Regulation No. 3 amending Regulation No. 7 of 2005, which implements Regional Act No. 39 of 2002 concerning the management of forest resources
颁布于 2006-04-26 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- Regolamento Regionale n. 3: Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 - Norme in materia di gestione delle risorse forestali).
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Lazio
- 主题
- Forestry
- 关键词
- forest management/forest conservation, afforestation/reforestation, timber extraction/logging
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文本
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Regolamento regionale 26 aprile 2006, n. 3 “Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 – Norme in materia di gestione delle risorse forestali)”. Art. 1 (Modifica all’articolo 6 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7) 1. Al comma 1 dell’articolo 6 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) le parole: “ma non vincolanti” sono soppresse. Art. 2 (Modifiche dell’articolo 20 del r.r. 7/2005) 1. Il comma 1 dell’articolo 20 del r. r. 7/2005, è sostituito dal seguente: “1. I tagli di fine turno possono eseguirsi nelle seguenti epoche: a) per i boschi governati ad alto fusto, coetanei, disetanei, irregolari e/o articolati, nonché per i boschi governati a ceduo a sterzo in qualsiasi periodo dell’anno; b) per i cedui coetanei semplici, matricinati e composti, al di sotto dei 1000 metri s.l.m. dal 15 ottobre al 15 aprile dell’anno successivo; c) per i cedui coetanei la cui area al taglio si sviluppa per almeno il 50 % al di sopra dei 1000 metri s.l.m., la Regione può autorizzare la posticipazione della chiusura della stagione di taglio per un periodo non superiore a trenta giorni, per comprovate avverse situazioni meteorologiche sentito il coordinamento provinciale del corpo forestale dello Stato.”. 2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1. bis. I tagli intercalari nei boschi governati ad alto fusto ed a ceduo, nonché i tagli nei soprassuoli transitori di avviamento e di conversione possono eseguirsi in qualsiasi periodo dell’anno, in conformità alle disposizioni di cui al comma 2.”. Art. 3 (Modifica all’articolo 39 del r.r. 7/2005) 1. Al comma 1 dell’articolo 39 del r. r. 7/2005, le parole: “ad eccezione del periodo a rischio di incendi boschivi, qualora debbano usarsi strumenti alimentati da motore a scoppio” sono soppresse. Art. 4 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio. Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.