Act No. 96 on interventions for agricultural development
颁布于 1989-09-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 国家
- 圣马力诺
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- agricultural development, subsidy/incentive, credit
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Legge 20 settembre 1989 n. 96 Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 settembre 1989. CAPO I Articolo 1 La presente legge tende a regolamentare l'attività agricola, in armonia con le altre attività produttive e nel rispetto delle norme del Piano Regolatore Generale e del Piano Generale di bonifica calanchiva. In particolare la legge tende alla salvaguardia del territorio, al miglioramento ed alla tutela dell'ambiente, all'incremento ed alla qualificazione delle produzioni agricole, alla elevazione del reddito degli operatori agricoli, al potenziamento delle imprese, allo sviluppo della cooperazione, all'inserimento dei giovani in agricoltura. CAPO II Articolo 2 E' definito "Coltivatore Diretto" colui che dedica la sua attività lavorativa effettivamente in maniera stabile, continuativa ed esclusiva nella conduzione dell'Azienda Agricola di sua proprietà o condotta in affitto o a qualsiasi altro titolo legalmente riconosciuto e che non abbia altro reddito da attività produttiva. Al "Coltivatore Diretto" avente i requisiti di cui al comma precedente viene rilasciata dalla Commissione Agraria e Forestale, su riferimento dell'Ufficio Agrario, la "LICENZA DI OPERATORE AGRICOLO" secondo le norme contenute nel Regolamento di cui all'art.57. Articolo 3 E' definito "Imprenditore agricolo" colui che dedica la propria attività nella conduzione della propria Azienda Agraria di sua proprietà o condotta in affitto o a qualsiasi altro titolo legalmente riconosciuto mediante l'utilizzo di dipendenti salariati in maniera continuativa e stabile. Ai fini della presente legge, sono definite Cooperative Agricole od Associazioni Cooperative Agricole, quegli Enti costituiti per la conduzione di Azienda Agraria di loro proprietà o gestita in affitto o a qualsiasi altro titolo legalmente riconosciuto conformi alla Legge 17 giugno 1974 n.45. All'Imprenditore Agricolo ed alle Associazioni e Cooperative Agricole di cui ai commi precedenti viene rilasciata dalla Commissione Agraria e Forestale su riferimento dell'Ufficio Agrario la "Licenza di Operatore Agricolo" secondo le norme contenute nel regolamento di cui all'art 57. 5 Articolo 4 Per gli acquisti di fondi rustici fatti da Operatori Agricoli di cui all'art.2 tali da ampliare la loro proprietà, nonchè da coloni e tecnici agricoli che intendono trasformarsi in Operatori Agricoli è prevista la concessione di mutui della durata di anni 20 sui nove decimi del valore stimato dall'Ufficio Agrario con interessi per l'80% a carico dello Stato. Per gli acquisti fatti da Imprenditori Agricoli di cui all'art.3 è prevista la concessione di mutui per 10 anni sui nove decimi del valore stimato dall'Ufficio Agrario con interessi per il 40% a carico dello Stato. Tali mutui sono garantiti da privilegio sugli immobili. Per gli acquisti fatti da Cooperative Agricole ed Associazioni Cooperative Agricole per la conduzione di terreni di cui all'art.3 il mutuo viene concesso sulla intera somma stimata, con interessi per l'80% a carico dello Stato. In caso di vendita prima che siano trascorsi 10 (dieci) anni dalla stipula del contratto di acquisto il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto ed al rimborso di ogni beneficio previsto dalla legge. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore preventivamente riconosciuti dalla Commissione Agraria e Forestale nei quali il beneficiario ha solo l'obbligo della immediata estinzione del mutuo. Nel caso in cui l'acquirente intenda diventare Operatore Agricolo di cui agli artt.2 e 3 della presente legge la superficie totale della sua azienda deve raggiungere, ai fini della concessione del mutuo i minimi fissati dal Regolamento in relazione all'indirizzo produttivo. Sono computabili a tale fine anche i terreni condotti a qualsiasi titolo legalmente registrati ed effettivamente coltivati. Qualora il beneficiario perda i requisiti di cui agli artt.2 e 3 è tenuto all'estinzione dei mutui e qualora non siano trascorsi 10 (dieci) anni, al pagamento di ogni beneficio ricevuto. Articolo 5 Gli atti di compravendita, di permuta, di affitto e di cessione di quote di comproprietà, relativi ai beni immobili agrari e forestali, aventi per scopo la costituzione di Aziende Agrarie, o il potenziamento di quelle esistenti, sono soggetti alla normale imposta di registro ridotta ad un decimo ed alla