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圣马力诺的法律

Decree No. 131 concerning the compulsory labelling system for beef

颁布于 2000-12-29 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
国家
圣马力诺
主题
Food and nutrition
关键词
meat, packaging/labelling

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Decreto 29 dicembre 2000 n.131 REPUBBLICA DI SAN MARINO Sistema obbligatorio di etichettatura della carne bovina Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto 2 dicembre 1992 n. 98 che dà esecuzione all’Accordo interinale del commercio e unione doganale del 27 novembre 1992 fra la Repubblica di San Marino e la CEE; Vista la Legge 17 marzo 1993 n.41; Vista la Decisione n. 1/94 adottata in data 28 giugno 1994 dal Comitato di Cooperazione San Marino –CE di cui all’Accordo interinale sopra citato; Vista la Legge 29 ottobre 1992 n.85; Vista la delibera del Congresso di Stato in data 28 dicembre 2000 n.94 ; ValendoCi delle Nostre Facoltà, Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: Art.1 Il presente Decreto stabilisce le norme relative all’etichettatura delle carni bovine conformemente alle disposizioni del Regolamento CE n.1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000. Art.2 Ai fini del presente decreto s'intende per : "etichettatura" : l'apposizione di una etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale di imballaggio o, per i prodotti non pre-imballati, le informazioni appropriate fornite per iscritto ed in modo visibile al consumatore nell'esercizio di vendita; "carni bovine" : tutte le carni provenienti da animali appartenenti alla specie bovina; tra le carni di animali della specie bovine si intendono comprese anche quelle della specie bufalina; "carne bovina preconfezionata" : unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alla collettività, costituita da carne bovina e dall'imballaggio in cui è stata immessa prima di essere posta in vendita, avvolta interamente e in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata; "carne bovina preincartata" : unità di vendita costituita da carne bovina e dall’involucro nel quale è stata posta o avvolta negli esercizi di vendita; "organizzazione" : un gruppo di operatori del medesimo settore o di settori diversi negli scambi di carne bovina; "vigilanza" : controllo esercitato dal Servizio Veterinario per garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto. Sistema obbligatorio di etichettatura Art.3 Gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine provvedono ad etichettarle. Ricadono in tale obbligo anche gli operatori e le organizzazioni che lavorano per conto terzi. L'etichetta reca le seguenti informazioni obbligatorie: un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali. Tale numero può essere il numero di identificazione del singolo animale da cui provengono le carni, o il numero di identificazione di un gruppo di animali; il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali e lo Stato membro o il Paese terzo in cui è situato tale macello. L'indicazione deve recare le parole "Macellato in (nome dello Stato membro o del Paese terzo) (numero di approvazione)"; il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il Paese terzo in cui è situato tale laboratorio. L'indicazione deve recare le parole "Sezionato in (nome dello Stato membro o del Paese terzo) (numero di approvazione)"; I numeri di approvazione del macello e/o del laboratorio di sezionamento previsti alle lettere b) e c) sono: a. quelli di approvazione previsti nel Decreto 31 agosto 2000 n°74; b. il numero di registrazione nazionale. Per le carni che provengono da animali nati, ingrassati e macellati in uno stesso stato membro U.E. è possibile riportare in etichetta "origine: (nome dello stato membro)", mentre per le carni che provengono da animali nati, ingrassati e macellati in uno stesso Paese terzo è possibile indicare "origine: (nome del Paese terzo)". In deroga, gli operatori e le organizzazioni indicano in etichetta, per le carni macinate, dal 1 gennaio 2001: un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali. Tale numero può essere il numero di identificazione del singolo animale da cui provengono le carni, o il numero di identificazione di un gruppo di animali; nome dello Stato in cui sono state preparate le carni macinate. L'indicazione deve recare le parole: "Preparato in (nome dello Stato membro o del Paese terzo)"; nome dello Stato membro o del Paese Terzo in cui ha avuto luogo la macellazione. L'indicazione deve recare le parole: "Macellato in (nome dello Stato membro o del Paese terzo)"; L'etichetta, in qualsiasi momento della commercializzazione, deve essere apposta in maniera tale da non consentirne la riutilizzazione. Le informazioni da riportare in etichetta possono essere espresse anche mediante codice a barre o codice alfanumerico attribuito dall'impianto di macellazione e/o dal laboratorio di sezionamento; in tal caso la carne deve essere accompagnata da un documento riportante, oltre il codice a barre o il codice alfanumerico, tutte le informazioni previste in etichetta. Nell'esercizio di vendita, in ogni caso, le informazioni riportate devono essere espresse in forma chiara, esplicita e leggibile. Le informazioni riportate in etichetta sulle carni preconfezionate in un laboratorio di sezionamento o sulle carni preincartate nell'esercizio di vendita devono essere espresse in forma chiara, esplicita e leggibile. Il rilascio delle etichette nei laboratori di sezionamento, nel caso di prodotto preconfezionato, e negli esercizi di vendita, anche nel caso di carne venduta a taglio, deve avvenire con un sistema che consenta la stampa automatica dell'etichetta medesima. Per la carne venduta a taglio nell'esercizio di vendita l'etichetta può essere sostituita con una informazione fornita per iscritto e in modo visibile al consumatore, contenente le stesse informazioni previste in etichetta. L'operatore o l'organizzazione deve adottare un sistema di registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali interessati. Il