Resolution of the Regional Council No. 2053: “Provisions in matter of noise pollution: criteria and conditions for the noise classification of the territory as per article 2, paragraph 3 of Regional Act No. 15 of 9 May 2001 concerning noise pollution.”
颁布于 2001-10-09 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Emilia-Romagna
- 主题
- Air and atmosphere
- 关键词
- pollution control, noise pollution, zoning
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1 Delibera di Giunta Regionale n. 2053/2001 del 9/10/01 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO: CRITERI E CONDIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 2 DELLA L.R. 9 MAGGIO 2001 N. 15 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO" LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Vista: la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" Considerato che l'articolo 2 della legge regionale n. 15/2001 prevede la stesura di una direttiva regionale per l'individuazione dei criteri e delle condizioni per la redazione della classificazione acustica del territorio; Ritenuto di dare seguito al sopra indicato articolo adottando una direttiva al fine di uniformare le procedure per la predisposizione, da parte dei Comuni, della classificazione acustica del territorio; Dato atto: del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Promozione Indirizzo e Controllo Ambientale Dr. Sergio Garagnani, in merito alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992 n. 41 e successive modificazioni e del punto 3.2. della deliberazione n. 2541/1995; del parere favorevole espresso dal Direttore Generale all'Ambiente Dr.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della legge regionale n. 41/1992 e del punto 3.1 della delibera 2541/1995. Sentita, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge, la Commissione Consiliare Territorio, Ambiente, Trasporti che ha espresso il proprio parere favorevole in data 3 ottobre 2001; Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile; A voti unanimi e palesi D E L I B E R A 1) di adottare la Direttiva inerente " criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"", allegata quale parte integrante del presente atto; 2) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. - 2 CRITERI E CONDIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 15/2001 INDICE 1. Introduzione 2. Classificazione acustica dello stato di fatto 2.1 Criteri per l'individuazione delle Unità Territoriali Omogenee (UTO) 2.2 Criteri per l'attribuzione delle classi acustiche 2.2.1 Attribuzione diretta delle classi I, IV, V e VI 2.2.2 Attribuzione delle classi II, III e IV 2.2.3 Casi particolari di attribuzione diretta della classe acustica 3. Classificazione acustica dello stato di progetto 3.1 La Classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali definite dal PRG 3.1.1 PRG vigenti o già adottati nonché le varianti specifiche già adottate 3.1.2 Varianti parziali ai PRG vigenti adottate successivamente alla direttiva 3.2 I nuovi strumenti urbanistici comunali della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 3.2.1 Indirizzi per l'individuazione delle classi I, V e VI 3.2.2 Indirizzi per l'individuazione delle classi acustiche II, III e IV 4. Classificazione acustica delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto 4.1 Attribuzione delle classi alle aree prospicienti le infrastrutture viarie 4.1.1. Aree prospicienti le infrastrutture viarie esistenti 4.1.2. Aree prospicienti le infrastrutture viarie di progetto 4.2 Attribuzione delle classi alle aree prospicienti le ferrovie 5. Sintesi fra la classificazione acustica dello stato di fatto e di progetto 6. Obiettivi di qualità acustica ALLEGATI: 1. Cartografia di riferimento 2. Codifiche ISTAT utilizzate per il calcolo della “densità' di esercizi commerciali ed assimilabili”(da istat “metodi e norme” - serie c - n. 11) 3. Articolazione della pianificazione urbanistica comunale 4. Nuove procedure di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte di pianificazione 5. Insieme di funzioni compatibili ai sensi della L.R. n. 20/2000 3 1. Introduzione La presente direttiva in applicazione del comma 3 dell’art. 2 della Legge Regionale 9 maggio 2001, n.15 (d'ora in poi Legge), si propone come strumento operativo e metodologico per le Amministrazioni comunali e risponde alla esigenza di fissare criteri omogenei per la classificazione acustica delle diverse complessità territoriali. Vengono definiti infatti i criteri per la classificazione acustica del territorio urbanizzato rispetto allo stato di fatto nonché di quello urbanizzabile, con riferimento agli aspetti di disciplina di uso del suolo e delle trasformazioni urbanistiche non ancora attuate. La Legge dispone infatti, agli articoli 4 e 17, che i Comuni verifichino la coerenza degli strumenti urbanistici vigenti e delle loro previsioni con la classificazione acustica del l'intero territorio. Al momento della formazione di tale classificazione acustica il Comune provvede ad assumere un quadro conoscitivo finalizzato all'individuazione delle caratteristiche urbanistiche e funzionali delle diverse parti del territorio con riferimento: • all’uso reale del suolo, per il territorio urbanizzato (stato di fatto); • alla vigente disciplina di destinazione d'uso del suolo, per il territorio urbanizzabile (stato di progetto). A tal fine, la metodologia proposta si basa sull'individuazione di Unità Territoriali Omogenee (UTO) sulle quali si effettuano le diverse valutazioni. 2. Classificazione acustica dello stato di fatto Per la definizione del quadro conoscitivo necessario il Comune prende in considerazione lo stato di fatto del territorio al momento della formazione della classificazione acustica. Ai fini della presente direttiva per "stato di fatto" si intende l'assetto fisico e funzionale del tessuto urbano esistente non sottoposto dallo strumento di pianificazione vigente ad ulteriori sostanziali trasformazioni territoriali, urbanistiche e di destinazione d'uso tali da incidere sulla attribuzione delle classi acustiche; ciò comporta che l’Amministrazione comunale proceda alla individuazione preventiva di quelle parti del territorio nelle quali le previsioni dello strumento urbanistico vigente si intendono sostanzialmente attuate. Per le parti del territorio ove, a giudizio dell’Amministrazione, non si verificano tali condizioni, si farà riferimento al capitolo 3. Si considerano inoltre "attuate" le previsioni di piano riferite a quelle aree per le quali è già stata presentata richiesta di intervento edilizio diretto o preventivo. Lo stato di fatto considera quindi come esistente anche l'assetto fisico e funzionale di massima derivante dalla realizzazione di previsioni di piano considerate "attuate" nei termini sopra definiti. 