Decree No. 50 in matter of identification and registration of bovines, swines, ovines and caprines
颁布于 1996-05-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- Decreto 20 maggio 1996 n. 50 Disposizioni in materia di identificazione e registrazione di bovini suini e ovicaprini.
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 圣马力诺
- 主题
- Livestock
- 关键词
- sheep/goats, swine, marking/identification, registration, animal production
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Decreto 20 maggio 1996 n. 50 Disposizioni in materia di identificazione e registrazione di bovini suini e ovicaprini. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto 2 dicembre 1992 n. 98 che dà esecuzione all'Accordo interinale del commercio e unione doganale del 27 novembre 1992 fra la Repubblica di San Marino e la CEE; Vista La Legge 17 marzo 1993 n. 41; Vista la decisione n. 1/94 adottata in data 28 giugno 1994 dal Comitato di Cooperazione San Marino-CEE di cui all'art. 13 dell'Accordo interinale sopra citato; Visto il Decreto 4 ottobre 1984 n. 87; Vista la Delibera del Congresso di Stato del 6 maggio 1996 n. 36; ValendoCi delle Nostre Facoltà; Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: Articolo 1 Il presente Decreto stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione degli animali, in attuazione della direttiva 92/102 del Consiglio del 27/11/92, adottata con la Decisione n. 1/94 del Comitato di Cooperazione San Marino-CEE. Articolo 2 Ai fini del presente Decreto si applicano le seguenti definizioni: a) animale: qualsiasi animale della specie bovina, suina, ovina o caprina. b) Azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente controllata, situate nel territorio di San Marino o di uno Stato CE, e nei quali sono tenuti o allevati abitualmente animali da allevamento, da produzione o da macello. c) Detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche a titolo temporaneo. d) Autorità competente: Servizio Veterinario di Stato ed Ufficio Agrario, delegato per le specifiche competenze. Articolo 3 Il Servizio Veterinario tiene un elenco aggiornato di tutte le aziende che detengono animali contemplati dal presente Decreto, con l'indicazione delle specie degli animali detenuti dei relativi certificati sanitari e dei detentori; le aziende devono continuare a figurare in tale elenco finché non siano trascorsi 3 anni consecutivi durante i quali non siano presenti animali nell'azienda. Questo elenco comprende il marchio o i marchi utilizzati per identificare l'azienda in conformità dell'art. 6, possono essere escluse da questo elenco le persone che detengono non piu' di 3 capi della specie ovina o caprina, o un suino, e che sono destinate all'uso o al consumo personale, purché i suddetti animali siano sottoposti prima di ogni movimento ai controlli stabiliti nel presente Decreto. Articolo 4 Ai fini dell'applicazione del presente Decreto, il Servizio Veterinario si avvale della collaborazione dell'Ufficio Agrario: a) La bollatura degli animali della specie bovina, ovina, caprina è effettuata da personale addetto dell'Ufficio Agrario. b) Presso l'Ufficio Agrario è tenuto un registro che elenchi per ciascun allevamento il numero di animali presenti nell'azienda. Questo registro riporta la registrazione aggiornata di tutte le nascite, decessi e movimenti con menzione della loro origine, destinazione nonché della data di tali flussi. E' indicato inoltre il marchio d'identificazione di ciascun animale apposto in conformità al presente Decreto. E' fatto obbligo ai detentori degli animali della specie bovina e ovicaprina di segnalare all'autorità competente nei tempi sotto indicati: 1) nascita (5 giorni) decessi (24 ore) movimenti (48 ore). c) Presso l'Ufficio Veterinario è detenuto analogo registro, al fine del rilascio delle certificazioni sanitarie, previste dagli appositi Decreti. d) Per l'aggiornamento dei dati contenuti nei registri previsti ai sensi b e c del presente articolo, gli uffici preposti dovranno scambiarsi tempestivamente tutte le informazioni necessarie. Articolo 5 a) I detentori di animali della specie suina, dovranno procedere alla bollatura degli animali a proprio carico. Il marchio dovrà rispettare nel contenuto le indicazioni del servizio Veterinario. Tale marchiatura dovrà avvenire entro e non oltre i 60 giorni dalla nascita ed entro i 15 giorni dall'eventuale acquisto o importazione. b) In ogni allevamento suino deve essere tenuto un registro di carico-scarico. Detto registro sarà predisposto a cura del Servizio Veterinario, gli allevatori dovranno riportare in maniera cronologica le nascite, gli acquisti, le vendite e le morti (con diagnosi) e i movimenti, con menzione della loro origine o destinazione. Articolo 6 1) Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5 il Servizio Veterinario provvede affinché siano rispettati i seguenti principi generali: a) il marchio di identificazione deve essere comunque apposto prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato; b) il marchio non può essere rimosso o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Laddove il marchio sia diventato illeggibile o sia andato perso, si appone un nuovo marchio conformemente al presente articolo; c) l'autorità competente trascrive il nuovo marchio nel registro di cui all'art. 4, in modo da stabilire un nesso con il precedente marchio apposto sull'animale; d) il marchio auricolare approvato dall'autorità competente, è inalterabile e resta leggibile durante l'intera vita dell'animale. Esso è utilizzabile una sola volta. E' inoltre di natura tale da rimanere sull'animale senza comprometterne il benessere. 2) Il Servizio Veterinario provvede, per quanto riguarda i bovini, affinché: tutti i bovini presenti nell'azienda siano identificati con il marchio auricolare o tatuaggio recante un codice alfanumerico riportante la sigla R.S.M. piu' un numero progressivo idoneo a consentire l'identificazione di ogni singolo capo, nonché dell'azienda in cui è nato. 3) Gli animali diversi dai bovini devono essere identificati con marchio auricolare o tatuaggio recante la sigla R.S.M. e un numero atto a consentire l'individuazione dell'azienda di provenienza. Articolo 7 Il Servizio Veterinario, nel caso di animali importati nel territorio di San Marino, riconosce il marchio d'identificazione assegnato dall'autorità competente del Paese d'origine. Ha comunque la facoltà di sostituire detto marchio, con un marchio di cui allo art. 6, stabilendo un nesso tra la precedente e la nuova identificazione. Tale nesso è trascritto nel registro di cui all'art.4. Articolo 8 Circa il riconoscimento di marchi auricolari o tatuaggi apposti ad animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina iscritti ai rispettivi libri genealogici, si rimanda ad apposito Decreto. Articolo 9 Laddove si accerti che la marchiatura o l'identificazione degli animali o la tenuta dei registri o la mancata denuncia di nascita, morte, vendita e qualsiasi altra operazione non effettuata nel rispetto dei dettati del presente Decreto è prevista una sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 800.000 salvo pene previste dalle leggi vigenti. Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 maggio 1996/1695 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Pier Paolo Gasperoni - Pietro Bugli IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Antonio Lazzaro Volpinari