Regional Law no. 28 of 7 November 2022 'Rules on incentives for energy transition'
颁布于 2022-11-07 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 国家
- 意大利 · Puglia
- 主题
- Energy, Forestry
- 关键词
- afforestation/reforestation, forest management/forest conservation, access-to-information, coal, emissions, energy conservation/energy production, environmental impact assessment (EIA), financing, monitoring, protection of environment, public health, renewable energy, subsidy/incentive, transport/storage
- 类别
- energy
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Art. 1 Oggetto e finalità 1. La Regione, in armonia con la legislazione europea, statale e regionale in materia di tutela dell’ambiente, della salute e della qualità della vita della popolazione, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, disciplina misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici. 2. A tal fine, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e, ove pertinenti, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, anche relative a strutture esistenti e in attività alimentate con combustibili di natura fossile. 3. La Giunta regionale, sentiti gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati, cura i negoziati con i soggetti indicati al comma 2 al fine di sottoscrivere accordi recanti misure di compensazione e misure di riequilibrio ambientale e territoriale, perseguendo i seguenti obiettivi: a) ridurre le ripercussioni negative delle infrastrutture e degli impianti sul territorio; b) garantire il miglioramento della sostenibilità ambientale di immobili e infrastrutture pubbliche; c) promuovere il risparmio energetico e la riconversione verso l’impiego diffuso di fonti energetiche rinnovabili, anche attraverso il potenziamento della misura del reddito energetico regionale di cui alla legge regionale 9 agosto 2019, n. 42 (Istituzione del Reddito energetico regionale), e la creazione di comunità energetiche; d) realizzare interventi di forestazione in ambito urbano e periurbano; e) indennizzo anche a titolo di riequilibrio per concentrazione di attività, impianto e infrastruttura a elevato impatto territoriale. La Giunta monitora l’esecuzione degli accordi. 4. La Giunta regionale definisce le linee guida per la determinazione e il monitoraggio delle misure di compensazione e delle misure di riequilibrio ambientale e territoriale di cui al comma 3.
Art. 2 Misure di compensazione territoriale relative agli impianti e alle infrastrutture di gas 1. Fuori dai casi di cui all’articolo 1 della presente legge e ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della lettera 70562 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 8-11-2022 f), della l. 239/2004, al fine di contenere il costo del gas sostenuto dalle famiglie pugliesi e tenuto conto della mancata corresponsione di qualsiasi forma d’indennizzo o investimento anche a titolo di riequilibrio per concentrazione di attività, impianto e infrastruttura a elevato impatto territoriale, è disposta per ogni impianto o infrastruttura, nella misura del 3 per cento del valore commerciale del volume del gas prodotto, trasportato o importato in Italia, la misura di compensazione e riequilibrio territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture di gas presenti, anche in esercizio, sul territorio pugliese. 2. I soggetti si cui al comma 1 cedono il gas ai gestori della rete di trasporto locale e da questi ai distributori locali e alle società di vendita, al prezzo decurtato dall’ammontare della compensazione disposta dal comma 1, affinché il corrispettivo sia detratto a titolo di sconto in fattura alle utenze domestiche delle famiglie pugliesi. Lo sconto deve essere espressamente indicato in ogni fattura. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al comma 1 predispongono un regolamento di dettaglio sulle modalità operative di attribuzione delle compensazioni. La verifica di conformità dell’accordo alle disposizioni del presente articolo è demandata alla Giunta regionale, che provvede con deliberazione. In caso di mancato adempimento nel termine indicato, la Giunta regionale provvede al medesimo adempimento entro i successivi 30 giorni. 4. Alle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas, anche in esercizio, si aggiungono le misure di compensazione e riequilibrio ambientale con il procedimento di cui all’articolo 1.
Art. 3 Oneri informativi e delega alla Giunta regionale 1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, rendono accessibili alla Regione Puglia, che garantisce la riservatezza delle informazioni nel rispetto della normativa applicabile, i dati annuali sui volumi di produzione e trasporto, sui costi di produzione applicati e sui proventi. 2. La Giunta regionale è autorizzata a modificare le modalità di erogazione e attribuzione delle misure di compensazione di cui all’articolo 2, comma 1, al fine di garantire positive ricadute sul territorio in termini di vantaggi economici, occupazionali e di sviluppo per le utenze civili e produttive del territorio regionale ovvero per la necessità di adeguamento alla normativa nazionale inderogabile.
Art. 4 Disposizione finanziaria 1. Dall’applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì 7 novembre 2022 MICHELE EMILIANO