imposta ipotecaria non superiore a lire mille. La Commissione Agraria e Forestale è competente a riconoscere, tramite l'Ufficio Agrario, il godimento delle agevolazioni previste al comma precedente, rilasciandone apposito certificato. In caso di vendite degli immobili prima del decennio dalla data di stipulazione del contratto, o in caso di cambiamento di attività dell'operatore agricolo, l'interessato è tenuto a corrispondere immediatamente ai competenti uffici la differenza fra le imposte normali e quelle pagate, salvo i casi di forza maggiore riconosciuti dalla Commissione Agraria e Forestale. La presente disposizione è applicabile per i richiedenti in possesso di Licenza di Operatore Agricolo di cui agli artt.2 e 3 della presente legge. Articolo 6 Sono ridotte ad un decimo le imposte di successione ed ipotecarie sugli immobili rurali degli operatori agricoli, in possesso di regolare licenza purchè gli eredi continuino la normale conduzione dei beni per almeno 10 (dieci) anni. Nel caso di vendita prima dei 10 (dieci) anni i beneficiari sono tenuti alla restituzione di ogni beneficio. Articolo 7 Sugli atti stipulati in conformità alle disposizioni della presente legge, dietro presentazione di un certificato rilasciato dall'Ufficio Agrario, è ridotta a 1/10 ogni imposta di registro, di iscrizione e cancellazione, restituzione ed allargamento di ipoteche e privilegi. Le cambiali emesse dagli operatori agricoli di cui agli artt.2 e 3 della presente legge, a garanzia dei mutui previsti dalla presente legge sono assoggettate al bollo nella misura di ,10 per mille. CAPO III Articolo 8 Allo scopo di favorire la coltivazione dei terreni al fine di favorire la salvaguardia del territorio e lo sviluppo delle imprese agrarie, nonchè per evitare l'incoltura dei terreni, la presente legge interviene nei successivi articoli in tema di regolamentazione dell'affittanza agraria. Articolo 9 La Commissione Agraria e Forestale può concedere agli Operatori Agricoli muniti di regolare Licenza di Operatore Agricolo di cui agli artt.2 e 3 della presente legge, contributi fino al 30% sul canone pagato per la conduzione in affitto di terreni, per la formazione ed il potenziamento delle Aziende Agrarie. Le norme di concessione del contributo saranno stabilite dalla Commissione Agraria e Forestale tenendo conto della entità aziendale, del tipo e caratteristica dei terreni e dell'orientamento produttivo. Contratti e canoni devono essere registrati e, a richiesta delle parti, lo Stato può costituirsi, mediante organismi propri garante del patto sottoscritto. Articolo 10 I proprietari che cedono in affitto i loro terreni per almeno sei anni ad operatori agricoli di cui agli artt.2 e 3 della presente legge in possesso di regolare Licenza, possono usufruire ogni anno di un contributo fino al 25% del canone di affitto riconosciuto equo dalla Commissione Agraria e Forestale. Per la durata di almeno nove anni, il contributo di cui sopra è elevato al 35%. Canoni e contratti devono essere registrati e, a richiesta delle parti lo Stato può costituirsi, mediante organismi propri garante del patto. Articolo 11 Lo Stato attraverso il Dicastero dell'Agricoltura, può in accordo con i proprietari, condurre in affitto terreni incolti, abbandonati o bisognosi di miglioramenti fondiari. I contratti d'affitto devono avere la durata di almeno 2 (due) anni e potranno essere rescissi da entrambe le parti se ricorrono gli estremi di cui all'art.14 punto b) della presente legge. I terreni possono essere ceduti da parte dello Stato in subaffitto ad operatori agricoli di cui agli artt.2 e 3 della presente legge muniti di regolare licenza per il potenziamento delle loro aziende agricole. Lo Stato garantisce i proprietari in ogni loro diritto. Articolo 12 In caso di vendita di terreno affittato il conduttore può esercitare il diritto di prelazione, a parità di prezzo. Il proprietario è quindi tenuto a comunicare con lettera raccomandata al conduttore la sua intenzione di vendere il terreno, indicando il prezzo di vendita. Il conduttore entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può esercitare il diritto di prelazione. In caso di mancata comunicazione si rende nullo l'eventuale atto di compravendita e l'affittuario può esercitare la prelazione al prezzo risultante dall'atto pubblico di trasferimento della proprietà. In ogni caso il contratto d'affitto non perde la sua efficacia nei confronti del nuovo proprietario salvo quanto previsto dall'art 14. Articolo 13 La durata minima del contratto d'affitto di beni immobili agrari è fissata in 6 (sei) anni. Il canone può essere aggiornato su richiesta del