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意大利的法律

Regional Regulation No. 21 on the management of ungulates and culling for hunting purposes

颁布于 1995-04-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利 · Emilia-Romagna
主题
Wild species and ecosystems
关键词
hunting/capture, management/conservation, captive wild animals, protected area, hunting gear/hunting methods, wildlife products, offences/penalties, protection of species, wild fauna, biodiversity

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  1. Regolamento regionale 6 aprile 1995, n. 21 GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA Bollettino Ufficiale n. 65 del 10.4.1995 Art. 1 Finalita' 1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati persegue gli obiettivi indicati nella Carta regionale delle vocazioni faunistiche e nei Piani faunistico-venatori provinciali di cui all'art. 3 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, concernente le disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria. In particolare gli interventi di reintroduzione o ripopolamento sono effettuati sulla base di adeguati progetti di fattibilita' e Piani di immissione, approvati dalla Provincia e coerenti con le scelte generali operate dalla Regione che a tal fine si avvale della consulenza dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS). Non sono consentite immissioni di cinghiali senza il conforme parere dell'INFS. 2. La valutazione quantitativa delle popolazioni di ungulati e l'analisi del loro status attraverso l'esame dei capi abbattuti, deve contribuire alla conoscenza di questa risorsa nel territorio della regione. 3. Il regime di prelievo degli ungulati deve tendere al mantenimento delle densita' agro-forestali definite per comprensori omogenei nel Piano faunistico venatorio provinciale e recepite nei programmi annuali d'intervento degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.). Art. 2 Compiti degli A.T.C. nella gestione faunistico-venatoria degli ungulati 1. Per la gestione faunistico-venatoria del territorio con vocazione per gli ungulati il Comitato direttivo dell'A.T.C. cura, in particolare: a) la stesura del catasto ambientale; b) la valutazione della capacita' portante potenziale e della densita' agro-forestale per ciascuna specie; c) l'individuazione degli obiettivi di gestione nell'ambito di appositi Piani quinquennali in sintonia con le indicazioni del Piano faunistico provinciale; d) la programmazione delle attivita' di tutela e incremento delle popolazioni anche attraverso opportuni migliora menti ambientali; e) l' organizzazione dei censimenti annuali delle popolazioni; f) la stesura dei Piani di prelievo annuali; g) l'individuazione delle modalita', della localizzazione e dei tempi di esecuzione del prelievo; h) la cura dell'informazione alle popolazioni locali circa i luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento delle cacce collettive al cinghiale; i) l'allestimento e la manutenzione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti, nonche' dei punti di recapito del foglio giornaliero di caccia; l) l'allestimento e la manutenzione delle altane da utilizzarsi per le operazioni di censimento, osservazione, controllo ed abbattimento selettivo; m) la stesura della relazione consuntiva annuale sulle attivita' di gestione di cui alle lettere d), e), f) e g). 2. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. svolge le attivita' di cui al comma 1 avvalendosi di una Commissione tecnica formata da tre membri di provata esperienza provvisti delle qualifiche definite dalle lettere a) e/o b) del comma 1 dell'art. 6. Tale commissione resta in carica per la durata del mandato del Comitato direttivo, il quale puo' comunque procedere alla sostituzione dei componenti. Art. 3 Suddivisione del territorio degli A.T.C. in distretti di gestione degli ungulati 1. Le Province, su proposta del Comitato direttivo di ciascun A.T.C., suddividono il territorio in distretti di gestione faunistico-venatoria di tutte le specie di ungulati presenti. Tali distretti, in relazione alle specie presenti ed alle caratteristiche del territorio, possono avere superficie compresa tra i 1.000 e i 15.000 ettari, nel rispetto delle indicazioni contenute nei Piani faunistico venatori provinciali. 2. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. puo' individuare per ciascun distretto uno o piu' referenti locali al fine di assicurare i necessari adempimenti operativi e gestionali di cui al comma 1 dell'art. 2, per tutte le specie di ungulati presenti. I referenti sono individuati tra i possessori di una delle qualifiche di cui al comma 1 dell'art. 6. Art. 4 Gestione degli ungulati nelle aziende faunistico-venatorie 1. Nelle aziende faunistico-venatorie le attivita' indicate nel comma 1 dell'art. 2 vengono svolte dal concessionario. 