Decree No. 55 laying down the veterinary rules for the disposal and processing of animal waste, for its placing on the market and for the prevention of pathogens in feedstuffs of animal or fish origin
颁布于 1996-05-20 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 圣马力诺
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal by-products, animal feed/feedstuffs, animal health, hygiene/sanitary procedures, transport/storage, inspection, international trade
- 类别
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Decreto 20 maggio 1996 n. 55 NORME SANITARIE PER L'ELIMINAZIONE E LA TRASFORMAZIONE, E L'IMMISSIONE SUL MERCATO DEI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE E LA PROTEZIONE DAGLI AGENTI PATOGENI DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI, DI ORIGINE ANIMALE O A BASE DI PESCE. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto 2 dicembre 1992 n. 98 che dà esecuzione all'Accordo interinale del commercio e unione doganale del 27 novembre 1992 fra la Repubblica di San Marino e la CEE; Vista la Legge 17 marzo 1993 n. 41; Vista la decisione n. 1/94 adottata in data 28 giugno 1994 dal comitato di Cooperazione San Marino-CEE di cui all'art. 13 dell'Accordo interinale sopra citato; Vista la Legge 27 ottobre 1992 n. 85; Visto il Decreto 4 ottobre 1984 n. 87; Vista la delibera del Congresso di Stato del 6 maggio 1996 n. 36; ValendoCi delle Nostre Facoltà; Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: CAPITOLO I Disposizioni generali Art. 1 Il presente Decreto stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale in attuazione della Direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27/11/90 modificata da ultimo dalla Direttiva 92/118/CEE adottate con decisione n. 1/94 del Comitato di Cooperazione San Marino-CEE. 1. Il presente Decreto stabilisce: a) le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili: I) all'eliminazione e/o alla trasformazione dei rifiuti di origine animale allo scopo di distruggere gli agenti patogeni eventualmente in essi presenti; II) alla produzione di alimenti per animali di origine animale con metodi atti ad evitare che essi possano contenere agenti patogeni ; b) le norme relative all'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale destinati a fini diversi dal consumo umano. 2. Il presente Decreto non incide: a) sulla legislazione nazionale in campo veterinario applicabile all'eradicazione e al controllo di talune particolari malattie e all'impiego di rifiuti di cucina e dei pasti; b) sulle norme sanitarie nazionali in materia di produzione di alimenti composti per animali contenenti componenti di prodotti animali e vegetali, nonché di alimenti per animali contenenti sostanze unicamente di origine vegetale. Art. 2 Ai fini del presente Decreto si intende per: 1. rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale non destinati al consumo umano diretto, ad esclusione degli escreti degli animali e dei rifiuti di cucina e dei pasti; 2. materiale ad alto rischio: rifiuti di animali di cui all'art. 3 dei quali si sospetta che presentino gravi rischi per la salute dell'uomo o degli animali; 3. materiali a basso rischio: rifiuti di origine animale diversi da quelli di cui all'art. 3, che non comportano rischi particolari di diffusione di malattie ad animali o all'uomo; 4. stabilimento di trasformazione a basso rischio: stabilimento in cui materiali a basso rischio vengono trasformati in ingredienti da inserire negli alimenti per animali, farina di pesce, conformemente all'art. 5; 5. stabilimento di trasformazione ad alto rischio: stabilimento in cui i rifiuti di origine animale sono sottoposti a trattamento o trasformazione allo scopo di distruggere gli agenti patogeni, conformemente all'art. 3; 6. alimenti per animali familiari: alimenti per cani, gatti e altri animali familiari, interamente o parzialmente costituiti di materiale a basso rischio; 7. prodotti tecnici o farmaceutici: prodotti destinati a scopi diversi dal consumo umano o animale; 8. stabilimento: stabilimento di trasformazione a basso rischio, stabilimento di trasformazione ad alto rischio, stabilimento che produce alimenti per animali familiari o farina di pesce, o stabilimento che prepara prodotti tecnici o farmaceutici utilizzando a tal fine rifiuti di origine animale; 9. autorità competente: Il Servizio Veterinario di Stato. CAPITOLO II Norme concernenti il