concedente, qualora ne sussistano le condizioni, ogni due anni, in base ad indici determinati dalla Commissione che regola il rapporto di affittanza. Dopo il sesto anno il contratto di affitto si intende automaticamente rinnovato dal giorno della sua scadenza di anno in anno se una delle due parti non comunica la disdetta con lettera raccomandata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto. Per terreni in cui insistono colture annuali, o per la sola raccolta dei frutti pendenti, e per il pascolo, sono possibili contratti d'affitto con durata annuale o stagionale; tali contratti terminano inderogabilmente allo loro scadenza salvo rinnovo espresso. I miglioramenti del fondo devono essere preventivamente concordati tra le parti mediante uno specifico accordo che dovrà essere trasmesso alla Commissione che regola i rapporti di affittanza. Lo Stato garantisce del rispetto dei patti sottoscritti a norma di legge. Articolo 14 Sono motivi di giusta causa per la disdetta del contratto d'affitto alla scadenza: A) - La scadenza del contratto stesso; B) - Il cambiamento di destinazione ed il relativo utilizzo del terreno agricolo approvato con variante del P.R.G. dal Consiglio Grande e Generale; C) - La volontà del proprietario o di un famigliare convivente di coltivare direttamente il fondo. Sono motivi di risoluzione del contratto d'affitto: 1) - La cattiva gestione del fondo da parte del conduttore riconosciuta dalla Commissione che regola il rapporto di affittanza su riferimento dell'Ufficio Agrario; 2) - Il mancato pagamento del canone stabilito; 3) - La perdita della configurazione di operatore agricolo da parte dell'affittuario a meno chè questi non sia sostituito da un famigliare convivente con i requisiti per acquisire la configurazione di operatore agricolo di cui agli artt.2 e 3 della presente legge; 4) - Il mancato rispetto delle norme contenute nel contratto. Qualora il proprietario non dia effettiva esecuzione a quanto previsto al punto C) del presente articolo per almeno una durata di anni 6 (sei) è tenuto alla ristipulazione del contratto d'affitto con lo stesso affittuario se questo lo chiede. Articolo 15 Se nonostante gli interventi previsti dalla presente legge in materia di affittanza permanessero in territorio terreni incolti di rilevante valore agricolo nonchè di interesse idrogeologico ed ambientale, l'Ufficio Agrario segnalerà tale situazione al Dicastero dell'Agricoltura il quale può proporre soluzioni ai proprietari per ricondurre ad una normale coltivazione i terreni, sulla base di quanto indicato nell'art.11. Articolo 16 E' compito della Commissione "CHE REGOLA IL RAPPORTO DI AFFITTANZA" così composta: un rappresentante concedenti - un rappresentante affittuari - un rappresentante Commissione Agraria e Forestale - un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali - un rappresentante Dicastero Agricoltura che la presiede, trattare sul tema di affittanza e specificatamente per quanto disposto al Capo III articoli 12 - 13 e 14 della presente legge. In caso di parità di voti sulle deliberazioni di competenza prevale il voto del presidente. CAPO IV Articolo 17 Per le esecuzioni di opere di miglioramento fondiario, di risanamento idro-geologico ed ambientale dei fondi rustici viene concesso un contributo pari al 50% della spesa ammessa o in alternativa un mutuo della durata di anni 6 (sei) sull'intera spesa ammessa con 80% degli interessi a carico dello Stato. I benefici di cui al presente articolo possono essere concessi a giudizio della Commissione Agraria e Forestale, anche ad Aziende i cui conduttori non abbiano la licenza di "Operatore Agricolo" ferma restando, in linea generale, la priorità di intervento verso terreni condotti da Operatori Agricoli di cui agli artt.2 e 3 della presente legge. Articolo 18 Per la realizzazione di laghetti collinari a scopo irriguo ad uso di Aziende Agrarie condotte da Operatori Agricoli muniti di regolare licenza di cui agli artt.2 e 3 della presente legge, che non siano in contrasto con le norme del Piano Regolatore Generale regolarmente approvati dalla Commissione Tecnica Edilizia, e per le relative attrezzature è concesso un contributo del 35% sulla somma ammessa ed un mutuo sulla rimanente somma con interessi per l'80% a carico dello Stato per una durata di anni 6 (sei). Articolo 19 Per le opere di completamento della bonifica compatibili con il piano generale di bonifica calanchiva e riconosciute valide dall'Ufficio Agrario e dall'Ufficio Progettazione ed approvate dalla Commissione Agraria e Forestale, viene concesso un contributo del 50% sulla somma ammessa ed un mutuo sulla