Regional Regulation No. 10 implementing Regional Act No. 24 of 26 November 2002 laying down provisions for the improvement and the protection of apiculture in the Umbria Region
颁布于 2003-07-15 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Umbria
- 主题
- Livestock
- 关键词
- apiculture/sericulture, registration, data collection/reporting, animal production
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REGOLAMENTO REGIONALE 15 LUGLIO 2003, N. 10 «Regolamento di attuazione della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 – Norme per l’esercizio e la valorizzazione dell’apicoltura in Umbria». BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N. 30 DEL 23 LUGLIO 2003 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 La Giunta regionale ha approvato. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA il seguente regolamento: Art. 1. (Oggetto) 1. Il presente Regolamento dà attuazione all’articolo 13 della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 "Norme per l’esercizio e la valorizzazione dell’apicoltura in Umbria". Art. 2. (Denuncia alveari) 1. Le denunce di cui all'articolo 6 della l.r. 24/2002 devono essere presentate dai possessori di alveari, utilizzando il modello di cui all'allegato A del presente regolamento, dal 1 settembre al 31 ottobre di ogni anno, direttamente o tramite le loro associazioni ed organizzazioni, ai Sindaci dei comuni nel cui territorio sono localizzati gli alveari. Nella denuncia devono essere indicati le proprie generalità ed il numero di alveari, distinti in impianti stanziali e nomadi. 2. Nel caso di temporanea interruzione di attività per moria delle api, i possessori di arnie che intendono mantenere l’iscrizione nella anagrafe apistica devono ugualmente presentare denuncia annuale dichiarando il “possesso zero” di alveari per l’anno di riferimento, conservando la tabella di cui all’articolo 3, comma 4. 3. Chiunque inizi l’attività apistica deve farne denuncia con le modalità di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla installazione degli alveari. 4. I Sindaci provvedono, entro il 31 dicembre di ogni anno, ad inviare copia delle denunce presentate dagli apicoltori e l'elenco riepilogativo delle stesse, all’ARUSIA al fine del loro inserimento nell’anagrafe apistica. Art. 3. (Anagrafe apistica) 1. L’ARUSIA, titolare del trattamento dei dati dell’anagrafe apistica, provvede, avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni del settore, all’inserimento nel circuito AgriNet dei dati di tutte le denunce annuali trasmesse dai comuni, ai sensi dell’articolo 2, comma 4. 2. I dati relativi alla consistenza annuale del numero di apicoltori e di alveari, aggregata per regione provincia e comune, nonché serie storiche ed altre elaborazioni statistiche sono accessibili via Internet secondo i diversi profili di utenza (apicoltori, tecnici di assistenza tecnica, strutture pubbliche e organizzazioni professionali) abilitati da password e autorizzati dall’ARUSIA. 3. L’ARUSIA, avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni del settore, distribuisce a tutti gli apicoltori che hanno presentato la denuncia di cui all’articolo 6 della l.r. 24/2002 una o più tabelle metalliche di dimensioni centimetri venti per trenta centimetri di colore bianco con i caratteri alfanumerici di colore nero stampati direttamente sulla lamina metallica, conformi al modello di cui all'allegato B) del presente regolamento, assegnando un codice identificativo ad ogni apicoltore. 4. La numerazione parte dal n. A001. Le nuove tabelle sono composte da un codice prestampato alfanumerico di cinque caratteri: una lettera seguita da tre cifre: a) da 1 = A001 a 999 = A999; b) da 1000 = B000 a 1999 = B999; c) da 2000 = C000 a 2999 = C999; d) da 3000 = D000 a 3999 = D999. Il codice prestampato è seguito da S oppure N che indica l’apiario come stanziale o nomade. 5. Gli apicoltori hanno l’obbligo di apporre presso l’apiario la tabella di cui al comma 3. Eventuali altri apiari dovranno comunque essere identificati da tabelle secondarie che riportano lo stesso codice della tabella primaria scritto, a cura dell’apicoltore, con vernice indelebile o con caratteri adesivi delle stesse dimensioni dei caratteri alfanumerici prestampati. 