2.1 Criteri per l’individuazione delle UTO L’individuazione delle UTO sulle quali basare le valutazioni per la classificazione acustica, deve rispondere ai seguenti criteri di omogeneità: a) usi reali; b) tipologia edilizia esistente; c) infrastrutture per il trasporto esistenti; Nella perimetrazione delle UTO è opportuno tenere in considerazione la presenza di eventuali discontinuità naturali (dossi, ecc…) o artificiali Per le finalità di cui sopra è necessario: − utilizzare una base cartografica quanto più possibile indicativa del tessuto urbano esistente e dei suoi usi reali, con riferimento alle tipologie di destinazione d'uso disciplinate dagli strumenti urbanistici; 4 − limitare una eccessiva frammentazione del territorio ricercando, nel contempo, aggregazioni con caratteristiche sufficientemente omogenee; − disporre di dati sociodemografici il più possibile aggiornati; − utilizzare una ripartizione territoriale significativa rispetto a quella dei dati disponibili. 2.2 Criteri per l’attribuzione delle classi acustiche Il metodo di seguito descritto è utile per fornire elementi oggettivi per l'identificazione delle sei classi previste dal DPCM 14/11/97 e l’attribuzione delle stesse alle UTO. Tale metodologia prevede l’attribuzione diretta alle UTO delle classi I, V e VI ed della IV per alcuni casi particolari, nonché un metodo di calcolo per l’attribuzione delle classi II, III e IV. 2.2.1 Attribuzione diretta delle classi I, IV, V e VI (Aree particolarmente protette, Aree di intensa attività umana, Aree prevalentemente ed esclusivamente industriali) Classe I: Aree particolarmente protette La cartografia deve identificare attrezzature e spazi di massima tutela: scuole, ospedali, cliniche, parchi e giardini pubblici utilizzati dalla popolazione come patrimonio verde comune, escludendo pertanto le piccole aree verdi di quartiere. Fanno inoltre eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti principalmente ad altri usi: queste saranno classificate secondo la zona di appartenenza di questi ultimi. Sono classificate, inoltre, in classe I anche le aree urbane e rurali di particolare interesse storico, architettonico, culturale, paesaggistico e ambientale quando, per la loro fruizione, la quiete è condizione essenziale. L'esigenza di proteggere dal rumore le aree di classe I costituisce una valida motivazione per l'individuazione di UTO anche di dimensioni ridotte. Classe IV: Aree di intensa attività umana La classe IV è attribuita alle UTO con forte prevalenza di attività terziarie (zone ad alta concentrazione di uffici pubblici, istituti di credito nonchè quartieri fieristici, attrezzature e impianti per attività e manifestazioni a grande concorso di pubblico, ecc...) o commerciali (zone commerciali, ipermercati, ecc...) nonché ai porti turistici. Classi V e VI: Aree prevalentemente ed esclusivamente produttive. La classe V è attribuita alle UTO con insediamenti di tipo industriale-artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni, di norma individuate nei PRG vigenti come zone D attuate. Sono inoltre assegnate di norma alla classe V le UTO con insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri insediamenti agroindustriali (caseifici, cantine, zuccherifici, disidratatori di erba medica, ecc. ..) La classe VI è attribuita alle UTO costituite da aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva. Tale classe è attribuita anche alle aree portuali. 2.2.2 Attribuzione delle classi II, III e IV (Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, Aree di tipo misto, Aree di intensa attività umana). 5 Per l'attribuzione delle classi II, III e IV di cui al DPCM 14/11/97, fermo restando che alle UTO costituite da aree rurali viene di norma attribuita la classe III, occorre considerare all’interno delle medesime tre parametri di valutazione: − la densità di popolazione; − la densità di attività commerciali; − la densità di attività produttive. Per quanto concerne la "densità di popolazione" (D) espressa in abitanti per ettaro, la tabella che segue fa riferimento ad intervalli di valori a cui viene associato un punteggio crescente al crescere della densità: Densità D (ab/ha) PUNTI D ≤ 50 1 50 < D ≤ 75 1.5 75 < D ≤ 100 2 100 < D ≤ 150 2.5 D > 150 3 La "densità di attività commerciali" (C), comprensiva delle attività di servizio, viene espressa dalla superficie occupata dall'attività rispetto alla superficie totale della UTO come segue: SUP. % (C) PUNTI C ≤ 1.5 1 1.5 < C ≤ 10 2 C > 10 3 La "densità di attività produttive" (P), inserite nel contesto urbano, viene espressa dalla superficie occupata dall'attività rispetto alla superficie totale della UTO come segue: SUP. % (P) PUNTI P ≤ 0.5 1 0.5 < P ≤ 5 2 P > 5 3 Ciascuna UTO è caratterizzata dai valori assunti dai tre parametri considerati. Risulta possibile quindi classificare le diverse UTO che compongono l'insediamento urbano assegnando a ciascuna un punteggio ottenuto sommando i valori attribuiti ai tre parametri (x = D+C+P), così come indicato nella Tabella seguente: Punteggio CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA x ≤ 4 II x = 4.5 II o III da valutarsi caso per caso 5 ≤ x ≤ 6 III x = 6.5 III o IV da valutarsi caso per caso 6 x ≥ 7 IV 3. Classificazione acustica dello stato di progetto I criteri che seguono riguardano la classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali, ovvero di quelle parti di territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto (uso reale del suolo) e l’assetto derivante dall'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali non ancora attuate al momento della formazione della stessa. La L.R. n.20/2000 e le relative norme transitorie fanno riferimento a due diversi strumenti di pianificazione comunale, cui corrispondono diverse disposizioni normative: * il Piano Regolatore Generale (PRG) ai sensi della L.R. n.47/78; ∗ il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), il Piano Operativo Comunale (POC) ai sensi della L.R. n.20/2000. I due strumenti urbanistici comportano non solo diverse procedure di formazione, ma anche diversi contenuti della pianificazione nonché diverse modalità di disciplina delle destinazioni d’uso e delle trasformazioni del suolo: le zone territoriali omogenee, nei PRG della L.R. n.47/78, e gli ambiti territoriali omogenei della L.R. n.20/2000. Le norme transitorie della L.R. n.20/2000 prevedono, inoltre, il progressivo rinnovo della strumentazione urbanistica comunale nell’arco di un decennio e la possibilità di modificare i PRG vigenti attraverso diverse (per dimensione, contenuti e procedure) tipologie di varianti fino al 2003 o 2005 e fino all’entrata in vigore dei nuovi PSC. Pertanto per la classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali occorre fare riferimento ai seguenti casi riferiti alla strumentazione urbanistica comunale in essere: ∗ i PRG vigenti o già adottati nonché le varianti specifiche già adottate al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva; ∗ le varianti parziali ai PRG adottate successivamente alla direttiva; ∗ i nuovi strumenti di pianificazione comunale (PSC - POC) ai sensi della L.R. n.20/2000. Come nel caso della classificazione acustica riferita allo stato di fatto anche per la classificazione acustica riferita alle trasformazioni urbanistiche potenziali occorre definire i criteri per: ∗ l'individuazione delle UTO; ∗ l'attribuzione delle classi. 