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意大利的法律

Regional Act No. 7 making provision on inland fisheries

颁布于 2005-01-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7-Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne.
语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Toscana
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
inland fisheries, fishery management and conservation, policy/planning, non-commercial fishing, offences/penalties, basic legislation

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  1. Attività faunis tico - venatoria l.r. 7/2005 1 Legg e regio n a l e 03 gen n a i o 200 5 , n. 7 Gestio n e delle risors e ittich e e regola m e n t a z i o n e della pesc a nell e acque intern e . (69) (71) (Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 12.01.2005) INDICE Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI E ORGANIZZATIVE Art. 1 - Ogget to e finalità Art. 2 - Acque interne Art. 3 - Competenze della Regione Art. 4 - Consul ta ittica regionale Art. 4 bis - Esercizio di funzioni con sogget t i terzi Art. 4 ter - Elenco delle associazioni piscatorie dilet tan t is t iche Art. 5 - Competenze delle province Art. 6 - Diritti esclusivi di pesca Art. 7 - Concessione di acque per la piscicoltu ra Capo II PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI Art. 8 - Piano regionale per la pesca nelle acque interne Art. 8 bis - Program m azione degli intervent i Art. 8 ter - Norma transi toria Art. 9 - Piani e proge t t i provinciali per la pesca nelle acque interne Art. 10 - Assetto delle acque ai fini della pesca Art. 11 - Acque di confine Art. 12 - Impianti per la pesca a pagam en to Art. 13 - Retoni Art. 14 - Intervent i sui corpi idrici e salvagua r dia dell'it tiofaun a Capo III - DISCIPLINA DELLA PESCA Art. 15 - Licenze di pesca Art. 16 - Pesca professionale Art. 17 - Pesca dilet tan t is t ica Art. 18 - Commer cio e detenzione di specie ittiche Art. 18 bis - Divieti Art. 19 - Sanzioni amminis t r a t ive Art. 20 - Vigilanza e sanzioni Art. 20 bis - Guardie ittiche volonta rie Capo IV - NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 21 - Regolamen to di attuazione Art. 22 - Elenco delle specie di fauna ittica Art. 23 - Clausola valuta tiva Art. 24 - Abrogazioni Art. 25 - Norme transi torie Art. 26 - Norma finanziaria Art. 27 - Entra t a in vigore Capo I DISPO SIZIO NI GENERALI E ORGANIZZATIVE Art. 1 Ogget to e finalità 1. Nel rispe t to dei principi di tutela e salvagua r dia degli ecosistemi acqua tici , la presen te legge disciplina la gestione della fauna ittica e la pesca nelle acque interne , (45 ) con l'obiet tivo di conservazione, incremen to e riequilibrio delle popolazioni ittiche, per assicura rn e la corre t t a fruibilità. 2. Costituisce esercizio di pesca ogni atto volonta rio diret to alla cattura o all'uccisione di fauna ittica. 3. Ai fini della presen t e legge sono conside ra t i fauna ittica i pesci viventi nelle acque interne. (46 ) 4. La fauna ittica appar tiene a chi legittima m e n t e la cattura . Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 25/1 0 / 2 0 1 7 Attività faunis tico - venato ria l.r. 7/2005 2 Art. 2 Acque interne 1. Sono sogget t e alla disciplina della presen te legge le acque pubbliche interne di interes se per la pesca. 2. Ai fini della presen te legge sono considera t e acque interne quelle a monte della congiungen t e i punti più foranei degli sbocchi a mare di corpi idrici, naturali o artificiali, individua ta tragua rd a n do dal punto più foraneo di una sponda il punto più foraneo dell'alt ra . 3. Sono consider a t e acque interne di intere sse per la pesca tutte le acque pubbliche in cui, per la qualità delle acque stesse, possono vivere popolazioni ittiche allo stato naturale . (47 ) 3 bis. Le aste principali delle acque interne di intere sse per la pesca sono individua te con atto della competen t e strut tu r a della Giunta regionale e inserite in un apposito elenco. (48) 4. La Regione, in accordo con l'autori tà competen t e in mate ria di demanio marit t imo, può (6) collocare segnali al fine di delimita r e le acque interne . 5. I comuni adot tano provvedimen ti al fine di consent i r e a tutti i cittadini l'accesso ai corpi idrici idonei alla pesca e la fruizione delle sponde, anche tenendo conto delle servitù esisten t i . 5 bis. Gli invasi naturali ed artificiali presen t i all'inte rno dei parchi urbani sono gestiti, per le finalità della presen t e legge, dai comuni compete n t i per territo rio. (49 ) Art. 3 Compete n z e della Regione (7) Abrogato. Art. 4 Consulta ittica regionale 1. Il President e della Giunta regionale, entro centoven t i giorni dall'en t r a t a in vigore della presen te legge, istituisce la Consulta ittica regionale , organo consul tivo della Giunta regionale . 2. La Consul ta è presiedu ta dal President e della Giunta regionale o suo delega to ed è composta : a) dal dirigente regionale competen t e ; b) dai rappre s e n t a n t i delle associazioni dei pesca to r i dilet tan t i di cui all'ar t icolo 4 ter; c) da due rappre s e n t a n t i delle associazioni ambientalis te maggiorm e n t e rappre s e n t a t ive riconosciu te a livello regionale; d) da due rappre s e n t a n t i delle associazioni dei pesca tor i professionali maggiorme n t e rappre se n t a t ive e riconosciu t e a livello regionale; e) dal responsabile della strut tu r a competen t e in mate ria di mare dell'Agenzia regionale per la protezione ambiental e della Toscana (ARPAT) o suo delega to. (50 ) 2 bis. Per argome n ti di par ticola re rilievo scientifico il presiden t e della Consulta , anche su propos t a della maggioranza dei componen ti della stessa, può richiede re la par tecipazione di esper ti di istituti di ricerca ed universi tà . (51 ) 3. La Consul ta resta in carica per la dura ta della legislatu ra . 