6. Gli apicoltori che non intendono più svolgere l’attività apistica sono tenuti a riconsegnare all’ARUSIA, entro un mese dalla cessata attività, la tabella metallica identificativa. 7. Eventuali furti o smarrimenti di tabelle vanno segnalati all’ARUSIA per la sostituzione delle stesse. 8. Le tabelle assegnate ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 6 rimangono valide sino alla sostituzione con le nuove. La sostituzione deve avvenire entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. 9. All’onere per la gestione dell’anagrafe si farà fronte con i finanziamenti previsti dal piano di attività dell’ARUSIA. Art. 4. (Vendita o spostamento di alveari) 1. Chiunque venda api o provveda al trasferimento di alveari è tenuto a sottoscrivere con almeno una giornata di anticipo una dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente dalla quale risulti che le api non sono soggette a divieto di spostamento per misure di polizia veterinaria. 2. La dichiarazione di cui al comma 1, conforme al modello C, allegato al presente regolamento, deve accompagnare il materiale venduto o trasferito. 3. Gli apicoltori che intendono praticare il nomadismo, devono, con almeno quarantotto ore di anticipo, comunicare il trasferimento di partenza e di arrivo al Servizio veterinario della A.L.S. competente per territorio, utilizzando il modello conforme all'allegato D del presente regolamento. 4. Gli alveari devono essere accompagnati dalla dichiarazione prevista al comma 1. Art. 5. (Distanze per gli apiari) 1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di venti metri da strade di pubblico transito e a non meno di dieci metri dai confini di proprietà, edifici di civile abitazione e opifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche se temporaneamente. 2. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario e quanto specificato al comma 1, sono interposti muri, siepi ed altri ripari senza soluzione di continuità, che siano idonei ad impedire il passaggio delle api. Tali ripari devono comunque avere altezza non inferiore a due metri ed estendersi per una lunghezza minima di cinque metri oltre gli alveari posti alle estremità dell'apiario. 3. Nel caso di accertata presenza di impianti per la produzione o lavorazione di zucchero gli apiari devono essere collocati a non meno di un chilometro da tali impianti. 4. Nel caso di alveari collocati in vicinanza di piscine, l’apicoltore è tenuto a predisporre adeguata disponibilità di acqua all’ingresso delle arnie. 5. Gli apicoltori che esercitano la apicoltura in forma nomade devono osservare, nella dislocazione del proprio apiario rispetto agli apiari stanziali o nomadi già insediati, fatto salvo quanto disposto ai commi precedenti, le distanze minime indicate nella tabella conforme all'allegato E) del presente regolamento. 6. Le distanze di cui al comma 5 non valgono per le postazioni di svernamento e per il periodo di assenza di fioritura. 7. Sono comunque fatti salvi eventuali accordi intervenuti fra le parti interessate, anche in deroga alle distanze fissate ai comma 1 e 5. Art. 6. (Albo allevatori api regine) 1. L'Albo regionale degli allevatori di api regine rappresenta lo strumento per la salvaguardia, miglioramento e diffusione della razza di Apis mellifera ligustica Spin. e in particolare dei suoi ecotipi locali allevati sul territorio regionale. 2. L’Albo regionale degli allevatori delle api regine è tenuto presso il Servizio Qualificazione della Produzioni Animali. 3. Possono iscriversi all’Albo i produttori apistici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 24/2002, nonché gli allevatori che allevino ecotipi di Apis mellifera e che comunque rispettino gli impegni previsti al comma 10, lett. d) e al comma 13. 4. Gli allevatori di api regine, già iscritti all'Albo nazionale degli allevatori di api regine, sono inseriti direttamente nell'Albo regionale, previa presentazione della domanda di iscrizione su modello conforme all'allegato F del presente regolamento unitamente a dichiarazione sostitutiva che attesti l'iscrizione nel predetto Albo nazionale. 5. L’iscrizione all’Albo avviene con determinazione dirigenziale, previo parere della Commissione di cui al comma 7. 