rimanente somma della durata di anni 6 con interessi per l'80% a carico dello Stato. Hanno diritto a tale contributo anche le aziende i cui conduttori non siano in possesso della "Licenza di Operatore Agricolo" di cui agli artt.2 e 3 della presente legge, purchè la bonifica interessi una superficie superiore ad Ha.2 e sia dimostrata l'effettiva disponibilità dell'Azienda a seguire le necessarie manutenzioni dei lavori di bonifica effettuati. Articolo 20 Per la costruzione e per i riattamenti e gli ampliamenti di abitazioni ed i relativi annessi facenti parte di Aziende i cui conduttori siano in possesso della regolare "Licenza di Operatore Agricolo" di cui agli artt.2 e 3 della presente legge viene concesso un mutuo sull'intera somma ammessa della durata di anni 20 (venti) con l'80% degli interessi a carico dello Stato. Il regolamento stabilirà forme e modi di applicazione del presente articolo. Articolo 21 Per la costruzione e il miglioramento di edifici destinati alla zootecnia e per le relative attrezzature e per la costruzione di impianti finalizzati alla tutela ambientale viene concesso un contributo del 30% ed un mutuo della durata di 20 (venti) anni per la rimanente parte con interessi per l'80% a carico dello Stato. Il contributo è elevato al 50% della spesa ammessa allorchè si tratti di strutture gestite da Aziende Cooperative. Le richieste dovranno essere inserite in un preciso piano aziendale, essere aderenti alle capacità produttive dell'Azienda e non contrastare con le norme di salvaguardia igienica ed ambientale del territorio, e presentate da conduttori di Aziende Agricole in possesso di regolare "Licenza di Operatore Agricolo" di cui agli artt.2 e 3 della presente legge. Articolo 22 Per la costruzione di serre viene concesso un contributo pari al 25% e per la rimanente parte della somma ammessa un prestito della durata di anni 3 (tre) con interessi per il 60% a carico dello Stato. Le richieste devono rientrare in un dettagliato programma ed essere presentate da Operatori Agricoli in possesso di regolare "Licenza di Operatore Agricolo" di cui agli artt.2 e 3 della presente legge. Articolo 23 Sulla base di precisi programmi aziendali ed interaziendali la Commissione Agraria e Forestale può finanziare il sorgere di iniziative agro turistiche legate alla valorizzazione e tutela ambientale nonchè alla diffusione e valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche sammarinesi. I benefici pari al 30% di contributo sulla spesa ammessa e per la rimanente parte un prestito della durata di anni 10 (dieci) con a carico dello Stato del 60% degli interessi riguarda la costruzione, il restauro di strutture necessarie alla attività, nonchè per interventi di risanamento ambientale. I benefici di cui sopra possono essere concessi a conduttori di aziende agrarie in possesso di regolare Licenza di Operatore Agricolo di cui agli artt.2 e 3 della presente legge. CAPO V Articolo 24 Per l'acquisto di macchine, motori ed attrezzi agricoli idonei ad un economico impiego in aziende condotte da Operatori Agricoli muniti di regolare licenza di cui agli artt.2 e 3 della presente legge, viene concesso un contributo pari al 25% della somma ammessa. Il contributo è elevato al 50% se l'acquisto è effettuato da Associazioni Cooperative, Cooperative Agricole, Consorzi di Cooperative che si costituiscono per la gestione di un parco macchine idoneo a svolgere lavori agricoli. In alternativa ai contributi di cui al 1 e 2 comma possono essere concessi mutui sull'intera somma ammessa per la durata di 6 (sei) anni con l'80% di interessi a carico dello Stato. I mezzi che hanno usufruito dei benefici di cui al presente articolo non possono essere ceduti o sostituiti prima che sia terminato il periodo di ammortamento fissato per ogni tipo di mezzo dalla Commissione Agraria e Forestale con apposita tabella, salvo i casi di forza maggiore da autorizzarsi da parte della Commissione stessa, tenuto conto delle dimensioni aziendali e delle condizioni del mezzo che si intende sostituire. Articolo 25 Le Aziende Agrarie condotte da Operatori Agricoli muniti di regolare licenza di cui agli artt.2 e 3 della presente legge in fase di ristrutturazione, sulla base di precisi e particolari piani di sviluppo, possono usufruire di prestiti di conduzione della durata di anni 6 (sei). L'ammontare del prestito viene fissato in base alla produzione lorda vendibile dell'Azienda da parte della Commissione Agraria e Forestale e il tasso di interesse è per il 60% a carico dello Stato. CAPO VI Articolo 26 La presente legge tende ad incrementare la produzione zootecnica in quanto diretta ad un