4. La Consul ta formula propos te ed esprime pareri in ordine: a) ai regolame n t i ed alle diret t ive regionali in mater ia ittiofaunis tica; b) alle iniziative di pianificazione ittiofaunistica regionale; (8) c) agli argomen ti propost i dal presiden t e . (9) Art. 4 bis Esercizio di funzioni con sogge t t i terzi (44 ) (70) 1. La compete n t e stru t tu r a della Giunta regionale , previo svolgimen to di procedur e di selezione idonee ad assicura r e il rispet to dei principi di traspa r e nz a , di non discriminazione e di efficienza, può avvalers i di sogget t i terzi, in par ticola r e delle associazioni di pesca to r i di rilevanza nazionale operan t i sul terri to rio regionale e delle associazioni pisca torie dilettan t is t iche iscrit te nell'elenco di cui all'ar t icolo 4 ter, per l'esercizio delle seguen t i funzioni: a) gestione delle zone di frega; b) gestione delle zone di protezione parziale o totale della fauna ittica; c) gestione delle zone a regolame n to specifico; d) gestione di campi gara; e) rilevazione dei retoni di cui all'ar t icolo 13 e degli impianti fissi di pesca; f) gestione degli incuba toi ittici pubblici; g) recupe ro del novellame in acque dove esso non abbia possibilità di sicuro sviluppo e sua Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 25/1 0 / 2 0 1 7 Attività faunis tico - venatoria l.r. 7/2005 3 ridestinazione ; h) recupe ro della fauna ittica a rischio ed intervent i di emerge nz a per la sua tutela; i) interven t i di contenime n to o riduzione e controllo di cui all'ar t icolo 8, comma 3, lette r a e). (52) 2. Con il regolam en to di attuazione della presen t e legge sono disciplinat e le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1. Art. 4 ter Elenco delle associazioni piscatorie dilettant is t iche (53) 1. La Giunta regionale , entro cento t ta n t a giorni dall’entr a t a in vigore della l.r 59/2017, istituisce con deliberazione, presso la competen t e strut tu r a , l'elenco regionale delle associazioni piscator ie dilet tan t i s tiche. 2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le associazioni devono possede r e i seguen t i requisiti: a) essere iscrit t e nel regis t ro regionale delle organizzazioni di volontaria to di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rappor t i delle organizzazioni di volontar ia to con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del regist ro regionale delle organizzazioni del volontar ia to) o essere iscrit t e nel regis t ro regionale delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'ar t icolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di dirit ti di cittadinanza e di pari oppor tuni t à: riordino dei servizi socio- assis tenziali e socio- sanita ri integra t i"); b) avere un minimo di trecento soci residen t i in Toscana; c) avere un'ar t icolazione terri to r iale su almeno tre sedi provinciali in Toscana; d) avere tra i propri fini sta tu t a r i la promozione della pesca dilettan t is t ica e la tutela della fauna ittica. 3. Le associazioni aventi i requisiti di cui al comma 2, presen t a no , entro il 31 dicembr e di ogni anno, richies ta di iscrizione all’elenco alla competen t e strut tu r a della Giunta regionale , che la approva entro il 31 gennaio dell’anno successivo. 4. I requisi ti di cui al comma 2 sono verificati dalla compete n t e strut tu r a della Giunta regionale con periodicità annuale e la verifica della perdita di uno o più degli stessi dete rmina la cancellazione dall’elenco delle associazioni. Art. 5 Compete n z e delle province (10) Abrogato. Art. 6 Diritti esclusivi di pesca 1. Abrogato. (11) 2. Abrogato. (12) 3. La Regione può (13 ) dispor re l'esprop riazione dei dirit t i esclusivi di pesca secondo le vigenti disposizioni in mate ria di esprop riazione per pubblica utilità. 4. I titolari dei dirit ti esclusivi di pesca elaborano un program m a annuale di utilizzazione delle risorse ittiche. 5. Il progra m m a di cui al comma 4 è comunica to alla compete n t e strut tu r a della Giunta regionale (14 ) per territo rio entro il 31 agosto di ogni anno, e si intende approva to in caso di manca to diniego entro il 31 ottobre. 6. I dirit ti esclusivi di pesca esercita ti in virtù di leggi statali in atto alla data di entra t a in vigore della presen t e legge perman gono fino alla loro scadenza. 7. Costituisce causa di decadenza dei dirit ti esclusivi di pesca: a) la manca ta comunicazione alla Regione (15 ) della docume n t azione di cui al comma 2 o del progra m m a annuale di cui al comma 4; b) l'uso non conforme alle finalità della presen t e legge; c) il manca to esercizio per oltre cinque anni. Art. 7 Concessione di acque per la piscicoltura 1. Il piano regionale della pesca nelle acque interne di cui all'ar t icolo 8 (16 ) può prevede r e che una percent u a le fino al 5 per cento dello sviluppo dei corpi idrici, compresi quelli in cui è ammessa la pesca professionale , possa essere ogget to di concessione a scopo di piscicoltura . Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 25/1 0 / 2 0 1 7 Attività faunis tico - venato ria l.r. 7/2005 4 2. La concessione di cui al comma 1 è rilasciat a dalla competen t e strut tu r a della Giunta regionale, per una dura t a non superiore a dieci anni. ( 54) 3. Il disciplinare di concessione fissa le modalità di esercizio, il canone e gli eventual i obblighi ittiogenici, i casi di decadenza , le sanzioni ed i mezzi di composizione delle vertenze . 