3.1 La Classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali definite dal PRG. 3.1.1 PRG vigenti o già adottati nonché le varianti specifiche già adottate • Criteri per l'individuazione delle UTO I perimetri delle UTO vanno individuati con riferimento alla intera zona territoriale omogenea definita dal PRG e non ancora attuata al momento della formazione della classificazione acustica. Si considerano tali anche le aree per le quali non sia ancora stata presentata alcuna richiesta di strumento di attuazione del PRG, di cui all’art.18, comma 2, della L.R. n.47/78 e successive modifiche; è opportuno tener conto di eventuali individuazioni da parte dello strumento urbanistico di sub-zone o comparti con indicazioni attuative o normative differenziate. • Criteri per l'attribuzione delle classi L'attribuzione della classificazione acustica deriva dall’assetto e dalle caratteristiche urbanistiche e funzionali definite dalle norme di piano per ogni specifica zona territoriale omogenea. 7 I criteri ed i parametri proposti sono gli stessi utilizzati per la classificazione dello stato di fatto, ma riferiti all’assetto territoriale, urbanistico e funzionale che l’UTO può potenzialmente assumere al momento della completa attuazione delle previsioni del PRG. Allo scopo è necessario esaminare per ciascuna UTO : 1. l’appartenenza ad una delle zone territoriali omogenee definite dall’art. 13 della L.R. n.47/78 che fornisce un'indicazione delle destinazioni di uso prevalente ; 2. le disposizioni normative delle singole zone che definiscono: ∗ le destinazioni di uso ammesse e la eventuale compresenza di funzioni ; ∗ la capacità insediativa; ∗ particolari condizioni di assetto urbanistico da osservare in sede attuativa. Per definire la classificazione acustica di tali zone territoriali omogenee occorre fare riferimento allo scenario insediativo potenzialmente realizzabile in seguito alla completa ed integrale attuazione dell’insieme dei disposti normativi di zona relativi alla intera capacità insediativa e alla sua massima articolazione funzionale. Aree particolarmente protette Va attribuita la classe I alle UTO con destinazioni di PRG che presentano i contenuti delle zone omogenee F “le parti del territorio destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale” e le zone omogenee G "aree necessarie ad assicurare agli insediamenti la dotazione minima ed inderogabile di servizi, di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico" di cui all’art. 46 della L.R. n.47/78 limitatamente alle attrezzature pubbliche riservate all'istruzione e a parco. Come per la classificazione acustica dello stato di fatto vanno classificate in classe I le UTO che presentano le caratteristiche di siti ove la quiete è condizione essenziale per la piena fruizione delle strutture o degli spazi; oltre alle zone G ed F rientrano quindi in questa classe anche le aree caratterizzate dalle stesse funzioni di servizio di interesse generale, igienico-sanitario, della istruzione e di interesse culturale che non rientrano nella dotazione degli standard urbanistici e territoriali pubblici dei PRG essendo sottoposte ad un regime privato nell’uso del suolo. L'Amministrazione comunale, con riferimento alle destinazioni di piano, inserisce nella stessa classe anche i siti di rilevante interesse paesistico ed ambientale, parchi e riserve naturali di progetto; resta evidente che tale valutazione dovrà necessariamente riferirsi, con una procedura coerente ed omogenea, alle tipologie di zona di volta in volta tutelate. Aree prevalentemente ed esclusivamente produttive Le classi III, IV, V e VI sono assegnabili alle UTO corrispondenti alle zone omogenee D "le parti del territorio anche se totalmente o parzialmente edificate da destinare a insediamenti a prevalente funzione produttiva di tipo industriale, artigianale, commerciale, direzionale e turistica" del PRG che presentino i contenuti di cui all’art. 39 della L.R. n.47/78. Vanno considerate come “insediamenti produttivi” anche le funzioni di cui al comma 2 dell’art. 2 della L.R. n.46/88 punto (e.3) ed (e.2) quali: funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, attività produttive agroindustriali ed allevamenti zootecnici di tipo intensivo. In coerenza con la classificazione dello stato di fatto, per la classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali occorrerà considerare il dettaglio delle destinazioni di uso ammesse dalle norme tecniche di attuazione dei PRG per le zone urbanistiche omogenee D. La classe III è assegnata alle attrezzature esclusivamente ricettive (alberghi, locande, campeggi ecc.) assimilabili alla residenza. Rientrano in classe IV le aree con forte prevalenza di attività commerciali, attrezzature turistiche ricreative, funzioni direzionali, finanziarie ed assicurative e le attrezzature alberghiere di rilevante dimensione comprensive di centri e attrezzature congressuali. 8 La classe V è assegnata alle UTO con insediamenti di tipo produttivo che presentino una limitata presenza di abitazioni. La classe VI è attribuita alle UTO che comprendono zone produttive con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva. 9 Aree a prevalente od esclusiva destinazione residenziale Si tratta di zone omogenee a prevalente destinazione residenziale ove le norme di attuazione del PRG presentano i contenuti delle zone omogenee B "le zone di completamento del tessuto urbano edificato con prevalente destinazione residenziale" e C "le zone per nuovi insediamenti con prevalente destinazione residenziale ", di cui agli articoli 37 e 38 della L.R. n.47/78. Si provvede alla classificazione acustica nelle classi II, III e IV secondo i criteri, i parametri e le tabelle utilizzati per l’uso reale del suolo e in rapporto all' applicazione, per ogni zona omogenea, di tre criteri di valutazione: ∗ la massima densità insediabile di abitanti teorici ; ∗ la massima densità di superficie commerciale prevista; ∗ la massima densità di superficie destinata ad attività produttive. Per quanto attiene alla definizione dei valori di tali parametri si fa riferimento agli indici urbanistici che determinano, nelle diverse UTO individuate, l'edificabilità massima dei suoli e la sua ripartizione per le tre diverse funzioni prevalenti: residenziale, commerciale e produttiva. Gli indici urbanistici da considerare per valutare l'edificabilità massima delle singole zone omogenee sono l’Indice territoriale (It) e l’Indice fondiario (If) per la determinazione dei volumi, e gli Indici di utilizzazione territoriale (Ut) e di utilizzazione fondiaria (Uf) per