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意大利的法律

Regional Act No. 7 on the promotion and marketing of buffalo meat from Campania

颁布于 2007-06-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Legge Regionale n. 7: Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano.
语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Campania
主题
Livestock, Food and nutrition
关键词
cattle, subsidy/incentive, non-governmental entity, meat

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文本

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  1. LEGGE REGIONALE 22 Giugno 2007, n. 7 Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 82 del 18 giugno 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione Campania promuove la valorizzazione, la diffusione ed il commercio della carne di bufalo campano, cosi' come tutelata ai sensi del Reg. (CE) 510/2006 del Consiglio del 20 marzo, di seguito indicata carne di bufalo campano. Art. 2. Ambito di applicazione della legge 1. E' considerata zona regionale di allevamento e di trasformazione della carne di bufalo campano, quella area del territorio amministrativo della Regione Campania definito dal disciplinare di produzione. Art. 3. L'allevamento ai fini della produzione da carne 1. La carne di bufalo campano risulta il prodotto ottenuto dalla macellazione di animali maschi e femmine di eta' compresa fra i dodici ed i venti mesi di razza mediterranea italiana, nati ed allevati nel territorio campano cosi' come previsto nel disciplinare della carne di bufalo campano. 2. Le aziende adottano le tecniche di alimentazione e distabulazione previste dal disciplinare predisposto per il prodotto carne di bufalo campano. 3. I centri di ingrasso devono essere ubicati all'interno del comprensorio identificato dal disciplinare di produzione e si attengono per l'alimentazione e gli incrementi ponderali medi giornalieri, a quanto previsto dal disciplinare medesimo. 4. Gli impianti di macellazione, sezionamento e confeziona- mento hanno sede operativa all'interno del comprensorio identificato dal disciplinare di produzione. Art. 4. Valorizzazione e commercializzazione 1. La valorizzazione del prodotto e la sua promozione si pongono l'obiettivo di facilitare lo sviluppo del consumo della carne di bufalo campano su tutto il territorio nazionale ed estero. 2. La valorizzazione del prodotto e' un aspetto fondamentale per un adeguato sviluppo degli allevamenti e delle aziende che si occupano della trasformazione. Art. 5. Consorzi di valorizzazione 1. Allevatori, macellatori ed imprese di lavorazione della filiera di carne di bufalo campano iscritte negli elenchi di cui all'art. 4 del disciplinare del regolamento indicato all'art. l, possono costituire, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile, consorzi di valorizzazione il cui atto costitutivo e lo statuto prevedono espressamente il perseguimento, senza scopo di lucro, della valorizzazione e della promozione della carne di bufalo campano. 2. Lo statuto dei consorzi di valorizzazione prevede, altresi', espressamente l'accesso, in maniera singola o associata, a tutti i soggetti partecipanti alla filiera produttiva della carne di bufalo campano. Art. 6. Finanziamenti 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 e' concesso ai consorzi di valorizzazione di cui all'art. 5 un contributo annuo per attivita' promozionali quali la divulgazione di conoscenze scientifiche, l'organizzazione di fiere ed esposizioni ovvero la partecipazione a manifestazioni simili sulla base di programmi di attivita' annuali. Le attivita' promozionali possono prevedere, con le associazioni della ristorazione campana, le relative incentivazioni per l'inserimento della carne di bufalo campano nei menu' tipici locali. Le attivita' di promozione e valorizzazione debbono esaltare la tracciabilita' del prodotto "carne di bufalo campano" cosi' come previsto dal disciplinare della carne di bufalo campano, nonche' delle forme di controllo veterinario prima e dopo la macellazione dell'animale. Il contributo annuo non puo' superare la misura del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile a seguito dell'istruttoria effettuata sui programmi di attivita'. Presso l'assessorato dell'agricoltura e' istituita apposita commissione tecnica, presieduta dal capoarea, al fine di valutare le proposte di attivita' di valorizzazione e di promozione della carne di bufalo campano per l'ammissibilita' di finanziamenti di cui al presente articolo. 2. A seguito del riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del consorzio di tutela della carne di bufalo campano, gli aiuti di cui al comma 1 sono riconosciuti esclusivamente al consorzio di tutela medesimo. 3. Agli oneri per l'attuazione della presente legge, si provvede con legge di bilancio, con l'istituzione della unita' previsionale di base 7.29.65 di un apposito capitolo denominato "Promozione e valorizzazione della carne di bufalo campano". 4. La durata del regime di aiuti di cui al comma 1 e' stabilita in anni 5. 5. Le iniziative di valorizzazione e promozione di carne di bufalo campano possono prevedere contributi alle aziende zootecniche bufaline al fine di incentivare l'allevamento del bufalo maschio da destinare alla macellazione, con le modalita' di allevamento, di alimentazione e di controllo veterinario previsti dal disciplinare di cui al regolamento indicato all'art. l e dalla presente legge. Art. 7. Accesso ai finanziamenti 1. La giunta regionale, con propria deliberazione, fissa annualmente i termini e le condizioni per la presentazione delle istanze di finanziamento dei relativi programmi per l'accesso alle provvidenze di cui all'art. 6. 2. La selezione e valutazione delle istanze di cui al comma 1 e' effettuata sulla base dei seguenti criteri generali: a) numero di aziende aderenti al consorzio, cosi' come definite all'art. 5, comma 1; b) rappresentativita' territoriale del consorzio; c) consistenza della platea sociale e volume d'affari; d) collegamento funzionale tra le aziende aderenti al consorzio nell'ambito della filiera; e) validita' delle attivita' promozionali previste nei programmi; f) numero di aziende di allevamento di bufali presenti nel consorzio. Art. 8. Procedure attuative 1. Le procedure attuative di cui alla presente legge trovano regolare applicazione, fermo restando che l'esecutivita' dei provvedimenti di concessione del finanziamento e' subordinata al parere di conformita' della commissione europea, ai sensi degli artt. 87 e 88 del trattato CE. Art. 9. Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge, a norma degli artt. 43 e 45 dello statuto, e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. Napoli, 22 giugno 2007 BASSOLINO

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