4. Al fine dell'ese rcizio della piscicoltura i titolari degli impiant i possono richiede re in concessione trat t i di corpo idrico per 200 metri a monte e 400 metri a valle delle prese d'acqua o degli scarichi, per motivi di funzionalità dell'impian to. Tali concessioni non rient ra no nella percen tu a l e di cui al comma 1. Capo II PIANIFICAZIO NE E PROGRA M M A ZI O N E DEGLI INTERVEN TI (18 ) Art. 8 Piano regionale per la pesca nelle acque interne (19 ) 1. Tutte le acque pubbliche interne di intere ss e per la pesca di cui all'ar t icolo 2 sono sogget t e a pianificazione. 2. Il Consiglio Regionale approva il piano regionale per la pesca nelle acque interne. 3. Il piano regionale per la pesca nelle acque interne indica in par ticola re : a) la suddivisione in zone ittiche, indicate all'ar t icolo 10, comma 1, dei corpi idrici di cui all'ar t icolo 2, comma 3 bis; b) i criteri per la realizzazione e la gestione degli istituti previs ti dal regolame n to ; c) la misura dei prelievi per la pesca dilet tan t i s tica , sportiva e professionale , relativame n t e a luoghi, tempi, modi, specie e dimensioni della fauna ittica prelevabile; d) l'elenco delle specie ittiche autoc tone e le misure di tutela da adot ta r e per la loro conservazione; e) l'elenco delle specie ittiche alloctone che necessi tano di intervent i di contenime n to o riduzione ed i relativi metodi di controllo da adot ta r e ; f) le linee di indirizzo per le immissioni ittiche ed i crite ri di gestione degli impianti ittiogenici pubblici della Toscana; g) i corpi idrici sui quali possono essere installa ti i retoni di cui all'ar t icolo 13, tenuto conto dei valori storici e paesaggis tici, delle tradizioni e delle consue tudini, nonché della sostenibili tà rispet to alla risorsa ittica, dete rminan do n e altresì le modalità di esercizio e le misure; h) ogni ulteriore elemen to utile a consegui r e le finalità della presen te legge. 4. Per la predisposizione e il monitoraggio del piano di cui al comma 3, la Regione si avvale dell’ARPAT e può avvale rsi del suppor to tecnico scientifico di istituti di ricerca ed universi tà . Art. 8 bis Program m a zione degli interven t i (20) 1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiet tivi delle politiche regionali in mater ia di pesca nelle acque interne, nonché le tipologie di intervento necessa r ie per l’attuazione degli stessi nell’ambito del Progra m m a regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di progra m m a zione economica e finanzia ria regionale e relative procedur e contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). 2. Al fine di persegui r e gli obiet tivi di cui al comma 1, il Documen to di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'ar t icolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualme n t e , in coerenza con il PRS, le priorità per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiorna m e n t o di cui all'ar t icolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli intervent i da realizzare, tenuto conto degli stanziamen ti del bilancio di previsione. 3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interven t i previsti dal DEFR e a tal fine individua l'ammont a r e delle risorse, i sogge t ti attua to r i e i sogge t ti beneficia ri e le modalità di attuazione degli intervent i . Art. 8 ter Norma transitoria (21) 1. I piani per la pesca nelle acque interne delle province restano in vigore fino all’approvazione del piano regionale per la pesca nelle acque interne approva to ai sensi dell’articolo 8, comma 2, come modificato dalla legge regionale 1 marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amminist r a t ive in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005), nelle par ti relative alla pianificazione dei corpi idrici. Art. 9 Piani e proget t i provinciali per la pesca nelle acque interne (22 ) Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 25/1 0 / 2 0 1 7 Attività faunis tico - venatoria l.r. 7/2005 5 Abrogato. Art. 10 Asset to delle acque ai fini della pesca 1. I corpi idrici della Toscana ai fini della pesca sono suddivisi nelle seguen t i zone ittiche: a) zona a salmonidi; b) zona a ciprinidi; c) zona di foce o ad acque salmas t r e , ovvero specchi lacust r i naturali o artificiali di rilevante superficie. 2. La Regione aggiorna (23) la classificazione dei corpi idrici, quando ciò sia reso necess a r io da variazioni perma ne n t i delle condizioni ambientali . Art. 11 Acque di confine 1. Nei corpi idrici della Toscana di confine inter r eg ionale , in caso di contr as to fra disposizioni in mate ria di pesca, si applica la disciplina più restri t t iva relativamen t e alle misure minime, al numero dei capi, alle specie consen t i t e , ai tempi e ai modi di pesca. 2. Sono di confine: a) i corpi idrici ove la delimitazione sia longitudinale; b) i corpi idrici ove la delimitazione sia perpendicola r e al corpo idrico. 3. La Regione adot ta iniziative per la diffusione delle informazioni relative alle acque di confine. Art. 12 Impianti per la pesca a pagame n to (55) 1. L'esercizio degli impianti per la pesca a pagame n to in acque private , o pubbliche in derivazione, è comunica to alla compete n t e stru t tu r a della Giunta regionale , allegando la seguen t e docume n t azione : a) mappa topografica dell'area in cui ricade l’impianto; b) indicazione delle specie ittiche presen t i e di quelle che si intende immett e r e ; c) indicazione della connet t ività , in entra t a ed in uscita , con il reticolo idrografico pubblico. 2. Entro tren ta giorni dalla comunicazione , la competen t e strut tu r a della Giunta regionale può disporr e , in par ticola re quando l'impianto sia in collegam en to con acque pubbliche, limitazioni relativamen t e alle specie ittiche che possono essere immesse ed in merito all'adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incont rolla t e di fauna ittica. 3. La competen t e stru t tu r a della Giunta regionale può disporr e sopralluoghi negli impianti di cui al comma 1. 