trattamento dei rifiuti di origine animale e l'immissione dei prodotti finali sul mercato Materiali ad alto rischio Art. 3 1. I materiali ad alto rischio sotto elencati devono essere trasformati in uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio autorizzato conformemente all'art. 4 paragrafo 1 o eliminati mediante incinerazione o sotterramento conformemente al paragrafo 2: a) tutti i bovini, suini, caprini, ovini, solipedi, volatili e tutti gli altri animali detenuti a scopo di produzione agricola, morti nell'azienda ma non macellati per consumo umano, compresi gli animali nati morti o frutto di aborto; b) altri animali morti non elencati alla lettera a), stabiliti dall'autorità competente; c) animali che sono stati abbattuti nell'ambito di misure di controllo sanitario nell'azienda o in qualsiasi altro posto designato dalla competente autorità; d) rifiuti, compreso il sangue, provenenti da animali che in sede di ispezione veterinaria fatta in occasione della macellazione hanno presentato sintomi clinici o tracce di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali; e) tutte le parti di animali macellati in modo regolare che non sono state presentate all'ispezione post-mortem, ad esclusione di cuoi e pelli, zoccoli, penne e piume, lana e pelame, corna sangue e prodotti analoghi; f) tutte le carni, carne di pollame, pesce, cacciagione e tutti i prodotti di origine animale in stato di deterioramento, che per tale motivo costituiscono un rischio per la salute dell'uomo e degli animali; g) fatta salva macellazione d'emergenza ingiunta per ragioni di benessere, animali di fattoria morti durante il trasporto; h) rifiuti di origine animale contenenti residui di sostanza che possono costituire un pericolo per la salute dell'uomo o degli animali; latte, carne o prodotti di origine animale che, per presenza dei suddetti, residui, non sono adatti al consumo umano; i) pesci con sintomi clinici o tracce di malattie trasmissibili all'uomo o ai pesci. 2. L'autorità competente può decidere, se necessario, che i materiali ad alto rischio siano eliminati, mediante incinerazione o sotterramento, se: gli animali sono colpiti o si sospetta siano colpiti da malattie gravi o contengono residui che possono costituire un pericolo per la salute umana o degli animali e possono essere resistenti a un trattamento termico insufficiente; la presenza diffusa di una malattia epizootica comporta un carico eccessivo per lo stabilimento di trasformazione di materiale ad alto rischio; i rifiuti di origine animale in questione provengono da luoghi di difficile accesso; la quantità e la distanza non giustifichino la raccolta dei rifiuti. Queste carogne o rifiuti devono essere sotterrati in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ad impedire a carnivori di accedervi. Prima del sotterramento, i rifiuti o le carogne devono essere cosparsi, se necessario, con un opportuno disinfettante autorizzato dall'autorità competente. Art. 4 1. Per poter essere riconosciuti dall'autorità competente, gli stabilimenti di trasformazione ad alto rischio devono: a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo I; b) provvedere al trattamento, alla trasformazione e al magazzinaggio dei rifiuti di origine animale conformemente all'allegato II, capitolo II; c) essere controllati dalle autorità competenti conformemente all'articolo 9; d) fare in modo che i prodotti ottenuti dalla trasformazione siano conformi ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo III. 2. Il riconoscimento è sospeso quando non sono piu' rispettati i requisiti per tale riconoscimento. 3. In caso di necessità la Repubblica di San Marino, può designare come stabilimento di trasformazione ad alto rischio, uno stabilimento situato sul territorio Italiano. Art. 5 Materiale a basso rischio 1. I materiali a basso rischio devono essere trattati in uno stabilimento di trasformazione a basso o alto rischio riconosciuto conformemente all'art. 4, paragrafo 1 in una fabbrica di alimenti per animali familiari o di prodotti farmaceutici o tecnici, oppure essere eliminati mediante incinerazione o sotterramento conformemente all'art. 3 paragrafo 2. Oltre ai rifiuti di origine animale di cui all'art. 2 punto 3 sono considerati materiali a basso rischio: nella misura in cui entrano nella preparazione di alimenti per animali, i prodotti esclusi conformemente all'art. 3 paragrafo 1 lettera e; il pesce catturato in alto mare e destinato alla produzione di farina di pesce; le frattaglie fresche di pesce provenienti da stabilimenti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano. La farina di pesce prodotta da stabilimenti che ricevono e trasformano esclusivamente materiali a basso rischio destinati alla produzione di farina di pesce deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato II capitolo III. 2. Per poter essere riconosciuti dall'autorità competente, gli stabilimenti di trasformazione a basso rischio devono: a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo I; b) provvedere al trattamento, alla trasformazione e al magazzinaggio dei rifiuti di origine animale conformemente all'allegato II, capitolo II; c) essere controllati dalle autorità competenti conformemente all'art. 9; d) fare in modo che i prodotti ottenuti dalla trasformazione siano conformi ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo III. Il riconoscimento è sospeso quando non sono piu' rispettati i requisiti per tale riconoscimento. 3. Gli stabilimenti che utilizzano materiali a basso rischio per la preparazione di alimenti per animali familiari, di prodotti farmaceutici o tecnici devono essere riconosciuti dall'autorità competente e soddisfare i seguenti requisiti: a) essere attrezzati in modo adeguato per immagazzinare e trattare in condizioni di sicurezza i rifiuti di origine animale; b) disporre di impianti adeguati per provvedere alla distruzione dei rifiuti greggi di origine animale non utilizzati, rimanenti dopo la produzione di alimenti per animali familiari, di prodotti tecnici o farmaceutici, o per provvedere al loro invio ad uno stabilimento di trasformazione o ad un inceneritore; c) disporre di impianti adeguati per provvedere alla distruzione dei rifiuti risultanti dal processo produttivo che, per motivi connessi con la salute dell'uomo e degli animali, non possono essere inclusi in altri alimenti per animali. Detti impianti devono consentire l'incinerazione o il sotterramento in un terreno adeguato per evitare la contaminazione dei corsi d'acqua e danni all'ambiente; d) essere regolarmente controllati dall'autorità competente, per verificare che siano rispettati i requisiti richiesti dal presente Decreto. Art. 6 Deroghe In casi particolari gli Stati membri possono autorizzare, sotto la supervisione veterinaria dell'autorità competente, che: i) i rifiuti di origine animale siano utilizzati per scopi scientifici; ii) i rifiuti di origine animale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), b) ed e) provenienti da animali che non siano stati macellati per una malattia o il sospetto di una malattia soggetta a dichiarazione obbligatoria, come pure i rifiuti di origine animale di cui all'art. 5, siano utilizzati per l'alimentazione di animali dei giardini zoologici o dei circhi, di animali da pelliccia oppure di cani delle mute di equipaggi riconosciuti o di vermi allevati a scopo di pesca: iii) piccoli quantitativi di rifiuti di cui al punto ii) siano distribuiti su scala locale, da intermediari già riconosciuti alla data d'adozione del presente decreto per l'alimentazione di animali la cui carne non è destinata al consumo umano, sempreché l'autorità competente reputi che non ne risultino rischi per la salute dell'uomo o degli animali. Art. 7 I rifiuti di origine animale sono raccolti, trasportati e identificati conformemente all'allegato I. CAPITOLO III Controlli ed ispezioni che devono essere effettuati sugli stabilimenti di trasformazione a basso ed alto rischio operanti nel territorio di San Marino. Art. 8 1. Il Servizio Veterinario deve curare che, sotto la loro responsabilità, l'operatore, il proprietario di stabilimenti di trasformazione a basso o ad alto rischio o i loro rappresentanti adottino tutte le misure necessarie per conformarsi ai requisiti previsti dal presente Decreto. Essi devono, in particolare: identificare e controllare i punti critici degli stabilimenti di trasformazione a basso e alto rischio; prelevare negli stabilimenti per la fabbricazione di farina di pesce campioni rappresentativi e prelevare, negli altri stabilimenti di trasformazione a basso o ad alto rischio, campioni rappresentativi di ciascuna partita trasformata per accertare il rispetto delle norme microbiologiche fissate per il prodotto nell'allegato II, capitolo III e l'assenza di residui fisici o chimici; registrare i risultati dei diversi controlli e delle prove eseguite e tenere tali registrazioni per almeno due anni, per poterle mettere a disposizione delle autorità competenti; istituire un sistema che permetta di stabilire un nesso tra la partita spedita e il momento della sua produzione. 