2. I censimenti sono effettuati da personale qualificato ai sensi dell'art. 6 e sotto il controllo della Provincia, la quale provvede a verificare la tendenziale uniformita' di tempi, metodi e risultati con analoghe operazioni attuate negli A.T.C. contigui all'azienda. 3. Il concessionario sottopone i Piani di prelievo annuali alla Provincia per la loro approvazione. 4. Le modalita' di verifica dei capi abbattuti sono le stesse previste per gli A.T.C. Art. 5 Piani di prelievo 1. I risultati dei censimenti ed i Piani di prelievo in forma selettiva sono articolati per specie, sesso e classi di eta' e debbono essere presentati annualmente, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio per ogni singola specie, dal Comitato direttivo dell'A.T.C. alla Provincia, utilizzando gli appositi modelli forniti dall'INFS. La Provincia approva i Piani ed autorizza gli abbattimenti su parere dell'INFS. 2. Il Comitato direttivo dell'A.T.C., su proposta della Commissione tecnica, redige annualmente il Piano di prelievo del cinghiale per ciascun distretto sulla base della stima oggettiva della consistenza delle popolazioni presenti. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. propone annualmente alla Provincia il Piano di prelievo, la ripartizione dello stesso da eseguirsi con la caccia collettiva o con il prelievo selettivo, nonche' i calendari degli abbattimenti, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio. 3. I Piani di prelievo degli Ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale e dei calendari venatori provinciali. Art. 6 Figure tecniche e corsi di formazione 1. Per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono previste le seguenti figure: a) tecnico faunistico provvisto di laurea in discipline biologiche o affini e specifica specializzazione attestata e/o acquisita presso una sede universitaria o l'I.N.F.S; b) istruttore faunistico-venatorio abilitato dalla Regione mediante appositi corsi di formazione e prove d'esame finali; c) cacciatore di ungulati con metodi selettivi; d) cacciatore di cinghiale in squadre organizzate; e) caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata; f) conduttore di cani da traccia; g) conduttore di limiere. 2. Le figure di cui alle lettere c), d), e), f) e g) sono abilitate dalla Provincia mediante appositi corsi di formazione e prove d'esame finali. 3. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dall'INFS, stabilisce i percorsi e le attivita' didattiche, le modalita' delle prove d'esame, i requisiti per l'accesso alle stesse e la composizione delle Commissioni. 4. Le abilitazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 1 hanno validita' su tutto il territorio regionale e nelle Regioni con le quali l'Emilia-Romagna realizza rapporti di reciprocita'. La Regione e le Province rilasciano i relativi diplomi ed i tesserini di riconoscimento. 5. Le Province competenti in ordine alle modalita' di svolgimento dei corsi e delle prove di esame possono avvalersi per l'organizzazione delle attivita' didattiche anche della collaborazione delle associazioni venatorie, di protezione ambientale, delle organizzazioni professionali agricole, o di altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia. 6. Per i soli cacciatori di cinghiale in squadre di cui alla lett. d) del comma 1 si deroga all'obbligo della frequenza al relativo corso di abilitazione e della prova d'esame finale per coloro i quali possono dimostrare di essere stati iscritti in squadre organizzate ed autorizzate nelle stagioni venatorie 1990-91 e 1991-92. Art. 7 Accesso al prelievo 1. L'accesso al prelievo degli ungulati e' riservato ai cacciatori in possesso delle qualifiche di cui alle lettere b) c) d) ed e) del comma 1 dell'art. 6. 2. Nel caso di cacciatori provenienti da altre regioni o Stati, la Provincia accerta l'equipollenza del titolo al prelievo in loro possesso rispetto alle abilitazioni di cui al comma 1 dell'art. 6. 3. L'accesso al prelievo di selezione e' in ogni caso subordinato alla disponibilita' dei capi secondo i Piani annuali di abbattimento di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 2. 