6. Il Servizio competente provvede alla pubblicazione ed all’aggiornamento dell'Albo regionale degli allevatori delle api regine nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria ed all’inserimento nel sito internet della Regione. 7. È istituita con determinazione dirigenziale la commissione tecnica per l’Albo regionale degli allevatori delle api regine così composta: a) il Dirigente del Servizio competente o suo delegato, con funzioni di Presidente; b) due esperti rispettivamente in genetica e in tecnica apistica della Facoltà in Agraria, designati dal Consiglio di facoltà dell'Università degli studi di Perugia; c) un rappresentante designato congiuntamente dai servizi veterinari delle A.L.S. della Regione; d) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni di produttori apistici; e) un rappresentante designato dall’Associazione italiana allevatori di api regine; f) un rappresentante designato dall’Istituto nazionale di apicoltura. 8. Ai componenti non spetta alcun compenso. 9. La Commissione nella prima riunione adotta un regolamento interno. 10. La Commissione svolge i seguenti compiti: a) esprime il parere sulle richieste di iscrizione all’Albo degli allevatori di api regine nonché propone la sospensione dell’iscrizione; b) propone iniziative per la salvaguardia ed il miglioramento del patrimonio genetico delle popolazioni autoctone allevate in Umbria, in accordo con i programmi dell’Istituto nazionale di apicoltura; c) predispone schede, moduli e registri necessari al funzionamento dell’Albo; d) stabilisce i requisiti minimi di allevamento per l’ammissibilità all’Albo regionale; e) propone le modalità di verifica sulla idoneità e sui rilievi da effettuare in allevamento, relativamente all’ammissibilità all’Albo regionale; f) esprime il parere sull’istituzione di zone di rispetto e la loro definizione spaziale e temporale. 11. La domanda di ammissione all’Albo, conforme al modello F) allegato al presente regolamento, deve essere presentata al Servizio competente. 12. La domanda di iscrizione deve essere corredata: a) da una relazione redatta utilizzando il modello G) allegato al presente regolamento e contenente gli elementi tecnici che illustrino l’attività del richiedente e le caratteristiche delle strutture impiegate; b) da una dichiarazione rilasciata dall’Istituto nazionale di apicoltura o da Istituto universitario, relativa alla rispondenza dei campioni esaminati alle caratteristiche morfologiche proprie della razza Apis mellifera ligustica Spin. e dei suoi ecotipi locali allevati sul territorio regionale; c) dal certificato di sanità dell’allevamento rilasciato dal Servizio veterinario competente sul territorio regionale. 13. L’allevatore iscritto all’Albo si impegna, pena esclusione dallo stesso, a: a) allevare negli apiari controllati e autorizzati, solo api regine della razza per cui il presente Albo è stato istituito (Apis mellifera ligustica Spin.); b) partecipare ai programmi di miglioramento genetico promossi dalla Commissione tecnica centrale regionale; c) produrre annualmente almeno cinquecento regine e distribuire, anche a titolo gratuito, almeno il cinquanta per cento della produzione. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria. Dato a Perugia, addì 15 luglio 2003 LORENZETTI Allegato A Denuncia degli alveari - ai sensi della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 – Norme per l’esercizio e la valorizzazione dell’apicoltura in Umbria Al Sindaco del Comune di (*) ………………………..………………….... Al Sindaco del Comune di ……………………………………..………… Il sottoscritto TITOLARE DELLA TABELLA N. I I I I I I (**) COGNOME O RAGIONE SOCIALE …………………………………………………………………………………………………………… NOME …………………………………………………………………………………………………………………………………………… DATA DI NASCITA I I I I I I I COMUNE DI NASCITA ……………………………………… PROV. I I I DOMICILIO O SEDE LEGALE ( VIA/FRAZ/LOC.) ……………………………………………………………………. N. CIVICO ……………. COMUNE ……………………………………………………………………………….PROV. I I I TELEFONO …………………………… COD. FISCALE I I I I I I I I I I I I I I I I I P. IVA I I I I I I I I I I I I RAPPRESENTANTE LEGALE solo se il titolare della tabella è persona giuridica COGNOME …………………………………………………………………..