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意大利的法律

Regional Regulation No. 4 on the management of ungulates in Emilia-Romagna

颁布于 2002-03-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利 · Emilia-Romagna
主题
Wild species and ecosystems
关键词
hunting/capture, hunting authorization/permit, hunting gear/hunting methods, management/conservation, offences/penalties, protection of species, biodiversity

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  1. REGOLAMENTO REGIONALE 26 marzo 2002, n.4 Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna ( (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 47 del 27 marzo 2002) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Principi e disposizioni generali 1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati ha come scopo la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilita' con l'ambiente ed il conseguimento degli obiettivi indicati nella carta regionale delle vocazioni faunistiche e nei piani faunistice-venatori provinciali di cui all'Art. 3 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, e successive modifiche concernente le disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria ed e' disciplinata dal presente regolamento. 2. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento sono effettuati sulla base di adeguati progetti di fattibilita' e piani di immissione, approvati dalla provincia e coerenti con le scelte generali operate dalla Regione che a tal fine si avvale della consulenza dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INES). E sempre vietata l'immissione del cinghiale in campo aperto. 3. La valutazione quantitativa delle popolazioni di ungulati, da effettuarsi esclusivamente sulla base delle metodologie indicate dall'INFS, e l'analisi del loro status, anche attraverso l'esame sistematico dei capi abbattuti, deve contribuire alla conoscenza di questa risorsa nel territorio della Regione ai fini di una sua razionale gestione. 4. Il regime di prelievo degli ungulati deve tendere al raggiungimento delle densita' agro-forestali definite nella carta regionale delle vocazioni faunistiche e recepite nei piani faunistico venatori provinciali, nei programmi annuali d'intervento degli ambiti territoriali di caccia (ATC), nei programmi di gestione faunistico-venatoria delle aziende faunistico-venatorie (AFV) nonche', per le aree contigue ai parchi (preparco), negli appositi regolamenti. Art. 2. Distretti di gestione degli ungulati 1. Le province, su proposta del comitato direttivo di ciascun ATC, suddividono il territorio in distretti di gestione faunistico-venatoria di tutte le specie di ungulati presenti. Tali distretti, in relazione alle specie presenti ed alle caratteristiche del territorio, possono avere superficie compresa tra i 1.000 e i 15.000 ettari, nel rispetto delle indicazioni contenute nei piani faunistico-venatori provinciali. Ai fini della gestione del cervo devono essere accorpati piu' distretti o parti di essi fino al raggiungimento di una superficie adeguata alle esigenze della specie. 2. Il comitato direttivo dell'ATC individua per ciascun distretto uno o piu' referenti locali per la gestione degli ungulati al fine di assicurare i necessari adempimenti operativi e gestionali di cui al comma 1 dell'Art. 3. l referenti sono individuati tra i possessori di una delle qualifiche di cui al comma 1 dell'Art. 5. Art. 3. Gestione degli ungulati negli ATC 1. Per la gestione faunistico-venatoria del territorio con vocazione per gli ungulati il comitato direttivo dell'ATC cura, in particolare: a) la stesura del catasto ambientale; b) l'individuazione degli obiettivi di gestione nell'ambito di appositi piani quinquennali in sintonia con le indicazioni del piano faunistico-venatorio provinciale; detti piani sono trasmessi alla provincia che ne verifica la conformita' al piano faunistico-venarorio; c) la programmazione delle attivita' di tutela e incremento delle popolazioni anche attraverso opportuni miglioramenti ambientali; d) l'organizzazione dei censimenti annuali delle popolazioni; e) la stesura dei piani di prelievo annuali sulla base di quanto indicato dall'INFS; f) l'individuazione delle modalita', della localizzazione e dei tempi di esecuzione del prelievo; g) la cura dell'informazione alle popolazioni locali circa i luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento delle cacce collettive al cinghiale; h) l'allestimento e la manutenzione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti, nonche' dei punti di recapito del foglio giomaliero di caccia; i) l'allestimento e la manutenzione, anche mediante affidamento a terzi, delle altane da utilizzarsi per le operazioni di censimento, osservazione, controllo ed abbattimento selettivo; l) la stesura della relazione consuntiva annuale sulle attivita' di gestione di cui alle lettere d), e), f) e g). 