2. Qualora i risultati della prova su campioni prevista al comma precedente non siano conformi all'allegato II, capitolo III, l'operatore dello stabilimento di trasformazione deve: darne immediata notifica all'autorità competente; ricercarne le cause; curare che nessun materiale contaminato o sospetto di esserlo sia rimosso dai locali prima di essere stato nuovamente trasformato sotto il controllo diretto dell'autorità competente e si sia proceduto ufficialmente ad un nuovo campionamento in osservanza dei controlli biologici di cui all'allegato II, capitolo III; qualora per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere ad una sua nuova trasformazione, il materiale contaminato in questione deve essere utilizzato per fini diversi dall'alimentazione degli animali. Art. 9 1. Le autorità competenti procedono regolarmente ad ispezioni e controlli casuali presso gli stabilimenti di trasformazione a basso o ad alto rischio, per accertare. il rispetto delle disposizioni del presente Decreto in particolare, per quanto riguarda l'allegato I e l'Allegato II, Capitoli II e III; le condizioni microbiologiche dei prodotti dopo il trattamento; i controlli microbiologici comprendono, in particolare, analisi per quanto riguarda le salmonelle e gli enterobatteri, conformemente all'allegato II, capitolo III; Le analisi e le prove devono essere eseguite ricorrendo a metodi scientificamente riconosciuti, in particolare i metodi previsti dalla normativa comunitaria o in sua assenza, da norme internazionali riconosciute. 2. Se dalle ispezioni effettuate dall'autorità competente risulta che non sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dal presente Decreto tale autorità deve adottare le misure appropriate in particolare, nel caso in cui non siano soddisfatte le disposizioni di cui al presente articolo per quanto riguarda le norme microbiologiche e i tipi di controlli microbiologici, il fabbricante deve: notificare immediatamente all'autorità competente tutti i particolari circa la natura del campione e la partita da cui è stato prelevato; trasformare o trasformare nuovamente la partita contaminata sotto il controllo dell'autorità competente; aumentare la frequenza dei campionamenti e dei controlli di produzione; esaminare i rapporti sulle materie prime corrispondenti al campione prodotto o finito; procedere ad un'adeguata decontaminazione e ripulitura dello stabilimento. Art. 10 Per consentire il seguito dei controlli di cui agli artt. 8 e 9: a) i prodotti trasformati ottenuti da materiali a rischio ridotto e materiali ad alto rischio devono soddisfare le esigenze dell'Allegato I, Capitolo 6 del Decreto 20 maggio 1996 n.54; b) i materiali a rischio ridotto, i materiali ad alto rischio destinati ad essere trattati in uno stabilimento designato in un altro Stato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e i prodotti trasformati partendo da tali materiali ad alto rischio o a rischio ridotto, devono essere accompagnati: se provengono da uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 4 o 5, da un documento commerciale che precisi: eventualmente, la natura del trattamento; se il prodotto contiene proteine che provengono da ruminanti; se provengono da un altro stabilimento, da un certificato rilasciato e firmato da un Veterinario Ufficiale che indichi: i metodi di trattamento della partita, il risultato delle prove di ricerca della salmonella, se il prodotto contiene proteine che provengono da ruminanti. Art. 11 Il Dicastero alla Sanità Sicurezza Sociale, sentito il parere del Servizio Veterinario, redige l'elenco degli stabilimenti riconosciuti idonei alla trasformazione di rifiuti animali, ciascun stabilimento riceve un numero ufficiale che permette di stabilire se lo stabilimento trasforma materiale a basso o ad alto rischio, se produce alimenti per animali familiari o prodotti farmaceutici o tecnici derivati da rifiuti di origine animale. CAPITOLO IV Art. 12 Esperti Veterinari della Commissione della Comunità Europea possono procedere a controlli sugli impianti nazionali, in particolare possono controllare se gli stabilimenti riconosciuti applichino effettivamente le disposizioni del presente Decreto. Art. 13 I contravventori alle disposizioni del presente Decreto saranno puniti con una ammenda da £. 