…. NOME …………………………………………………………… DATA DI NASCITA I I I I I I I COMUNE DI NASCITA ………………………………………... PROV. I I I DOMICILIO ( VIA/FRAZ/LOC.) …………………………………………………… N. CIVICO ……………………………. COMUNE ………………………………………………………………………………..PROV. I I I TELEFONO …………………………… COD. FISCALE I I I I I I I I I I I I I I I I I presidente procuratore amministratore altro DICHIARA di non possedere più alveari da / ma di voler conservare la tabella di identificazione (mese) (anno) di svolgere la propria attività apistica in forma stanziale in forma nomade anche fuori regione SI NO DENUNCIA di possedere complessivamente n. I I I I I alveari cosi dislocati comune…………………………………… fraz/loc……………………………………….. alveari n. I I I I I comune…………………………………… fraz/loc……………………………………….. alveari n. I I I I I Fuori regione……………………………………………………………………………….. alveari n. I I I I I Data …………………………………… Firma………………………………………………….. Allega copia fotostatica, non autenticata, di entrambe le facciate di un documento di identità del sottoscrittore (*) Nel caso gli alveari siano ubicati in più comuni copia della domanda va presentata a tutti i comuni interessati (**) Se ancora non in possesso indicare il numero della tabella assegnata ai sensi della legge regionale 6/86 Riservato all’Ufficio comunale incaricato del ricevimento denunce Data timbro il funzionario □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ALLEGATO B REGIONE DELL'UMBRIA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2002, N. 24 – NORME PER L’ESERCIZIO E LA VALORIZZAZIONE DELL’APICOLTURA IN UMBRIA. APICOLTORE n. B357 S MODELLO C Dichiarazione spostamento o vendita ai sensi della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 – Norme per l’esercizio e la valorizzazione dell’apicoltura in Umbria. Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… Nato a …………………………………..……… il …………………………………………………. Residente in comune di …………………………… via, loc. …………………………………… Tel. ……………………. Possessore dell’apiario posto nel comune di ………………………... Loc. ………………………………………………… identificato con tabella n. (*) Consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 DICHIARA che in data • vende n. alveari nel comune di ………………………………………………… • trasferisce n. alveari nel comune di ………………………………………………. • l’apiario non presenta sintomatologia riferibile a malattie proprie della specie di cui all’art. 1 DPR n. 320 del 8/2/54 e successive modificazioni ed integrazioni • l’apiario non è soggetto a provvedimento di Polizia Veterinaria luogo e data firma ……………………………… ……………………………….. Allega copia fotostatica, non autenticata, di entrambe le facciate di un documento di identità del sottoscrittore (*) Se ancora non in possesso indicare il numero della tabella assegnata ai sensi della legge regionale 6/86 □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ MODELLO D Dichiarazione di nomadismo ai sensi della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 – Norme per l’esercizio e la valorizzazione dell’apicoltura in Umbria. Al settore veterinario della ASL n. …………………. …………………… Al settore veterinario della ASL n. …………………. …………………… Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… Nato a …………………………………..……… il Residente in comune di …………………………… via, loc. …………………………………… Tel. ……………………. Possessore dell’apiario posto nel comune di ………………………... Loc. ………………………………………………… identificato con tabella n. (*) Consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 DICHIARA • di effettuare il nomadismo con n. alveari nel comune di ………………………… loc. ……………………… dal e presumibilmente fino al allega il MODELLO C Dichiarazione spostamento o vendita ai sensi della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 – Norme per l’esercizio e la valorizzazione dell’apicoltura in Umbria – corredato di copia fotostatica, non autenticata, di entrambe le facciate di un documento di identità del sottoscrittore luogo e data firma ……………………………… ……………………………….. (*) Se ancora non in possesso indicare il numero della tabella assegnata ai sensi della legge regionale 6/86 □ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ ALLEGATO E DISTANZE MINIME IN METRI LINEARI TRA APIARI NOMADI E APIARI NOMADI O STANZIALI GIA' INSEDIATI Numero alveari per apiario nomade o stanziale già insediato 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 1-5 180 215 245 270 290 310 235 345 360 375 385 400 410 425 435 445 460 470 480 490 6-10 250 280 305 325 345 360 380 395 410 420 435 445 460 470 480 495 505 515 525 11-15 310 335 355 375 390 