4. Negli impianti di cui al comma 1 è consen ti ta la pesca senza licenza. 5. Ai fruitori dell'impian to non è concesso aspor t a r e fauna ittica viva. Art. 13 Retoni (26 ) 1 . Sono denomina t i retoni le bilance con lato della rete superiore a 5 metri . 2. Abroga to. (56) 3. Abroga to. (56) 4. La strut tu r a regionale competen t e può stipula re convenzioni che prevedano la possibilità di accesso ai retoni per fini didat tici e di osservazione , per visite guidat e e per quant 'a l t ro possa risulta r e utile alla diffusione della cultura dell'acqua e alla conoscenza della fauna ittica. 5. Le convenzioni possono prevede re , anche in collaborazione con istituti tecnici e scientifici, forme di monitoraggio della fauna ittica. 6. Dalla data di entra t a in vigore della l.r. 59/2017, è vietata l'installazione di nuovi retoni fino all'approvazione del piano di cui all'ar t icolo 8. (57) Art. 14 Interven t i sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna (58 ) 1. L’immissione nelle acque interne della Regione di specie ittiche alloctone è vietata . 2. La strut tu r a della Giunta regionale competen t e in mater ia di difesa del suolo, in caso di interven t i che compor t ino sommovimen to del fondo alveo, l'inter ruzione o l'asciut t a , anche parziale, del corpo idrico, con il rilascio dell'au tor izzazione prescr ive obblighi ittiogenici per la ricosti tuzione della popolazione ittica ed indicazioni opera tive volte a minimizzare gli impat ti sull'it tiofauna , dete r mina t i Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 25/1 0 / 2 0 1 7 Attività faunis tico - venato ria l.r. 7/2005 6 dalla stru t tu r a competen t e in mate ria di pesca nelle acque interne sulla base dei crite ri definiti dalla Giunta regionale . 3. Nel caso di opere e interven t i che comunqu e compor tino la limitazione, anche temporan e a , delle condizioni biogeniche del corpo idrico, sono previsti obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica nel rispet to delle procedu r e di cui al comma 2. 4. I proge t t i delle opere pubbliche regionali, delle opere di intere sse pubblico e delle opere private che compor tino un'inte r r uzione della continui tà fluviale prevedono la costruzione di strut tu r e idonee a consent i r e la risali ta ed il libero spostam e n to delle specie ittiche; nel caso in cui la realizzazione delle strut tu r e di risalita sia tecnicame n t e impossibile, i sogge t t i intere ss a t i corrispondono annualme n t e alla Regione una somma pari al costo del ripopolamen to ittico del corso d'acqua . In caso di opere regionali sono previs te misure di mitigazione. Capo III DISCIPLINA DELLA PESCA Art. 15 Licenze di pesca 1. L'esercizio della pesca è consent i to a chi sia in possesso di una delle seguen t i licenze: a) licenza di tipo A: di dura t a annuale , autorizza la pesca professionale nonché quella dilettan t is t ica con gli att rezzi di cui alla lette r a b); b) licenza di tipo B: di dura t a annuale , autorizza l'ese rcizio della pesca dilet tan t i s tica con canna, anche munita di mulinello, con la tirlindan a , la mazzacche r a e la bilancia; c) licenza di tipo C: della dura t a di quindici giorni, autorizza la pesca con gli attrezzi di cui alla lette r a b); d) licenza di tipo D: di dura ta giornalie r a , autorizza la pesca sportiva nell'ambi to delle manifest azioni agonistiche, didat tiche o promozionali, secondo le disposizioni del regolamen to di attuazione di cui all'ar t icolo 21. (59) 2. L'impor to delle tasse regionali di concessione a cui è sogget to il rilascio delle licenze di pesca è così dete rmina to: a) euro 50,00 per la licenza di cui al comma 1, lette r a a); b) euro 35,00 per la licenza di cui al comma 1, lette r a b); c) euro 10,00 per la licenza di cui al comma 1, lette r a c); d) euro 1,00 per la licenza di cui al comma 1, lette ra d). 3. Gli effett i della licenza di pesca decorrono dalla data del versam en to della tassa (60 ) di concessione. 4. La licenza di pesca rilasciat a nelle altre regioni e nelle Province autonom e di Trento e Bolzano ha validità sul territo rio regionale della Toscana . Le esenzioni dall’obbligo del possesso della licenza di pesca, eventualm e n t e previste dalle leggi di altre regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, non hanno validità sul terri to rio regionale della Toscana. (5) Art. 16 Pesca professionale 1. L'esercizio della pesca professionale è consent i to nei corpi idrici individua t i a tal fine dal piano di cui all'ar t icolo 8, (30 ) in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa. 2. La pesca professionale può essere eserci ta t a dagli imprendi to r i ittici di cui al decre to legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orien ta m e n to e modernizzazione del set tore della pesca e dell'acqu acol tu r a , a norma dell' articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57 ), in possesso della licenza di cui all' articolo 15 , comma 1, lette ra a), che abbiano provveduto al pagam en to della tassa di concessione regionale di cui all' articolo 15 , comma 2, lette r a a). 3. La licenza per la pesca professionale è rilasciat a dalla compete n t e strut tu r a della Giunta regionale , (31 ) a segui to della dimost r azione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca. 4. La compete n t e strut tu r a della Giunta regionale iscrive (32) i titolari di licenza di pesca professionale in un elenco che viene aggiorna to di norma ogni tre anni, senti ti i pesca to r i iscrit t i, e tenuto conto dei dati semes t r a li di cui al comma 6. 5. La Giunta regionale può (33 ) limitar e l'esercizio della pesca professionale , riconoscendo comunqu e la priorità dei resident i che, singoli o associati , tragga no la maggior par te del proprio reddi to dall 'a t t ività di pesca. 