跳到主要内容
Nelum
意大利的法律

Regional Regulation No. 7 on taxidermy and embalming in implementation of article 60, paragraph 1 of Regional Act No. 27 of 1998

颁布于 2001-10-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利 · Puglia
主题
Wild species and ecosystems
关键词
wildlife products, authorization/permit, inspection, offences/penalties, protection of species, biodiversity

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. REGOLAMENTO REGIONALE 3 ottobre 2001, n.7 "Attivita' di tassidermia e di imbalsamazione" Art. 60, comma 1, legge regionale n. 27/1998". (GU n. 40 del 5-10-2002) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, cosi' come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al presidente della giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali; Visto l'Art. 60, comma 1 della legge regionale n. 27 del 13 agosto 1998 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attivita' venatoria"; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 1155 del 3 agosto 2001, con la quale la giunta regionale ha approvato lo schema di regolamento relativo all'"Attivita' di tassidermia e di imbalsamazione, Art. 60, comma 1, legge regionale n. 27/1998; Emana il seguente regolamento: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'Art. 60 comma 1, legge regionale n. 27/1998, disciplina l'attivita' di tassidermia e imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei. 2. Le funzioni amministrative relative a tali attivita' sono delegate alle province territorialmente competenti. Art. 2. Autorizzazioni 1. L'esercizio dell'attivita' di tassidermia e di imbalsamazione e' subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della provincia territorialmente competente a persone nominativamente indicate, previa dichiarazione di idoneita' rilasciata dalla commissione d'esame per l'abilitazione venatoria di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 27/1998, integrata da un esperto di provata esperienza e competenza nella specifica materia, individuato dalla provincia su segnalazione del comitato tecnico provinciale. 2. La Commissione deve accertare con apposito esame teorico-pratico che il richiedente possegga i seguenti requisiti: a) specifica conoscenza faunistica, con particolare riguardo alla capacita' di riconoscere le specie di fauna selvatica, e legislativa in materia venatoria; b) competenza specifica nelle tecniche di tassidermia e di imbalsamazione e conservazione delle spoglie; c) conoscenza delle soluzioni e sostanze impiegate in tali tecniche, del loro grado di tossicita' e delle precauzioni da porre in atto nell'uso delle stesse. 3. La domanda di ammissione all'esame e' indirizzata alla provincia territorialmente competente, servizio caccia. 4. La provincia decide il calendario annuale per lo svolgimento degli esami. 5. I tassidermisti in possesso da almeno un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, di regolare iscrizione presso le Camere di commercio, industria ed artigianato del luogo di residenza, non sono tenuti all'esame di cui al comma 1, ivi compresi coloro i quali siano in possesso dell'attestato rilasciato dalla provincia ai sensi della precedente normativa regionale. 6. I tassidermisti e imbalsamatori dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche, musei di storia naturale e gli istituti universitari sono esentati dall'autorizzazione e dal conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1. Detti dipendenti possono esercitare l'attivita' di tassidermia esclusivamente per conto dell'Ente di appartenenza e in locali appositamente adibiti dall'ente stesso. Art. 3. Oggetto dell'attivita' di tassidermia e di imbalsamazione 1. E' consentita la preparazione tassidermica e l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti a: a) Specie selvatiche di cui all'Art. 31 legge regionale n. 27/1998, purche' abbattute nel rispetto della normativa vigente; b) Esemplari di fauna protetta o particolarmente protetta di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti; c) Fauna domestica, nel rispetto delle norme che regolano la detenzione delle singole specie; d) Specie selvatiche appartenenti alla fauna esotica, purche' l'abbattimento, l'importazione o comunque l'entrata in possesso siano avvenuti in conformita' della legislazione vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali. Art. 4 A d e m p i m e n t i 1. Il tassidermista o imbalsamatore ed i soggetti di cui al comma 6 dell'Art. 2 sono tenuti ai sottoelencati adempimenti. Per ciascun esemplare da preparare, in possesso anche temporaneo, devono essere riportate, in apposito registro numerato e vidimato dalla provincia competente per territorio: a) la specie dell'esemplare; b) il sesso; c) le generalita' di chi ha consegnato il soggetto; d) la data di consegna e di riconsegna dell'esemplare. Per le suddette specie dovra' altresi' essere compilato a cura del tassidermista o imbalsamatore apposito modulo in quadruplice copia, sottoscritto dal cliente, contenente oltre al numero di carico attribuito, le indicazioni di cui sopra. Una copia del suddetto modulo dovra' essere rilasciata al proprietario e una inviata alla provincia competente entro il trenta di ogni mese. 2. Il Tassidermista o imbalsamatore nel caso di richiesta di preparazione di soggetti appartenenti a specie protette o particolarmente protette allevata o a specie cacciabili reperite in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio, deve compilare apposito modulo in quadruplice copia, sottoscritto dal richiedente e contenente oltre al numero di carico le indicazioni di cui sopra, due copie del suddetto modulo devono essere inviate alla provincia e all'osservatorio faunistico regionale entro ventiquattro ore dal ricevimento delle spoglie. 3. Su tutte le preparazioni deve essere apposto un contrassegno o etichetta, approvato dalla provincia competente per territorio, indicante le generalita', il numero dell'autorizzazione, la data di preparazione ed il numero di riferimento del registro. Tale contrassegno deve essere apposto sulla base di appoggio dell'animale o in mancanza sul corpo dello stesso. 4. Trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, senza che la provincia competente abbia sollevato eccezioni, puo' essere dato luogo alla preparazione tassidermica. 5. I soggetti appartenenti a specie protette e particolarmente protette d'allevamento, per i quali le province hanno sollevato eccezioni alla preparazione tassidermica o l'imbalsamazione possono essere detenuti dal privato. 6. Le province possono chiedere a fini didattici la disponibilita' dell'animale per uso temporaneo, non superiore ad un mese. Nel caso di disponibilita' permanente le province rimborsano al detentore le spese di preparazione. Art. 5. Preparazione tassidermica in proprio In deroga a quanto previsto dall'Art. 2, comma 1, del presente regolamento, il cacciatore che sia legittimamente in possesso di esemplari abbattuti di fauna appartenente alle specie cacciabili puo' preparare in proprio gli esemplari. Art. 6. Sanzioni - Sospensione - Revoca 1. L'inadempienza alle disposizioni dell'Art. 4 commi 1 e 2, comporta l'applicazione delle sanzioni' penali di cui all'Art. 48 comma 22 della legge regionale n. 27/1998 previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio. E' prevista inoltre la sospensione dell'autorizzazione per un anno. 2. In caso di recidiva l'autorizzazione e' revocata. 3. Per tutte le rimanenti inadempienze al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'Art. 49, lettera p), della legge regionale n. 27/1998. Art. 7. V i g i l a n z a 1. Il tassidermista o l'imbalsamatore e' tenuto a consentire, agli agenti di cui all'Art. 44, comma 1, lettera a), la visione dei registri e dei locali adibiti all'esercizio dell'attivita' o al deposito degli animali preparati o da preparare. 2. Il rifiuto comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione. Art. 8. Norma transitoria 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i detentori di preparazioni tassidermiche di specie protette e particolarmente protette allegata devono darne comunicazione alla provincia che rilascera' la prescritta autorizzazione e provvedera' a far applicare l'apposito sigillo inamovibile di cui al precedente articolo. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia. Bari, 3 ottobre 2001 FITTO

Regional Regulation No. 7 on taxidermy and embalming in implementation of article 60, paragraph 1 of Regional Act No. 27 of 1998 · Nelum