2. Gli ATC organizzano, anche in accordo con gli altri ATC e le AFV della stessa provincia, mostre di trofei come momento di verifica dei risultati ottenuti nonche' di confronto e crescita culturale dei cacciatori. 3. Il comitato direttivo dell'ATC svolge le attivita' di cui al comma 1 avvalendosi di una commissione tecnica formata da tre membri di provata esperienza provvisti delle qualifiche definite dalle lettere a) o b) del comma 1 dell'Art. 5, di cui almeno uno provvisto della qualifica prevista alla lettera a). Tale commissione resta in carica per la durata del mandato del comitato direttivo, il quale puo' comunque procedere alla sostituzione dei componenti. Art. 4. Gestione degli ungulati nelle aziende faunistico-venatorie 1. Nelle aziende faunistico-venatorie le attivita' indicate nel comma 1 dell'Art. 3 vengono svolte dal titolare della concessione per il territorio di sua competenza. 2. La gestione degli ungulati nelle AFV e' coordinata dalla provincia al fine di assicurarne l'omogeneita' rispetto alla gestione dei distretti nei quali ricadono. 3. I censimenti sono effettuati da personale abilitato ai sensi dell'Art. 1 e sotto il controllo della provincia. 4. Il concessionario, ai sensi dell'Art. 7, commi 1 e 2, sottopone i piani di prelievo annuali alla provincia per la loro approvazione. 5. Le modalita' di verifica dei capi abbattuti sono le stesse previste per gli ATC. Art. 5. Figure tecniche abilitate alla gestione degli ungulati 1. Per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono previste le seguenti figure: a) tecnico faunistico provvisto di laurea in discipline biologiche e specifica specializzazione attestata o conseguita presso una sede universitaria o l'INFS; b) istruttore faunistico-venatorio abilitato dalla Regione mediante appositi corsi di formazione e prove d'esame finali; c) cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo, daino e muflone; d) cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del cervo; e) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva; f) caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata; g) conduttore di cani da traccia; h) conduttore di limiere; i) operatore abilitato ai censimenti; l) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici. 2. Le figure di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), ed l) sono abilitate dalla provincia mediante apposite prove d'esame previa frequentazione di specifici corsi. 3. La giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dall'INFS, stabilisce i percorsi e le attivita' didattiche, le modalita' delle prove d'esame, i requisiti per l'accesso a detti corsi e la composizione delle commissioni. 4. I corsi di formazione per le figure di cui al precedente comma 2 possono essere svolti dalle province oppure previo accordo con le province stesse sul numero dei candidati e sul numero delle sessioni d'esame annue, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole o da altri soggetti pubblici e privati in possesso di specifica esperienza in materia nel rispetto di quanto previsto al comma 3. Col medesimo provvedimento di cui al comma 3 vengono altresi' stabiliti i requisiti richiesti ai soggetti pubblici o privati che intendono svolgere detti corsi. 5. Le abilitazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), ed l), del comma 1 hanno validita' su tutto il territorio regionale. La Regione e le province rilasciano i relativi diplomi ed i tesserini di riconoscimento. Art. 6. Accesso al prelievo degli ungulati 1. L'accesso al prelievo degli ungulati e' riservato ai cacciatori in possesso delle qualifiche di cui alle lettere c), d), e), f), g), ed h), del comma 1 dell'Art. 5. 2. Per i cacciatori provenienti da altre regioni o stati, la provincia accerta equipollenza del titolo in loro possesso rispetto alle caratteristiche delle abilitazioni di cui al comma 1 dell'Art. 5 verificandone la corrispondenza con i contenuti dei percorsi didattici specifici previsti dalla Regione o dallo Stato di provenienza. 3. L'accesso al prelievo di selezione e' in ogni caso subordinato alla disponibilita' dei capi secondo i piani annuali di prelievo di cui alla lett. e) del comma 1 dell'Art. 3. 