definire la superficie massima realizzabile (tali indici sono definiti nelle norme tecniche di attuazione dei PRG). Per il calcolo degli abitanti teorici si fa riferimento o al parametro di un abitante ogni 100 mc di volume complessivo, o ad un abitante ogni 30 mq di superficie utile lorda, oppure al parametro definito dalle Norme Tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente. Per la determinazione della densità della superficie non residenziale si fa riferimento alla superficie massima realizzabile per tali destinazioni di uso. Una volta determinati tali valori si fa riferimento ai punteggi utilizzati per l'individuazione delle stesse classi nell’uso reale del suolo (paragrafo 2.2.2). Nel caso in cui le Norme Tecniche fissino, nelle zone prevalentemente residenziali B e C, valori percentuali minimi e massimi di compresenza di funzioni non residenziali, si procederà ad assumere lo scenario insediativo più sfavorevole in termini di inquinamento acustico. Nel caso in cui le Norme si limitino a consentire la compresenza di funzioni non residenziali solo se compatibili con la residenza, non permettendo quindi l'utilizzo di parametri quantitativi, lo scenario insediativo di riferimento sarà quello di massima compresenza e quindi la classe attribuita sarà la IV. L'utilizzo degli scenari insediativi più sfavorevoli dal punto di vista acustico, sulla base della metodologia proposta, potrà determinare un livellamento delle classi acustiche verso l'alto. L'Amministrazione Comunale potrà comunque assumere l'obiettivo di qualità del raggiungimento di classi acustiche inferiori, dichiarando tale obiettivo all'atto dell'adozione della classificazione acustica e confermandolo in sede di approvazione della stessa e perseguendolo attraverso varianti delle Norme di Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti che specifichino i necessari livelli quantitativi o gli obiettivi prestazionali. 3.1.2 Varianti parziali ai PRG vigenti adottate successivamente alla direttiva. Nella fase di formazione ed approvazione di nuovi strumenti urbanistici e loro varianti, nei casi previsti dalle norme transitorie della L.R. n.20/2000, l’art.19, primo comma lettera h) della L.R. n.19/1982 e successive modifiche, prevede una valutazione preliminare sotto il profilo sanitario ed igienico ambientale degli stessi strumenti, al fine di accertarne la compatibilità con la tutela dell’ambiente e la difesa della salute e conseguentemente anche rispetto alla tutela dall’inquinamento acustico. 10 Per le nuove previsioni occorrerà comunque provvedere all'accertamento di compatibilità dei contenuti urbanistici e funzionali introdotti; tale accertamento dovrà essere predisposto relativamente alla classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali secondo i criteri definiti dalla presente direttiva al precedente punto riguardante i PRG vigenti. A tal fine nel definire le caratteristiche normative e funzionali delle diverse zone omogenee, nel caso di compresenza di funzioni residenziali e non residenziali la norma tecnica, oggetto di proposta di variante per l'attuazione delle singole zone urbanistiche omogenee, dovrà definire specificatamente quanto disposto dall’art.2 , comma 2 lettera d) della L.R. n.46/88: la fissazione di valori percentuali minimi e massimi che permettano di valutare la compatibilità acustica e/o la apposizione di vincoli prestazionali inerenti la classificazione acustica entro cui collocarsi (ad es.: la articolazione e la compresenza di funzioni nella zona omogenea proposta dovrà essere tale in fase attuativa da collocare la zona stessa in una classe definita). 3.2 I nuovi Strumenti urbanistici comunali della L.R. n.20/2000 L’approccio metodologico ed i parametri proposti per la definizione della classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali vanno adeguati alle innovazioni introdotte dalla L.R. n.20/2000 (vedi allegati 3 e 4), che riguardano in particolare: • gli strumenti di pianificazione comunale; • le diverse procedure di formazione degli stessi strumenti; • i contenuti della pianificazione ed il rinnovato sistema della zonizzazione urbanistica (gli ambiti territoriali omogenei). 3.2.1 Indirizzi per la individuazione delle classi I, V e VI. Classe I : aree particolarmente protette. Come per la classificazione acustica dell’uso reale del suolo vanno classificate in classe I le zone urbanistiche omogenee che presentano le caratteristiche di siti ove la quiete è condizione essenziale per la piena fruizione delle strutture o degli spazi. Vanno considerate appartenenti a questa classe tutte gli ambiti urbani che presentano i contenuti delle dotazioni territoriali di cui all’art. A-24 della l.r. n.20/2000 “attrezzature e spazi collettivi” sia pubblici che sottoposte a regime privato, ai sensi del comma 4 dell’art.A-6 della stessa legge limitatamente a scuole, ospedali, cliniche, parchi e giardini pubblici utilizzati dalla popolazione come patrimonio verde comune, escludendo pertanto le piccole aree verdi di quartiere. Possono infine rientrare nella stessa classe siti definiti dallo strumento urbanistico di rilevante interesse paesistico ed ambientale, parchi e riserve naturali, anche se a tutti gli effetti tali vincoli e tutele non sono ancora completamente attuati. Classe V e VI : aree prevalentemente ed esclusivamente produttive. Sono di norma individuate in classe V le parti del territorio destinate dai piani ad “ambiti specializzati per le attività produttive” di cui agli articoli A-13 ed A-14 della L.R. n.20/2000; i predetti ambiti sono caratterizzati dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive e possono contenere una limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali. Vanno classificati, inoltre, in V classe gli ambiti con le caratteristiche di cui all’art.A-15 della L.R. n.20/2000 “Poli funzionali” costituiti dalle parti del territorio a dimensione ed organizzazione morfologica unitaria in cui è prevista una destinazione ad elevata specializzazione funzionale di carattere strategico o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità caratterizzati da forte attrattività di persone e merci. Alla classe VI appartengono inoltre i medesimi ambiti specialistici produttivi (art.A-13) in cui 11 l'attività produttiva è a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva . 3.2.2 Indirizzi per la individuazione delle classi II, III e IV Nella LR. n.20/2000 vengono di fatto superate le zone ad esclusiva o prevalente destinazione residenziale; nel territorio urbanizzato si tende, invece, a riconoscere come indicatore di qualità la equilibrata compresenza di residenza ed attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa compatibili; tale compresenza, ai fini della classificazione acustica, deve peraltro essere esplicitata in termini di quantificazione funzionale. (Allegato 5). Per definire in tale contesto la classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali occorrerà stabilire, nelle norme tecniche di attuazione, la compresenza di funzioni in ciascun ambito secondo due possibili metodologie: 1. la fissazione di valori percentuali minimi e massimi per le diverse destinazioni di uso ammesse che permettano di definirne la classificazione acustica potenziale e di valutarne la compatibilità acustica con il contesto urbano; 2. la apposizione di vincoli prestazionali entro cui collocarsi, in tale modo la compresenza di diverse funzioni viene correlata ad un obiettivo prestazionale di sostenibilità definendo di fatto un campo di flessibilità entro cui procedere in fase di attuazione operativa (es: la articolazione e la compresenza di determinate funzioni all’interno di uno specifico ambito dovrà essere tale in fase attuativa da collocare l’ambito stesso in classe III, oppure IV, ecc.). Nel caso 1 la classificazione acustica fa riferimento alle tabelle, ai punteggi ed ai parametri e valori utilizzati per la individuazione delle classi nell'uso reale del suolo (paragrafo 2.2.2.). Si tenga tuttavia conto che il dimensionamento degli ambiti territoriali omogenei di norma potrà non essere esplicitato nel PSC per indici territoriali riferiti ad una precisa superficie territoriale, ma per superficie o volume complessivamente previsti, oppure espresso in alloggi o abitanti effettivi e potenziali; anche in questo caso è egualmente possibile procedere ad una stima della densità insediabile di abitanti. La definizione normativa di percentuali minime e massime di usi non residenziali, commerciali o produttivi permette inoltre di definire con sufficiente precisione il secondo e terzo parametro per la classificazione acustica potenziale dei diversi ambiti. Nel caso 2, la classificazione acustica è di fatto predefinita da una norma che in maniera organica e coerente definisce la capacità insediativa massima, le specifiche funzioni ammesse e la prestazione di sostenibilità attesa nel campo del clima acustico e della classe acustica di appartenenza; data la capacità insediativa massima si provvederà in sede attuativa ad articolare la compresenza delle diverse funzioni ammesse (secondo le citate tabelle del paragrafo 2.2.2). 4. Classificazione acustica delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto 4.1 Attribuzione delle classi alle aree prospicienti le infrastrutture viarie Pur in presenza di un quadro normativo incompleto, che vede a tutt'oggi l'assenza dello specifico regolamento per la disciplina dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare di cui all'art. 11, comma 1 della Legge 447/95, risulta necessario definire i criteri di classificazione delle zone adiacenti a tale tipologia di sorgenti. Infatti è ampiamente dimostrato che nelle aree urbane la componente traffico veicolare costituisce la principale fonte d'inquinamento acustico e conseguentemente, per consentire una compiuta classificazione acustica del territorio, risulta necessario considerare le caratteristiche specifiche delle varie strade. Si propone, pertanto, per valutare in tal senso la rete viaria, di far riferimento al Decreto Legislativo 30.4.92, n° 285 (Nuovo codice della strada) e nello specifico all'art. 2 ove vengono 12 classificate le varie tipologie stradali in relazione alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali o in coerenza con quanto disposto dai Piani Urbani del Traffico. In tal modo si avrà una definizione delle varie strade che indurrà nelle aree prospicienti una prima classificazione acustica che dovrà essere confrontata con quella delle UTO attraversate . A tal fine si considerano aree prospicienti quelle che, partendo dal confine stradale, hanno un'ampiezza così come definita al successivo punto 4.1.1. L'attribuzione della classe acustica per tali aree si attiene ai seguenti criteri: − appartengono alla classe IV le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento quali ad esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali e le strade di penetrazione e di attraversamento, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio urbano ed extraurbano, categorie riconducibili, agli attuali tipi A, B, C e D del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92; − appartengono alla classe III le aree prospicienti le strade di quartiere, quali ad esempio: strade di scorrimento tra i quartieri, ovvero comprese solo in specifici settori dell'area urbana, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92; − appartengono alla classe II le aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio: strade interne di quartiere, adibite a traffico locale , categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n.. 285/92. Qualora le reali condizioni di esercizio presentino elementi di criticità rispetto alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, queste potranno essere eventualmente assunte ai fini della classificazione acustica delle aree prospicienti. 4.1.1. Aree prospicienti le infrastrutture viarie esistenti Le aree prospicienti le strade vengono quindi classificate ed estese secondo i seguenti criteri: 1) aree prospicienti strade interne al centro abitato1, ovvero al perimetro del territorio urbanizzato del PRG vigente2: a) se le aree appartengono a classi acustiche inferiori rispetto a quella delle UTO attraversate, esse assumono la classe acustica corrispondente a quella delle UTO. b) se le aree appartengono a classi acustiche superiori rispetto alla UTO attraversata, mantengono la propria classificazione; Dette aree hanno un'ampiezza tale da ricomprendere il primo fronte edificato purché questo si trovi ad una distanza non superiore a 50 m. 2) aree prospicienti strade esterne al centro abitato1, ovvero al perimetro del territorio urbanizzato del PRG vigente2: dette aree assumono un’ampiezza determinata in base ai criteri stabiliti al paragrafo 8.0.3 del Piano regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con D.C.R. n. 1322 del 22/12/1999, e comunque non inferiore a 50 metri per lato della strada; sulla base di esperienze condotte su modelli in scala, infatti, tale ampiezza risulta sufficiente per una attenuazione superiore a 5 dBA del livello sonoro prodotto da sorgenti mobili su qualunque tipologia di tracciato stradale. 1 Definito ai sensi del comma 6 dell'art. A-5 della L.R. n.20/00, come individuato dagli strumenti della pianificazione urbanistica generale comunale. 2 Definito ai sensi dell'art. 13 della LR 47/78. 13 Le UTO di classe I conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette aree. La realizzazione delle previsioni urbanistiche vigenti non attuate, prospicienti strade esistenti, deve garantire il rispetto dei limiti della classe acustica della UTO di appartenenza. Qualora le previsioni degli strumenti urbanistici originassero situazioni di conflitto, queste sono attuate solo in presenza di efficaci misure di contenimento dell' inquinamento acustico. Le nuove previsioni urbanistiche, prospicienti strade esistenti, devono garantire il rispetto dei limiti della classe acustica di appartenenza, anche con specifica valutazione dei livelli acustici prodotti dall'infrastruttura stessa. 