6. I pesca to r i professionali forniscono alla competen t e stru t tu r a della Giunta regionale dati semes t r a li sui prelievi effettua t i . In caso di omissione della fornitura dei dati semes t r ali , la competen t e strut tu r a della Giunta regionale, previa diffida a provvede r e, può sospend e r e la licenza di pesca professionale Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 25/1 0 / 2 0 1 7 Attività faunis tico - venatoria l.r. 7/2005 7 ai sogget t i responsa bili. (34 ) 7. Salvo diversa disposizione, (35 ) nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consent i ta altresì la pesca dilet tan t i s tica , nel rispe t to delle previsioni della presen te legge. Art. 17 Pesca dilet tant is t ica 1. La pesca dilettan t is t ica può essere eserci ta t a da chiunqu e abbia provvedu to al versame n to della tassa di concessione regionale per una delle licenze di cui all' articolo 15 , comma 1, lette re b), c). 2. La licenza di pesca dilettan t is t ica è costituita dalla ricevuta di versame n t o della tassa di concessione regionale in cui sono riport a t i i dati anagrafici del pesca to re nonché la causale del versam en to . La ricevuta di versame n to deve essere esibita unitamen t e a un docume n to di identi tà valido. 3. La licenza di pesca dilet tan t i s tica non è richiest a: a) agli incarica ti di pubbliche funzioni autorizza ti dalla Regione o da enti locali, nell'ese r cizio delle proprie compete nze ; (61 ) b) ai minori di dodici anni, se accompag n a t i da un maggioren n e , responsabile del compor t a m e n t o dei minori negli atti di pesca; c) per la pesca a pagam e n to negli impianti di cui all' articolo 12 e nelle acque in concessione . Art. 18 Com m ercio e detenzione di specie ittiche 1. È vietata la detenzione e il commercio di specie ittiche allo sta to fresco a par ti re dal terzo giorno da quando ne sia vietata la pesca, o quando siano di misura inferiore a quella consen t i t a , ovvero cattu ra t e o uccise con mezzi non leciti. 2. I sogget t i incarica t i della vigilanza sulla pesca possono ispezionar e i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o vendita del pesce e degli altri prodot ti della pesca. 3. Le disposizioni di cui al presen te articolo non si applicano al mate riale allevato o di impor tazione la cui legit tima provenienza risulti da idonea documen t azione . 3 bis. È vietato il commercio di pesci cattur a t i nell'ese r cizio della pesca dilettan t is t ica . (62 ) Art. 18 bis Divieti (63 ) 1. È vietato disporr e reti da pesca a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d'acqua , sbocchi di canali, casca te naturali o artificiali, dalle arca te dei ponti e da sbar r a m e n t i dei corsi d'acqua . 2. Sono altresì vietate le seguen t i attività: a) la pesca con le mani; b) la pesca subacque a ; c) l'uso di sorgent i luminose per attira r e la fauna ittica; d) la pesca mediante prosciuga m e n t o ; e) la pesca con mate riale esploden t e ; f) la pesca con la corren te elett rica; g) la pesca e la pastu razione con sangue o con attivanti chimici, ovvero con sostanze che li conteng a no; h) la pesca mediante sostanze atte ad intorpidire , stordire od uccidere la fauna ittica, nonché la raccolta ed il commercio degli esempla r i stordi ti o uccisi; i) la pesca mediante ancore t t e a lancio e strappo. j) la pesca con l'utilizzo di specie verteb r a t e vive come esca. 3. È vietato abbandona r e sul luogo di pesca esche, ami innesca t i , fili, pesci o quant ' a l t ro possa essere causa di inquinam e n to , danneggia m e n t o di altre specie o turba tiva, anche este tica , dei luoghi. 4. È fatto divieto di pesca nei corsi d'acqua sogget ti ad asciut t a laddove il tra t to bagnato continua t ivame n t e da acque defluent i sia lungo meno di 200 metri . 5. È vietata l'immissione di fauna ittica nelle acque pubbliche senza il documen to di traspor to rilasciato dall'en te gestore per gli impianti ittici pubblici o senza autorizzazione della Regione. 6. Nell'ese rcizio di pesca con la bilancia è vietata la pastu razione . 7. È vietato trasfe r i r e da un luogo ad un altro fauna ittica viva preleva t a nell'ese rcizio della pesca dilet tan t i s tica , salvo i casi espres sa m e n t e autorizza ti dalla Regione e gli interven t i di cui all'ar t icolo 4 bis, comma 1, lette re g) e h). 8. È vietato impedire intenzionalmen t e l'esercizio dell'a t t ività piscator ia ponendo in essere atti di Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 25/1 0 / 2 0 1 7 Attività faunis tico - venato ria l.r. 7/2005 8 ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turba t a o inter ro t t a la regolare attività di pesca o recare molestie ai pesca to r i nel corso delle loro attività. Art. 19 Sanzioni amminis tra tive (64 ) 1. Chi eserci ta la pesca senza essere munito di licenza è sogget to alla sanzione amminist r a t iva da euro 80,00 a euro 480,00. 2. Chi, pur essendon e munito, non è in grado di esibire la licenza, è sogget to alla sanzione amminist r a t iva di euro 30,00. Se entro dieci giorni dalla contes t azione il sogge t to non provvede a dimost r a r e il possesso della licenza valida al momen to del controllo, all'organo che ha opera to l'accer t a m e n t o , è contes t a t a anche la violazione di cui al comma 1. 3. Chi causa morie di fauna ittica è sogget to alla sanzione amminis t r a t iva da euro 300,00 a euro 1.800,00. I responsa bili sono inoltre tenuti a risarcir e alla Regione i costi per la ricosti tuzione del patrimonio ittiofaunistico e per l'eventua le ripristino del corpo idrico. 