4. L'accesso al prelievo di selezione e' riservato dal comitato direttivo dell'ATC, in accordo con la provincia e su proposta della commissione tecnica, ai cacciatori abilitati, secondo una graduatoria stabilita anche sulla base del comportamento tenuto nelle precedenti stagioni venatorie e dell'impegno profuso nell'attivita' di gestione. Il comitato direttivo dell'ATC puo' assegnare una quota di capi da abbattere a cacciatori abilitati anche non appartenenti all'ATC secondo modalita' prestabilite dallo stesso Comitato. 5. Gli organismi direttivi degli ATC possono prevedere un contributo dei cacciatori di ungulati commisurato alle spese di gestione ed organizzazione in rapporto agli interventi di prevenzione e di indennizzo dei danni provocati dagli ungulati alle produzioni agricole nonche' alle opere di miglioramento ambientale messe in atto, tenuto conto delle eventuali prestazioni di volontariato. Tale contributo, deve essere utilizzato esclusivamente nelle attivita' di gestione degli ungulati. Art. 7. Prelievo degli ungulati 1. I risultati dei censimenti ed i piani di prelievo in forma selettiva sono articolati per specie, sesso e classi di eta' e debbono essere presentati annualmente, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio per ogni singola specie, dal comitato direttivo dell'ATC e dai concessionari delle AFV alla provincia, utilizzando gli appositi modelli forniti dall'INFS La provincia approva i piani di prelievo verificandone la conformita' alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione (Piano faunistico-venatorio e relativi programmi annuali) ed autorizza gli abbattimenti su parere dell'INFS. 2. Il comitato direttivo dell'ATC, su proposta della commissione tecnica ed i titolari delle AFV, ciascuno per i territori di propria competenza, redigono annualmente il piano di prelievo del cinghiale negli ATC articolato per distretti - sulla base della stima oggettiva della consistenza delle popolazioni presenti. I piani di prelievo del cinghiale. ripartiti in caccia collettiva o in prelievo selettivo, nonche' i calendari degli abbattimenti, devono essere presentati alla provincia, per l'approvazione, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio. 3. I piani di prelievo degli ugulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale e dei calendari venatori provinciali. Art. 8. Modalita' e tempi del prelievo in forma selettiva 1. Il prelievo selettivo viene esercitato in forma individuale con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta. 2. Per tale prelievo sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm 5.6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40. Sono ammessi altresi' fucili a 2 o 3 canne (combinati ed express) con obbligo, in azione di caccia dell'uso esclusivo della canna ad anima rigata. Nel caso del prelievo del cervo il calibro minimo utilizzabile e' pari a 7 mm o 270 millesimi di pollice. Nel caso del prelievo del cinghiale il calibro minimo utilizzabile e' pari a 7 mm o 270, comma 4, lett. b). Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di cannocchiale di mira. 3. I periodi, le giornate e gli orari sono definiti dal calendario venatorio regionale e dai calendari venatori provinciali. 4. Il cacciatore che svolge la propria attivita' in ATC da comunicazione preventiva di ciascuna uscita attraverso un foglio giornaliero di caccia, da recapitare sia alla provincia che all'ATC mediante apposite cassette opportunamente collocate. 5. Immediatamente dopo l'abbattimento, il cacciatore deve inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato. Tale contrassegno viene fornito al cacciatore dal comitato direttivo dell'ATC o dal titolare dell'AFV e deve corrispondere al modello indicato dall'INES. 6. Il capo abbattuto deve essere presentato in forma di carcassa integra od eviscerata entro 12 ore dall'abbattimento ad uno dei punti di raccolta e controllo di cui alla lett. h) del comma 1 dell'Art. 3 per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici. Gli addetti ai punti di raccolta e controllo provvedono a compilare l'apposita scheda di abbattimento, conforme al modello indicato dall'INFS, di cui viene rilasciata copia al cacciatore. Le schede sono tenute a disposizione della provincia per le valutazioni sui prelievi effettuati. l capi abbattuti nelle aziende faunistico-venatorie devono essere conferiti a un punto di raccolta concordato con la provincia e comunque gestito da personale abilitato ai rilevamenti biometrici a norma del presente regolamento. 7. Il cacciatore, entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'attivita' di prelievo in forma selettiva, secondo le modalita' stabilite dalla provincia, e' tenuto a consegnare, per le necessarie verifiche, il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o, nel caso delle femmine, la sola mandibola integra e completa. Detto materiale viene restituito, previa obliterazione, non appena esaurite le valutazioni. 