Regional Act No. 9 amending and supplementing Regional Act No. 4 of 1999 making provision on forestry and hydrogeological order
颁布于 2013-03-25 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- Legge regionale n. 9: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 国家
- 意大利 · Liguria
- 主题
- Forestry
- 关键词
- afforestation/reforestation, fire management, forest management/forest conservation, forestry protection measures, policy/planning, protection of species, biodiversity, hazards
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REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 25 marzo 2013, n. 9 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico). (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 27 marzo 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 18 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico). 1. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dallo stesso elaborati e» sono soppresse. 2. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «3. La gestione delle foreste appartenenti al patrimonio regionale puo' essere affidata in concessione, in base alle priorita' individuate dalla Giunta regionale: a) ai soggetti di cui all'art. 48 della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni ed integrazioni; b) alle cooperative sociali operanti nel settore agro-forestale; c) alle imprese agricole e forestali. Nei casi di cui alle lettere a) e b) l'affidamento avviene con le modalita' di cui all'art. 48 della legge regionale n. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni; nei casi di cui alla lettera c) l'affidamento avviene mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica, che definiscono gli oneri posti a carico del soggetto gestore. La Giunta regionale puo', altresi', trasferire in proprieta' al soggetto gestore beni mobili gia' destinati alle attivita' forestali». 3. Al comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «l'Ente parco» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto gestore». 4. Al comma 5 dell'art. 18 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «all'Ente parco, l'Ente medesimo adotta» sono sostituite dalle seguenti: «ad un soggetto terzo, lo stesso deve comunque adottare». 5. Alla fine del comma 6 dell'art. 18 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «, con particolare riguardo alla formazione e valorizzazione professionale delle imprese e degli operatori forestali». Art. 2 Modifica all'art. 47 della legge regionale n. 4/1999 1. Dopo il comma 6 dell'art. 47 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente: «6-bis. La realizzazione delle strade e altre infrastrutture forestali di cui all'art. 14, in quanto intervento di tipo selvicolturale, non configura per le superfici interessate mutamento di destinazione e trasformazione dell'uso di boschi». Art. 3 Inserimento dell'art. 47-bis alla legge regionale n. 4/1999 1. Dopo l'art. 47 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 47-bis. (Interventi compensativi). - 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 47, commi 3 e 5, le autorizzazioni di attivita' volte al mutamento di destinazione e trasformazione dell'uso di boschi in altra destinazione d'uso devono prevedere una adeguata compensazione, da attuare tramite specifici interventi a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione medesima. 2. A tal fine, il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 e' subordinato al versamento a favore della Regione di un importo in denaro, calcolato in base ai criteri di cui al comma 5, da destinare alla realizzazione di interventi di riequilibrio idrogeologico delle aree geografiche piu' sensibili, ricadenti anche in altri bacini idrografici, nonche' alla realizzazione di interventi di salvaguardia e miglioramento dei boschi esistenti, al rimboschimento di aree prive di copertura vegetale per incendi o altre cause, nonche' alla realizzazione di siepi arboreo/arbustive e nuove alberature nelle aree urbane. 3. L'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale vi e' obbligo di compensazione e' pari a 500 metri quadrati. Tale estensione minima e' calcolata sommando all'area boscata soggetta a trasformazione anche l'area dei lotti che distano meno di 100 metri dal perimetro esterno della stessa e che sono stati interessati a trasformazioni nei cinque anni precedenti. 4. Gli interventi compensativi non sono dovuti nei seguenti casi: a) per la creazione della fascia devegetata intorno ai fabbricati ad uso abitativo o uso stalla di cui all'art. 45, comma 2; b) quando la trasformazione del bosco sia connessa alla ripresa dell'attivita' agro-pastorale, mediante il recupero di terreni normativamente definiti bosco, ma di evidente vocazionalita' agricola, generalmente verificabile per la presenza di sistemazioni idraulico-agrarie; per tali superfici, nei successivi quindici anni dalla ripresa dell'attivita' agropastorale, non puo' essere autorizzata una diversa destinazione d'uso se non previo versamento di un importo compensativo maggiorato del 30 per cento; c) per opere pubbliche o interventi di pubblica utilita' funzionali alle finalita' della presente legge. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale provvede a: a) stabilire i criteri e le modalita' per definire le quote dovute a titolo di compensazione, tenendo conto del valore ecologico complessivo del bosco trasformato, ossia delle diverse funzioni assolte dallo stesso, anche in relazione alla capacita' di assorbimento e stoccaggio di anidride carbonica atmosferica; b) individuare le tipologie degli interventi di riequilibrio idrogeologico o di miglioramento dei boschi esistenti che dovranno essere attuate a titolo di compensazione, tenendo conto delle indicazioni del Programma forestale regionale; c) stabilire le modalita' e i tempi di realizzazione degli interventi compensativi, anche tenuto conto degli strumenti di pianificazione forestale disponibili, delle indicazioni di criticita' e priorita' di intervento evidenziate nei Piani di bacino e/o dalle altre pianificazioni disponibili a livello territoriale; d) disciplinare il versamento di cauzioni a garanzia della regolare esecuzione degli interventi; e) definire eventuali accordi con i diversi soggetti a vario titolo competenti in materia forestale per l'espletamento delle diverse attivita' tecnico-amministrative necessarie all'applicazione della disciplina della compensazione». Art. 4 Modifica all'art. 52 della legge regionale n. 4/1999 1. Al comma 5 dell'art. 52 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «di cui agli articoli 14, 35 e 47,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 14, 35, 47 e 47-bis,». Art. 5 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con la seguente variazione nel bilancio regionale, in termini di competenza e di cassa: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2013 Titolo III «Entrate extratributarie» - Categoria 3.1. «Proventi e corrispettivi da beni e servizi» - U.P.B. 3.1.1. «Concorsi nelle spese sostenute dalla Regione» - Aumento di euro 20.000,00; Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2013 U.P.B. 4.218 «Interventi a tutela del patrimonio forestale» Iscrizione di euro 20.000,00. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 25 marzo 2013 BURLANDO