miglior sfruttamento dei terreni agrari con vocazione cerealicola, foraggera e pascoliva, nonchè per ricavarne produzioni di qualità utili alla economia sammarinese con particolare riferimento agli allevamenti bovini da latte, da carne ed equini. La Commissione Agraria e Forestale sulla base di precise comunicazioni potrà estendere i benefici di tale legge anche per altre forme di allevamenti qualora costituiscano entità organiche tali da identificarsi nei presupposti di cui al primo comma del presente articolo. Articolo 27 Per l'acquisto di bestiame da allevamento iscritto al Libro Genealogico (L.G.) fatto da Aziende Agrarie, i cui conduttori siano in possesso di regolare licenza di Operatore Agricolo di cui agli artt.2 e 3 della presente legge, viene concesso un mutuo sull'80% della spesa ammessa per la durata di anni 6 (sei) con l'80% degli interessi a carico dello Stato. Il bestiame acquistato con i benefici di cui sopra non può essere venduto per la durata del mutuo. In caso di vendita, il vincolo di cui sopra deve essere trasferito ad altro bestiame dell'allevamento di pari valore, oppure dovranno essere restituite immediatamente le rimanenti rate. La Commissione Agraria e Forestale tenuto conto degli indirizzi di politica agraria ha facoltà di indicare specie e razze da ammettere a beneficio. Articolo 28 Per l'acquisto di riproduttori maschi iscritti al L.G. fatto da Aziende Agrarie, i cui conduttori siano in possesso di regolare licenza di Operatore Agricolo di cui agli artt.2 e 3 della presente legge, viene concesso un contributo pari al 45% della spesa ammessa. La Commissione Agraria e Forestale tenuto conto degli indirizzi di politica agraria ha facoltà di indicare specie e razza. Articolo 29 Viene concesso dalla Commissione Agraria e Forestale il rimborso totale delle spese di fecondazione artificiale per fattrici bovine, purchè siano seguite le norme tecniche emanate dalla Commissione Agraria e Forestale tenuto conto degli indirizzi di politica agraria ed attuate dall'Ufficio Agrario, attraverso un preciso programma. Possono usufruire di tale beneficio i conduttori in possesso di regolare Licenza di Operatore Agricolo di cui agli artt.2 e 3 della presente legge. Articolo 30 Agli allevatori viene concesso un premio ad ogni vitello nato in stalla. Il premio viene liquidato al compimento del 6 mese. Le denunce di nascita devono pervenire all'Ufficio Agrario entro 5 (cinque) giorni dalla nascita. Il premio indicato nel presente articolo è riservato ad allevamenti inseriti in aziende i cui conduttori siano in possesso di regolare Licenza di Operatori Agricoli di cui agli artt.2 e 3 della presente legge. La Commissione Agraria e Forestale sulla base di un preciso programma zootecnico stabilirà l'entità del premio in relazione alla razza. Articolo 31 Per le fattrici bovine allevate e presenti in stalla, nonchè iscritte al Libro Genealogico, viene riconosciuto un premio di allevamento, che sarà liquidato a gravidanza avvenuta. Per un periodo di tre anni, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, il premio di cui al comma precedente, sarà liquidato anche alle fattrici non iscritte al L.G. e presenti nelle stalle. Il premio indicato nel presente articolo è riservato ad allevamenti inseriti in aziende i cui conduttori siano in possesso di regolare Licenza di Operatore Agricolo di cui agli artt.2 e 3 della presente legge. La Commissione Agraria e Forestale sulla base di un preciso programma zootecnico stabilirà l'entità del premio in relazione alla razza. CAPO VII Articolo 32 La presente legge tende ad incrementare le coltivazioni arboree ed erbacee per un migliore e razionale sfruttamento dei terreni agrari, per una difesa idro-geologica del territorio nonchè per ricavarne produzioni di qualità utili alla economia del Paese, nel rispetto dell'ambiente. La Commissione Agraria e Forestale sulla base di precise documentazioni potrà estendere i benefici di legge anche ad altre coltivazioni non indicate negli articoli seguenti, tali da identificarsi nei presupposti di cui al primo comma. Articolo 33 Per gli impianti di vigneti specializzati realizzati da Aziende Agrarie i cui conduttori siano in possesso di regolare Licenza di Operatore Agricolo di cui agli artt.2 e 3 della presente legge e il cui prodotto sia vincolato per anni 6 al conferimento presso strutture consortili riconosciute viene corrisposto un contributo del 60% sulla intera spesa ammessa, elevata all'80% se eseguiti da associazioni o cooperative agricole. Il contributo di cui sopra è esteso anche ad aziende non rientranti in quelle indicate al comma 1 purchè realizzino una