8. In caso di ferimento del capo assegnato, il cacciatore e' tenuto alla sua ricerca secondo le modalita' previste dalla provincia in ottemperanza all'Art. 13. Art. 9. Gestione faunistito venatoria del cervo 1. Ai fini di un'ottimale gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di cervo, la Regione puo' stipulare, con le altre Regioni interessate, appositi protocolli che prevedano le modalita' di gestione e di prelievo della specie. I calendari venatori provinciali recepiscono e rendono operative le modalita' di prelievo qualora consentito. Art. 10 Squadre per la caccia al cinghiale 1. Il Comitato direttivo dell'ATC sottopone annualmente all'approvazione della provincia il numero e la composizione delle squadre per la caccia al cinghiale che desiderano operare nei territorio di competenza. Tale domanda, redatta su apposito modulo fornito dalla provincia e presentata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, deve comprendere il nominativo del caposquadra, quello di tre suoi sostituti e dei componenti corredato da luogo e data di nascita, residenza o domicilio, numero di licenza di caccia e firma di adesione. Il numero delle squadre e' definito in funzione delle caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale in esso presenti nonche' delle scelte gestionali operate in sintonia con il piano faunistico-venatorio provinciale. Ciascuna squadra puo' esercitare l'attivita' venatoria in un solo ATC e nell'ambito di questo in un solo distretto di gestione degli ungulati. 2. Le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di 40 cacciatori ed effettuano le braccate o le battute con la presenza di almeno 20 membri salvo diverse disposizioni della provincia. Ciascun cacciatore puo' afferire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria. Al fine di permettere a tutti i cacciatori in possesso della necessaria qualifica di praticare la caccia al cinghiale, la squadra e' obbligata ad accettare l'iscrizione di cacciatori fino al numero massimo stabilito dalla provincia, una quota dei quali anche non appartenenti all'ATC dove opera la squadra stessa. Possono partecipare alla battuta, oltre ai componenti della squadra, altri cacciatori purche' in possesso dei requisiti di cui all'Art. 5, comma 1, lettera e), sino ad un massimo di 5 invitati designati dal caposquadra. 3. Nelle aziende faunistico-venatorie la squadra e' autorizzata per ciascuna battuta dal titolare della concessione o da un suo delegato che svolge anche la funzione di caposquadra purche' in possesso dell'abilitazione di cui all'Art. 5, comma 1, lett. D. Possono partecipare alle battute cacciatori in possesso dei requisiti di cui all'Art. 5, comma 1, lettera e), anche in numero diverso rispetto a quello previsto dal comma 2. 4 Puo' svolgere la funzione di caposquadra il cacciatore che ha acquisito la qualifica di cui alla lett. f) del comma 1 dell'Art. 5. Il caposquadra organizza e dirige la squadra ed assume la responsabilita' della corretta esecuzione della battuta o della braccata, collabora con la commissione tecnica e si fa carico delle eventuali attivita' gestionali. 5. Allo scopo di consentire la raccolta di dati relativi al prelievo e per agevolare le attivita' di controllo, il caposquadra e' tenuto a compilare puntualmente, prima dell'inizio di ogni battuta, una scheda delle presenze indicando i membri della squadra e eventuali invitati, nonche' gli ex eventuali altri dati. Il caposquadra e' tenuto inoltre a compilare una scheda di abbattimento al termine della giornata di caccia. Tali schede, contenute in registri a piu' copie forniti dalla provincia, debbono essere inviate settimanalmente alla commissione tecnica dell'ATC in cui la squadra opera e alla provincia. Al termine di ogni battuta il caposquadra e' tenuto ad organizzare la ricerca degli animali feriti, avvalendosi, se necessario, anche dei soggetti di cui alla lett. g) del comma 1 dell'Art. 6. 6. Nell'esercizio delle proprie funzioni il caposquadra deve essere in possesso della seguente documentazione ed esibirla, se richiesta, al personale incaricato della vigilanza: a) documento attestante la composizione della squadra, vidimato dalla provincia: b) autorizzazione alla battuta o braccata nel territorio di caccia, rilasciata dal comitato direttivo dell'ATC; e) scheda giornaliera della battuta. Art. 11. Caccia al cinghiale in battuta o braccato 1. Il comitato direttivo dell'ATC, su proposta della commissione tecnica, suddivide il distretto in zone di caccia in battuta o braccata al cinghiale e le assegna alle squadre in tempo utile per la programmazione della stagione venatoria. Al fine di meglio assicurare taluni interventi gestionali con particolare riferimento alla prevenzione dei danni all'agricoltura, alla squadra vengono assegnate, per la durata di almeno una stagione venatoria, una o piu' zone di caccia ove esercitare la propria attivita'. 