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圣马力诺的法律

Act No. 6 amending article 2 of Act No. 96 of 1989 on interventions for agricultural development

颁布于 2011-01-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Legge n. 6: Modifica all'articolo 2 della Legge 20 settembre 1989 n. 96, Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura.
语言
Italian
类型
法令
国家
圣马力诺
主题
Agricultural and rural development
关键词
agricultural development, subsidy/incentive

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 gennaio 2011: LEGGE 25 GENNAIO 2011 N.6 MODIFICA ALL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 20 SETTEMBRE 1989 N.96 “INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA” COME SOSTITUITO DALL’ART.1 DELLA LEGGE 13 NOVEMBRE 1997 N.129 Art.1 L’articolo 2 della Legge 20 settembre 1989 n.96 “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura” come sostituito dall’art.1 della Legge 13 novembre 1997 n.129 è così modificato: “Art.2 E’ definito “Coltivatore Diretto” colui che dedica la propria attività lavorativa effettivamente in maniera stabile, continuativa e professionale alla conduzione manuale dell’azienda agricola di sua proprietà o in affitto o a qualsiasi altro titolo legalmente riconosciuto. Il Coltivatore diretto può altresì, esercitare attività connesse a quella agricola; a tal fine si intendono per attività connesse, quelle dirette alla fornitura di beni e servizi, questi ultimi svolti direttamente dal coltivatore diretto o dal coadiuvante familiare mediante l’utilizzazione di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. Il richiedente deve, altresì, non avere altra attività produttiva, non godere di qualsiasi forma di pensione e non essere in età pensionabile. Al “Coltivatore Diretto”, avente i requisiti di cui al primo comma e che non versi nelle condizioni di cui al terzo comma, viene rilasciata dalla Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, su riferimento dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, la “licenza di operatore agricolo” secondo le norme contenute nel Regolamento di cui all’articolo 57.”. Art.2 La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. Data dalla Nostra Residenza, addì 25 gennaio 2011/1710 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Giovanni Francesco Ugolini - Andrea Zafferani IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta

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