4. L'accesso al prelievo di selezione e' riservato dal Comitato direttivo dell'ATC, in accordo con la Provincia e su proposta della Commissione tecnica, ai cacciatori abilitati secondo una graduatoria stabilita, anche sulla base del comportamento tenuto nelle precedenti stagioni venatorie e dell'impegno profuso nell'attivita' di gestione. Art. 8 Modalita' e tempi della caccia di selezione 1. La caccia di selezione viene esercitata in forma individuale con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta. 2. Per la caccia di selezione di cui al comma 3 dell'art. 56 della L.R. n. 8 del 1994, sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40. Sono ammessi altresi' fucili a 2 o 3 canne (combinati ed express) con obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di cannocchiale di mira. 3. I periodi, le giornate e gli orari della caccia di selezione sono definiti dal calendario venatorio regionale e dai calendari venatori provinciali. 4. Il cacciatore da' comunicazione preventiva di ciascuna uscita attraverso un foglio giornaliero di caccia, da recapitare alla Provincia mediante apposite cassette opportunamente collocate. 5. Immediatamente dopo l'abbattimento il cacciatore deve inserire al tendine di achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato. Tale contrassegno viene fornito al cacciatore dal Comitato direttivo dell'ATC e deve corrispondere al modello indicato dall'INFS. 6. Il capo abbattuto deve essere presentato in forma di carcassa integra od eviscerata entro 12 ore dall'abbattimento ad uno dei punti di raccolta e controllo di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 2 per le necessarie verifiche e misurazioni biometriche. Gli addetti ai punti di raccolta e controllo provvedono a compilare l'apposita scheda di abbattimento, conforme al modello indicato dall'INFS, di cui viene rilasciata copia al cacciatore. Le schede sono tenute a disposizione della Provincia per le valutazioni sui prelievi effettuati. 7. Il cacciatore, se richiesto dalla Provincia, entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'annata venatoria, e' tenuto a mettere a disposizione, per le necessarie verifiche, il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o, nel caso di femmine, la sola mandibola. La Provincia effettua la restituzione di detto materiale non appena esaurite le valutazioni. 8. In caso di ferimento del capo assegnato, il cacciatore e' tenuto alla sua ricerca, avvalendosi dei soggetti di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 6. Art. 9 Organizzazione delle squadre per la caccia al cinghiale 1. Il Comitato direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, sottopone annualmente all'approvazione della Provincia il numero e la composizione delle squadre per la caccia al cinghiale che desiderano operare nel territorio di competenza. Tale domanda, redatta su apposito modulo fornito dalla Provincia e presentata entro il 28 febbraio di ogni anno, deve comprendere il nominativo del caposquadra, quello di tre suoi sostituti e dei componenti corredato da luogo e data di nascita, residenza o domicilio, numero di licenza di caccia e firma di adesione. Il numero delle squadre e' definito in funzione delle caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale in esso presenti nonche' delle scelte gestionali operate in sintonia con il Piano faunistico-venatorio provinciale. Ciascuna squadra puo' esercitare l'attivita' venatoria in un solo A.T.C. e nell'ambito di questo in un solo distretto di gestione degli ungulati. 2. Le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di 40 cacciatori ed effettuano le braccate o le battute con la presenza di almeno 20 membri. Ciascun cacciatore puo' afferire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria. Possono partecipare alla battuta, oltre ai componenti della squadra, altri cacciatori, purche' abilitati alla caccia nell'ATC ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, sino ad un massimo di 5 invitati designati dal caposquadra. 3. Nelle Aziende faunistico-venatorie la squadra e' autorizzata per ciascuna battuta dal concessionario o da un suo delegato che svolge anche la funzione di caposquadra. Possono partecipare alle battute cacciatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, anche in numero diverso rispetto a quello previsto dal comma 2. 4. Puo' svolgere la funzione di caposquadra il cacciatore che ha acquisito la qualifica di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 6. Il caposquadra organizza e dirige la squadra ed assume la responsabilita' della corretta esecuzione della battuta o della braccata, collabora con la Commissione tecnica e si fa carico delle eventuali attivita' gestionali. 