di organismo, istituto o centro riconosciuto, riguardo alle malattie che devono essere dichiarate, gli organismi, istituti o centri devono presentare all'autorità competente tutti i documenti giustificativi pertinenti ai requisiti di cui all'allegato C. b)Dopo aver ricevuto il fascicolo concernente la domanda di riconoscimento o di rinnovo del riconoscimento, l'autorità competente la esamina alla luce delle informazioni che esso contiene e, se del caso, dei risultati dei controlli effettuati in loco. c)L'autorità competente ritira il riconoscimento in conformità dell'allegato C. paragrafo 3. d)L'autorità competente comunica alla Commissione l'elenco degli organismi, istituti e centri riconosciuti, nonché qualsiasi modifica di tale elenco. La commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri CE. Art. 14 1.Qualora la Repubblica di San Marino stabilisca o abbia stabilito un programma facoltativo o obbligatorio di lotta o di sorveglianza nei confronti di una delle malattie di cui all'allegato B, può sottoporre detto programma alla Commissione, precisando in particolare: la situazione della malattia nel proprio territorio; il carattere obbligatorio della notifica della malattia; la giustificazione del programma, tenuto conto dell'importanza della malattia, e relativi vantaggi sul piano dei rapporto costo/beneficio; lo status da applicare alle aziende, i requisiti richiesti per ciascuna specie per l'inserimento nell'allevamento e le procedure per i test; le procedure di controllo del programma, compreso il grado di associazione degli allevatori all'applicazione del programma di lotta o di sorveglianza; le eventuali conseguenze della perdita di status dell'azienda qualunque sia il motivo; le misure da prendere in caso di risultati postivi constatati al momento dei controlli effettuati conformemente al programma; 2.La commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. I programmi possono essere approvati nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1. Secondo la stessa procedura, contemporaneamente, o al piu' tardi tre mesi dopo che i programmi siano stati approvati, vengono precisati garanzie complementari generali e limitate esigibili negli scambi. Tali garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle applicate dallo Stato membro CE nell'ambito nazionale. Art. 15 Qualora la Repubblica di San Marino si ritenga totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie di cui all'allegato B. cui sono sensibili gli animali contemplati dal presente Decreto sottopone alla Commissione le opportune giustificazioni. Si precisa, in particolare: la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa nel proprio territorio; i risultati dei test di controllo basati su una ricerca sierologica, microbiologica, patologica ed epidemiologica; da quanto tempo è prescritta la denuncia della malattia alle autorità competenti; la durata del controllo effettuato; eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia; le norme che consentono di controllare l'assenza della malattia. CAPITOLO III. Disposizioni applicabili alle importazioni da paesi extra-CE Art. 16 Le condizioni applicabili alle importazioni di animali, sperma ovuli ed embrioni contemplati dal presente Decreto, devono essere almeno equivalenti a quelle previste al capitolo II. In ogni caso i prodotti in questione, dovranno provenire da Paesi, e stabilimenti autorizzati e accompagnati da documenti o certificati riconosciuti dalla CE. La verifica dell'idoneità di questi prodotti e dei relativi certificati accompagnatori verrà eseguita presso i posti d'ispezione frontaliera d'ingresso nella comunità. Art. 17 I contravventori alle disposizioni del presente Decreto saranno puniti con una ammenda da £. 100.000 a £. 800.000 salvo le maggiori pene previste dalle Leggi vigenti. Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 maggio 1996/1695 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Pier Paolo Gasperoni - Pietro Bugli IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Antonio Lazzaro Volpinari ALLEGATO A MALATTIE SOGGETTE A DENUNCIA NELL'AMBITO DEL PRESENTE DECRETO MalattieSpecie in questione Newcastle, Influenza aviariaUccelli PsittacosiPsittacidi Peste americanaApi Afta epizooticaRuminanti Brucellosi (Brucella ssp.) " " Tubercolosi " " Peste suina classicaSuini Peste suina africana" " Afta epizootica" " RabbiaTutte le specie sensibili ALLEGATO B ELENCO DELLE MALATTIE PER LE QUALI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI PROGRAMMI NAZIONALI IN VIRTU DEL PRESENTE DECRETO VisoniEnterite virale " "Malattia aleutina ApiPeste europea " "Varroasi e acariasi Scimmie e feliniTubercolosi RuminantiTubercolosi LagomorfiMixomatosi " "Malattie virali ed emorragiche " "Tularemia ALLEGATO C CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI, ISTITUTI O CENTRI 1.Per essere ufficialmente riconosciuti ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, del presente Decreto, l'organismo, istituto o centro quale definito all'articolo 2 paragrafo 1 lettera c) deve: a)essere delimitato con esattezza ed essere separato dall'ambiente circostante; b)essere situato a ragionevole distanza da impresa agricole il cui status sanitario possa essere minacciato dalla presenza dell'organismo, istituto o centro riconosciuto; c)essere posto sotto la responsabilità di un veterinario che assume la sorveglianza degli animali che debbono poter essere catturati, rinchiusi o ingabbiati in qualsiasi momento; d)disporre di un adeguato locale per la quarantena; e)disporre di uno o piu' locali appropriati per praticare necroscopia; f)essere indenne dalle malattie di cui all'allegato A e, per quanto concerne le malattie oggetto, nel paese interessato, di un programma conformemente all'articolo 14, essere indenne dalle malattie di cui all'allegato B; g)tenere aggiornati registri in cui sia indicato quanto segue: il numero di animali di ogni specie presenti nell'azienda, con menzione della loro età; il numero di animali giunti nell'azienda o che l'abbiano lasciata, nonché i dati relativi al trasporto e allo stato di salute degli animali; le constatazioni effettuate durante la quarantena; il risultato degli esami periodici degli escrementi; il risultato degli esami sanguigni o di qualsiasi altro procedimento diagnostico; i casi di malattia ed eventualmente la terapia utilizzata; il risultato delle dissezioni di tutti gli animali deceduti nell'azienda, compresi gli animali nati morti; h)disporre di strumenti che permettano di rimuovere in modo adeguato gli animali morti per malattia; i)essere controllato da un Veterinario Ufficiale, che dovrà effettuare almeno due controlli sanitari all'anno. Il controllo sanitario deve comportare come minimo: un ispezione di tutti gli animali che si trovano nell'azienda; un prelievo di campioni rappresentativi sulle specie sensibili alle malattie di cui agli allegati A e B o la ricerca di dette malattie con altri metodi. I campioni debbono essere analizzati da un laboratorio autorizzato che verifica se essi contengono gli agenti delle malattie indicate per ciascuna specie elencata nell'allegato A. Il prelievo dei campioni può essere ripartito su tutto l'anno; Il risultato d'analisi, effettuata in laboratorio, dei campioni prelevati all'atto dei controlli sanitari deve essere negativo per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione; l'esame dei registri che debbono obbligatoriamente essere tenuti. 2.Il riconoscimento è confermato se sono soddisfatti i seguenti requisiti: a)gli animali introdotti nell'azienda devono provenire da un altro centro, istituto o organismo riconosciuto; b)gli animali di cui al Decreto 13 maggio 1996 n.46 presenti in un centro, istituto od organismo riconosciuto possono uscirne solo sotto controllo ufficiale; c)deve essere effettuato due volte all'anno un controllo sanitario dell'organismo, istituto o centro riconosciuto, in conformità del punto, lettera h) del presente allegato; d)il risultato dell'analisi, effettuata in laboratorio, dei campioni prelevati deve essere negativo per quanto riguarda gli agenti delle malattie di cui agli allegati A e B, e)qualsiasi decesso sospetto o la presenza di qualunque altro sintomo che faccia supporre che gli animali hanno contratto una o piu' delle malattie di cui agli allegati A e B deve essere denunciato senza indugio all'autorità competente. 3.Il riconoscimento è sospeso, ripristinato o ritirato alle seguenti condizioni: a)nel caso di una dichiarazione di cui al punto 2 lettera d), del presente allegato, l'autorità competente sospende temporaneamente il riconoscimento del centro, istituto od organismo riconosciuto; b)un campione prelevato sull'animale sospetto e inviato al laboratorio riconosciuto che esamina se sono presenti gli agenti patogeni in questione. Il risultato dell'analisi è immediatamente comunicato all'autorità competente; c)quando l'autorità competente viene informata dei sospetti relativi alla presenza di una delle malattie di cui agli allegati A e B essa agisce, per quanto riguarda l'analisi di laboratorio, l'esame epizooziologico, la lotta contro la malattia e la sospensione del riconoscimento, come se la malattia si fosse effettivamente manifestata conformemente alle direttive che disciplinano in questo settore la lotta contro le malattie, nonché il commercio degli animali; d)quando il risultato dell'analisi è negativo per quanto attiene agli agenti patogeni in questione, l'autorità competente ripristina il riconoscimento; e)all'organismo, istituto o centro è rinnovato il riconoscimento