superficie minima di Ha.0.50.00 ed il prodotto sia vincolato come conferimento per 6 (sei) anni da strutture consortili riconosciute. Articolo 34 Per gli impianti di oliveti razionali ed altre coltivazioni arboree indicate dalla Commissione Agraria e Forestale e realizzati da Aziende Agrarie i cui conduttori siano in possesso di regolare Licenza di Operatore Agricolo di cui agli artt.2 e 3 della presente legge, viene concesso un contributo del 60% sull'intera spesa ammessa. Il contributo di cui sopra è esteso anche ad aziende non rientranti in quelle indicate al comma precedente purchè realizzino una superficie minima di Ha.0.50.00. Articolo 35 Sarà cura dell'Ufficio Agrario, qualora se ne ravvisi l'esigenza, predisporre annualmente un piano di ripartizione delle colture portaseme. Su tali colture possono essere concessi contributi fissati dalla Commissione Agraria e Forestale. Articolo 36 Per gli impianti di coltivazioni di essenze officinali, realizzati da aziende i cui conduttori siano in possesso di regolare Licenza di Operatore Agricolo di cui agli artt.2 e 3 della presente legge, viene concesso un contributo pari al 60% della spesa ammessa. Qualora sussistano le condizioni economiche e tecniche può essere finanziata la realizzazione di impianti pluriaziendali di trasformazione e valorizzazione di dette essenze nonchè per la estrazione dei loro prodotti essenziali. Il finanziamento di cui sopra prevede la concessione di un prestito pari al 60% della spesa ammessa della durata di anni 10 (dieci) con il 60% degli interessi a carico dello Stato, per le strutture ed attrezzature. Limitatamente al contributo d'impianto il beneficio può essere esteso ad aziende non rientranti in quelle indicate al comma primo purchè realizzino una superficie minima di Ha.0.50.00. Articolo 37 Per l'impianto ed il miglioramento delle coltivazioni foraggere realizzato da Aziende Agrarie i cui conduttori siano in possesso di regolare Licenza di Operatore Agricolo di cui agli artt.2 e 3 della presente legge, viene concesso sulla base di orientamenti tecnici dettati dall'Ufficio Agrario un contributo sui lavori e sui mezzi tecnici nella misura del 60%; per l'impianto ed il miglioramento dei prati pascolo e dei pascoli compreso decespugliamento, spietramento, recinzioni ed abbeveratoi, viene concesso un contributo del 60% della spesa ammessa. Qualora l'intervento di cui sopra costituisca un'opera tale da concorrere alla messa in coltura, al consolidamento di terreni da salvaguardare dal lato idrogeologico, il contributo è concesso anche ad Aziende Agrarie senza allevamenti, e condotte da operatori agricoli privi di licenza nella misura del 30%. CAPO VIII Articolo 38 Viene istituito il marchio di origine e di qualità dei prodotti finiti tipici e di pregio, agricoli e zootecnici, della Repubblica di San Marino. La Commissione Agraria e Forestale propone di volta in volta al Consiglio Grande e Generale i provvedimenti relativi alla concessione del marchio di cui al precedente comma. Articolo 39 La Commissione Agraria e Forestale può concedere premi di produzione per i prodotti agricoli e zootecnici e premi di conferimento per la consegna di tali prodotti agli enti cooperativi. A tale scopo il Congresso di Stato sentita la Commissione Agraria e Forestale indica ogni anno i prodotti da incentivare, l'entità dei premi, gli enti cooperativi verso i quali dovrà essere indirizzato il conferimento. I premi possono essere differenziati anche per lo stesso prodotto, tenendo conto della qualità. I premi di conferimento e produzione dei prodotti agricoli e zootecnici, oltre che agli Operatori Agricoli muniti di regolare Licenza di cui agli artt.2 e 3 della presente legge, sono concessi anche a produttori che non hanno tale configurazione. Articolo 40 Sono concessi contributi fino al 50% della spesa ammessa e per la rimanente parte un mutuo ventennale con l'80% degli interessi a carico dello Stato, per l'acquisto, la costruzione e gli ampliamenti di edifici destinati alla trasformazione e commercializzazione cooperativa dei prodotti agricoli e zootecnici, nonchè per l'acquisto e per il potenziamento delle relative attrezzature. Per le eventuali spese inerenti ad affitti di immobili è ammesso un concorso sino al 50% della spesa ammessa. Articolo 41 Possono essere concessi agli Enti Cooperativi ed alle Associazioni Cooperative di nuova costituzione regolarmente riconosciuti a norma di legge, crediti di conduzione per la durata di anni 6 (sei) con l'80% degli interessi a carico dello Stato; l'ammontare del credito viene fissato dalla Commissione sulla base del bilancio di previsione. Articolo 42 