100.000 a £. 800.000 salvo le maggiori pene previste dalle Leggi vigenti. Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 maggio 1996 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Pier Paolo Gasperoni - Pietro Bugli IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Antonio Lazzaro Volpinari ALLEGATO I NORME DI IGIENE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE 1. I rifiuti di origine animale devono essere raccolti e trasportati negli stabilimenti di trattamento a basso o ad alto rischio riconosciuti in contenitori o veicoli appropriati, in modo da evitare dispersioni di materiale. I contenitori o i veicoli devono essere adeguatamente coperti. 2. I veicoli, i copertoni e i contenitori riutilizzabili devono essere tenuti in buono stato di pulizia. 3. L'autorità competente prende i provvedimenti necessari per controllare i movimenti di materiali ad alto rischio, esigendo la compilazione di registri e di documenti che accompagnino tali materiale durante il trasporto fino al luogo in cui sono eliminati, oppure se necessario disponendo che veicoli e contenitori siano sigillati. 4. ove alcuni prodotti a base di carni, lattiero-caseari o di pesce, non destinati al consumo umano e derivati da animali o pesci di cui la carne e il latte sono stati approvati per il consumo umano, vengano trasportati sfusi direttamente ad uno stabilimento di trasformazione, devono essere indicati, su una etichetta apposta sul contenitore, sui cartoni o sugli altri imballaggi, in caratteri aventi un'altezza minima di 2 cm, le informazioni relative all'origine, al nome e al tipo dei rifiuti di origine animale e i termini "non destinato al consumo umano". ALLEGATO II NORME DI IGIENE IMPOSTE AGLI STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE CAPITOLO I Requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti di trasformazione di rifiuti di origine animale 1. I locali e gli impianti devono essere conformi almeno ai seguenti requisiti: a) i locali dello stabilimento di trasformazione devono essere adeguatamente separati dalla pubblica via e da altri locali, quali quelli adibiti alla macellazione. I locali adibiti alla trasformazione di materiale ad alto rischio possono trovarsi nelle adiacenze di un macello soltanto qualora siano situati in una parte di edificio completamente separata; è vietato l'accesso allo stabilimento a persone non autorizzate od animali; b) ove occorra, la sezione "sporca" deve essere munita di impianto adeguato per lo scorticamento o la spellatura degli animali e di un locale per immagazzinare cuoi e pelli; c) lo stabilimento deve disporre di una capacità e di una produzione di acqua calda e di vapore sufficienti per la trasformazione dei rifiuti di origine animale conformemente al capitolo II. d) la sezione "sporca" deve, se del caso, essere munita di impianto di compressione dei rifiuti di origine animale e di dispositivi per il trasporto dei rifiuti compressi nell'unità di trasformazione; e) deve esservi un impianto di trasformazione chiuso, nel quale i rifiuti di origine animale devono subire il processo di trasformazione conformemente al capitolo II. Quando è richiesto un trattamento termico, detto impianto deve disporre di: dispositivi di misura per controllare la temperatura e se necessario la pressione nei punti critici; dispositivi di registrazione continua dei risultati delle misure; un adeguato sistema di sicurezza che impedisca l'abbassamento della temperatura ad un livello insufficiente; f)per prevenire la ricontaminazione del materiale trasformato prodotto da parte di nuove materie prime che entrano nell'unità di trasformazione, deve esistere una netta separazione tra la zona dello stabilimento in cui le materie prime vengono scaricate e lavorate e le zone in cui avvengono le ulteriori lavorazioni del materiale già sottoposto a trattamento termico nonché il magazzinaggio del prodotto finito. 2. Lo stabilimento di trasformazione deve essere munito di installazioni appropriate per la pulizia e la disinfestazione dei recipienti o contenitori utilizzati per i rifiuti di origine animale e dei veicoli - diversi dalle navi - usati per il trasporto. 