soltanto se, in seguito all'eradicazione dei focolai d'infezione, sono nuovamente soddisfatte le condizioni di cui al punto 1 del presente allegato, ad eccezione di quella indicata alla lettera f); f)l'autorità competente informa la Commissione in merito alla sospensione, al ripristino o al ritiro del riconoscimento. ALLEGATO D CAPITOLO I I. Condizioni per il riconoscimento dei centri e delle stazioni di raccolta dello sperma Le stazioni e i centri di raccolta dello sperma devono: 1)Essere posti sotto la sorveglianza di un veterinario considerato responsabile del centro; 2)Disporre di locali distinti e materialmente separati per: la stabulazione degli animali, con possibilità di isolamento; la raccolta dello sperma; la pulizia e la disinfezione delle attrezzature; il trattamento dello sperma; l'immagazzinamento dello sperma; 3)Essere costruiti od isolati in modo da evitare qualsiasi contatto col bestiame che si trovi al di fuori di essi; 4)essere costruiti in modo che i locali di cui al punto 2 possano essere facilmente puliti e disinfettati. II. Condizioni relative alla sorveglianza, delle stazioni e dei centri di raccolta dello sperma Le stazioni e i centri di raccolta devono: 1)Essere sorvegliati in modo che in essi siano ospitati soltanto animali di cui deve essere raccolto lo sperma. Tuttavia possono esservi ospitati altri animali domestici, purché soddisfino le condizioni generali previste in appresso; 2)Essere sorvegliati ai fini della tenuta di un registro che permetta di conoscere: l'identificazione degli animali presenti nel centro; i controlli sanitari effettuati; l'anamnesi; la destinazione dello sperma; le modalità di immagazzinamento dello sperma; 3)Essere ispezionati almeno due volte all'anno da un Veterinario Ufficiale che verifica il rispetto delle condizioni di riconoscimento e sorveglianza; 4)Disporre di personale competente e adeguatamente addestrato alle tecniche di disinfestazione alle tecniche igieniche per la prevenzione della propagazione delle malattie; 5)essere soggetti ad appropriata sorveglianza; la raccolta, il trattamento e l'immagazzinamento dello sperma possano aver luogo soltanto negli appositi locali; ogni strumento che venga a contatto con la sperma o con animale donatore durante la raccolta e il trattamento sia opportunamente disinfettato o sterilizzato prima di ogni impiego; qualsiasi recipiente destinato all'immagazzinamento e al trasporto dello sperma sia opportunamente disinfettato o sterilizzato prima dell'inizio di ogni riempimento; 6)provvedere affinché siano utilizzati: prodotti di origine animale per il trattamento dello sperma (additivo o diluente) che non presentino alcun rischio per la salute o siano stati trattati prima dell'uso in maniera da impedire tale rischio; un agente criogeno che non sia stato adoperato in precedenza per altri prodotti di origine animale; 7)garantire un'adeguata identificazione di ogni dose di sperma che permetta di determinare la data di raccolta, la razza e l'identificazione dell'animale donatore, nonché il nome del centro riconosciuto che ha provveduto alla raccolta. CAPITOLO II Condizioni applicabili nei centri e nelle stazione di raccolta. Condizione relative all'ammissione dei maschi donatori A. STALLONI Possono essere destinati alla raccolta di sperma solo gli stalloni che secondo il Veterinario Ufficiale: 1)godano di buona salute al momento della raccolta; 2)soddisfino le condizioni di cui al Decreto 3 marzo 1995 n. 38 e provengano da aziende che soddisfano dette condizioni; 3)siano sottoposti nei 60 giorni precedenti la prima raccolta, con risultato negativo, ai seguenti esami: a)per la ricerca dell'anemia infettiva degli equidi, ad una reazione di immunodiffusione su gel di agar, detta "test di Coggins"; b)per la ricerca dell'arterite virale, ad una prova di sieroneutralizzazione (diluizioni < 1/4), completata, in caso di risultato positivo, da un esame virologico sulla quantità totale di sperma con risultato negativo; c)per la ricerca delle metrite contagiosa degli equidi mediante isolamenti del germe Taylorella equigenitalisa, almeno ad un controllo effettuato su prelievi al livello della fossetta navicolare e su prelievi di liquido preeiaculatorio. I risultati di queste ricerche devono essere certificati da un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente. Nel corso del periodo di cui al primo capoverso del punto 3 e durante il periodo di raccolta gli stalloni non possono essere ammessi alla monta naturale. B. OVINI E CAPRINI 1.possono essere destinati alla raccolta di sperma solo gli ovini e caprini dei centri, delle stazioni o aziende che, secondo il Veterinario Ufficiale: a)godano di buona salute il giorno della raccolta; b)soddisfino le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del Decreto 20 maggio n.47 concernente gli scambi intracomunitari. I donatori saranno inoltre sottoposti nei trenta giorni precedenti la raccolta, con risultato negativo a: un test per la ricerca della brucellosi (Brucella melitensis), conformemente all'allegato C del Decreto 20 maggio 1996 n.47; un test per la ricerca dell'epididimite contagiosa dell'ariete (Brucella ovis), conformemente all'Allegato D del Decreto 20 maggio 1996 n.47. c)siano stati sottoposti ai test o controlli pertinenti volti a garantire l'osservanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) . 