Regional Regulation No. 17 on the Register of Agricultural Establishments in Emilia-Romagna
颁布于 2003-09-15 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Emilia-Romagna
- 主题
- Agricultural and rural development, Fisheries and aquaculture, Forestry
- 关键词
- registration, access-to-information
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REGOLAMENTO REGIONALE 15 SETTEMBRE 2003, N. 17: "DISCIPLINA DELL'ANAGRAFE DELLE AZIENDE AGRICOLE DELL'EMILIA-ROMAGNA" LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Finalita' 1. La Regione Emilia-Romagna, sulla base della competenza regolamentare di cui all'art. 117, comma sesto, della Costituzione, disciplina l'anagrafe delle aziende agricole contenente la banca dati di cui all'art. 22 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34). Tale anagrafe si inserisce nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (S.I.A.R.), anche al fine dell'integrazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.). Il presente regolamento e' adottato in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, ai sensi dell'art. 55, commi 14 e 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449), oltre che della normativa regionale citata. 2. La Regione e le Amministrazioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 15 del 1997, nella gestione di qualsiasi procedimento concernente le aziende agricole, si avvalgono delle informazioni registrate nell'anagrafe. 3. Le aziende sono identificate dal codice unico delle aziende agricole (C.U.A.A.) di cui all'art. 1, comma 2, del DPR 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173). Art. 2 Anagrafe delle aziende agricole 1. L'anagrafe delle aziende agricole e' costituita da uno specifico archivio informatizzato, integrato nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (S.I.A.R.). 2. L'anagrafe delle aziende agricole raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, esercenti attivita' agricola, agroalimentare, forestale e della pesca e che comunque intrattengono rapporti con la pubblica Amministrazione in materia di agricoltura, secondo quanto disposto dal DPR n. 503 del 1999, anche mediante l'interconnessione o il collegamento con banche dati disponibili presso altri Enti pubblici. 3. L'anagrafe delle aziende agricole e' accessibile per via telematica a tutti i soggetti pubblici e privati interessati, previa autorizzazione regionale. 4. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, la Regione, quale titolare ai sensi della Legge 30 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), procede al trattamento, ivi compresa la comunicazione e la diffusione, dei dati contenuti nell'archivio informatizzato. Art. 3 Funzioni della Regione 1. La Regione gestisce il sistema dell'anagrafe delle aziende agricole esercitando, in particolare, le seguenti funzioni: a) regola gli aspetti organizzativi generali; b) determina i contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale informatizzati, anche d'intesa con l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA) per gli aspetti di competenza di quest'ultima; c) rilascia i codici d'accesso all'archivio informatico ai soggetti autorizzati all'immissione di dati nell'anagrafe e provvede alla loro revoca in caso d'inadempienze, anche su segnalazione delle Province, delle Comunita' Montane e di AGREA; d) provvede all'effettuazione dei necessari controlli periodici sulla regolarita' delle funzioni esercitate dai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.), di cui al successivo art. 4; e) cura l'elenco dei soggetti autorizzati all'immissione di dati nell'anagrafe. Art. 4 Soggetti autorizzati all'inserimento dei dati 1. Per gestione dell'anagrafe dei dati relativi ad una azienda agricola si intende l'inserimento e l'aggiornamento dei dati dell'azienda nell'archivio informatizzato. 2. Tale attivita' puo' essere affidata, previa convenzione, ai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) di cui all'art. 3 bis del DLgs 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'A.I.M.A. e istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura). 3. Il C.A.A. e' tenuto a fornire il proprio servizio a qualunque interessato ne faccia richiesta. 4. Il C.A.A. e' responsabile della correttezza e della corrispondenza documentale dei dati immessi, nonche' della loro validazione. 5. La validazione consiste nel riscontro della corrispondenza dei dati immessi nell'archivio informatizzato alle risultanze della relativa documentazione presentata dal titolare dell'azienda agricola. 