4.1.2. Aree prospicienti le infrastrutture viarie di progetto Le strade di progetto dei PRG vigenti vengono classificate sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali previste dal piano secondo le tipologie di cui al punto 4.1. Le aree prospicienti devono avere dimensioni tali da garantire il rispetto della classe acustica della UTO attraversata. Qualora non possa essere garantito il rispetto di tali condizioni, le stesse infrastrutture o le nuove previsioni urbanistiche sono attuate solo in presenza di efficaci misure di contenimento dell’inquinamento acustico. La previsione di infrastrutture viarie in nuovi strumenti urbanistici, ai sensi della L.R. n. 20/2000, è sottoposta alla procedura di valutazione di sostenibilità ai sensi dell’art. 5 della stessa legge regionale. Ai fini di tale valutazione si applicano i contenuti dell’art. 4 della Legge; per la classificazione acustica delle aree prospicienti le infrastrutture viarie si applicano i criteri di cui al punto precedente. 4.2 Attribuzione delle classi alle aree prospicienti le ferrovie Ai sensi del DPCM 14/11/1997, alle aree prospicienti le ferrovie, per un’ampiezza pari a 50 m per lato, si assegnano la classe IV ovvero se la UTO attraversata è di classe superiore, la medesima classe della UTO. Tuttavia le UTO di classe I conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette aree. 5. Sintesi fra la classificazione acustica dello stato di fatto e di progetto La classificazione acustica del territorio comunale attribuisce classi acustiche a parti del territorio che fanno riferimento allo stato di fatto o alle trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici; entrambe le classificazioni vanno rappresentate su un unico supporto cartografico segnalando graficamente se la classificazione attribuita fa riferimento allo stato di fatto o alle trasformazioni potenziali, secondo le indicazioni dell'Allegato1. Si valuta opportuno mantenere la distinzione grafica per evidenziare la diversa natura della classificazione e degli eventuali interventi di miglioramento o di prevenzione da attivare per superare positivamente le situazioni di conflitto (esistenti o potenziali) rilevate. Nel caso della classificazione acustica di progetto, riferito a ad un futuro potenziale assetto del territorio, occorre, peraltro, prendere in considerazione lo stato di fatto iniziale; in caso di difformità fra la classificazione acustica definita sulla base dello stato di fatto e quella relativa alle trasformazioni urbanistiche potenziali, si applica la classe prevista da quest'ultima. A seguito dell'attribuzione delle classi acustiche si potranno individuare possibili situazioni di conflitto generate dallo scarto di più di una classe acustica fra UTO confinanti. Il superamento di tali conflitti potrà realizzarsi con le seguenti modalità: 14 ⇒ l'attuazione di piani di risanamento che prevedano la realizzazione di opere di mitigazione su attività, infrastrutture e tessuti urbani esistenti (conflitti fra stati di fatto); ⇒ la scelta da parte dalla Amministrazione comunale di perseguire obiettivi di qualità anche con la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti, o tramite la valutazione e verifica preventiva dei nuovi piani, attraverso la razionale distribuzione delle funzioni, alla idonea localizzazione delle sorgenti e delle attività rumorose, nonché dei ricettori particolarmente sensibili; ⇒ l'adozione di idonee misure in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche (conflitti che coinvolgono stati di progetto). Tuttavia risulta evidente che solo al momento della realizzazione dei piani e delle opere di risanamento o con l'attuazione delle previsioni urbanistiche si determineranno sul territorio modifiche nello stato di fatto tali da eliminare o mitigare le situazioni di conflitto di cui all'art.2, comma 4 della Legge, vi sarà quindi una fase transitoria in cui le situazioni di criticità acustica permarranno nel tessuto edilizio ed urbano esistente. Si ritiene quindi necessario che la classificazione acustica del territorio comunale individui e descriva tali situazioni di criticità acustica transitoria in una Relazione di accompagnamento e le disciplini nelle proprie Norme di Attuazione, con l'obiettivo di non peggiorare la situazione esistente ovvero di migliorarla in termini di contenimento della popolazione esposta . Nel caso di Piani comunali di risanamento acustico l'Amministrazione agirà nell'ambito dell'art.5 della Legge; mentre nel caso di adeguamento dello strumento urbanistico vigente (ai sensi della L.R. n.47/78) la procedura amministrativa sarà quella della variante specifica, secondo le disposizioni dell’art.41 della L.R. n.20/2000. 6. Obiettivi di qualità acustica Nella definizione della classificazione acustica riferita allo stato di progetto l'Amministrazione comunale può introdurre obiettivi di miglioramento della qualità acustica delle singole UTO quali standard di qualità ecologica ed ambientale da perseguire al fine del miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano(Art. A-6 L.R. n. 20/2000). 15 ALLEGATO 1: Cartografia di riferimento Gli strumenti cartografici utilizzati a supporto della classificazione acustica devono risultare conformi ai disposti dell'art.A-27 della L.R..n.20/2000; la cartografia di riferimento indicata è alla scala 1:5000 con particolari, ove necessari, in scala 1:2000 o comunque a quella utilizzata dallo strumento urbanistico vigente. Per l'individuazione delle classi di "Caratterizzazione acustica del territorio", secondo le norme UNI 9884, si utilizzano le seguenti campiture grafiche: Stato di fatto CLASSE COLORE campitura piena RETINO su fondo bianco I Verde Punti II Giallo linee verticali III Arancione linee orizzontali IV rosso vermiglio tratteggio a croce V rosso violetto linee inclinate VI Blu bianco (nessuno) Stato di progetto CLASSE COLORE campitura rigata RETINO su fondo grigio I Verde Punti II Giallo linee verticali III Arancione linee orizzontali IV rosso vermiglio tratteggio a croce V rosso violetto linee inclinate VI Blu bianco (nessuno) 16 ALLEGATO 2: Codifiche ISTAT utilizzate per il calcolo della “densita' di esercizi commerciali ed assimilabili”(da ISTAT “Metodi e norme” - serie C - n. 11) ATTIVITA' COMMERCIALI 50. Commercio autoveicoli (escluso 50.2 e 50.40-3) 51. Commercio all'ingrosso (escluso 51.1) 52. Commercio al dettaglio (escluso 52.62 e 52.63) 55. Alberghi e ristoranti (escluso 55.2) 72.2 Forniture software 72.5 Manutenzione e riparazione macchine per ufficio e di elaboratori elettronici ATTIVITA' DI SERVIZIO 55.2 Campeggi ed altri alloggi 60. Trasporti terrestri 65. Intermediazione monetaria 66. Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie 67. Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria 70. Attività immobiliari 71. Noleggio di macchinari e attrezzature. 72. Informatica e attività connesse (escluso 72.2 e 72.5) 73. Ricerca e sviluppo 74. Altre attività professionali ed Imprenditoriali 75. Pubblica Amministrazione 80. Istruzione 85. Sanità e servizi sociali 90. Smaltimento rifiuti solidi 91. Attività di organizzazioni associative 92. Attività ricreative, culturali e sportive 93. Altre attività di servizi 17 ALLEGATO 3:Articolazione della Pianificazione Urbanistica La pianificazione urbanistica comunale è articolata in tre distinti momenti : • il Piano Strutturale Comunale (PSC) che definisce il livello strategico e strutturale delle scelte di pianificazione; • il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) che sviluppa il livello regolamentare; • Il Piano Operativo Comunale (POC) che costituisce il livello della attuazione operativa delle scelte di trasformazione urbanistica sostanziale del territorio. Occorre tenere presente che i piani strutturale e operativo strumentano due differenti livelli di definizione delle scelte di pianificazione e sono sottoposti a due processi di valutazione e approvazione sostanzialmente diversi. Il PSC disciplina tutto il territorio comunale delineando scelte strategiche di assetto e di tutela del territorio avendo riguardo sia dei territori edificati e dei tessuti urbani esistenti da conservare e consolidare sia delle parti del territorio da trasformare con processi di riqualificazione urbana e di nuovo insediamento; questi ultimi comprendono sia la nuova urbanizzazione di espansione che la sostituzione di rilevanti parti dell’agglomerato urbano. Il POC invece interviene successivamente al PSC e disciplina gli interventi di tutela, valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare in un arco temporale di cinque anni ed esclusivamente (fatta eccezione per alcuni aspetti della disciplina del sistema insediativo storico e di alcuni ambiti rurali) per le parti del territorio sottoposte a sostanziali trasformazioni urbanistiche. Risulta pertanto necessario, ai fini della presente direttiva e della classificazione acustica del territorio comunale dei soli ambiti sottoposti a POC (e a trasformazioni urbanistiche sostanziali), distinguere in due distinti momenti la classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali di ciascun ambito: la prima strategica di carattere generale e preliminare relativa al PSC ed ai suoi contenuti strategici e strutturali conformanti in maniera duratura il territorio, la seconda operativa specifica e definitiva relativa a tutti gli ambiti interessati alla attuazione operativa del POC. Nel primo caso i contenuti urbanistici di ciascuna delle parti del territorio sottoposte a trasformazione urbanistica sostanziale definiti dal PSC riguardano sostanzialmente quattro aspetti : • il dimensionamento massimo delle nuove previsioni; • la ripartizione funzionale dei carichi insediativi; • la quota minima di dotazioni territoriali (Standard di qualità urbana ed ecologico ambientale); • i limiti e le condizioni di sostenibilità e le contestuali eventuali necessarie mitigazioni. Nel secondo caso il POC provvede a delimitare specifiche aree e a disciplinarne l’assetto urbanistico, le destinazioni d’uso, gli indici edilizi, le modalità di intervento e gli interventi di mitigazione; in tale contesto il POC opera in conformità con il PSC e non può modificarne i contenuti. Nell'affrontare pertanto gli aspetti della classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali così come definiti preliminarmente dal PSC (classificazione acustica strategica) e poi dal POC (classificazione acustica operativa), occorre tuttavia fare riferimento ad un secondo rilevante aspetto di innovazione della L.R. n.20/2000 il nuovo modello di zonizzazione urbanistica per ambiti omogenei. Il nuovo modello di zonizzazione urbanistica del territorio comunale. Ai fini della classificazione acustica occorrerà distinguere due tipologie di ambiti urbani : quelli con equilibrata compresenza di residenza e di attività sociali, culturali, commerciali e produttive 18 con essa compatibili (anche sotto l’aspetto acustico) e gli ambiti urbani specializzati caratterizzati dalla forte od esclusiva prevalenza di attività produttive. All’interno di ciascuno di questi ambiti il PSC provvede a definire anche la dotazione territoriale minima di standard di qualità urbana ed ecologica ed ambientale (articoli A-6 e Capo A-V); tra queste, ai fini della classificazione acustica, interessa prendere in considerazione quelle di cui all’art.A-24 “Attrezzature e spazi collettivi” di carattere locale o sovracomunale, mentre le “dotazioni ecologiche ed ambientali” di cui all’art. A-25 sono parti del territorio individuate con la finalità di mitigare gli impatti del sistema insediativo sulle risorse naturali e migliorare la salubrità dell’ambiente urbano. 19 ALLEGATO 4: Nuove procedure di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte di pianificazione Gli strumenti urbanistici comunali, da redigersi ai sensi della L.R. n.20/2000, nell'ambito delle loro procedure di formazione ed approvazione, verificano la coerenza delle nuove previsioni con la classificazione acustica del territorio attraverso: • la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) del Piano Strutturale Comunale (PSC) prevista dall'art.5 della L.R. n.20/2000 (All. 4); • l'esame preventivo sotto il profilo sanitario ed igienico ambientale del Piano Operativo Comunale (POC) al fine di accertarne la compatibilità con la tutela dell'ambiente e della salute, ai sensi dell'art.19 della L.R. n.19/1982. Nel caso del PSC la valutazione è preventiva e strategica e è riferita alle scelte generali di assetto e consistenza urbanistica e funzionale di ciascun ambito (VALSAT), nel caso del POC la valutazione viene riferita esclusivamente ai contenuti di attuazione operativi del campo di competenza propri del POC e viene data in sede di parere ex L.R. n.19/1982. L’ art. 4 della L.R. n.20/2000 nel definire i rapporti della classificazione acustica con i nuovi strumenti urbanistici stabilisce che: 1. i Comuni verificano la coerenza delle previsioni della pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del territorio nell'ambito della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT), prevista dall’art. 5 della l.r. n.20/2000; la procedura di VALSAT si applica al Piano Strutturale Comunale (PSC), quale valutazione preventiva degli obiettivi generali e delle scelte sostanziali e strategiche. 