Possono essere concessi agli Enti Cooperativi ed alle Associazioni Cooperative già costituiti in base alla Legge sulla Cooperazione Agricola, prestiti di conduzione per la durata di anni 6 (sei) con l'80% degli interessi a carico dello Stato. In alternativa ai prestiti di conduzione di cui sopra l'Ente Cooperativo può richiedere un prestito di conduzione a carattere annuale con il 60% degli interessi a carico dello Stato. L'ammontare del credito viene fissato dalla Commissione Agraria e Forestale sulla base di specifica documentazione inerente la gestione dell'Ente, i programmi di gestione, le spese di gestione e la presentazione di un bilancio di previsione. Articolo 43 L'Ufficio Agrario d'intesa e con il concorso di altri organi dello Stato e di enti interessati, propone annualmente un piano volto a far meglio conoscere e diffondere, all'interno ed anche all'esterno, i prodotti agricoli zootecnici sammarinesi. Tale piano che può comprendere anche manifestazioni di carattere agroturistico, deve essere sottoposto all'approvazione della Commissione Agraria e Forestale. Articolo 44 L'Ufficio Agrario d'intesa con il Centro di Formazione Professionale promuove corsi teorico-pratici di specializzazione ed aggiornamento per lavoratori agricoli ed aspiranti tali, con priorità per la viticoltura, olivicoltura, la zootecnia, la vivaistica ed il giardinaggio, cerealicoltura e foraggicoltura e la meccanizzazione agricola e la salvaguardia ambientale. L'Ufficio Agrario cura, altresì, lo svolgimento di brevi corsi di informazione e divulgazione, nonchè riunioni e conferenze su nuove tecniche, su orientamenti produttivi e sulla cooperazione. CAPO IX Articolo 45 La presente legge tende a valorizzare ed ampliare il patrimonio boschivo in quanto importante elemento di salvaguardia del territorio e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Il Dicastero dell'Agricoltura, a tale scopo, predisporrà entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge un piano generale di rimboschimento. Il Dicastero favorirà la costituzione di imprese o cooperative aventi come fine la esecuzione di attività per l'ambiente e l'ecologia alle quali potrà assegnare tramite convenzioni quinquennali lavori di rimboschimento e di manutenzione di superfici boschive. I lavori di cui al comma precedente dovranno derivare da un programma che dovrà essere approvato e controllato dal Dicastero sentiti i pareri dell'Ufficio Agrario, dell'Ufficio Urbanistica e dell'Ufficio Progettazione. E' concesso un contributo del 60% della spesa ammessa per l'impianto, il miglioramento e la manutenzione di almeno 0.30.00 Ha. nelle zone indicate dal piano generale di rimboschimento. Qualora gli interventi, di cui al comma precedente, fossero eseguiti da Operatori Agricoli di cui agli artt.2 e 3 della presente legge è concesso oltre al contributo un mutuo decennale per la restante parte con interessi per l'80% a carico dello Stato. Ogni incentivazione è subordinata alla perfetta esecuzione delle direttive dell'Ufficio Agrario riguardanti le tecniche e le essenze da piantare. Articolo 46 Può essere concesso un contributo del 40% della spesa ammessa per il miglioramento con piante forestali nelle zone produttive previste dal P.R.G. nonchè di tutte quelle zone del territorio che presentino costruzioni ed opere in contrasto con il paesaggio e con l'ambiente. I progetti di cui sopra dovranno avere l'approvazione dell'Ufficio Agrario. Articolo 47 Tutte le formazioni forestali esistenti ed i rimboschimenti da eseguire sono soggetti ai vincoli previsti dalle Leggi Forestali. Articolo 48 Viene istituito presso il Dicastero dell'Agricoltura il Comitato di Assistenza Tecnica. Tale Comitato ha il compito di programmare annualmente le attività nel campo specifico della difesa fitosanitaria delle colture e della assistenza tecnica alle Aziende Agrarie, con l'intento di promuovere iniziative tese ad un maggior rispetto ambientale attraverso una progressiva riduzione dell'uso di prodotti chimici e fitofarmaci. Il Comitato è così composto: dal Deputato all'Agricoltura o persona delegata dal Direttore dell'Ufficio Agrario da un tecnico dell'Ufficio Agrario da un rappresentante dell'A.A.S.P. - Settore Agrario e Forestale da un esperto nominato dal Dicastero da un rappresentante del Servizio Igiene Ambientale da un tecnico per ogni Ente Cooperativo interessato alla distribuzione di mezzi tecnici ed alla trasformazione di produzioni agricole da un esperto designato dalle Associazioni dei Consumatori. Il Comitato può avvalersi di ulteriori esperti nei vari settori in cui è chiamato ad operare. Articolo 49 Le Aziende Agrarie