6. A tal fine, e' consentito ai C.A.A. convenzionati il trattamento dei dati raccolti per lo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'anagrafe. E', altresi', consentito ai C.A.A. convenzionati il trattamento dei dati anche per i propri fini istituzionali, qualora sia stato acquisito specifico mandato, secondo quanto stabilito al successivo art. 6, comma 2. Art. 5 Gestione dell'anagrafe delle aziende agricole 1. La gestione dell'anagrafe delle aziende agricole di cui all'art. 4 comprende le attivita', volte a garantirne l'aggiornamento, ed in particolare: a) l'iscrizione nell'archivio informatizzato; b) l'aggiornamento dei dati nell'archivio informatizzato, in conformita' con la documentazione presentata dal titolare dell'azienda; c) l'immissione dei dati relativi alla cessazione dall'anagrafe. 2. La gestione dell'anagrafe comporta la costituzione e la conservazione del fascicolo aziendale. 3. Qualora si verifichino dei fatti modificativi, che determinano variazioni ai dati contenuti nell'anagrafe, il titolare dell'azienda e' tenuto a darne comunicazione, entro 30 giorni, al gestore prescelto, fornendo la documentazione relativa. Art. 6 Iscrizione all'anagrafe - Scelta del gestore 1. Le aziende agricole, che intendono intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con la pubblica Amministrazione, devono essere preventivamente iscritte all'anagrafe. 2. Il titolare dell'azienda, che fa richiesta di iscrizione nell'anagrafe delle aziende agricole tramite il C.A.A., deve conferire ad esso apposito mandato scritto. In particolare, il mandato per l'immissione dei dati nell'archivio informatizzato e' esteso anche alla conservazione della documentazione. Tale mandato, inoltre, deve contenere espressamente anche il consenso reso a favore della Regione al trattamento, ivi compresa la comunicazione o la diffusione, dei dati estratti dall'archivio informatizzato. 3. La documentazione presentata dal titolare dell'azienda e' trattenuta dal C.A.A. prescelto quale gestore, secondo le modalita' stabilite dalla Regione, per la durata dell'attivita' aziendale e comunque per la durata dei vincoli insistenti sull'azienda, ovvero per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni dalla fine dei singoli interventi, fatta salva diversa disposizione di legge. 4. Al fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi in agricoltura il richiedente che si e' avvalso dei C.A.A. di cui all'art. 4 e' esonerato, salva diversa disposizione di legge, dalla presentazione della documentazione comprovante i dati immessi nell'archivio informatizzato. Art. 7 Revoca del gestore del fascicolo 1. La revoca del gestore del fascicolo avviene su richiesta del titolare dell'azienda al soggetto prescelto come nuovo gestore, anche attraverso il conferimento di un nuovo mandato. 2. Il nuovo gestore comunica la scelta del titolare dell'azienda al gestore precedente, il quale provvede, entro 30 giorni, a fornire al nuovo gestore copia conforme dei documenti in originale presentati fino al momento della revoca del mandato. 3. Entro 5 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, il gestore precedente registra nell'archivio informatizzato la revoca del gestore e la data da cui decorre la variazione. Art. 8 Cessazione dell'azienda dall'anagrafe 1. L'azienda agricola s'intende cessata dall'anagrafe, qualora abbia precedentemente cessato la posizione IVA e l'iscrizione alla Camera di Commercio. Nel caso in cui per l'azienda agricola non sussista l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, la cessazione dall'anagrafe ha luogo previa istanza e a condizione che sia cessata la posizione IVA. 2. La cessazione e' registrata, anche d'ufficio, nell'archivio informatizzato. Art. 9 Servizi resi disponibili dall'anagrafe 1. L'anagrafe fornisce: a) servizi di consultazione di informazioni riferite alle aziende agricole; b) servizi finalizzati alla predisposizione di documenti informatici; c) servizi finalizzati al monitoraggio e al supporto per le decisioni in agricoltura. 2. I servizi di consultazione sono resi disponibili anche ad altri sistemi informatici, realizzati dalla Regione o da altri Enti del territorio regionale, in particolare ai sistemi informatici che gestiscano procedimenti in agricoltura all'interno della rete telematica unitaria della Regione Emilia-Romagna. Art. 10 Entrata in vigore dell'anagrafe e norme per il periodo transitorio 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decorre un periodo transitorio non superiore a diciotto mesi, durante il quale sono attivati i sistemi informatizzati dell'anagrafe e i singoli sistemi ad essa collegati. L'effettiva attivazione dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna e' stabilita con atto del dirigente regionale competente in materia di agricoltura, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 3. Fino all'attivazione dell'anagrafe resta sospesa l'efficacia dell'art. 1, comma 2 del presente regolamento. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 15 settembre 2003 VASCO ERRANI LAVORI PREPARATORI Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1724 dell'8 settembre 2003.