Regional Act No. 9 on the protection of vegetation in parks established by Regional Act
颁布于 1977-01-27 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Lombardia
- 主题
- Forestry, Wild species and ecosystems
- 关键词
- forestry protection measures, fire management, land clearing, private forest, protected area, subsidy/incentive, authorization/permit, policy/planning, inspection, offences/penalties, forest management/forest conservation, hazards, wild flora, management/conservation
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PROTEZIONE DELLA NATURA TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1977, n. 9 «Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con leg ge regionale». (B.U. 28 gennaio 1977, n. 4, 2º suppl. ord.) Art. 1. — Disciplina dei boschi. — I complessi boscati e vegeta zionali naturali ed artificiali insistenti nell’area dei parchi isti tuiti con legge regionale sono disciplinati dalla L.R. 5 aprile 1976, n. 8 (1), salve le diverse disposizioni di cui alla presente legge. 2. Le competenze concernenti i programmi di sistemazione e le altre competenze attribuite o delegate, a norma della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 (1), alle comunità montane, ai consorzi comprensoriali, ai consorzi tra comuni, oppure, in loro mancanza, ai comuni interessati, spettano per l’area dei parchi regionali ai rispettivi specifici consorzi. 3. A tal fine il consorzio del parco provvede, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, o entro sei mesi dalla sua costituzione, con la collaborazione degli ispettorati riparti mentali delle foreste competenti per territorio, alla rilevazione dei complessi boscati e vegetazionali esistenti nell’area del par co e redige un’apposita carta forestale in scala non inferiore a 1:5.000. 4. Qualora il consorzio del parco non vi provveda, la rilevazio ne verrà effettuata dalla regione. Art. 2. — Pianificazione della tutela della vegetazione. — Il piano territoriale di coordinamento del parco di ci all’art. 1 e seguenti della L.R. 9 gennaio 1974, n. 2 (2) deve altresı̀ indicare per l’area del parco, allo scopo di salvaguardare l’ambiente, i com plessi boscati e vegetazionali da tutelare e gli interventi coltu rali ammissibili. 2. In particolare il piano individua: a) le aree con vegetazione naturale climatica da salvaguar dare in modo totale, escludendo ogni intervento antropico che non sia disposto dal consorzio del parco per la salvaguardia dei complessi stessi; b) le aree con vegetazione naturale degradata, ma con possi bilità di evoluzione verso un equilibrio fra vegetazione e condi zioni ambientali (climax), in cui sono ammissibili tutti gli in terventi atti a favorire un’evoluzione dinamica della vegeta zione; c) le aree da destinare alle colture industriali dei pioppi e delle altre specie arboree a rapido accrescimento. Art. 3. — Conservazione colturale dei boschi. — I complessi naturali od artificiali dell’area dei parchi devono essere mante nuti a cura dei proprietari o dei possessori nel miglior stato di conservazione colturale. 2. In particolare gli interventi devono tendere alla conserva zione ed alla ricostituzione delle vegetazioni in equilibrio con l’ambiente (climax), favorendo la diffusione delle specie tipiche locali, e ove possibile, la conversione dei cedui in cedui compo sti e in boschi d’alto fusto. 3. I consorzi dei parchi concedono i contributi previsti all’art. 15, primo comma, della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 (1), con le mo dalità indicate dall’articolo 18 della legge medesima a chi in (1) Sta in T 5.2. (2) Sta in T 3.1. 1989 - II Aggiornamento h CT0302ur02 VOCE T 3.2 h LRG/II,1 tenda provvedere al rimboschimento con specie arboree tipi che locali, alla ricostituzione dei boschi degradati, diradati o incendiati; alla conversione dei cedui in boschi d’alto fusto, ai diradamenti opportuni, alla ripulitura delle specie infestanti ed alla lotta ai parassiti delle piante, con esclusione delle pianta gioni di cui al successivo art. 7 della presente legge. 4. Alla vigilanza sulla conservazione colturale dei complessi boscati provvedono gli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio. 5. I presidenti dei consorzi dei parchi possono impartire, su conforme parere dell’ispettorato forestale competente per ter ritorio ed uditi gli interessati, le prescrizioni atte a garantire la miglior conservazione colturale dei complessi boscati. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni, i presidenti dei con sorzi provvedono, previa diffida, alla loro esecuzione d’ufficio a spese degli interessati. Art. 4. — Tagli dei boschi. — Chiunque intenda effettuare il taglio dei boschi dovrà farne preventiva denuncia al presidente del consorzio del parco e all’ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, indicando il tipo ed il nume ro di piante da abbattere, le finalità cui è volto l’intervento, i reimpianti che si intendono effettuare e le loro modalità esecu tive. 2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia il presidente del consorzio del parco, su parere conforme dell’i spettorato ripartimentale delle foreste territorialmente compe tente, può vietare totalmente o parzialmente il taglio quando da questo possa derivare una grave compromissione o altera zione dell’ambiente naturale del parco, ovvero subordinarlo ai fini di una migliore conservazione dei complessi boscati, al reimpianto con modalità e specie diverse da quelle indicate nella denuncia. 3. Il taglio dovrà comunque essere di tipo colturale volto al miglioramento del bosco, favorendo in particolare il consegui mento delle finalità indicate al precedente art. 3. 4. Le piante d’alto fusto che si intendono abbattere e le matri cine da riservare dovranno essere preventivamente contrasse gnate a cura dell’ente gestore del parco e della riserva naturale (2 bis). Art. 5. — Tagli a raso. — I tagli a raso dei boschi d’alto fusto sono vietati. 2. Eventuali deroghe al divieto di cui al precedente comma possono essere autorizzate dal presidente del consorzio del parco, sentito il parere dell’ispettorato ripartimentale delle fo reste competente per territorio, nei seguenti casi: 1) attacchi parassitari, incendi boschivi ed interventi di rico struzione boschiva in genere; 2) elettrodotti, linee telefoniche e telegrafiche, impianti di teleferiche, piste sciistiche, strade ed altre opere pubbliche. 3. Tale autorizzazione conterrà le prescrizioni riguardanti il ripristino, la sistemazione dei terreni e l’eventuale ricostituzio ne del bosco e verrà rilasciata tenendo conto della tutela am bientale del parco. Art. 6. — Trasformazione dei boschi. — Qualsiasi intervento che comunque comporti un mutamento di destinazione coltu (2 bis) Il comma è stato cosı̀ modificato dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80. (Sta in T 5.2). ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PROTEZIONE DELLA NATURA TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 rale, ovvero una trasformazione nell’uso dei boschi, ivi com presa l’introduzione della coltura del pioppo o di altra specie arborea a rapido accrescimento, deve essere preventivamente autorizzato dal presidente del consorzio del parco; a tal fine gli interessati devono avanzare domanda indicando con precisio ne gli interventi che intendono effettuare e le loro modalità esecutive, lo stato attuale della vegetazione dell’area interessa ta e le migliorie ambientali e colturali derivanti dall’intervento. 2. L’autorizzazione può essere concessa, sentito il parere del l’ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente com petente, in considerazione degli interessi ambientali del parco. 3. In sede di autorizzazione possono essere dettate prescrizio ni inerenti a modalità esecutive diverse da quelle indicate in domanda e può essere disposto il versamento alla tesoreria del consorzio di una somma a cauzione della buona esecuzione degli interventi; tale somma sarà determinata tenendo conto del costo per l’esecuzione d’ufficio delle opere prescritte e degli eventuali ripristini. Art. 7. — Arboricoltura da legno. — Il complesso delle pratiche colturali, dall’impianto all’utilizzazione e al rinnovo, relative ai pioppeti artificiali strutturali in monocoltura specializzata o in filari ed alle altre colture arboree a rapido accrescimento, è escluso dalla disciplina di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5; in questi casi resta comunque l’obbligo dei reimpianti sulla stessa superficie o su superfici equivalenti della stessa proprietà. 2. Al difuori dei casi di cui al precedente comma tutte le specie arboree ed arbustive facenti parte di complessi boscati, com presi i pioppi ibridi euroamericani e le altre piante estranee all’ambiente, restano assoggettati alla disciplina della presente legge. Art. 8. — Piante isolate, di giardini e filari stradali. — Chiunque intenda procedere nelle fasce fluviali di rispetto e nelle aree di salvaguardia integrale indicate dalle leggi istituite dei parchi ad abbattimenti di piante isolate, di quelle di giardini o parchi privati o pubblici non sottoposti a tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (3), di quelle inserite in filari lungo il margine di strade ed in colture di ripa ai margini dei coltivi, deve farne preventiva denuncia al presidente del consorzio del parco e all’ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, indicando il tipo e il numero delle piante da ab battere, i reimpianti che si intendono effettuate e le modalità esecutive dell’intervento. 