5. Allo scopo di consentire la raccolta di dati relativi al prelievo e per agevolare le attivita' di controllo, il caposquadra e' tenuto a compilare puntualmente, prima dell'inizio di ogni battuta, una scheda delle presenze indicando i membri della squadra e gli eventuali invitati, nonche' gli eventuali altri dati. Il caposquadra e' tenuto inoltre a compilare una scheda di abbattimento al termine della giornata di caccia. Tali schede, contenute in registri a piu' copie forniti dalla Provincia, debbono essere inviate settimanalmente alla Commissione tecnica dell'A.T.C. in cui la squadra opera e alla Provincia. Al termine di ogni battuta il caposquadra e' tenuto ad organizzare la ricerca degli animali feriti, avvalendosi, se necessario, anche dei soggetti di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 6. 6. Nell'esercizio delle proprie funzioni il caposquadra deve essere in possesso della seguente documentazione ed esibirla, se richiesta, al personale incaricato della vigilanza: a) documento attestante la composizione della squadra, vidimato dalla Provincia; b) autorizzazione alla battuta o braccata nel territorio di caccia, rilasciata dal Comitato direttivo dell'A.T.C.; c) scheda giornaliera della battuta. Art. 10 Modalita' e tempi di prelievo del cinghiale in battuta o braccata 1. Il Comitato direttivo dell'A.T.C., su proposta della Commissione tecnica, suddivide il distretto in zone di caccia in battuta o braccata al cinghiale e le assegna alle squadre in tempo utile per la programmazione della stagione venatoria. 2. Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in battuta o braccata sono definiti dal calendario venatorio regionale e dai calendari venatori provinciali. La Commissione tecnica puo' proporre al Comitato direttivo dell'A.T.C. ulteriori limitazioni e specifiche prescrizioni dettate da esigenze locali di carattere faunistico, gestionale e sociale. La caccia e' comunque sospesa al raggiungimento dei limiti indicati, per ciascun distretto, dal piano di abbattimento. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. provvede, per ciascun distretto, ad informare le popolazioni locali circa i tempi, i luoghi e gli orari delle battute o braccate. 3. La caccia al cinghiale in battuta o braccata e' consentita: a) con fucile a canna liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica; b) con armi a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40; c) con l'arco di potenza non inferiore a 50 libbre con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla di lunghezza non inferiore a 25 mm.4. 4. A chiunque partecipi con qualsiasi ruolo alla caccia al cinghiale in forma collettiva e' vietato portare cartucce a munizione spezzata. I cacciatori che partecipano ad una battuta o braccata debbono raggiungere le poste con l'arma scarica; tale arma puo' essere tenuta fuori dal fodero. Le armi debbono essere scaricate al segnale di fine battuta. I conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta. Il cacciatore non deve abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra, fino al segnale di fine battuta. Coloro i quali si dedicano su indicazione del caposquadra dopo la chiusura della battuta alla ricerca degli animali feriti possono portare l'arma carica. 5. La Commissione tecnica, anche attraverso l'organizzazione di prove di lavoro, promuove le iniziative necessarie alla specializzazione, addestramento ed allenamento dei cani utilizzati nelle braccate. La composizione delle mute sotto l'aspetto numerico e qualitativo va resa sempre piu' aderente all'esigenza di ottenere l'attuazione di Piani di abbattimento efficaci e tecnicamente validi, nonche' il contenimento del disturbo alle altre specie di Ungulati. La Giunta regionale provvede periodicamente, a partire dal termine dell'annata venatoria 1997-98, a verificare l'evoluzione dei miglioramenti promossi, ed indica con apposito atto deliberativo il numero massimo di cani da utilizzare contemporaneamente in ogni braccata. La Commissione tecnica puo' altresi' formulare proposte al Comitato direttivo dell'A.T.C. in ordine al numero e alla localizzazione dei campi di addestramento di cani per la caccia al Cinghiale di cui al comma 2 dell'art. 45 della L.R. n. 8 del 1994. 6. Il caposquadra deve consegnare, a richiesta della Commissione tecnica, entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'annata venatoria, le mandibole complete dei capi abbattuti; tali mandibole verranno restituite non appena esaurite le opportune verifiche. Art. 11 Caccia al cinghiale col metodo della girata 1. La caccia al cinghiale puo' essere esercitata oltre che in battuta o braccata ed in selezione, anche con il metodo della girata, utilizzando un solo cane anche con funzioni di limiere. Tale metodo, unitamente al prelievo selettivo, costituisce la forma di caccia al cinghiale esclusiva in quelle aree contigue ai parchi o in altre aree particolarmente rilevanti dal punto di vista faunistico, indicate dalla Provincia. 