sistema di registrazione, con aggiornamento giornaliero, contiene in particolare l'indicazione dell'arrivo e delle partenze degli animali, delle carcasse e/o tagli in modo da garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze e, nel caso dell'esercizio di vendita, tra l'arrivo e la carne messa in vendita al dettaglio. Art.4 1. L’operatore o l’organizzazione che devono etichettare la carne bovina devono disporre di un disciplinare approvato dalla Segreteria di Stato alla Sanità Al fine di sottoporre alla approvazione della Segreteria di Stato alla Sanità il disciplinare, l'operatore o l'organizzazione deve presentare apposita domanda ed allegare: a. relazione tecnica sull'organizzazione di filiera da cui si evinca, tra l'altro, la distribuzione territoriale dell'attività ed il volume stimato; disciplinare come previsto all'articolo 8. Art.5 E' istituita presso la Segreteria di Stato alla Sanità una apposita Commissione con il compito di esprimere pareri in merito: all'approvazione dei disciplinari degli operatori e delle organizzazioni, anche nel caso di segmenti produttivi della filiera; alla revoca dell'approvazione dei disciplinari; alla prescrizione di condizioni supplementari qualora risultasse che l'organizzazione o un singolo operatore della filiera non rispettasse il disciplinare di cui all'articolo 8, nel caso che l'approvazione di questo ultimo non venga revocata per inadempienza; alle modalità e ai criteri per i controlli per la verifica della corretta applicazione dei disciplinari; alle modalità di controllo della banca dati; all'attività di monitoraggio sulla corretta applicazione del disciplinare; alle modalità, alla frequenza ed ai volumi dei controlli nell'ambito dell'attività di vigilanza. La Commissione ha, inoltre, la facoltà di poter chiedere eventuale altra documentazione che riterrà opportuno acquisire per l'approvazione dei disciplinari. La Commissione deve predisporre un regolamento sulle procedure e sui criteri da applicare per l'esame dei disciplinari. Art.6 Della Commissione fanno parte: due funzionari della Segreteria di Stato all Sanità di cui uno con funzioni di Presidente; un funzionario della Segreteria di Stato per l’Agricoltura; un funzionario della Segreteria di Stato per l’Industria. La Commissione può avvalersi di esperti dei processi di produzione dell'intera filiera. Art.7 L'Autorità competente è la Segreteria di Stato alla Sanità che, sulla base del parere della Commissione di cui all'articolo 4, ha il compito di: approvare il disciplinare di etichettatura entro due mesi a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda o dal completamento della stessa e, in ogni caso, dare comunicazione della determinazione dell'istruttoria entro la stessa data. Se entro tale periodo di tempo non si è pervenuti alla approvazione o al rigetto della domanda, oppure non sono state richieste informazioni supplementari, il disciplinare si considera approvato. Ad ogni disciplinare approvato è attribuito un codice alfanumerico a livello nazionale; revocare l'approvazione dei disciplinari; monitorare l'attività delle organizzazioni autorizzate alla etichettatura. Art.8 Il disciplinare per l'etichettatura delle carni bovine, deve prevedere, per ciascuna delle varie fasi di produzione e di vendita, un sistema di identificazione e un sistema completo di registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali interessati. Il sistema di registrazione contiene in particolare l'indicazione dell'arrivo e della partenza degli animali, delle carcasse e/o dei tagli in modo da garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze. Il disciplinare deve indicare, in particolare: le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 2 ; le misure atte a garantire la veridicità delle informazioni riportate in etichetta ed il sistema di controllo adottato; i criteri e le modalità per garantire il nesso fra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, da un lato, e il singolo animale o il lotto degli animali interessati, dall'altro; le caratteristiche del logo e le modalità di apposizione di un eventuale marchio dell'organizzazione sulle carcasse, mezzene e quarti; il funzionamento del sistema di etichettatura con particolare riguardo alle modalità di controllo; i provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti di qualsiasi membro dell'organizzazione di filiera che non dovesse rispettare il disciplinare. Art.9 Ciascun operatore ed organizzazione responsabile di etichettatura delle carni deve assicurare, per le fasi di propria competenza : l'elenco delle aziende agrarie interessate con relativo numero di iscrizione all'anagrafe nazionale degli allevamenti; l'elenco degli animali interessati con rispettivo numero di identificazione; l'elenco dei macelli con rispettivo codice univoco di identificazione; l'identificazione dei lotti commerciali; l'elenco degli esercizi di vendita; lo scarico dei singoli animali e dei lotti. Art.10 L'operatore o l'organizzazione è tenuto alla conservazione della documentazione cartacea e informatica necessaria allo svolgimento di quanto previsto dal disciplinare per almeno due anni. Art. 11 E’ fatto divieto introdurre nel territorio della Repubblica di San Marino carni bovine prive dell’etichettatura obbligatoria prevista dal presente Decreto. Art.12 E' vietato l'uso di indicazioni o segni diversi da quelli previsti dai disciplinari approvati e che, in ogni caso, ingenerino confusione con le denominazioni previste ai sensi del presente Decreto e delle norme previste nel Decreto 11 maggio 1988 n°74 "Regolamentazione produzione Carne Bovina Pregiata e Garantita". Art.13 Chiunque a qualsiasi titolo contravvenga alle norme del presente Decreto incorrerà nelle sanzioni previste dalla Legge 29 ottobre 1992 n.85 e relativi Decreti applicativi. Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 dicembre 2000/1700 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Gian Franco Terenzi – Enzo Colombini IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Francesca Michelotti