2. Nelle zone di caccia assegnate alle squadre non possono essere svolte girate nel corso della stessa stagione venatoria 3. Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in battuta o braccata sono definiti dal calendario venatorio regionale e dai calendari venatori provinciali. La commissione tecnica puo' proporre al comitato direttivo dell'ATC ulteriori limitazioni e specifiche prescrizioni dettate da esigenze locali di carattere faunistico, gestionale e sociale. La caccia e' comunque sospesa al raggiungimento dei limiti indicati, per ciascun distretto, dal piano di abbattimento. Il comitato direttivo dell'ATC provvede, per ciascun distretto, ad informare le popolazioni locali circa i tempi, i luoghi e gli orari delle battute o braccate. 4. La caccia al cinghiale in battuta o braccata e' consentita: a) con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica; b) con armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40. 5. A chiunque partecipi con qualsiasi ruolo alla caccia al cinghiale in forma collettiva e' vietato portare cartucce a munizione spezzata. I cacciatori che partecipano ad una battuta o braccata debbono raggiungere le poste con l'arma scarica: tale arma puo' essere tenuta fuori dal fodero. Le armi debbono essere scaricate al segnale di fine battuta. i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta. Il cacciatore non deve abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra, fino al segnale di fine battuta. Coloro i quali si dedicano su indicazione del caposquadra dopo la chiusura della battuta alla ricerca degli animali feriti possono portare l'arma carica. 6. La commissione tecnica, anche attraverso l'organizzazione di prove di lavoro, promuove le iniziative necessarie alla specializzazione, addestramento ed allenamento dei cani utilizzati nelle braccate. La composizione delle mute sotto l'aspetto numerico e qualitativo va resa sempre piu' aderente all'esigenza di ottenere l'attuazione di Piani di abbattimento efficaci e tecnicamente validi, nonche' il contenimento del disturbo alle altre specie di ungulati. Non e' consentito l'uso contemporaneo di piu' di 12 cani per ogni braccata. La commissione tecnica, qualora il caposquadra lo richieda, puo' proporre al comitato direttivo dell'ATC l'uso di un numero di cani superiore dopo averne valutata la compatibilita' rispetto alle caratteristiche faunistico-ambientali della zona da assegnare alla squadra. Il comitato direttivo dell'ATC, entro i termini di cui all'Art. 10, comma 1, puo' sottoporre tale proposta alla provincia per l'eventuale autorizzazione. La commissione tecnica puo' formulare proposte al comitato direttivo dell'ATC in ordine al numero e alla localizzazione dei campi di addestramento di cani per la caccia al cinghiale di cui al comma 1 dell'Art. 45 della legge regionale n. 8/1994 e successive modifiche. 7. Il caposquadra deve consegnare, a richiesta della commissione tecnica e secondo le modalita' da essa stabilite, le mandibole complete dei capi abbattuti: tali mandibole verranno restituite non appena esaurite le opportune verifiche. 8. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti alla battuta o braccata e alla girata di cui all'Art. 12 devono indossare capi di abbigliamento ad alta visibilita' conformi alle prescrizioni del codice della strada. Art. 12. Caccia al cinghiale col metodo della girata 1. La caccia al cinghiale puo' essere esercitata oltre che in battuta o braccata ed in selezione, anche con il metodo della girata, utilizzando un solo cane con funzioni di limiere e le armi di cui all'Art. 11, comma 4. Le Province indicano aree contigue ai parchi o altre aree di comprovata rilevanza faunistica nelle quali tale metodo, unitamente al prelievo effettivo, costituisce la forma esclusiva di caccia al cinghiale. 2. La girata e' praticata da un gruppo di girata composto da: a) sino a 2 conduttori di cani limieri, in possesso dei requisiti di cui alla lett. h) del comma 1 dell'Art. 5; b) da 4 a 20 cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), ed f) del comma 1 dell'Art. 3, anche non appartenenti all'ATC nel quale opera il gruppo stesso. 3. Ogni singola azione di girata puo' essere effettuata da un solo conduttore e da un numero variabile da 4 a 8 cacciatori. 4. Il conduttore del cane assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'Art. 10. 