Regional Law of 16 February 2018, n. 8-Provisions on the territorial hunting areas management committees (ATC)
颁布于 2018-02-16 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8-Disposizioni in materia di comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC).
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 国家
- 意大利 · Toscana
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- hunting/capture, institution, legal proceedings/administrative proceedings, procedural matters, wild fauna, governance
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文本
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Attività faunis tico - venatoria l.r. 8/2018 1 Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8 Dispo s i z io n i in mater ia di comit a t i di ges t i o n e degl i ambit i territoria l i di cacc ia (ATC). Modific h e alla l.r. 3/1 9 9 4 . (Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26.02.2018 ) INDICE PREAMBOLO Art. 1 Comita to di gestione dell’ATC. Modifiche all’ articolo 11 ter della l.r. 3/1994 Art. 2 Norma transi toria Art.3 Entra t a in vigore PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l’articolo 117, comma quar to, della Costituzione; Visto l’articolo 4 , comma 1, lettere l) ed n), dello Statu to; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeote r m a e per il prelievo venatorio); Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimen to della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeote r m a e per il prelievo venatorio”); Consider a to quanto segue: 1. Nel corso dell’applicazione delle disposizioni relative alla disciplina dei comita ti di gestione degli ambiti ter ri toriali di caccia (ATC), è emersa la necessi tà di disciplina re compiutam en t e le ipotesi di decadenza dalla carica dei componen t i dei loro comita ti di gestione; 2. Al fine di garan t i r e la continui t à dell’azione amminis t ra t iva, occorre prevede r e che il componen t e decadu to per causa a lui non imputabile continui nell’esercizio delle funzioni sino alla nomina del sosti tu to; tale previsione non si estend e ai casi in cui la causa di decadenza è imputabile alla responsabili tà del singolo componen te in quanto in tali casi l’interes se prevalent e da garan ti r e è l’interess e pubblico all’integ ri tà dei componen t i dell’organo; 3. Per assicura r e il regolare svolgimen to dell’attività degli ATC appar e necessa r io preveder e che, anche ai procedime n t i in corso alla data di entra t a in vigore della presen te legge, si applichi la disposizione che stabilisce che il componen t e decadu to per causa a lui non imputabile continua nell’ese rcizio delle funzioni sino alla nomina del sostituto; consegu en t e m e n t e , è altresì necessa r io dispor re che la presen te legge entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana; Approva la presen te legge: Art. 1 Comitato di gestione dell’ATC. Modifiche all’ articolo 11 ter della l.r. 3/1994 1. Il comma 8 dell’ar ticolo 11 ter della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimen to della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoter m a e per il prelievo venatorio”), è sostitui to dal seguen te : “ 8. Il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza dalla carica: a) in caso di assenza ingiustificat a ad almeno tre riunioni; b) in caso di revoca della designazione da parte dell’organizzazione o associazione di riferimen to dei Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 16/0 2 / 2 0 1 8 Attività faunis tico - venato ria l.r. 8/2018 2 membri di cui al comma 1, lette r e a), b) e c); c) in caso di cessazione dalla carica di sindaco, assesso re o consigliere comunale dei membri di cui al comma 1, lette ra d); d) nei casi previsti dallo sche ma di Statu to approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11 bis, com ma 5. ”. 2. Dopo il comma 8 dell’articolo 11 ter della l.r. 3/1994 è inseri to il seguen t e : “ 8 bis. Nei casi di decadenza di cui al com ma 8, lettere b) e c), il compone n t e continua ad esercitare le funzioni sino all’adozione del decreto del Presiden te della Giunta regionale con cui si provvede alla nomina del sostituto. Ai fini della nuova nomina il sogge t to designante trasme t t e , entro cento t tan ta giorni dalla data in cui si è verificata la causa di decadenza , la nuova designazione al Presidente della Giunta regionale. Decorso inutilmen t e tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina entro i successivi trenta giorni. ”. 3. Dopo il comma 8 bis dell’articolo 11 ter della l.r. 3/1994 è inseri to il seguen t e : “ 8 ter. Le norme di cui al comma 8 bis non si applicano in caso di dimissioni volontarie. ”. Art. 2 Norma transitoria 1. La disposizione di cui all’articolo 1 si applica ai procedimen ti in corso alla data di entra t a in vigore della presen te legge. Art.3 Entrata in vigore 1. La presen te legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollet tino Ufficiale della Regione Toscana . Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 16/0 2 / 2 0 1 8