Decree No. 13 on the identification and registration of bovines
颁布于 2001-02-01 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 圣马力诺
- 主题
- Livestock
- 关键词
- cattle, marking/identification, registration, access-to-information
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REPUBBLICA DI SAN MARINO Decreto 1 febbraio 2001 n. 13 Identificazione e registrazione dei bovini Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto 2 dicembre 1992 n. 98 che dà esecuzione all’Accordo interinale del commercio e unione doganale del 27 novembre 1992 fra la Repubblica di San Marino e la CEE; Vista la Legge 17 marzo 1993 n.41; vista la Decisione n. 1/94 adottata in data 28 giugno 1994 dal Comitato di cooperazione San Marino-CE di cui all’Accordo interinale sopraccitato; visto il Decreto 4 ottobre 1984 n.87; Vista la delibera del Congresso di Stato in data 29 gennaio 2001 n.61 ; ValendoCI delle Nostre Facoltà, Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: Art.1 Il presente Decreto istituisce un sistema obbligatorio di identificazione e di registrazione dei bovini, conformemente alle disposizioni del Regolamento CE 1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000, e a parziale modifica del Decreto 20 maggio 1996 n.50. Art.2 Ai sensi del presente Decreto si intende per: Animale da macello: l’animale della specie bovina, destinato subito dopo l’arrivo nel paese destinatario, ad essere condotto direttamente al macello; Animali da allevamento o riproduzione: gli animali della specie bovina destinati all’allevamento, alla produzione di latte, di carne o da lavoro; Azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente controllata, situata nel territorio di San Marino o in uno Stato della CE nella quale sono tenuti o allevati abitualmente animali da allevamento, da produzione o da macello; Detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, su base sia temporanea che permanente, anche durante il trasporto o su un mercato Autorità competente: il Servizio Veterinario del Servizio Igiene Ambientale (SIA) e l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (UGRAA), delegato per specifiche competenze. Art. 3 Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprende i seguenti elementi: Marchi auricolari per l’identificazione dei singoli animali; Basi di dati informatizzate; Passaporti per gli animali; Registri individuali tenuti presso ciascuna azienda. Art. 4 1.Tutti gli animali nati in azienda dopo il 1 gennaio 2001, devono essere identificati mediante un marchio auricolare, apposto su ciascun orecchio, approvato dall’autorità competente. I marchi auricolari recano lo stesso e unico codice di identificazione che consente di identificare ciascun animale individualmente, nonché l’azienda in cui è nato. 2. Il marchio è apposto entro un termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della denuncia di nascita, e comunque prima di lasciare l’azienda in cui è nato. 3. Ogni animale importato da un Paese non facente parte dell’UE, che abbia subito i controlli previsti dal Decreto 20 maggio 1996 n° 46, è identificato nell’azienda di destinazione mediante un marchio auricolare conforme al presente decreto, entro un termine di 20 giorni dall’arrivo; non occorre tuttavia identificare gli animali se si tratta di animali da macello e vengono macellati in un macello situato nello Stato di arrivo, entro un termine non superiore a 20 giorni. 4. Gli animali provenienti da un Paese membro UE, conservano il marchio auricolare originario. 5. Il marchio auricolare non può essere tolto o sostituito senza l’autorizzazione dell’autorità competente. 6. In caso di smarrimento di uno e/o entrambi i marchi auricolari, il detentore deve avvisare entro 5 giorni l’autorità competente, la quale provvederà ad apporre un nuovo marchio, che in caso di animali nati in azienda dovrà riportare il medesimo codice identificativo; in caso invece di animali acquistati fuori territorio, il codice identificativo d’origine potrà essere sostituito da un nuovo codice avente comunque le caratteristiche di cui al comma 1. 7. I marchi auricolari sono apposti da personale dell’UGRAA. Art.5 L’autorità competente istituisce una banca dati informatizzata, contenente tutti i dati richiesti ai sensi del presente decreto. Art. 6 1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, per ciascun animale da identificare ai sensi dell’articolo 4, l’autorità competente rilascia un " Documento di identificazione individuale " comunemente definito " Passaporto " contenente i dati relativi al codice identificativo dell’animale, la data di nascita, morte macellazione, e gli eventuali passaggi di proprietà. La nascita degli animali deve essere comunicata all’UGRAA, utilizzando per ciascun animale la "C edola identificativa" , completa in ogni sua parte, entro 5 giorni dalla nascita. Il Passaporto verrà poi consegnato al detentore degli animali al momento dell’apposizione dei marchi auricolari. 2. In caso di acquisto di animali, il detentore deve darne comunicazione al Servizio Veterinario, consegnando i relativi documenti sanitari entro 3 giorni dall’arrivo degli stessi. 3. In caso di decesso dell’animale, il detentore consegna il Passaporto all’autorità competente. 4. Se l’animale è inviato al macello, il passaporto va consegnato prima della macellazione, al Medico Veterinario presente al mattatoio. 5. In caso di animali ai quali viene sostituito il codice identificativo, per le cause di cui all’articolo 4 comma 6, verrà ritirato il vecchio passaporto e ne verrà consegnato uno nuovo, quest’ultimo dovrà comunque far riferimento alla precedente identificazione. Art.7 Ogni detentore di animali ad eccezione dei trasportatori, tiene un "R egistro di carico scarico" ; il registro deve riportare le seguenti informazioni: per ciascun animale detenuto: il codice di identificazione, la data di nascita, il sesso la razza; per gli animali morti in azienda la data del decesso; per gli animali che lasciano l’azienda: nome, indirizzo del destinatario, e data di partenza; per gli animali che arrivano all’azienda: nome ed indirizzo dello speditore, data di arrivo; Il registro deve riportare inoltre il nome e la firma dei Veterinari ufficiali che hanno controllato il registro e la data di esecuzione dei singoli controlli. Art. 8 Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto incorrerà nelle sanzioni previste dall’articolo 9 del Decreto 20 maggio 1996 n.50 Art. 9 Il Decreto 20 maggio 1996 n.50, è abrogato per le parti riguardanti l’identificazione dei bovini, vengono fatti salvi gli obblighi riguardanti le altre specie animali comprese nel decreto. Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 febbraio 2001/1700 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Gian Franco Terenzi – Enzo Colombini IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Francesca Michelotti