Regional Act No. 7 amending and supplementing Regional Act No. 23 of 1996 on regional interventions for the promotion and the improvement of marine fisheries and mariculture
颁布于 2005-02-22 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Liguria
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, mariculture, subsidy/incentive, aquaculture
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LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 22-02-2005 REGIONE LIGURIA MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1996 N. 23 (INTERVENTI REGIONALI PER L’INCENTIVAZIONE ED IL CONSOLIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PESCA E DELL’ACQUACOLTURA MARITTIMA) MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 1997 N. 30 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 3 del 9 marzo 2005 Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: ARTICOLO 1 (Inserimento di articoli nella l.r. 23/1996 e successive modifiche ed integrazioni) 1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1996 n. 23 (interventi regionali per l’incentivazione ed il consolidamento delle attività di pesca e dell’acquacoltura marittima) sono inseriti i seguenti articoli: “Articolo 7 bis (Programmi di assistenza tecnica) 1. La Regione concede, nei limiti dello stanziamento di bilancio, contributi alle Associazioni regionali di categoria della pesca marittima per lo svolgimento di azioni volte alla realizzazione di programmi di assistenza tecnica, di cui all’articolo 15, comma 3 del Regolamento CE n. 2792/99, a carattere regionale e di attività connesse con l’applicazione di regolamenti dell’Unione Europea. 2. L’intensità dell’aiuto, nei limiti di cui all’Allegato IV del Reg. CE n. 2792/99, è la seguente: a) fino al 100 per cento per azioni di interesse collettivo, aventi una pluralità di destinatari; b) fino al 40 per cento per azioni di interesse individuale, aventi un unico destinatario. Articolo 7 ter (Modalità di presentazione dei programmi di assistenza tecnica per accedere ai contributi e procedure) 1. Le Associazioni regionali di categoria della pesca marittima, per ottenere i contributi di cui all’articolo 7 bis, presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno apposita domanda con allegato il programma di assistenza tecnica da svolgere nell’anno stesso. 2. La Giunta regionale, sulla base dell’esito dell’istruttoria delle domande, approva i programmi di assistenza tecnica e liquida un acconto pari all’80 per cento del contributo; il restante importo è liquidato ad avvenuta verifica dell’attività svolta. 3. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.”. ARTICOLO 2 (Inserimento dell’articolo 8 bis) 1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 23/1996 è inserito il seguente articolo: “Articolo 8 bis (Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura) 1. E’ istituita la Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura che esprime pareri: a) sulle tematiche indicate da leggi o regolamenti nazionali o regionali; b) sui progetti di sviluppo delle attività di pesca, delle attività ad essa connesse e di acquacoltura; c) su questioni inerenti la pesca in ambito regionale; d) su questioni di natura ambientale che interagiscono con la pesca; e) su progetti di pianificazione delle attività in aree demaniali di interesse per l’attività della pesca professionale. 2. La Commissione consultiva locale di cui al comma 1 è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da: a) il dirigente della Struttura regionale “Allevamento, Caccia e Pesca”, con funzioni di Presidente; b) un funzionario appartenente alla Struttura regionale “Allevamento, Caccia e Pesca” che svolge funzioni di segretario; c) un funzionario regionale esperto in opere marittime ed ecosistema marino; d) un funzionario regionale esperto in materia di sanità veterinaria; e) un funzionario regionale esperto in materia di pianificazione territoriale; f) due rappresentanti delle Capitanerie di Porto; g) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di categoria del settore della pesca e dell’acquacoltura riconosciute a livello nazionale ed operanti sul territorio regionale; h) due esperti di biologia marina designati dall’Università degli Studi di Genova; i) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale; j) un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; k) un rappresentante designato dai direttori dei mercati ittici locali; l) un rappresentante delle Associazioni di pesca sportiva, da queste congiuntamente designato; m) un rappresentante dei commercianti dei prodotti ittici. 3. La Giunta regionale stabilisce i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione di cui al comma 1. 4. In relazione ai problemi posti all’ordine del giorno, possono essere invitate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati.”. ARTICOLO 3 (Modificazione dell’articolo 9) 1. Nell’articolo 9, comma 1 della l.r. 23/1996 è aggiunta la seguente lettera d): “d) La Regione promuove ed attua iniziative volte alla promozione ed alla valorizzazione del settore pesca ed acquicoltura.”. ARTICOLO 4 (Sostituzione dell’articolo 10) 1. L’articolo 10 della l.r. 23/1996 è così sostituito: “Articolo 10 (Osservatorio ligure marino per la pesca e l’ambiente) 1. La Regione Liguria e i suoi enti strumentali possono instaurare rapporti di collaborazione con il consorzio tra società cooperative denominato “Osservatorio Ligure Pesca ed Ambiente” al fine di potersi avvalere delle professionalità, ricerche e dati attinenti le problematiche del comparto marino, acquacoltura e pesca.”. ARTICOLO 5 (Inserimento dell’articolo 12 bis) 1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 23/1996 è inserito il seguente articolo: “Articolo 12 bis (Esenzione dalla notificazione) 1. Gli aiuti concessi per le azioni volte alla realizzazione di programmi di assistenza tecnica poste in essere dalle Associazioni di categoria che operano per conto dei produttori non sono soggetti all’obbligo di notificazione ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento CE n. 1595/2004 dell’8 settembre 2004 “relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea IT L 291/3 del 14 settembre 2004.”. ARTICOLO 6 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti all’U.P.B. 14.104 “Azioni per lo sviluppo del settore pesca ed acquacoltura marittima” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - Area XIV “INDUSTRIA, PICCOLA E MEDIA IMPRESA”. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 22 febbraio 2005 IL PRESIDENTE (Sandro Biasotti)