Regional Act No. 64 making provision in matter of water discharges and laying down amendments to Regional Act No. 88 of 1 December 1998
颁布于 2001-12-21 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Toscana
- 主题
- Water
- 关键词
- pollution control, freshwater pollution, effluent waste water/discharge, authorization/permit, offences/penalties
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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 64 Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 31.12.2001 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 43 ARTICOLO 1 (Oggetto) 1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 concernente disposizioni sulla tutela delle acque dall`inquinamento, come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 concernente disposizioni correttive e integrative del DLgs 152/1999, detta norme in materia di scarico di acque reflue. 2. Ai fini della presente legge si intende per: a) decreto legislativo: il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall`inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall`inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258); b) l. 36/1994: legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche); c) LR 81/1995: legge regionale 27 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della L. 5.1.1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"); d) Autorita di ATO: l`Autorita di Ambito Territoriale Ottimale di cui alla LR 81/1995; e) acque reflue domestiche: le acque reflue domestiche cosi` come definite all`articolo 2, comma 1, lettera g) del d.lgs 152/1999; f) acque reflue urbane: le acque reflue urbane cosi` come definite all`articolo 2, comma 1, lettera i) del DLgs 152/1999; g) acque reflue industriali: le acque reflue industriali cosi` come definite all`articolo 2, comma 1, lettera h) del DLgs 152/1999; h) LR 88/1998: legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell`ambiente, tutela dell`ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112). ARTICOLO 2 (Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura) 1. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue urbane e` di competenza della Provincia. 2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue domestiche e` di competenza del Comune. 3. Qualora da uno stesso insediamento abbiano origine, separatamente, oltre a scarichi di acque reflue urbane e/o industriali, anche scarichi di sole acque reflue domestiche, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura e` di competenza della Provincia. ARTICOLO 3 (Autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura) 1. Lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura e` sempre ammesso e non necessita di autorizzazione. 2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue urbane in pubblica fognatura e` di competenza dell`Autorita di ATO. 3. La Giunta regionale, nel regolamento di cui all`articolo 6, determina i criteri e le modalita con le quali l`Autorita di ATO esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2. Per l`esercizio di tali funzioni l`Autorita di ATO puo` stabilire forme di collaborazione con il Comune sulla base del regolamento di cui all`articolo 6. A tal fine l`Autorita di ATO puo` avvalersi della collaborazione tecnica del gestore. 4. Fino all`affidamento da parte dell`Autorita di ATO del servizio idrico integrato al gestore unico di cui alla LR 81/1995, le funzioni di cui al comma 2 continuano ad essere esercitate dal Comune. 5. E` attribuita all`Autorita di ATO la determinazione delle tariffe per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali sulla base di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della l. 36/1994. ARTICOLO 4 (Modalita di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico) 1. La Giunta regionale, nel regolamento di cui all`articolo 6, definisce le condizioni alle quali le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura sono assoggettabili, ai sensi dell`articolo 45, comma 7, del decreto legislativo, a forme semplificate o tacite di rinnovo da parte del Comune. ARTICOLO 5 (Approvazione del progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ai sensi dell`articolo 47 del decreto legislativo) 1. All`approvazione del progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane provvede il Comune, previo parere vincolante, della Provincia e della Autorita di ATO, per quanto di propria competenza, in relazione anche ai programmi di riutilizzazione delle acque reflue. ARTICOLO 6 (Regolamento regionale) 1. La Giunta regionale, con apposito regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentare legge, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali, provvede a disciplinare: a) l`esercizio, in forma coordinata, da parte degli enti locali e dell`Autorita di ATO delle competenze di cui ai precedenti articoli; b) l`assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all`articolo 28, comma 7, lettera e), del decreto legislativo; c) i trattamenti appropriati di cui all`articolo 31, comma 2, del decreto legislativo in conformita all`allegato 5 al decreto stesso; d) i rinnovi delle autorizzazioni di cui all`articolo 4; e) le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio, che non puo` eccedere i dodici mesi, termine rinnovabile una sola volta in caso di dimostrata necessita tecnica; f) le modalita di versamento al bilancio regionale delle somme di cui all`articolo 57 del decreto legislativo. ARTICOLO 7 (Applicazione delle sanzioni amministrative e destinazione dei relativi proventi) 1. La competenza all`applicazione delle sanzioni amministrative comminate dal decreto legislativo e` attribuita agli enti che, ai sensi della presente legge, esercitano le relative funzioni di amministrazione attiva. 2. La Giunta regionale formula criteri ed indicazioni per l`esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie di cui alla presente legge, anche sulla base di informazioni e dati assunti dagli enti competenti e relativi all`applicazione delle sanzioni amministrative. 3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono versati all`entrata del bilancio regionale secondo le modalita indicate dal regolamento di cui all`articolo 6. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentite l`Autorita di ATO e la Provincia, provvede alla ripartizione di tali fondi per il finanziamento di interventi di prevenzione e di risanamento dei corpi idrici. ARTICOLO 8 (Modifiche alla LR 88/1998) 1. La lettera b) del comma 1 dell`articolo 20 della LR 88/1998 e` sostituita dalla seguente: "b) i programmi di monitoraggio sullo stato della qualita delle acque superficiali e sotterranee, anche a specifica destinazione e di rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici, come definiti ai sensi degli articoli 42 e 43 del DLgs 152/1999." 2. La lettera b) del comma 2 dell`articolo 20 della LR 88/1998 e` abrogata. ARTICOLO 9 (Programmi di controllo) 1. E` attribuita ai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico la definizione dei programmi di controllo di cui all`articolo 49, comma 1, del decreto legislativo. 2. I soggetti di cui al comma 1 attuano i programmi di controllo per mezzo dell`ARPAT ai sensi dell`articolo 3, comma 1, lettera c) e dell`articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell`Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana).