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Regional Law 06 July 2007, No. 10 Rules on the production and marketing of forest plants and related reproductive material

颁布于 2007-07-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Legge Regionale 06 Luglio 2007, No. 10 Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione.
语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Emilia-Romagna
主题
Forestry, Wild species and ecosystems
关键词
agro-forestry, forest management/forest conservation, forest species, genetic resources, authorization/permit, certification, institution, monitoring, offences/penalties, registration, traceability, governance, biodiversity, ecosystem conservation, protection of species

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1 1 LEGGE REGIONALE 06 luglio 2007, n. 10 #LR-ER-2007-10# NORME SULLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PIANTE FORESTALI E DEI RELATIVI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE Bollettino Ufficiale n. 96 del 6 luglio 2007 Art. 1 Finalità 1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, in applicazione del d.lgs. 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), di seguito denominato "decreto", disciplina la produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree indicate nell'allegato I del decreto. 2. La presente legge persegue le seguenti finalità: a) promuovere la tutela e la diffusione delle specie forestali autoctone e indigene del territorio regionale; b) salvaguardare e tutelare la biodiversità vegetale e il patrimonio genetico forestale, con particolare riferimento agli ecotipi, del territorio regionale; c) migliorare e controllare la qualità genetica del materiale di moltiplicazione utilizzato per scopi forestali; d) favorire la produzione di piante forestali di qualità per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle politiche agroambientali regionali. Art. 2 Ambito di applicazione e definizioni 1. La presente legge si applica alle specie di cui all'allegato I del decreto. La Giunta regionale, con provvedimento da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, può estendere in tutto o in parte le misure previste dalla presente legge ad altre specie autoctone o naturalizzate e ad ibridi artificiali di interesse regionale. 2. La Regione, anche su segnalazione delle Comunità montane, delle Province e degli Enti di gestione dei Parchi, sentito il parere della Commissione regionale di cui all'articolo 8, può proporre al Ministero competente la modifica dell'allegato I del decreto. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale forestale di moltiplicazione prodotto, commercializzato o comunque distribuito all'interno del territorio regionale per tutte le attività relative all'imboschimento e al rimboschimento, all'arboricoltura da legno e per qualsiasi altra attività di impianto, con esclusione dell'arboricoltura da frutto, nell'ambito del territorio rurale come identificato dagli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale. 4. La presente legge non si applica alle talee prelevate e reimpiantate in loco, esclusivamente nell'ambito di interventi di ripristino ambientale o sistemazione idraulico-forestale, realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica. 5. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni e le classificazioni di cui all'articolo 2 del decreto. Art. 3 Organismo ufficiale 1. La Regione, quale organismo ufficiale così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto, provvede, attraverso i propri servizi competenti, al controllo della commercializzazione e della qualità del materiale forestale di moltiplicazione. Art. 4 Autorizzazione regionale 1. Chiunque intenda produrre, conservare, immettere in commercio e distribuire a qualsiasi titolo piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione soggetti alla presente legge, compreso il costitutore di nuovi cloni, deve essere in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31). 2. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1, oltre agli Enti e gli Istituti di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto, le strutture produttive gestite direttamente dalla Regione. 3. Nell'ambito del Registro regionale dei produttori, di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2004, é istituito il Registro ufficiale dei fornitori di materiali forestali di moltiplicazione, al quale sono iscritti i soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo. Art. 5 Registro di carico e scarico 1. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, devono tenere presso ogni centro aziendale un registro di carico e scarico. 2. Il dirigente regionale competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica definisce i Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale 2 2 modelli del registro di carico e scarico e ne disciplina le modalità di tenuta sotto forma cartacea o informatica, sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 8 della presente legge, sulla base dei modelli predisposti dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto. 3. La denuncia effettuata alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2004 assolve gli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto. Art. 6 Certificati di provenienza e certificati di identità clonale 1. Per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base iscritti nel Registro regionale di cui all'articolo 7 della presente legge è rilasciato un certificato in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto. 2. I certificati di identità clonale relativi al materiale forestale di moltiplicazione vegetativa appartenente ai cloni iscritti al Registro nazionale, nella sezione "cloni forestali", vengono rilasciati entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 3. Per il rilascio dei certificati di cui ai commi 1 e 2 la Regione può avvalersi delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni, anche in forma associata, e degli Enti di gestione dei Parchi, previa intesa con le amministrazioni interessate, nonché del Corpo forestale dello Stato, previa specifica convenzione. 