410 425 440 450 465 475 490 500 510 525 535 545 555 16-20 360 380 400 415 435 450 465 475 490 500 515 495 535 550 560 570 580 21-25 400 420 435 455 470 485 495 510 520 535 545 555 570 580 590 600 26-30 440 455 475 490 505 515 530 540 555 565 575 590 600 610 620 31-35 470 490 505 520 530 545 555 570 580 590 605 615 625 635 36-40 510 525 540 550 565 575 590 600 610 625 635 645 655 41-45 540 555 565 580 590 605 615 625 640 650 660 670 46-50 570 580 595 605 620 630 640 655 665 675 685 51-55 590 605 615 630 640 650 665 675 685 695 56-60 620 630 645 655 665 680 690 700 710 61-65 640 655 665 675 690 700 710 720 66-70 670 680 690 705 715 725 735 71-75 690 700 715 725 735 745 76-80 710 725 735 745 755 81-85 740 750 760 770 86-90 760 780 780 91-95 780 790 N u m e ro a lv e a ri p e r a p ia ri o n o m a d e 96-100 800 ~ ALLEGATO F DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ALBO REGIONALE UMBRO DEGLI ALLEVATORI DI API REGINE Alla Regione dell’Umbria Servizio Qualificazione delle produzioni animali via Mario Angeloni Perugia Il sottoscritto .....................................................................................................…………...... nato a ...................................................................................... il .................................... residente a .......................................................................................................................................... (tel ..............................) TITOLARE DELLA TABELLA N. I I I I I I (*) Chiede di essere iscritto all’Albo Regionale Umbro degli Allevatori di Api Regine - Razza Apis mellifera ligustica., di cui all'Art.10 della Legge Regionale n.24 del 6.11.2002. Dichiara di essere già iscritto all’Albo nazionale degli Allevatori di Api Regine SI NO. Il sottoscritto si impegna: allevare negli apiari controllati e autorizzati, solo api regine della razza per cui il presente Albo è stato istituito (Apis mellifera ligustica Spin.), partecipare ai programmi di miglioramento genetico promossi dalla Commissione Tecnica Centrale regionale. produrre annualmente almeno 500 regine e distribuire, anche a titolo gratuito, almeno il 50% della produzione. allega: relazione redatta secondo l’allegato H) contenente gli elementi tecnici che illustrino l’attività del richiedente e le caratteristiche delle strutture impiegate; dichiarazione rilasciata dall’Istituto Nazionale di Apicoltura o da Istituto universitario, relativa alla rispondenza dei campioni esaminati alle caratteristiche morfologiche proprie della razza Apis mellifera ligustica Spin. e suoi ecotipi; certificato di sanità dell’allevamento rilasciato dal Servizio veterinario competente sul territorio regionale. copia fotostatica, non autenticata, di entrambe le facciate di un documento di identità del sottoscrittore data ............................. firma ............................................. (*) Se ancora non in possesso indicare il numero della tabella assegnata ai sensi della legge regionale 6/86 □ □ □ □ □ □ ALLEGATO G Relazione per ammissione albo regionale allevatori api regine 1. Dati anagrafici COGNOME E NOME.………………………………………………………………………………………. RAGIONE SOCIALE /AZIENDA .................................................................................………………............ …....……………………………………………………………………………………………... VIA ….……………………………………………………………………………………………………. CAP ………………… LOCALITÀ ....………………………………………………………………………………... COMUNE …..………………………………………. PROVINCIA ..……..…………….. TELEFONO ….………………………………………………………………………………. TELEFAX ....……………………………………………………………………………..….. E-MAIL ……..…………………………………………………………………………..…… 2. Organizzazione 2.1 N° complessivo di alveari ……….……………………. 2.2 Indirizzo produttivo principale ....................................................................................... 2.3 Elenco dei principali apiari (in ordine di importanza): APIARIO N° INDIRIZZO N° Alveari FINALITÀ PRODUTTIVE (api regine, sciami, miele, impollinazione, ecc.) 1 2 3 4 5 6 2.4 Eventuale iscrizione all'Albo Nazionale Allevatori Api Regine (anno di iscrizione)………………. 2.5 Anno di inizio dell’attività di allevamento di api regine ….……………. 2.6 Numero di api regine prodotte annualmente (quantità media indicativa) ........................ 