2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia, il presidente del consorzio del parco, sentito il parere dell’ispet torato forestale competente per territorio, può vietare total mente o parzialmente gli abbattimenti quando da questi possa derivare una grave compromissione o alterazione dell’ambien te naturale del parco stesso, ovvero può subordinarli a reim pianti di tipo e con modalità diverse da quelle indicate in de nuncia ai fini di una migliore conservazione dello stato dei luo ghi. Art. 9. — Flora tipica locale. — L’elenco delle specie arboree tipiche locali, di cui all’art. 13, I comma della L.R. 17 dicembre 1973, n. 58 (4), viene predisposto limitatamente per il territorio (3) Sta in T 2.1. (4) Sta in questa stessa voce. 1989 - II Aggiornamento h CT0302ur02 VOCE T 3.2 h LRG/II,2 del parco dal consorzio del parco stesso, su proposta degli i spettorati forestali competenti. 2. Tale elenco contiene pure in apposita sezione quello delle piante da proteggere, ancorché non appartenenti a specie tipi che locali ed in ulteriore sezione quello della specie di flora spontanea, ivi compresi i funghi, di cui all’art. 13, I comma, della L.R. 17 dicembre 1973, n. 58 (4). Art. 10. — Servizio antincendi. — L’area dei singoli parchi re gionali costituisce zona territoriale omogenea ai sensi dell’art. 1, I comma, della legge 1 marzo 1975, n. 47 (5), ed il consorzio del parco collabora mediante le opportune proposte, per quan to di competenza, alla formazione e all’aggiornamento del pia no regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi. 2. Il presidente del consorzio del parco sovraintende, per l’a rea di competenza, alle opere di avvistamento, circoscrizione ed estinzione degli incendi boschivi, ferme restando le compe tenze tecniche degli organi forestali. 3. Il presidente del consorzio, fermi restando i poteri della re gione, è delegato in caso d’urgenza a dichiarare lo stato di gra ve pericolosità ai sensi ed agli effetti dell’art. 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47 (5), con decreto da pubblicarsi all’albo del consorzio da rendersi noto a mezzo degli strumenti di comuni cazione più idonei comprese le reti radio locali. 4. Per la prevenzione e l’estinzione degli incendi boschivi nel l’area del parco, il consorzio costituisce, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 20 ottobre 1972, n. 33 (6), una o più squadre di sorveglian za e pronto intervento, assumendo, ove occorra, personale a tempo determinato in relazione alle speciali esigenze da fron teggiare. 5. Al personale volontario ed a quello assunto a tempo deter minato si applicano rispettivamente le disposizioni di cui al l’art. 7, IV comma, della legge 1 marzo 1975, n. 47 (5) e all’art. 3 della legge regionale 20 ottobre 1972, n. 33 (6). 6. Il consorzio utilizza le attrezzature, i mezzi di trasporto ed il materiale strumentale vario messi a disposizione dalla giunta regionale. Art. 11. — Sanzioni. — Chiunque effettua tagli dei boschi sen za farne denuncia ai sensi dell’art. 4, I comma, ovvero senza l’osservanza dei divieti di cui al precedente art. 4, II comma, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 250.000 a L. 5.000.000. 2. Chiunque effettua tagli a raso non autorizzati ai sensi del precedente art. 5, e chi effettua interventi che comportano mu tamento di destinazione colturale o trasformazione dell’uso dei boschi senza l’autorizzazione del consorzio del parco di cui al precedente art. 6, I comma, ovvero in difformità alle prescri zioni impartite con il provvedimento di autorizzazione, è sog getto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 10.000.000. 3. Chi procede ad abbattimenti di piante isolate, di piante di giardini e parchi privati e pubblici, non sottoposti alla tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (3), di piante inserite in filari ed in colture da ripa ai margini dei coltivi, senza l’autoriz zazione del presidente del consorzio del parco, ovvero senza l’osservanza delle prescrizioni impartite all’atto dell’autorizza (5) Sta in T 5.2. (6) Sta in T 5.2. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PROTEZIONE DELLA NATURA TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 zione, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000. 4. Chi non provvede, entro due anni dal taglio, al reimpianto del pioppeto o di altra coltura arborea a rapido accrescimento, ai sensi del precedente art. 7, I comma, è soggetto alla sanzione di L. 1.000.000 per ettaro. 5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate dal presidente del consorzio del parco ed i proventi relativi spetta no al consorzio stesso. 6. La rimessione in pristino è ordinata dal presidente del con sorzio, con provvedimento che fissa un termine, decorso inutil mente il quale il consorzio procede all’esecuzione di ufficio del le opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgresso re il rimborso delle spese sostenute a mente delle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639. 1989 - II Aggiornamento h CT0302ur02 VOCE T 3.2 h LRG/II,3