che seguiranno gli orientamenti fissati dal Comitato Assistenza Tecnica riguardanti i programmi di difesa fitosanitaria delle colture agrarie potranno usufruire di un contributo pari al 50% dell'importo inerente l'acquisto di prodotti tali da eliminare fattori di inquinamento ambientale nonchè possibili residui sulle produzioni presso distributori convenzionati. La Commissione Agraria e Forestale sulla base di un preciso programma di intervento predisposto dal Comitato Assistenza Tecnica indicherà le modalità di intervento ed i tempi di attuazione. CAPO X Articolo 50 Ai giovani con età fra i 16 ed i 35 anni che non abbiano altra attività, con la qualifica di Operatore Agricolo di cui all'art.2 e che si dedichino nell'attività agricola in Azienda Agraria, viene concesso un contributo mensile ad integrazione del loro reddito per la durata di anni tre per una sola volta. La Commissione Agraria e Forestale annualmente predisporrà un piano di intervento con un contributo pari al 20% della paga base da determinarsi in base alle tariffe sindacali vigenti nel settore per la durata di anni 3. Articolo 51 I salariati fissi di Aziende Agrarie, condotte da Operatori Agricoli muniti di regolare Licenza di cui agli artt.2 e 3 della presente legge provenienti dalla lista di collocamento compresi in età dai 16 ai 35 anni usufruiscono di un contributo pari al 20% della paga base da determinarsi in base alle tariffe sindacali vigenti nel settore per la durata di anni 6 (sei). Le Aziende che hanno alle loro dipendenze salariati fissi possono usufruire della riduzione del 50% degli oneri sociali; lo Stato corrisponde all'Istituto per la Sicurezza Sociale la rimanente somma. La durata di tale beneficio è pari a quella indicata nel precedente comma. La Commissione Agraria e Forestale è incaricata di ricevere e di esaminare le domande. CAPO XI Articolo 52 Al fine di erogare i benefici di cui alla presente legge ogni anno vengono iscritte a bilancio le somme necessarie in conformità con quanto previsto dalla Legge di Bilancio. Il Dicastero all'Agricoltura sentito il parere della Commissione Agraria e Forestale, elabora ogni anno un dettagliato preventivo. Articolo 53 I mutui ed i prestiti istituiti in base alla presente legge sono garantiti all'Ente Finanziatore dallo Stato, a favore del quale verrà iscritto privilegio immobiliare ex Legge 16 marzo 1954 art.26 comma 3 . Per i beni mobili è vietata la vendita prima della scadenza dell'ammortamento salvo consenso della Commissione Agraria e Forestale per giustificati motivi. Articolo 54 I beneficiari che non rispettino le norme di concessione relative alle incentivazioni previste dalla presente Legge debbono restituire i benefici goduti anche se non espressamente e singolarmente specificato salvo le deroghe previste, sempre permanendo alla Commissione Agraria e Forestale analoghe facoltà. In particolare è vietato modificare la destinazione degli immobili incentivati senza l'autorizzazione della Commissione Tecnica di cui alla Legge Urbanistica. Se il cambiamento avverrà, i beneficiari sono tenuti al rimborso dei benefici goduti, salvo causa di forza maggiore riconosciuta dalla Commissione Agraria e Forestale. Articolo 55 La documentazione e le domande presentate al fine di ottenere i benefici di cui alla presente Legge sono esenti da bollo. Articolo 56 Tutti i benefici di cui alla presente Legge sono deliberati dalla Commissione Agraria e Forestale per quanto di competenza. Articolo 57 Apposito regolamento applicativo della presente Legge sarà emanato con Decreto Reggenziale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Legge. Articolo 58 Il Dicastero dell'Agricoltura, sentita la Commissione Agraria e Forestale, elaborerà un programma di sviluppo integrato che individui priorità negli interventi, le scelte tecnico-produttive nei vari settori, allo scopo di realizzare iniziative economicamente valide, e che si integrino con un corretto uso del territorio. Il programma di sviluppo predisposto potrà avere una validità operativa di anni 5 (cinque). La Commissione Agraria e Forestale nell'ambito dell'applicazione della presente Legge, per quanto demandatole dovrà operare in linea con la programmazione individuata. Articolo 59 Sono abrogati la Legge 20 marzo 1974 n.22, il Decreto Reggenziale 22 luglio 1974 n.66 ed ogni altra norma in contrasto con la presente Legge. Articolo 60 La presente Legge entra in vigore il 1 gennaio 1990. Data dalla Nostra Residenza, addì 27 settembre 1989/1689 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Mauro Fiorini - Marino Vagnetti IL SEGRETARIO DI STATO per gli Affari Interni Alvaro Selva