2.7 Le api regine vengono distribuite a livello: locale o regionale nazionale europeo extraeuropeo 2.8 Verso quali eventuali paesi esteri è indirizzata l’esportazione? …………………………………………………………………………………………………... 2.9 Altre informazioni eventuali …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... 3. Allevamento: tecniche e attrezzatura 3.1 In quale periodo dell’anno l’allevamento garantisce la produzione di api regine? (indicare approssimativamente le date) DA ........................ A .............................. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 3.2 Indicare il tipo e il numero di unità di allevamento delle celle reali utilizzati (starter, cassoni, alveari orfani ecc.) ed eventuali altre informazioni tecniche relative. ................................................................................................................................................................................ □ □ □ □ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ 3.3 Indicare il numero medio di innesti per unità di allevamento …………………………………………………………………………………………… 3.4 Indicare il tipo di nucleo di fecondazione utilizzato ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 3.5 Quale metodo di marcatura delle regine viene adottato? ....................................................................................................................................... 3.6 Altre eventuali informazioni di carattere tecnico ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 4. Tecniche di selezione 4.1 Indicare quali dei seguenti caratteri vengono effettivamente adottati nell’allevamento e dare ad essi una valutazione secondo una scala da 1 a 5 (1 = scarso interesse; 5 = massima importanza). Punteggio Produzione di miele .................... Produzione di covata .................... Popolosità della colonia .................... Scarsa attitudine alla sciamatura .................... Docilità .................... Colore dell’ape regina .................... Altri: ................................................. .................... 4.2 Quanti alveari vengono sottoposti a valutazione? ........................................................................................................................................ 4.3 Quanti controlli di valutazione vengono effettuati nell’arco della stagione attiva? ....................................................................................................................................... □ □ □ □ □ □ □ 4.4 Per quanti anni si sottopongono a valutazione le api regine? ........................................................................................................................................ 4.5 Quali sono le modalità di registrazione dei dati di valutazione? Nessuna registrazione Semplice annotazione su carta Schede o registri appositi Supporti informatici 4.6 Quante madri vengono scelte mediamente come capostipiti delle successive generazioni? ........................................................................................................................................ 4.7 Viene effettuato l’allevamento dei fuchi a fini riproduttivi ? SI NO 4.8 I fuchi sono prodotti da api regine selezionate? SI NO 4.9 Indicare numero di alveari destinati alla fecondazione ........................................................................................................................................ 4.10 Indicare il numero complessivo di nuclei di fecondazione in normali condizioni di attività ........................................................................................................................................ 4.11 Viene utilizza la tecnica dell’inseminazione strumentale? SI NO Solo in passato □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 4.12 indicare la provenienza delle api regine che eventualmente vengono introdotte nell’allevamento da allevatori limitrofi da allevatori di altre regioni da allevatori di altre nazioni Specificare eventuali paesi esteri di provenienza: …………................................................................................................................................ 