3. Lo stabilimento di trasformazione deve disporre di dispositivi adeguati che consentono di disinfettare immediatamente prima della loro uscita dai locali le ruote dei veicoli adibiti al trasporto di materiale ad alto rischio o che abbandonano la sezione "sporca" di uno stabilimento di trattamento. 4. Lo stabilimento di trasformazione deve essere dotato di un sistema di eliminazione delle acque luride conforme ai requisiti di igiene. 5. Lo stabilimento di trasformazione deve disporre di un laboratorio proprio o ricorrere ai servizi di un laboratorio attrezzato per l'esecuzione delle analisi di base e, in particolare, per controllare la conformità al capitolo III. CAPITOLO II Norme di igiene relative alle operazioni negli stabilimenti di trasformazione di rifiuti di origine animale 1. I rifiuti di origine animale devono essere trasformati al piu' presto dopo il loro arrivo nello stabilimento ed essere adeguatamente immagazzinati fino al momento della trasformazione. 2. I recipienti, i contenitori e i veicoli utilizzati per il trasporto di rifiuti di origine animale devono essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione. 3. Gli addetti alle operazioni eseguite nella sezione "sporca" non devono entrare nella sezione "pulita" se non dopo aver cambiato abiti da lavoro e calzature o disinfettato questi ultimi. Attrezzature ed utensili non possono essere portati dalla sezione "sporca" alla sezione "pulita". 4. Le acque luride provenenti dalla sezione "sporca" devono essere trattate in modo che siano eliminati gli organismi patogeni. 5. Ddevono essere prese sistematicamente misure preventive contro roditori, uccelli insetti o altri parassiti. 6. I rifiuti di origine animale devono essere trasformati nelle seguenti condizioni: a) I materiali ad alto rischio devono essere riscaldati per venti minuti ad una temperatura di almeno 133°C nella parte piu' interna e ad una pressione di 3 bar. Le dimensioni dei pezzi del materiale grezzo prima del trattamento devono essere ridotte ad almeno 50mm per mezzo di un frantumatore o di un trituratore. b) Nei punti sensibili del processo termico si usano termografi per controllare il trattamento mediante calore. c) Possono essere utilizzati altri sistemi di trattamento termico purché siano riconosciuti idonei dall'Autorità competente, in quanto considerati atti a fornire garanzie equivalenti alla sicurezza microbiologica. I sistemi alternativi di trattamento termico possono essere autorizzati soltanto qualora per un periodo di un mese siano stati prelevati quotidianamente campioni del prodotto finito, per garantire l'osservanza delle norme biologiche stabilite nel capitolo III, paragrafi 1 e 2. Devono ulteriormente essere effettuati i campionamenti periodici previsti dall'articolo 8, paragrafo 1 e dell'articolo 9 paragrafo 1. 7. Gli impianti e le attrezzature devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e i dispositivi di misurazione devono essere tarati ad intervalli regolari. 8. I prodotti finiti devono essere manipolati e immagazzinati nell'impianto di trasformazione in modo da impedirne la ricontaminazione. 9. Cuoi e pelli devono essere sottoposti ad opportuna salatura con clorito di sodio. CAPITOLO III Requisiti dei prodotti dopo la trasformazione 1. Per quanto riguarda i materiale ad alto rischio, i campioni prelevati dai prodotti finiti immediatamente dopo l'ultimazione del trattamento termico devono risultare esenti da spore di batteri patogeni e resistenti al calore (clostridium perfringens assente in 1g.) 2. I campioni di prodotti finiti provenienti da materiale a basso rischio e da materiale ad alto rischio, prelevati durante o al termine dell'immagazzinamento presso l'impianto di trasformazione devono essere conformi alle seguenti norme: Salmonelle. assenti in 25 g: n=5,c = o,m= 0,M = 0 Enterobatteri: n = 5,c = 2,m =10,M = 3x 102 in 1 g; dove: n = numero di unità di campionamento costituenti il campione; m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri: il risultato è considerato soddisfacente se il numero di batteri in tutte le unità di campionamento non è superiore a m M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se il numero dei batteri in tutte le unità di campionamento è uguale o superiore a M, c = numero di unità di campionamento nelle quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero dei batteri contenuti nelle altre unità di campionamento è uguale o inferiore a m.