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圣马力诺的法律

Decree No. 51 concerning the labelling of fish products

颁布于 2004-04-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
国家
圣马力诺
主题
Food and nutrition
关键词
fish products, packaging/labelling

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. REPUBBLICA DI SAN MARINO Decreto 19 aprile 2004 n.51 Etichettatura dei prodotti della pesca Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Vista la Legge 29 ottobre 1992 n.85 Visto il Decreto 27 aprile 1993 n.70 Visto il Decreto 15 luglio 1999 n.80 Vista la delibera del Congresso di Stato in data 13 aprile 2004 n.57; ValendoCi delle Nostre Facoltà, Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: Art. 1 Il presente Decreto stabilisce i requisiti obbligatori di etichettatura riferiti ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Art. 2 Le informazioni obbligatorie nella fase di vendita al dettaglio dei prodotti di cui all’articolo precedente sono: a) la denominazione commerciale di uso comune; è facoltà dell’operatore indicare anche la denominazione scientifica; b) il metodo di produzione ; deve essere riportata una delle seguenti dizioni : " pescato ", " pescato in acque dolci " " allevato" c) la zona di cattura ; l’informazione deve indicare: per i prodotti pescati in mare : la menzione del mare di provenienza; gli operatori possono indicare anche zone di cattura più precise; per i prodotti pescati in acque dolci : la menzione dello Stato di provenienza del prodotto; per i prodotti di allevamento : l’indicazione dello Stato in cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto; Art. 3 Le indicazioni di cui all’articolo precedente devono essere riportate su di un apposito cartello applicato ai recipienti che contengono i prodotti della pesca, ovvero applicato nei comparti in cui essi sono esposti per la vendita al pubblico. Art. 4 Quando sia posto in vendita un miscuglio di specie diverse, le informazioni di cui agli articoli 2 e 3, devono essere fornite per ciascuna specie. Quando sia posto in vendita un miscuglio di specie identiche ma difformi per metodo di produzione e/o zona di cattura, queste indicazioni vanno riportate per ogni specifica partita. Art. 5 Salvo il fatto non costituisca più grave reato, chiunque a qualsiasi titolo contravvenga ai dettati del presente Decreto incorrerà nelle sanzioni previste dal Decreto 27 aprile 1993 n.70 "Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari". Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 aprile 2004/1703 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Paolo Bollini – Marino Riccardi IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Loris Francini

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