4. La violazione dei divieti di cui all'ar t icolo 18 bis, commi 5 e 7, compor t a l'applicazione della sanzione amminist r a t iva da euro 400,00 a euro 2.400,00, e un'ulte r iore sanzione da euro 40,00 a euro 240,00, per ciascun capo. 5. La violazione dei divieti di cui all'ar t icolo 18 compor t a l'applicazione della sanzione amminist ra t iva da euro 80,00 a euro 480,00, e un'ulte riore sanzione da euro 40,00 a euro 240,00 per ciascun capo. 6. La violazione dei divieti di cui all'ar t icolo 18 bis, commi 1 e 4, e la violazione alle disposizioni sui luoghi e tempi per l'ese rcizio della pesca di cui all'ar t icolo 21, comma 1, letter a b), compor t a l'applicazione della sanzione amminis t r a t iva da euro 30,00 a euro 180,00. 7. La violazione delle disposizioni sui limiti di cattu r a della fauna ittica di cui all'ar t icolo 21, comma 1, lette r a c), compor t a l'applicazione della sanzione amminist r a t iva da euro 10,00 a euro 60,00 per ogni capo. 8. Fatto salvo quanto previsto dall'ar ticolo 40, comma 2, lette r e d) e f), della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in mate ria di semplificazione, razionalizzazione e competi t ività dei settori agricolo e agroalimen ta r e , nonché sanzioni in mate ria di pesca illegale), la violazione dei divieti di cui all'ar t icolo 18 bis, commi 2, e 6 e la violazione delle disposizioni sulle modalità e mezzi consen ti t i per l'esercizio della pesca di cui all'ar t icolo 21, comma 1, lette r a a), compor t a l'applicazione della sanzione amminis t r a t iva da euro 80,00 a euro 480,00; in caso di uso di mezzi vietati su specie vietate , o di misura vietata , la sanzione è raddoppia t a . 9. La violazione delle disposizioni di cui all'ar t icolo 21, comma 1, lette ra h), relativamen t e alla tabellazione abusiva, compor t a l'applicazione della sanzione amminis t r a t iva da euro 30,00 a euro 180,00. 10. La violazione del divieto di cui all'ar t icolo 18 bis, comma 8, comport a l'applicazione della sanzione amminist r a t iva da euro 300,00 a euro 1.800,00. 11. Le violazioni alle disposizioni della presen te legge e del regolame n to attua t ivo della stessa non espre ss a m e n t e richiama t e nel presen te articolo, compor t ano l'applicazione della sanzione amminist r a t iva da euro 50,00 a euro 300,00. 12. Le sanzioni amminis t r a t ive di cui al present e articolo sono raddoppia t e nel caso in cui le infrazioni siano state commesse da uno dei sogget ti di cui all'ar t icolo 20. 13. Per l'accer t am e n to e la contes t azione delle violazioni alla presen te legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembr e 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in mater ia di sanzioni amminis t r a t ive). Art. 20 Vigilanza e sanzioni (65 ) 1. Sono incarica t i di far osservar e le disposizioni della presen t e legge gli agenti dipende n t i dagli enti locali o di parchi nazionali e regionali, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni dei pesca tor i di rilevanza nazionale operan t i sul territo r io regionale e/o delle associazioni di cui all'ar t icolo 4 ter, delle associazioni venatorie di cui all'ar t icolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeote r m a e per il prelievo venatorio), delle associazioni di protezione ambientale riconosciu te dal Ministe ro dell'Ambiente e della tutela del territo rio e del mare, ed altri ai quali sia att ribui ta la qualifica di guardia giura ta . 2. L'attività di vigilanza ittica volonta ria è svolta dai sogget ti appa r t en e n t i alle associazioni di cui al comma 1 che abbiano consegui to l'attes t a to di idonei tà rilasciato dalla compete n t e strut tu r a della Giunta regionale ai sensi dell'ar t icolo 20 bis ed in posses so della qualifica di guardia ittica volonta ria . 3. Nell'ese rcizio della vigilanza i sogge t t i di cui al comma 1, possono chiede re l'esibizione della licenza, Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 25/1 0 / 2 0 1 7 Attività faunis tico - venatoria l.r. 7/2005 9 del pesca to, di attrezza tu r e da pesca, esche e pasture alle persone trovate in esercizio o attitudine di pesca. Art. 20 bis Guardie ittiche volontarie (66 ) 1. La qualifica di guardia ittica volontar ia è riconosciu ta , ai sensi dell’ar ticolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'ar ticolo 163, comma 3, lette r a b), del decre to legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimen to di funzioni e compiti amminist r a t ivi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), ai cittadini in possesso di attes t a to di idonei tà rilasciato ai sensi del presen t e articolo. 2. L'attes t a to di idoneità è rilascia to dalla strut tu r a compete n t e della Giunta regionale , previo supera m e n to di un esame di idoneità . 3. L'esame di idoneità concerne le mate rie di ecologia e zoologia ittica, legislazione in mater ia di pesca e tecniche e att rezza tu r e da pesca, nonché le nozioni di dirit to amminist r a t ivo e penale necessa r i e per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica. 4. L'esame è svolto davanti ad apposi ta commissione nomina ta dal diret tor e della compete n t e direzione della Giunta regionale e composta da massimo sei membri. La composizione, l'ar ticolazione territo r iale e le regole per il funzionam e n to della commissione d'esam e sono definite con deliberazione della Giunta regionale da adot ta r e entro novanta giorni dall'ent r a t a in vigore della l.r. 59/2017. 5. Per la prepa razione all'esam e di idonei tà la Regione può istituire corsi aventi ad ogget to le mater ie di cui al comma 3. 6. I corsi di cui al comma 5 possono essere organizza ti anche dalle associazioni di cui all'ar t icolo 4 ter, previo nulla osta della Regione. 