2. Il PSC può assumere il valore e gli effetti della classificazione acustica ai sensi dell’art.20 della stessa L.R. n.20/2000. Da ciò ne consegue che per la Classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali definite dalla pianificazione comunale si considerano i contenuti e la disciplina del PSC e la verifica di coerenza si attua attraverso la VALSAT. Come specificato dall’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per la attuazione della l.r. n.20/2000 - delibera del Consiglio regionale n.173 del4 aprile 2001 “Contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e conferenza di pianificazione”. La valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) : • è parte integrante del processo di elaborazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione comunale; • si configura pertanto come un momento del processo di pianificazione che concorre alla definizione delle scelte di piano; • è volta ad individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall’attuazione delle singole scelte di piano e consente, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali del piano; • individua le misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o compensare l’incremento delle eventuali criticità ambientali e territoriali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate; • fornisce elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle decisioni definitive del piano e consente di documentare le ragioni poste a fondamento delle scelte strategiche; • è un processo iterativo, da effettuare durante l’intero percorso di elaborazione del piano; • gli esiti della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale sono illustrati in un apposito documento che costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione. A tal scopo per il PSC il Comune predispone una prima valutazione preventiva dei contenuti del documento preliminare e provvede poi alla sua integrazione nel corso delle successive fasi di elaborazione del piano provvedendo alla VALSAT dei contenuti del piano adottato e poi di quello approvato. 20 Sotto questo aspetto è opportuno che il Comune possa già disporre di una classificazione acustica vigente riferita allo stato di fatto ed allo strumento urbanistico vigente così da poter valutare la sostenibilità delle scelte del PSC, nei loro diversi gradi di progressiva definizione, con esplicito riferimento al miglioramento del clima acustico e al superamento di conflitti preesistenti ed alla non insorgenza di nuovi conflitti. Per quanto attiene il Documento preliminare di un PSC si tenga presente che esso provvede a definire “l’individuazione di massima degli ambiti del territorio urbanizzato e suscettibile di urbanizzazione con le prime indicazioni urbanistico funzionali e con la definizione degli obiettivi prestazionali di qualità e salubrità da conseguire” e che è quindi possibile promuovere tale verifica già nella fase della Conferenza di pianificazione , a cui come noto partecipano anche ARPA e USL; in tale sede l’amministrazione comunale presenta la individuazione di massima dei limiti e delle condizioni per lo sviluppo sostenibile ed in particolare evidenzia i potenziali impatti negativi (anche in termini di inquinamento acustico) delle scelte operate e le misure idonee per mitigarli. La conferenza di pianificazione esprime valutazioni preliminari su tali obiettivi e scelte di pianificazione prospettate nel documento preliminare. l POC è strumento di attuazione operativa del PSC che disciplina gli ambiti di trasformazione urbanistica sostanziale del territorio urbano, definendo aspetti urbanistici di dettaglio progettuale relativi alla disciplina d’uso del suolo e quindi si può operare con una valutazione operativa su un progetto più definito da un punto di vista spaziale, planovolumetrico e di effettiva distribuzione delle funzioni all’interno degli ambiti oggetto di trasformazione sostanziale. Il POC è sottoposto a parere ai sensi dell’art. 19 della L.R. n.19/1982. La valutazione della non esistenza di situazioni di conflitto di cui al quarto comma dell’art. 2 è in questo caso affidata al parere igienico-sanitario ed ambientale espresso da ARPA-USL in sede di approvazione del POC. 21 ALLEGATO 5: Insieme di funzioni compatibili ai sensi della L.R. n. 20/2000 Il concetto di destinazioni di uso compatibili trova nell’art.2 della legge regionale n.46/88 una definizione adeguata ai fini della presente direttiva: “l’individuazione delle destinazioni di uso compatibili persegue il riordino e la riqualificazione funzionale delle strutture insediative ed il loro risanamento dalle fonti di inquinamento acustico ed ambientale; la individuazione delle destinazioni di uso compatibile favorisce la riduzione della congestione e del degrado funzionale delle aree urbane e la loro rivitalizzazione, attraverso la compresenza equilibrata di residenza, attività artigianale, commerciale e dei servizi annessi”. Le parti del territorio in cui va perseguito tale insieme di funzioni compatibili sono indicati dalla L.R. n.20/2000 negli ambiti urbani consolidati (art.A-10) e nei centri storici (art.A-7), negli ambiti da riqualificare (art.A11) e per i nuovi insediamenti (art.A-12). I primi due riguardano la città esistente ove non si provvede a sostanziali trasformazioni urbanistiche ed edilizie, ma le politiche di piano perseguono rispettivamente azioni per “una equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibile” ed “il miglioramento delle condizioni di salubrità dell’ambiente urbano” degli ambiti consolidati e azioni dirette “ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dello stesso”. Nel solo caso del Centro storico tali politiche sono periodicamente oggetto di specificazione ed attuazione operativa anche da parte del POC. Ciò dovrebbe di norma comportare nei nuovi PSC la definizione per tali ambiti di un assetto funzionale diverso dall’attuale (qualora questo non risulti soddisfare gli obiettivi di legge) e quindi un tendenziale processo di trasformazione delle destinazioni di uso dello stato di fatto verso quelle previste ed indicate dal PSC. La classificazione acustica deve quindi considerare anche queste trasformazioni potenziali delle destinazioni di uso per valutarne la conformità alle disposizioni dell’art.4 della legge . Le parti del territorio sottoposte alla disciplina degli ambiti da riqualificare e per i nuovi insediamenti sono invece sottoposte a profonde trasformazioni urbanistiche, edilizie e funzionali e pertanto il PSC si limita a delineare i contenuti essenziali riguardanti i carichi insediativi, l’assetto urbanistico e funzionale nonché i livelli minimi delle dotazioni territoriali. Anche in questo caso è il POC che in sede di attuazione operativa provvede a definire la disciplina di uso del suolo; peraltro già in sede di PSC è possibile attribuire una classificazione acustica potenziale a tali ambiti sulla base dei contenuti normativi dei singoli ambiti. Tuttavia , data la natura strutturale e strategica del PSC e quanto disposto dall’art.6, comma 2, della legge 20/2000 la pianificazione urbanistica può subordinare la attuazione degli interventi al fatto che si realizzino efficacemente le condizioni che garantiscono la sostenibilità di tali previsioni.