2. Alla girata possono partecipare: a) il conduttore del cane in possesso dei requisiti di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 6; b) da 4 a 6 cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 6. 3. Il conduttore del cane assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 9. 4. Ciascuna girata deve essere autorizzata: a) dalle Province nelle aree contigue ai parchi; b) dai Comitati direttivi negli A.T.C.; c) dai concessionari nelle aziende faunistico-venatorie. Tale autorizzazione individua il responsabile della girata, i cacciatori che operano alle poste, la data e il luogo di svolgimento. 5. I cani utilizzati nella girata devono essere abilitati in apposite prove di lavoro biennali organizzate dall'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI). Art. 12 Recupero dei capi feriti 1. La Provincia disciplina e coordina l'attivita' di recupero dei capi feriti in azione di caccia o per altre cause avvalendosi dei soggetti di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 6. Art. 13 Gestione venatoria degli ungulati in aree recintate 1. Nelle aree recintate e' permesso l'abbattimento a scopo venatorio di capriolo, daino e muflone, purche' dette aree presentino una superficie non inferiore a 1.000 ettari. Tale attivita' e' sempre vietata nel caso del cervo. 2. La caccia al cinghiale in aree recintate e' consentita esclusivamente, su soggetti di allevamento, nelle aziende agri-turistico-venatorie. La superficie da destinare a dette attivita' non puo' essere superiore a 1.000 ettari complessivi per ciascuna provincia. Art. 14 Divieti e sanzioni 1. Sono vietati la detenzione e l'uso di munizioni a palla unica per armi a canna liscia, durante l'esercizio venatorio, a chiunque, con l'eccezione di coloro i quali partecipino con qualsiasi ruolo alla caccia al cinghiale nelle forme collettive di cui agli articoli 10 e 11. 2. E' fatto divieto, all'interno dei distretti di caccia, durante il periodo dell'esercizio venatorio, di accendere fuochi, spargere sostanze repellenti (sangue, creoline, essenze odorose), usare apparecchi acustici o elettrici od a ultrasuoni e compiere atti allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici, a meno che non siano autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni. E' altresi' vietato ai cacciatori di collocarsi nelle poste o nelle adiacenze in orari diversi da quelli indicati con il calendario venatorio. 3. Durante la caccia al cinghiale e' vietato l'uso di qualsiasi mezzo fuori strada per scovare o inseguire il selvatico. E' consentito il trasporto degli animali abbattuti. 4. Durante la battuta o braccata e' altresi' vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica che non servano per i collegamenti organizzativi fra i conduttori dei cani e i capiposta. 5. Per le violazioni delle prescrizioni e dei divieti previsti nel presente Regolamento si applicano le corrispondenti sanzioni previste dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'art. 61 della L.R. n. 8 del 1994. 6. Per le infrazioni compiute nei terreni compresi negli A.T.C., il Comitato direttivo, su proposta della Commissione tecnica, puo' comminare la sospensione dell'iscrizione all'A.T.C. o dell'autorizzazione all'accesso fino ad un massimo di due stagioni venatorie. 7. Le infrazioni compiute dal caposquadra o dal suo sostituto determinano, oltre alle sanzioni di cui al comma 5, la segnalazione alla Provincia e la conseguente sospensione fino ad un periodo di cinque anni. 8. Le infrazioni imputabili al comportamento collettivo della squadra determinano la revoca del riconoscimento della squadra stessa e la conseguente sospensione fino ad un periodo di cinque anni. Art. 15 Norme transitorie e finali 1. Fino alla completa attuazione delle norme del presente Regolamento da parte dei Comitati direttivi degli A.T.C., i relativi adempimenti sono svolti dalle Province. Limitatamente all'anno 1995 le Province provvedono altresi' a stabilire il termine ultimo per la presentazione delle domande di cui all'art. 9 comma 1, secondo tempi compatibili rispetto agli adempimenti connessi con il calendario per la stagione venatoria 1995-1996. 2. Gli istruttori abilitati dalle Province prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono considerati istruttori di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 6. 3. Il Regolamento regionale 15 settembre 1992, n. 38, concernente la gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna, e' abrogato.

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