Regional Regulation No. 22 on the establishment and management of private centers for the reproduction of wildlife
颁布于 1996-07-28 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Emilia-Romagna
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- management/conservation, ranching/captive breeding, protected area, registration, protection of species, biodiversity
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Regolamento regionale 28 giugno 1996, n. 22 COSTITUZIONE E GESTIONE DEI CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA Bollettino Ufficiale n. 78 del 3.7.96 Art. 1 Finalita' e caratteristiche tecniche 1. I Centri privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, sono destinati a produrre, in aree prive di recinzione, esemplari di fauna autoctona appartenente alle seguenti specie : fagiano starna pernice rossa lepre capriolo. 2. Devono essere localizzati in ambienti agro-forestali idonei alle specie in indirizzo produttivo e avere confini quanto piu' lineari possibili, preferibilmente coincidenti con confini naturali. 3. Al fine di consentirne una razionale gestione faunistica, i Centri non possono avere un'estensione inferiore a 100 ha. 4. I Centri privati per la riproduzione della fauna allo stato naturale sono delimitati da tabelle recanti la scritta <<Centro privato di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Divieto di caccia>> , a cura del titolare. 5. Gli esemplari prodotti possono essere utilizzati solo a scopo di ripopolamento e reintroduzione. 6. I danni eventualmente arrecati dalle specie selvatiche alle colture presenti nel Centro sono a carico del titolare. 7. La Provincia, mediante il Piano faunistico-venatorio di cui all'art. 7 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, individua i territori idonei all'istituzione dei Centri privati e la relativa percentuale di territorio agro-silvo-pastorale provinciale ai sensi degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale di cui all'art. 5 della citata L.R. n. 8 del 1994. Art. 2 Autorizzazione 1. La domanda per l'autorizzazione dei Centri privati deve essere presentata all'Amministrazione provinciale entro il 31 marzo di ogni anno, corredata dai seguenti documenti : a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare, accompagnata da un elenco particellare che rechi per ogni particella: estensione, proprietario o conduttore; b) atti comprovanti il titolo di proprieta' o conduzione dei terreni; tali atti possono essere sostituiti da atto notorio; c) atti da cui risulti il consenso ad entrare a far parte del Centro, qualora nel Centro stesso siano compresi terreni di piu' proprietari o conduttori. Tali atti devono essere autenticati nelle forme di legge. Il consenso e' vincolante per la durata dell'autorizzazione; d) uso del suolo e indirizzo colturale; e) piano produttivo indicante le specie che si intendono produrre e di queste la consistenza numerica presente nel Centro al momento dell'istituzione, la densita' minima compatibile con le situazioni ambientali, eventuali immissioni e interventi di miglioramento ambientale. In via del tutto eccezionale, per il 1996, la domanda di autorizzazione dovra' essere presentata entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. La Provincia si esprime con provvedimento motivato in ordine al rilascio dell'autorizzazione nel termine di sessanta giorni dalla data entro la quale le domande devono essere presentate. Tale termine puo' essere prorogato per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non piu' di trenta giorni. 3. L'autorizzazione indica il quantitativo minimo di capi appartenenti a ciascuna specie in indirizzo produttivo che il Centro ha l'obbligo di produrre annualmente e le modalita' di prelievo di cui all'art. 3; indica altresi' la distanza tra lo stesso ed altri Centri autorizzati, le aziende venatorie nonche' gli ambiti di protezione e produzione della fauna selvatica. Copia dell'autorizzazione e' inviata a cura della Provincia all'Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio. 4. La Provincia assegna a ciascun Centro autorizzato un numero di matricola. Art. 3 Gestione tecnica 1. Nei Centri privati e' consentita l'immissione di soggetti appartenenti alle specie in indirizzo produttivo, provenienti da altri Centri di riproduzione allo stato naturale o da allevamenti presenti sul territorio nazionale, con l'utilizzo delle consuete tecniche di ambientamento, esclusivamente nei primi tre anni successivi all'istituzione del Centro ed al fine di consentire il raggiungimento di una densita' compatibile con le situazioni ambientali, da valutare mediante opportuni censimenti. La Provincia puo' autorizzare immissioni oltre detto periodo qualora si verifichi una consistente diminuzione dei soggetti presenti, dovuta a cause naturali o non dipendenti dal titolare. 2. La Provincia autorizza al prelievo degli animali prodotti il titolare del Centro e le persone di cui al comma 1 dell'art. 41 della L.R. n. 8 del 1994, previa presentazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, di una proposta di piano di prelievo indicante l'incremento annuo della popolazione ottenuto tramite stima effettuata prima e dopo la stagione riproduttiva. Tale proposta deve essere corredata da idonea certificazione rilasciata dalla competente Azienda Unita' sanitaria locale che attesti l'assenza di malattie infettive diffusive sul territorio considerato. 3. Il prelievo deve essere effettuato mediante idonei mezzi di cattura. Laddove si verifichino esigenze di carattere sanitario, documentate dalle competenti autorita', la Provincia puo' autorizzare l'abbattimento di capi da parte del titolare del Centro o di altra persona indicata nel provvedimento di autorizzazione. Art. 4 Registrazione dei capi prodotti 1. I titolari dei Centri di riproduzione di selvaggina allo stato naturale sono tenuti all'annotazione su apposito registro, vidimato dalla Provincia, di tutte le operazioni di immissione, prelievo e cessione dei capi. Art. 5 Diritto di prelazione 1. La Provincia ha diritto di prelazione sull'acquisto di fauna selvatica prodotta nei Centri privati. A tal fine la Provincia, entro il mese di novembre di ogni anno, comunica ai centri stessi il proprio fabbisogno. Art. 6 Controlli e sanzioni 1. La Provincia esercita il controllo tecnico-amministrativo sui Centri privati di riproduzione della fauna selvatica con riguardo esclusivamente agli aspetti di carattere faunistico-venatorio. 2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dall'art. 61 della L.R. n. 8 del 1994, in caso di violazioni del presente regolamento di seguito indicate : a) mancato raggiungimento del quantitativo minimo di capi prodotti annualmente previsto al comma 3 dell'art. 2; b) mancato rispetto delle distanze indicate nell'atto autorizzativo; c) immissione di soggetti al di fuori dei casi previsti al comma 1 dell'art. 3; d) prelievo esercitato da persone non autorizzate; e) prelievo effettuato mediante mezzi di cattura non idonei; f) irregolare tenuta del registro previsto all'art. 4, si procede a : 1) diffidare il titolare del Centro; 2) revocare l'autorizzazione nel caso in cui il titolare, previamente diffidato per almeno due volte, non adempia agli obblighi di cui al presente regolamento o non abbia corrisposto la tassa di cui all'art. 44 della L.R. n. 8 del 1994. 3. In caso di revoca dell'autorizzazione o rinuncia da parte del titolare, e' vietato per un anno l'esercizio venatorio sul corrispondente te