7. I sogge t t i che, alla data di entra t a in vigore della l.r. 59/2017, siano in possesso della qualifica di guardia ittica volontar ia , continuano a svolgere le funzioni di vigilanza, senza necessi tà di consegui r e l'abilitazione di cui al comma 2. Detti sogge t t i devono partecipa r e ai corsi di cui al comma 5, entro un anno dalla prima attivazione degli stessi , con frequenza obbligator ia per almeno due terzi dei giorni previs ti . Capo IV NOR ME FINALI E TRAN SITO RIE Art. 21 Regolam en to di attuazione (4) 1. Con il regolam en to di attuazione della presen te legge sono disciplina ti , in par ticola r e: a) le modali tà e i mezzi consent i t i per l'esercizio della pesca; b) luoghi e tempi per l'ese rcizio della pesca; c) i limiti di cattu r a della fauna ittica; d) l'istituzione e il funzioname n to delle zone di frega; e) l'istituzione e il funzioname n to delle zone a regolame n to specifico; f) l'istituzione e il funzioname n to delle zone di protezione; g) l'istituzione e il funzioname n to dei campi di gara; h) le tabellazioni; i) il recupe ro del novellame; j) i prelievi a fini di studio e tutela; (67 ) k) abroga ta . (68 ) 2. Il regolame n to è adot ta to entro centot ta n t a giorni dall'en t r a t a in vigore della presen t e legge. Art. 22 Elenco delle specie di fauna ittica 1. La Giunta regionale, entro centot t an t a giorni dall'en t r a t a in vigore della presen t e legge, approva l'elenco delle specie di fauna ittica a rischio o meritevoli di tutela . Art. 23 Clausola valutativa 1. A parti re dal secondo anno dalla data di applicazione delle disposizioni della presen te legge, la Giunta regionale rende periodicame n t e conto al Consiglio regionale sull'a t tuazione della legge e sui risulta t i da essa ottenut i in termini di conservazione, increme n to e riequilibrio della fauna ittica in relazione alle attività di pesca dilettan t is t ica e professionale nelle acque interne . Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 25/1 0 / 2 0 1 7 Attività faunis tico - venato ria l.r. 7/2005 10 2. A tal fine la Giunta regionale presen ta alla commissione consiliare competen t e , entro il primo semest r e di ciascun anno, una relazione compre nd e n t e i seguen t i elemen ti: a) le finalità e gli stati di realizzazione dei proge t ti (39 ) finanziati annualmen t e dalla Giunta, e le criticità emerse nel corso della loro attuazione, con particolar e riferimen to alle iniziative a favore della fauna ittica e dell'ambien t e ; b) il numero, suddiviso per tipologia, delle licenze di pesca dilet tan t i s tica esisten ti; c) abroga ta ; (40 ) d) il numero e l'ammont a r e delle sanzioni comminat e ogni anno, dist ribui te per tipologia di violazione e per localizzazione territo riale . 3. Al termine di ciascun triennio la Giunta regionale , entro sei mesi, trasme t t e altresì alla commissione consiliare compete n t e una relazione compren d e n t e i seguen t i elemen ti: a) l'anda me n to evolutivo della fauna ittica, in par ticola re delle specie a rischio; b) il numero delle licenze di pesca professionale rilascia te , suddiviso per territo r io provinciale . (41 ) 4. La commissione consiliare competen t e , utilizzando gli istituti previs ti dalla disciplina vigente , acquisisce le valutazioni degli esper ti e delle associazioni rappres e n t a t ive dei pesca tor i e degli ambientalis ti relative all'efficacia degli interven t i attua ti e ai risulta ti ottenut i . 5. Le relazioni sono rese pubbliche insieme agli eventuali docume n t i del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. Art. 24 Abrogazioni 1. Sono abroga t e le seguen t i disposizioni: a) legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della fauna ittica e regolame n t azione della pesca dilettan t is t ica); b) letter a c) del comma 1 dell' articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'ese rcizio delle funzioni amminist r a t ive in mate ria di agricoltura , foreste , caccia e pesca); c) legge regionale 16 ottobre 1989 n. 63 (Modifiche alla l.r. 25/1984 "Tutela della fauna ittica e regolame n t azione della pesca dilet tan t i s tica"); d) legge regionale 10 agosto 1992 n. 35 (Modifica dell' articolo 19 della l.r. 25/1984 , già modificata dalla l.r. 63/1989 ); e) articolo 12 bis della legge regionale 28 marzo 1996 n. 26 (Scioglimento del Consorzio regionale di idrobiologia e pesca. Riorganizzazione del sistema dei controlli ambientali e fitosani ta r i . Integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 ); f) legge regionale 14 novembr e 1996 n. 82 (Tutela della fauna ittica e regolame n t azione della pesca dilettan t is t ica " legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 " Modifiche ed integrazioni); g) legge regionale 19 maggio 1999 n. 29 (Modifiche all' articolo 19 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 recan te "Tutela della fauna ittica e regolame n t azione della pesca dilettan t i s tica"); h) lette r a c) del comma 1 dell' articolo 5 della legge regionale 21 dicembr e 2001, n. 65 (Legge finanzia ria per l'anno 2002). Art. 25 Norm e transitorie 1. Le licenze di pesca in corso alla data di entra t a in vigore della presen t e legge manten gono la loro validità fino alla scadenza . Art. 26 Norma finanziaria (3) 1. Le entra t e derivanti dalle tasse di concessione di cui all'ar t icolo 15, comma 2, sono introita t e nella unità previsionale di base (UPB) 111 "Imposte e tasse" del bilancio regionale . 2. Le risorse per l’attuazione degli intervent i di cui alla presen t e legge sono definiti negli atti della progra m m a zione regionale in coerenza con gli stanziamen ti di bilancio e con le disposizioni di cui all'ar t icolo 8 bis. (42 ) 2 bis. Le entra t e derivant i da quanto previs to all'ar t icolo 14, comma 4 sono imputa t e agli stanziamen ti della tipologia di entra t a n. 500 "Rimborsi ed altre entra t e corren t i", Titolo 3 "Entra t e extra t r ibu ta r ie" del bilancio regionale . (43) Art. 27 Entrata in vigore 1. Le disposizioni della presen t e legge si applicano dalla data di entra t a in vigore del regolamen to di attuazione di cui all' articolo 21 . Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 25/1 0 / 2 0 1 7 Attività faunis tico - venatoria l.r. 7/2005 11 Note 1- 2. Note soppress e . 3. Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 111. 4. Regolame n to regionale 22 agosto 2005, n. 54/R . 5. Com ma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 57. 6. Parol e così sostitui te con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 78. 7. Art icolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 79. 8. Le ttera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 79. 9. Let tera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 80. 10. Art icolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 81. 11. Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82. 12. Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82. 13. Pa role così sostitui te con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82. 14. Pa role così sostitui te con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82. 15. Parole così sostitui te con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82. 16. Pa role così sostitui te con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 83. 17. Nota soppress a . 18. Ru brica così sostitui ta con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 84. 19. Arti colo prima sostitui to con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 . 20. Art icolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21. 21. Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 87. 22. Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 88. 23. Pa role così sostitui te con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 89. 24- 25. Note soppress e . 26. Art icolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 91. 27- 29. Note soppress e . 28. Co mma così sostitui to con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 92. 29. Co mma così sostitui to con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 92. 30. Pa role così sostitui te con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93. 31. Pa role così sostitui te con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93. 32. Parole così sostitui te con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93. 33. Par ole così sostitui te con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93. 34. Co mma così sostitui to con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93. 35. Pa role soppres se con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93. 36- 38. Note soppress e . 37. Pa role soppres se con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 94. 38. Co mma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 94. 39. Par ole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 95. 40. Le ttera abrogata con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 95. 41. Parole così sostitui te con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 95. 42. Co mma così sostitui to con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 96. 43. Co mma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 96. 44. Articolo inserito con l.r. 16 giugno 2016, n. 37, art . 1. 45. Parole così sostitui te con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 1 . 46. Comma così sostitui to con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 1 . 47. Comma così sostitui to con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 2 . 48. Comma inserito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 2 . 49. Comma aggiunto con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 2 . 50. Comma così sostitui to con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 3 . 51. Comma inserito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 3 . 52. Comma così sostitui to con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 4 . 53. Articolo inserito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 5 . 54. Comma così sostitui to con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 6 . 55. Articolo così sostitui to con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 8 . 56. Comma abroga to con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 9 . 57. Comma così sostitui to con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 9 . 58. Articolo così sostitui to con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 10 . 59. Lettera così sostitui ta con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 11 . 60. Parole così sostitui te con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 11 . 61. Lettera così sostitui ta con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 12 . 62. Comma aggiunto con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 13 . Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 25/1 0 / 2 0 1 7 Attività faunis tico - venato ria l.r. 7/2005 12 63. Com ma aggiunto con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 14 . 64. Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 15 . 65. Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 16 . 66. Articolo inserito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 17 . 67. Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 18 . 68. Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 18 . 69. Si veda la l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 19 , com ma 2. 70. Si veda la l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 19 , com ma 1. 71. Regolame n to regionale 7 febbraio 2018, n. 6/R . Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 25/1 0 / 2 0 1 7

Regional Act No. 7 making provision on inland fisheries · Nelum