5. Il comitato direttivo dell'ATC, su proposta della commissione tecnica, sottopone annualmente alla provincia o all'ente parco il numero e la composizione dei gruppi di girata, ad ognuno dei quali devono essere assegnate una o piu' zolle di caccia per la durata di almeno una stagione venatoria, all'interno della quale sono individuate parcelle di girata. Non e' consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue. Prima di ogni girata deve essere completata una scheda delle presenze e, al termine della giornata, una scheda di abbattimento. Ciascun cacciatore puo' afferire ad un solo gruppo di girata in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria. 6. Nelle zone di caccia assegnate ai gruppi di girata non possono essere praticate battute o braccate nel corso della stessa stagione venatoria. 7. I cani utilizzati nella girata devono essere abilitati dall'ente nazionale cinofili italiani (ENCI) ivi apposite prove di lavoro. Art. 13. Recupero dei capi feriti 1. La provincia disciplina l'attivita' di recupero dei capi feriti in azione di caccia o per altre cause. Tale attivita' viene svolta avvalendosi dei soggetti di cui alla lett. g) del comma 1 dell'Art. 5. Art. 14. Caccia in aree recintate La caccia in aree recintate e' consentita per il solo cinghiale ed esclusivamente su soggetti di allevamento, nelle aziende agri-turistico-venatorie. La superficie da destinare a dette attivita' non puo' essere superiore a 1000 ettari complessivi per ciascuna provincia. Art. 15. Divieti e sanzioni 1. Sono vietati la detenzione e l'uso di munizioni a palla unica per armi con canna ad anima liscia, durante l'esercizio venatorio, a chiunque, con l'eccezione di coloro i quali partecipino con qualsiasi ruolo alla caccia al cinghiale nelle forme collettive di cui agli articoli 11 e 12. 2. E' fatto divieto, all'interno dei distretti di caccia, durante il periodo dell'esercizio venatorio, di accendere fuochi, spargere sostanze repellenti (sangue, creoline, essenze odorose), usare apparecchi acustici o elettrici od a ultrasuoni e compiere atti allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici, a meno che non siano autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni. E' altresi' vietato ai cacciatori di collocarsi nelle poste o nelle adiacenze in orari diversi da quelli indicati con il calendario venatorio. 3. Durante la caccia al cinghiale e' vietato l'uso di qualsiasi mezzo fuori strada per scovare o inseguire il selvatico, e' consentito il trasporto degli animali abbattuti. 4. Durante la battuta o braccata e' altresi' vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica che non servano per i collegamenti organizzativi fra i conduttori dei cani e i capiposta o per garantire l'incolumita' delle persone. 5. E' vietata la caccia individuale agli ungulati fatta eccezione per il prelievo in forma selettiva. 6. Per le violazioni delle prescrizioni e dei divieti previsti nel presente regolamento si applicano le corrispondenti sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'Art. 61 della legge regionale n. 8/1994 e successive modifiche. 7. Per le infrazioni compiute nei terreni compresi negli ATC, il comitato direttivo, su proposta della commissione tecnica, puo' comminare la sospensione dell'iscrizione all'ATC o dell'autorizzazione all'accesso fino ad un massimo di due stagioni venatorie. 8. Le infrazioni compiute dal caposquadra, dal suo sostituto o dal conduttore del cane durante la girata determinano, oltre alle sanzioni di cui al comma 7, la segnalazione alla provincia e la conseguente sospensione fino ad un periodo di cinque anni. 9. Le infrazioni imputabili al comportamento collettivo della squadra o del gruppo di girata determinano la revoca del riconoscimento della squadra o del gruppo e la conseguente sospensione fino ad un periodo di cinque anni. Art. 16. Norme transitorie e finali 1. l cacciatori di ungulati con metodi selettivi specializzati nel prelievo del cervo, abilitati dalle province, a seguito di apposito corso e prova d'esame, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono considerati cacciatori di cui alla lett. d) del comma 1 dell'Art. 5. 2. Gli operatori abilitati dalle province ai rilevamenti biometrici, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono considerati operatori di cui alla lettera l) del comma 1 dell'Art. 5. 3. Per l'annata venatoria 2002-2003 il termine di cui all'Art. 10, comma 1, e' prorogato al 31 maggio 2002. 4. Il regolamento regionale 6 aprile 1995, n. 21 e' abrogato. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 26 marzo 2002 ERRANI

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