2.Gli esami di cui al punto 1 devono essere effettuati presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro. C. Se uno degli esami di cui ai punti A e B risulta positivo, l'animale deve essere isolato e il suo sperma raccolto successivamente alla data dell'ultimo esame negativo non può essere commercializzato. Si opera in modo analogo per lo sperma degli altri animali presenti nell'azienda o nella stazione di raccolta a decorrere dalla data alla quale è stato effettuato l'esame con esito positivo. Gli scambi potranno riprendere solo quando sarà stata ristabilita la situazione sanitaria. CAPITOLO III Condizioni relative allo sperma, agli ovuli e agli embrioni Lo sperma gli ovuli e gli embrioni devono essere stati raccolti, trattati, lavati e conservati con un prodotto biologico esente da microrganismi vivi, conformemente ai seguenti principi: a)il lavaggio degli ovuli e degli embrioni deve essere effettuato conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 del presente Decreto. La loro zona pellucida deve essere intatta prima e dopo il lavaggio. Soltanto gli ovuli e gli embrioni provenenti da una stessa donatrice potranno essere lavati contemporaneamente. Dopo il lavaggio la zona pellucida di ogni ovulo o embrione dev'essere esaminata su tutta la superficie mediante ingrandimento di almeno 50 volte ed essere certificata intatta ed esente da qualsiasi corpo estraneo aderente; b)i mezzi e le soluzioni utilizzati per la raccolta, il congelamento e la conservazione degli ovuli e degli embrioni devono essere sterilizzati secondo metodi riconosciuti, e manipolati in modo da restare sterili. Al mezzo di raccolta, di lavaggio e di conservazione possono essere aggiunti antibiotici autorizzati dall'Autorità competente; c)tutto il materiale utilizzato per la raccolta, la manipolazione, il lavaggio, il congelamento e la conservazione degli ovuli o embrioni dev'essere sterilizzato prima dell'uso; d)lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere sottoposti, conformemente all'articolo 11 paragrafo 2 ad esami complementari relativi in particolare ai liquidi di raccolta o di lavaggio e volti a determinare l'assenza di germi patogeni; e)lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere conservati in recipienti sterili (ampolle, fiale debitamente identificate) che devono: contenere solo prodotti provenenti da uno stesso donatore o da una stessa donatrice; essere sigillati al momento del congelamento in alcole o azoto liquido ed etichettati; ed essere posti in contenitori sterilizzati di azoto liquido che non presentino alcun rischio di contaminazione dei prodotti; f)lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo minimo di trenta giorni prima della spedizione; g)lo sperma gli ovuli e gli embrioni devono essere trasportati in recipienti precedentemente puliti, disinfettati o sterilizzati prima di ogni riempimento. CAPITOLO IV Femmine donatrici Possono essere destinate alla raccolta di embrione o di ovuli solo le femmine che, a giudizio del Veterinario Ufficiale, soddisfano, in base alla specie in questione, le condizioni di cui alle pertinenti direttive in materia di scambi intracomunitari di animali vivi d'allevamento e da produzione, cioè al Decreto 13 maggio 1996 n.46 per i suini, al Decreto 3 marzo 1995 n.38 per gli equidi al Decreto 13 maggio 1996 n.47 per gli ovini/caprini e provengono da mandrie che soddisfano dette condizioni. ALLEGATO E CERTIFICATO COMUNITA EUROPEA 1. Speditore (nome ed indirizzo completi) Certificato sanitario N. ORIGINALE (a) 3. Destinatario (nome ed indirizzo completi) 2. Stato membro d'origine 4. AUTORITA' COMPETENTE 5. Indirizzo: dell'azienda d'origine oppure dell'organismo; dell'Istituto o del centro ufficialmente riconosciuto d'origine (b); dell'azienda o del negozio oppure dell'organismo dell'Istituto o del centro ufficialmente riconosciuto di destinazione (b) 6. Luogo di carico 7. Mezzo di trasporto 8. Specie 9. Numero di capi/di arnie/o partita di api regine (con accompagnatrici ) (b) 10 identificazione della partita 11. ATTESTATO (c) Fatto a .................................. addì ......................................... Firma: Nome (in maiuscole): Qualifica: