Regional Law 16 July 2018, No. 16 concerning urgent civil protection provisions for the financial support of forest fire fighting activities
颁布于 2018-07-16 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- L.R. 16 luglio 2018, n. 16 Disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attivita' anti incendio boschivo.
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 国家
- 意大利 · Abruzzo
- 主题
- Forestry
- 关键词
- early warning system, financing, fire management, forest service, hazards, risk assessment/management, forest management/forest conservation
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LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2018 N. 16 Disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attività anti incendio boschivo (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale 03 - 08 2018, n. 74) Art. 1 (Disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attività anti incendio boschivo) 1. Al fine di garantire la copertura degli oneri delle attività A.I.B. (Anti Incendio Boschivo) è autorizzata per l’anno 2018 la spesa di euro 1.700.000,00 cui si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020, alla Missione 11 "Soccorso civile”, Programma 01 "Sistema di protezione civile ”, Titolo 1 "Spese correnti". 2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018 2020 è apportata, per l’anno 2018, la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo: a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, per euro 1.700.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione; b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, capitolo 32107/2 “Canoni e proventi per l’utilizzo del demanio idrico a seguito di accertamento e controllo” per euro 1.700.000,00. 3. Per le annualità successive al 2018, gli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento del Titolo 1, Missione 11, Programma 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Art. 2 (Modifiche alla l.r. 7/2003) 1. Dopo il comma 8-quater dell’articolo 93 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), inserire il seguente: “8-quinquies. Per l’anno 2018, ogni eventuale maggiore introito nei capitoli di entrata 32107 e 32109 rispetto a quanto stabilito nel bilancio di previsione dell’annualità in corso, viene ripartito secondo le modalità stabilite al comma 8-ter del presente articolo, al fine di ottimizzare le attività da esso finanziate.”. Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT). TESTI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE COORDINATI CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 16 LUGLIO 2018, N. 16 "Disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attività anti incendio boschivo" (pubblicata in questo stesso Bollettino) **************** Avvertenza I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio. I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati"Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi tv/menu leggiv new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Il sito"EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web"http://eur lex.europa.eu/RECH legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. **************** LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003). Art. 93 1. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al successivo comma 5, il corrispettivo per gli usi delle acque pubbliche e' quello indicato all'art. 18 della legge n. 36/1994 e successivi aggiornamenti di cui al D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e al D.M. 24 novembre 2000 del Ministero delle Finanze e le somme relative alle spese di istruttoria sono fissate secondo i criteri di cui all'allegata tabella "A". A far data dal 1o gennaio 2003 gli aggiornamenti dei canoni si applicano anche ai minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative statali. 2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, i canoni, i sovracanoni e l'addizionale regionale se applicata, relativi all'utilizzazione delle acque pubbliche sono dovuti per anno solare e sono versati anticipatamente nel periodo compreso tra il 1o gennaio ed il 28 febbraio di ciascun anno. Al fine di armonizzare i versamenti dei canoni, per le concessioni gia' assentite, i ratei mensili da versare sono pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31 dicembre 2004 e per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto nei rispettivi disciplinari, i canoni sono dovuti per anno solare. 3. Per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo o rilasciate nel corso dell'anno, il canone e' dovuto per dodicesimo per ciascun mese di validita' dell'atto di concessione. 4. I canoni per le utenze ad uso irriguo da riconoscere oppure da concedere in via preferenziale, ai sensi degli articoli 3 e 4 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, sono comunque dovuti dal 1o gennaio 2003, anche in via extracontrattuale; mentre quelli per tutti gli altri usi sono introitati in via extracontrattuale dal 1o gennaio 2001 fatti salvi i canoni arretrati dovuti allo Stato. 4-bis. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda anche l'uso antincendio, non si applica il canone relativo all'uso antincendio qualora si tratti di un solo concessionario ed esercente globale dell'utilizzazione plurima e non gia' che il concessionario risulti dal congiungimento di interessi perfettamente distinti e destinati a separarsi dopo aver ottenuto il decreto di concessione. 4-ter. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda sia l'uso igienico che l'uso civile, qualora il quantitativo d'acqua concesso per questi usi non superi i 2 litri al secondo e la superficie da irrigare sia inferiore a mille metri quadri, limitatamente a questi usi si applica il canone piu' elevato qualora per il concessionario ricorrano le condizioni di cui al comma 4-bis. 5. A decorrere dal 1o gennaio 2005, in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998, i canoni annui, relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono cosi' stabiliti: a) consumo umano: per ogni modulo di acqua assentito euro 2.025,00; b) irriguo agricolo: b1) quando il prelievo e' effettuato a bocca tassata, per ogni modulo di acqua assentito euro 80,00; b2) quando il prelievo non e' suscettibile di essere fatto a bocca tassata, per ogni ettaro di terreno euro 0,80; c) Idroelettrico e forza motrice: per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta euro 13,50; d) Industriale: per ogni modulo di acqua assentito euro 14.218,00, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone unitario e' ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un uso delle acque senza restituzione ovvero se attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo; e) Pescicoltura: per ogni modulo di acqua assentito euro 360,00; f) Antincendio: per ogni modulo di acqua assentito euro 300,00; g) Civile: per ogni modulo di acqua assentito per uso irrigazione di attrezzature sportive e di aree a verde pubblico o privato a servizio di attivita' commerciali o industriali euro 325,00; h) Igienico: per ogni modulo di acqua assentito per uso igienico-sanitario, lavaggio strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere euro 950,00; i) Autolavaggio: per ogni modulo di acqua assentito euro 5.000,00; i-bis) zootecnico: e' equiparato al canone industriale, ridotto del 60 per cento, di cui all'articolo 12, comma 5 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 qualora il volume annuo sia superiore a 1.000 metri cubo/anno e, in ogni caso, se l'allevamento del bestiame non e' connesso alla conduzione del fondo agricolo, ovvero se e' connesso alla conduzione del fondo agricolo da cui provengono prodotti di foraggio ma tali prodotti non superano il 30 per cento di quello occorrente. I canoni di cui al presente comma non possono essere comunque inferiori ai seguenti importi minimi: a) Consumo umano: euro 300,00; b) Irriguo agricolo: euro 20,00; c) Idroelettrico e forza motrice: euro 250,00; d) Industriale: euro 2.100,00, ridotto ad euro 1.500,00 qualora viene applicata la riduzione prevista dalla lettera d) del primo capoverso; e) Pescicoltura: euro 250,00; f) Antincendio: euro 100,00; g) Civile: euro 150,00; h) Igienico: euro 150,00; i) Autolavaggio: euro 350,00. Al fine dell'assimilazione delle tipologie d'uso sopra riportate con quelle vigenti al 31 dicembre 2004, si rinvia all'allegata tabella "A". Gli importi dei canoni, cosi' stabiliti, sono aggiornati con cadenza triennale con delibera della Giunta regionale che terra' conto sia del tasso d'inflazione programmato che dei criteri di cui al comma 6 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo aggiornamento avra' decorrenza dal 1o gennaio 2008. Qualora non si provveda all'aggiornamento, nelle more dell'adozione dell'atto deliberativo di aggiornamento dei canoni che decorrono dal 1o gennaio successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, si applicano i canoni unitari del triennio precedente maggiorati del tasso di inflazione programmata previsto nel documento di programmazione economico-finanziario per l'anno di riferimento. 5-bis. (Spese di istruttoria). A decorrere dal 1o gennaio 2005, le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica, ivi comprese quelle relative alle domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee nonche' per l'utilizzazione delle concessioni di pertinenze idrauliche e per le autorizzazioni rilasciate intorno alle opere idrauliche di cui al T.U. approvato con R.D. n. 523/1904 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stabilite, per ogni uso, negli importi indicati nell'allegata tabella "B". Per determinati usi dell'acqua, individuati dall'Autorita' concedente regionale e dai competenti organi provinciali, ognuno per la propria competenza, possono, con atto motivato da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, aumentare detti importi. E' facolta' delle Province, in deroga a quanto stabilito nel presente comma, applicare le disposizioni di cui alla legge n. 765/1973 e successive modificazioni ed integrazioni. Il pagamento delle spese di istruttoria e' effettuato all'atto della presentazione della domanda, ovvero, in caso di inosservanza, entro 45 giorni dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione concedente pena l'irrecivibilita' della stessa. Con cadenza triennale gli importi di cui alla tabella "B" sono adeguati al tasso di inflazione programmato con le medesime procedure previste per l'aggiornamento dei canoni indicati al comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 5-ter. (Depositi cauzionali). A decorrere dal 1o gennaio 2005, prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale di cui al comma 2 dell'art. 11 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, nella misura di una annualita' del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a quelli indicati, per ciascun uso, nell'allegata tabella "C". Il deposito puo' essere costituito in uno dei modi previsti dalla legge n. 348/1982 e viene restituito alla scadenza della concessione. La Regione, oltre che per accertata morosita', puo' incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933. Sono dispensati dal deposito cauzionale gli utenti il cui importo non eccede il minimo previsto, per gli usi di cui alle lettere a) b), f), g), h), del secondo capoverso, del comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 cosi' come modificato dalla presente legge regionale. 5-quater. (Contributo idrografico). A decorrere dal 1o gennaio 2005, prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a favore della Regione, il versamento del contributo idraulico di cui al comma 3, dell'art. 7, del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di un decimo dell'annualita' del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a quello indicato, per ogni uso, nell'allegata tabella "D". Il contributo idrografico e', in ogni caso, dovuto per le utenze di cui all'art. 17 del suddetto T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933. 5-quinquies. (Addizionale regionale). A far data dall'entrata in vigore della presente legge l'importo dell'addizionale, di cui all'art. 18 della legge n. 36/1994, e' determinato in misura pari al 10% dell'ammontare del canone demaniale. L'addizionale di cui al presente comma e' corrisposta dal concessionario contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo. Le somme sono introitate sul capitolo di entrata 32107. 5-sexies. (Vigilanza e sanzioni amministrative). Le attivita' connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di polizia delle acque nonche' la determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dall'art. 1 della L.R. n. 12/1983, cosi' come modificato con la presente legge. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, nonche' le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento e dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono punite, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 del T.U. n. 1775/1933, cosi' come riformulato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 5.000,00. Rimane ferma la facolta' della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, puo' disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalita' e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Al fine della quantificazione della sanzione amministrativa di cui ai precedenti capoversi, la Giunta regionale, su proposta della Direzione Area Territorio, stabilisce, con provvedimento di carattere generale: a) gli indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa, prevista dall'art. 219 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, da applicare ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni; b) gli indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa da applicare ai sensi dell'art. 17 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933; c) le tipologie delle violazioni e gli indirizzi per l'applicazione della sanzione per i casi di particolare tenuita' previsti dal citato art. 17. I rapporti relativi alle violazioni di cui al presente comma sono trasmessi, per gli adempimenti previsti dall'art. 18 e seguenti della legge n. 689/1981, al Servizio indicato all'art. 1 della L.R. n. 12/1983 e successive modificazioni. Nelle more dell'emanazione degli indirizzi di cui alle lettere a), b) e c), il Servizio su indicato provvede secondo le vigenti modalita'. 6. Per la determinazione dei canoni la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri: a) della disponibilita' della risorsa idrica; b) della qualita' e della quantita' in rapporto alle finalita' di utilizzo; c) delle diverse tipologie d'uso; d) delle caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei soggetti a prelievo; e) di rapportare l'entita' del canone al livello di sfruttamento del corpo idrico; f) della riduzione del canone delle utenze ad uso industriale di cui alla lettera d) del comma 5. 7. Il regolamento prevede anche, sia per le piccole che per le grandi derivazioni, la polizza assicurativa, di valore pari al costo di demolizione delle opere di derivazioni e quelle realizzate sul demanio idrico, con valore minimo di euro 5.000,00 e di durata non inferiore a quella della concessione di derivazione acqua, per la copertura delle spese di ripristino dello stato dei luoghi da parte della Regione qualora il concessionario non provveda direttamente. La polizza dovra' contenere la previsione del pagamento alla Regione della somma assicurata su semplice richiesta. 8. I proventi di cui al comma 2 del presente articolo sono introitati sul capitolo di entrata 32107 (UPB 03 01 001) da ridenominare: "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998") e sono destinati a finanziare, ai sensi dell'art. 86, - comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998, i capitoli di spesa 152108, UPB 05.02.012, e 151402, UPB 05.01.002 di nuova istituzione ed iscrizione, denominati, rispettivamente: "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e "Attivita' di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico"; e' autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 5.500.000,00 sia sul capitolo di entrata 32107 che su quelli di spesa, rispettivamente, per l'importo di euro 4.675.000,00 (152108), pari all'85% del correlato capitolo di entrata, e euro 825.000,00 (151402), pari al 15% del suddetto capitolo di spesa. 8-bis. La quota del 3% della disponibilita' assicurata al suddetto capitolo e' destinata a finanziare gli studi, le attivita' conoscitive e le consulenze. 8-ter. A partire dall'esercizio 2008 le percentuali del capitolo di entrata 32107, destinate a finanziare i due capitoli di spesa 152108 (UPB 05.02.012) "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e 151402 (UPB 05.01.002) "Attivita' di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico", sono cosi' ripartite: a. 70% del correlato capitolo di entrata e' destinato al capitolo di spesa 152108; b. 30% del correlato capitolo di entrata e' destinato al capitolo di spesa 151402. 8-quater. Per l'esercizio 2008 la previsione di incasso da iscrivere sul capitolo di entrata 32107 e' pari ad euro 7.285.000,00. 8-quinquies) Per l’anno 2018, ogni eventuale maggiore introito nei capitoli di entrata 32107 e 32109 rispetto a quanto stabilito nel bilancio di previsione dell’annualità in corso, viene ripartito secondo le modalità stabilite al comma 8-ter del presente articolo, al fine di ottimizzare le attività da esso finanziate. 9. L'impegno della spesa puo' essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata. 10. A far data dall'esercizio finanziario 2005, sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa 152102, 152107, 152108, in applicazione del comma 2-bis della legge n. 109/1994, aggiunto dall'art. 9, comma 30, del D.L. n. 101/1995 e poi modificato dall'art. 9, comma 29, della legge n. 415/1998, e' destinata, per ogni capitolo menzionato, una quota complessiva non superiore al 10% del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996, e agli studi per il finanziamento dei progetti. 11. Il capitolo di spesa 151414 relativo alla L.R. n. 127/1997 e' inserito nella UPB 05.01.007 ed e' ridenominato come segue: Interventi di manutenzione dei porti e degli approdi ed escavazione dei fondali, attivita' realizzative e di studio attinenti la difesa della costa e il ripascimento degli arenili, partecipazione a progetti anche comunitari - L.R. n. 127/1997. 12. Per la redazione di cartografia e studi geologici si confermano le procedure di cui all'art. 2 della L.R. n. 41/2001 per gli stanziamenti statali e regionali per gli anni successivi al 2003 e per gli ulteriori anni. **************** Riferimenti normativi Il testo dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente: Art. 38 (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria) 1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. 2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.