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意大利的法律

Regional Act No. 7 laying down transitional provisions on the cultivation and use of genetically modified organisms in agriculture

颁布于 2008-03-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Legge Regionale No. 7: Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM).
语言
Italian
类型
法令
国家
意大利 · Molise
主题
Environment, Cultivated plants
关键词
genetically modified organism (GMO), pollution control, offences/penalties, biotechnology
类别
agriculture

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 12-03-2008 REGIONE MOLISE DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI COLTIVAZIONE ED USO IN AGRICOLTURA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM). BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 6 del 15 marzo 2008 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La presente legge stabilisce disposizioni transitorie per la salvaguardia delle colture agricole nella regione Molise da possibili contaminazioni con organismi geneticamente modificati (OGM), in assenza di norme per l’applicazione del principio di coesistenza. ARTICOLO 2 (Divieto) 1. Fino all’adozione della disciplina regionale per l’applicazione del principio di coesistenza tra le colture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche, come definito all’articolo 2 del decreto legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito in legge dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2005, n. 5, sono vietati sul territorio regionale la coltivazione e l’uso in agricoltura di specie, varietà e ibridi di piante, materiali di moltiplicazione e sementi geneticamente modificati. 2. La disciplina regionale per l’applicazione del principio di coesistenza tra le colture transgeniche, convenzionali e biologiche di cui al comma 1, è adottata entro l’anno 2009 anche sulla base di criteri concordati con le regioni confinanti mediante apposite intese. ARTICOLO 3 (Sanzioni) 1. La violazione del divieto di cui al comma 1 dell’articolo 2 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00, fatte salve tutte le ulteriori sanzioni stabilite dall’articolo 6 del decreto legge 22 novembre 2004, n. 279, coordinato con la legge di conversione del 28 gennaio 2005, n. 5. 2. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Fermi restando i poteri di vigilanza di altre autorità previsti da leggi nazionali o regionali in materia di OGM, ambiente e sicurezza alimentare, l’A.R.P.A. Molise, tramitel’Osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale, istituito dalla legge regionale 26giugno 2006, n. 12, svolge attività di monitoraggio e di analisi dei prodotti di origine vegetale per verificare l’eventuale presenza di OGM ed ha funzioni di accertamento e di contestazione delle infrazioni al divieto di cui al comma 1 dell’articolo 2. 4. Le sanzioni sono irrogate dalla Regione ed i relativi introiti sono destinati a finanziare le attività dell’Osservatorio di cui al comma 3. ARTICOLO 4 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. 2. La legge è comunicata alla Commissione europea nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 8, comma 1, secondo paragrafo, della direttiva n. 98/34/CE del Consiglio del 22 giugno 1998. Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 12 marzo 2008

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