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意大利的法律

Regional Act No. 65 amending Regional Act No. 3 of 1994 implementing Act No. 157 of 11 February 1992 laying down provisions on the protection of wildlife and restrictions on hunting

颁布于 2013-11-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Legge Regionale n. 65 : Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
语言
Italian
类型
法令
国家
意大利 · Toscana
主题
Wild species and ecosystems
关键词
hunting/capture, hunting gear/hunting methods

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 12 novembre 2013, n. 65 Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 15 novembre 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 3/1994 1. Il comma 6 dell'art. 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), e' sostituito dal seguente: «6. Le province autorizzano gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attivita' venatoria in un determinato sito, in conformita' al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")». 2. Il comma 6-bis dell'art. 34 della legge regionale n. 3/1994 e' sostituito dal seguente: «6-bis. La realizzazione di eventuali manufatti nel sito in cui e' stato autorizzato l'appostamento fisso nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) che disciplinano l'attivita' edilizia, e' consentita a condizione che i manufatti stessi: a) non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi; b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o con strutture tubolari non comportanti volumetrie e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione; c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione; d) non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorche' saltuario o temporaneo». 3. Dopo il comma 6-bis dell'art. 34 della legge regionale n. 3/1994 e' inserito il seguente: «6-ter. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono contenere disposizioni riferite ai manufatti di cui al comma 6-bis, esclusivamente al fine di assicurare la tutela di aree di rilevante interesse paesaggistico e ambientale.». 4 Dopo il comma 6-ter dell'art. 34 della legge regionale n. 3/1994 e' inserito il seguente: «6-quater. I manufatti realizzati con caratteristiche diverse dalle disposizioni del comma 6-bis, e non rientranti pertanto nella fattispecie prevista all'art. 80 della legge regionale n. 1/2005, sono sottoposti a segnalazione certificata d'inizio attivita' (SCIA) ed a procedimento di autorizzazione paesaggistica.». Art. 2 Disposizioni transitorie e finali 1. Gli appostamenti fissi autorizzati ai sensi dell'art. 34, commi 6 e 6-bis, della legge regionale n. 3/1994 precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ove presentino caratteristiche diverse da quelle previste al comma 6-bis, sono rimossi entro il 28 febbraio 2014. 2. Il regolamento di attuazione della legge regionale n. 3/1994, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33/R/2011, e' adeguato alle previsioni della presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 12 novembre 2013 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 5 novembre 2013 (Omissis).

Regional Act No. 65 amending Regional Act No. 3 of 1994 implementing Act No. 157 of 11 February 1992 laying down provisions on the protection of wildlife and restrictions on hunting · Nelum