4.13 Vengono allevate o sono state allevate in passato api di razza diversa dall'Apis mellifera ligustica oppure ibridi? SI NO 4.14 Nel caso di risposta affermativa alla precedente domanda, indicare le motivazioni tecnico/economiche alla base della scelta. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 4.15 Le api allevate vengono sottoposte a controlli biometrici? No Saltuariamente Regolarmente □ □ □ □ □ □ □ □ 4.16 Indicare se nel territorio in cui è situato l’allevamento sussistono condizioni oggettive che ostacolano la conservazione della razza allevata o che comunque inficiano gli obiettivi qualitativi prefissi con il lavoro di selezione ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 4.17 L’allevamento sta partecipando a iniziative per la tutela e il miglioramento genetico della razza, nell’ambito di associazioni o in collaborazione con enti locali o istituzioni di ricerca? Nel caso, indicare sinteticamente lo scopo di tali attività, i programmi di lavoro comuni. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 4.18 Vi è la disponibilità a partecipare a programmi collaborativi di selezione con istituti di ricerca e/o con altri allevamenti? SI NO ........................................................................................................................................ 4.19 Riportare ogni altra informazione si ritenga qualificante l’attività dell’azienda, a livello tecnico e nei confronti del mercato delle api regine. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ □ □ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ DATA ................................. FIRMA .............................................................. Apicolturadel - B Bonanata/mc NOTE Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art.121, quarto comma della Costituzione, così come modificato dall’art.1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, su proposta dell’Assessore Di Bartolo nella seduta del 9 luglio 2003, deliberazione n. 979. AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Attività Produttive (Servizio Qualificazione delle produzioni alimentari), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti. NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO) Nota al titolo del regolamento: – La legge regionale 26 novembre 2002, n. 24, recante “Norme per l’esercizio e la valorizzazione dell’apicoltura in Umbria”, è pubblicata nel B.U.R. 11 dicembre 2002, n. 54. Nota all’art. 1, comma unico: – Il testo dell’art. 13 della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente: «Art. 13 (Norme regolamentari) 1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per la disciplina: a) della denuncia degli alveari; b) dell’anagrafe apistica, stabilendo le modalità di attribuzione delle tabelle identificative degli apiari; c) dell’autorizzazione alla vendita o spostamento di api o alveari e alla pratica del nomadismo; d) delle distanze di rispetto tra gli apiari con riferimento a: 1) strade di pubblico transito; 2) confini di proprietà; 3) edifici di civile abitazione; 4) opifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche se temporaneamente; 5) altri apiari; e) albo degli allevatori di api regine; f) eventuali disposizioni per la tutela delle api da sostanze tossiche e per la pratica agricola, in periodi diversi dalla fioritura dei frutteti e delle altre colture agrarie.» Nota all’art. 2, comma 1: – Il testo dell’art. 6 della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente: «Art. 6 (Denuncia degli alveari) 1. I possessori, a qualunque titolo, di alveari devono farne denuncia annualmente ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono localizzati gli alveari stessi.» Nota all’art. 3, commi 3 e 8: – Per il testo dell’art. 6 della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24, si veda la nota all’art. 2, comma 2. – La legge regionale 22 gennaio 1986, n. 6, recante “ Norme per l’incremento e la tutela dell’apicoltura nella regione dell’Umbria”, è pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 5 del 27 gennaio 1986. Nota all’art.6, comma 3: – Il testo dell’art. 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente: «Art. 2. (Definizioni) 1) Ai fini della presente legge si definisce: Omissis c) “produttore apistico” l’apicoltore che esercita l’apicoltura, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; Omissis.»