4. Le fasi della produzione e le modalità di movimentazione ed identificazione dei materiali di moltiplicazione sono soggette a quanto previsto dall'articolo 8, commi 2, 3 e 7, del decreto. 5. I materiali di moltiplicazione forestali possono essere commercializzati solo se conformi a quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto. Art. 7 Registro dei materiali di base 1. E' istituito il Registro regionale dei materiali di base (boschi, popolazioni, piante parentali, arboreti da seme e cloni) delle specie elencate nell'allegato I del decreto e di quelle eventualmente aggiunte in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge e presenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto. Il Registro dovrà riportare, ove possibile, per ciascuna specie anche i diversi ecotipi di riferimento presenti nel territorio regionale. Il Registro è approvato e aggiornato con determinazione del dirigente responsabile della struttura competente in materia forestale. 2. La raccolta di materiali forestali di moltiplicazione nei popolamenti o piante parentali di cui al Registro regionale dei materiali di base è consentita ai soli titolari, o incaricati dagli stessi, dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 e alle strutture di cui all'articolo 4, comma 2. 3. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia forestale, sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 8, iscrive d'ufficio o su istanza degli interessati i materiali di base nel Registro. Ai fini dell'istruttoria, la Regione, previa intesa, può avvalersi delle Province competenti per territorio ed informa i proprietari tramite pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e sull'Albo pretorio del Comune competente per territorio. 4. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia forestale, sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 8, definisce i disciplinari o i piani per la gestione dei materiali di base iscritti nel Registro. 5. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia forestale, sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 8, disciplina le procedure per l'iscrizione, la tenuta e la cancellazione dei materiali di base dal Registro. 6. La Regione, sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 8, promuove gli interventi per la tutela ed il miglioramento dei materiali di base di cui al comma 1 del presente articolo, anche attraverso l'adozione di misure di incentivazione, a valere sulle risorse di cui alla legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6). 7. Per l'iscrizione dei cloni di pioppo al Registro nazionale dei materiali di base, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, comma 4, del decreto. 8. La Giunta regionale con propri provvedimenti può stabilire le disposizioni applicative della presente legge. Art. 8 Commissione regionale 1. La Giunta regionale istituisce una Commissione regionale tecnico-consultiva per la produzione e la commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione. 2. La Commissione regionale fornisce il supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali competenti in materia. 3. La Commissione regionale è composta da esperti in materia forestale, fitosanitaria e di produzione vivaistica forestale, ed esprime pareri: a) sulla proposta di modifica dell'allegato I del decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge; Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale 3 3 b) sui modelli del registro di carico e scarico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2; c) sull'ammissibilità dell'iscrizione dei materiali di base al Registro regionale, ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 5; d) sulla definizione dei disciplinari o dei piani per la gestione dei materiali di base iscritti nel Registro regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4; e) sulla proposta di interventi ritenuti opportuni per la tutela ed il miglioramento dei materiali di base, ai sensi dell'articolo 7, comma 6; f) sul sistema di controllo regionale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto. Art. 9 Vigilanza e controllo 1. La vigilanza e il controllo del materiale forestale di moltiplicazione, di cui all'articolo 15 del decreto, e le relative ispezioni ufficiali sui fornitori autorizzati sono svolte dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria. 2. Per le attività di controllo, oltre agli Enti di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto, la Regione può avvalersi delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni, anche in forma associata, e degli Enti di gestione dei Parchi, previa intesa con le amministrazioni interessate, nonché del Corpo forestale dello Stato previa specifica convenzione. Art. 10 Sanzioni 1. Per le violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale n. 3 del 2004 e, per quanto in essa non previsto, quelle stabilite dall'articolo 16 del decreto. 2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). 3. L'ente competente alla irrogazione delle sanzioni è la Regione. 4. I proventi derivanti dalle sanzioni applicate affluiscono nel bilancio della Regione Emilia-Romagna. Art. 11 Norme transitorie e finali 1. Il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269 (Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento), in produzione o deposito alla data di entrata in vigore della presente legge, potrà essere utilizzato entro i termini fissati dall'articolo 18, comma 2, del decreto. 2. Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto. Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Regional Law 06 July 2007, No. 10 Rules on the production and marketing of forest plants and related reproductive material · Nelum