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Regional Law 22 August 2022, No. 26, Measures to support the population aimed at limiting the impact of water shortage

颁布于 2022-08-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
L.R. 22 agosto 2022, n. 26, Misure a sostegno della popolazione atte a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica.
语言
Italian
类型
法令
国家
意大利 · Abruzzo
主题
Water
关键词
hazards, risk assessment/management, transport/storage, subsidy/incentive, water shortage/drought, water supply, innovation, potable water, public health, financing

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 7/7/23, 3:53 PM L.R. 22 agosto 2022, n. 26 - Testo vigente www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi tv/testi vigenti/insieme.asp?numero=26&anno=2022&lr=L.R. 22 agosto 2022, n. 26&passo=../abruzzo lr/202… 1/2 L.R. 22 agosto 2022, n. 26 Misure a sostegno della popolazione atte a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica. (Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 72/10 del 2 agosto 2022, pubblicata nel BURA 26 agosto 2022, n. 122 Speciale ed entrata in vigore il 27 agosto 2022) Testo vigente (in vigore dal 27/08/2022) Art. 1 (Istituzione e finalita') 1. La presente legge incentiva l'acquisto e l'installazione di impianti autoclave e serbatoi di accumulo idrico negli edifici residenziali che ne sono sprovvisti al fine di: a) limitare il disagio della popolazione derivante dalla carenza idrica; b) promuovere l'adeguamento e l'innovazione tecnologica del patrimonio edilizio residenziale realizzato in epoca antecedente al 1990, garantendo l'approvvigionamento idrico e un'adeguata pressione di distribuzione idrica nel corso delle interruzioni sulla rete causate dalla crisi idrica ormai generalizzata e ripetuta nel tempo; c) rafforzare la prevenzione igienico-sanitaria, garantendo un sicuro afflusso idrico alle abitazioni soprattutto nel periodo estivo con le alte temperature. Art. 2 (Contributi regionali e soggetti beneficiari) 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Regione eroga contributi a fondo perduto destinati all'acquisto ed all'installazione di impianti autoclave e serbatoi di accumulo idrico a servizio di edifici destinati a civile abitazione ubicati nel territorio regionale e costituiti da piu' piani oltre al primo. 2. Per "impianto autoclave" si intende il dispositivo per il sollevamento dell'acqua con la funzione di fornire la giusta pressione necessaria al sollevamento dell'acqua finalizzato a consentire la normale erogazione nelle unita' immobiliari di proprieta'; l'impianto complesso si compone dei seguenti elementi: a) serbatoio di accumulo; b) pompa elettrica; c) contenitore a pressione; d) interruttore-pressostato. 3. Il contributo a fondo perduto e' destinato, attraverso l'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato (ERSI): a) alle persone fisiche proprietarie di abitazioni singole ricomprese in edifici non condominiali, al di fuori dell'esercizio di attivita' di impresa; b) ai condomini; c) ai Comuni ed alle ATER per gli interventi sugli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica di rispettiva proprieta'. 4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 3, il contributo puo' essere richiesto e concesso per una sola abitazione singola. Art. 3 (Entita' del contributo e criteri di assegnazione) (Entita' del contributo e criteri di assegnazione) 1. Il contributo e' erogato dalla Regione Abruzzo attraverso l'ERSI che provvede a rendicontare alla Regione Abruzzo Dipartimento Territorio e Ambiente DPC 024 Servizio gestione e qualita' delle acque (di seguito Dipartimento competente) le spese sostenute per le finalita' di cui alla presente legge secondo le regole e le modalita' del programma di finanziamento di cui all'articolo 6. 2. L'entita' del contributo a fondo perduto che ERSI riconosce ai singoli beneficiari non puo' essere inferiore a euro 250,00 e superiore ad euro 1.500,00 per ciascun edificio, ed e' stabilita dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri: a) numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio a servizio delle quali e' posto l'impianto; b) complessita' dell'impianto. 3. Il contributo e' erogato nelle seguenti modalita': a) un acconto pari al 50 per cento a seguito della presentazione e dell'accoglimento della richiesta all'ERSI, corredata della documentazione di cui all'articolo 4; http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/affassweb/Xi Legislatura/verbali/2022/verb 072 10.pdf 7/7/23, 3:53 PM L.R. 22 agosto 2022, n. 26 - Testo vigente www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi tv/testi vigenti/insieme.asp?numero=26&anno=2022&lr=L.R. 22 agosto 2022, n. 26&passo=../abruzzo lr/202… 2/2 b) il restante saldo del 50 per cento a seguito della presentazione all'ERSI della documentazione comprovante la corretta installazione e conformita' funzionale dell'impianto. 4. I contributi sono concessi ed erogati nei limiti delle risorse di cui all'articolo 6 a decorrere dall'annualita' 2022, a seguito di avviso pubblico adottato dall'ERSI; a tal fine le risorse stanziate sono cosi' ripartite: a) il 20 per cento per l'assegnazione del contributo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), seguendo l'ordine di presentazione delle domande; b) il 60 per cento per l'assegnazione del contributo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), seguendo l'ordine di presentazione delle domande; c) il 20 per cento alle persone fisiche proprietarie di abitazioni singole di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), sulla base del criterio del reddito piu' basso definito dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 2. Art. 4 (Modalita' di presentazione della richiesta) 1. La richiesta di accesso al contributo e' corredata dalla seguente documentazione: a) autocertificazione resa a norma di legge attestante la titolarita' dell'immobile e completa dei dati di individuazione catastale e della categoria catastale assegnata (A2-A3-A4-A5); b) preventivo dei lavori relativi all'impianto da installare, formulato da ditta incaricata abilitata, in possesso del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC); c) nel caso di richiesta da parte di un condominio, deliberazione dell'Assemblea avente per oggetto l'approvazione degli interventi di cui alla presente legge; d) nel caso di richiesta dell'ATER o del Comune per gli interventi sugli immobili di rispettiva proprieta', atto di approvazione degli interventi di cui alla presente legge. 2. Al termine dei lavori, al fine di conseguire il saldo del contributo, il richiedente trasmette all'ERSI competente la seguente documentazione: a) attestazione comprovante la corretta installazione e conformita' funzionale dell'impianto da parte della ditta incaricata; b) fattura a saldo dei lavori eseguiti. Art. 5 (Attivita' istruttoria) 1. Le domande di concessione dei contributi sono istruite ed esaminate a cura di ERSI. 2. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente, provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente legge. Art. 6 (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, quantificati in euro 859.540,00 per l'anno 2022, si provvede, ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19) e successive modifiche, attraverso la riprogrammazione delle risorse a valere sulla Sezione Speciale 2 del PSC Abruzzo FSC 2000-2020 di cui alla delibera di Giunta regionale 30 giugno 2022, n. 349. 2. La Giunta regionale e le relative strutture competenti provvedono agli adempimenti successivi e conseguenti previsti al comma 1 per dare attuazione alla presente legge. 3. L'utilizzo delle risorse di cui alla presente legge per le finalita' ivi indicate e' subordinato all'espletamento delle procedure di riprogrammazione. 4. L'autorizzazione delle relative spese e' consentita solo nei limiti delle risorse riprogrammate. Art. 7 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT). http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34~art241!vig= http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34~art242!vig=

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