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意大利的法律

Regional Act No. 60 on the protection and promotion of monumental trees and amending article 3 of Regional Act No. 49 of 11 April 1995

颁布于 1998-08-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Toscana
主题
Wild species and ecosystems
关键词
wild flora, cultural heritage, management/conservation, registration, authorization/permit, offences/penalties, protection of species, biodiversity

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  1. LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 60 Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell’art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49. 24.8.1998 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 31 ARTICOLO 1 (Finalita’) 1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della regione, la presente legge detta norme per l’individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale. ARTICOLO 2 (Definizione) 1. Ai fini della presente legge sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico: a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per eta’ o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosita’ o longevita’; b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali. ARTICOLO 3 (Elenco regionale degli alberi monumentali) 1. E’ istituito, presso la Giunta regionale, l’elenco regionale degli alberi monumentali. 2. L’inserimento nell’elenco regionale degli alberi monumentali avviene su proposta dei comuni, ovvero dei soggetti gestori di cui all’articolo 6 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, "Norme sui parchi, le riserva naturali e le aree naturali protette di interesse locale" se territorialmente competenti, in seguito definiti soggetti gestori. L’inserimento puo’ avvenire anche a seguito di segnalazione di singoli cittadini ai comuni o agli enti gestori; in tal caso detti enti sono tenuti a trasmettere la segnalazione alla Giunta regionale, entro 60 giorni dal ricevimento, corredata dal loro parere trasmesso contestualmente al cittadino o all’associazione interessata. 3. La Giunta regionale provvede, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a definire i contenuti informativi tramite una scheda tipo per la presentazione delle proposte di inserimento nell’elenco, che deve contenere almeno i dati caratteristici di vegetazione e i criteri di tutela di cui all’art. 1. 4. La Giunta regionale acquisito il parere della Consulta tecnica di cui all’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, sulle proposte pervenute ai sensi del comma 2, predispone e aggiorna, di norma annualmente, l’elenco degli alberi monumentali. 5. In prima attuazione l’elenco e’ predisposto dalla Giunta regionale entro un anno dell’entrata in vigore della presente legge; le proposte di cui al comma 2 pervengono dai soggetti proponenti alla Giunta regionale entro 90 giorni dall’adozione, da parte di quest’ultima, dell’atto di definizione dei contenuti informativi di cui al comma 3. 6. I comuni territorialmente competenti, ovvero i soggetti gestori, operano gli adeguamenti necessari degli strumenti di pianificazione per l’individuazione delle aree di pertinenza agli alberi monumentali e l’adozione delle relative tutele. 7. L’ARSIA e l’ARPAT, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano l’assistenza per gli aspetti agronomici e di fitopatologia agli alberi dell’elenco di cui al comma 1. ARTICOLO 4 (Modifica dell’art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49) 1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 e’ aggiunta la seguente: "d bis) predisposizione e aggiornamento dell’elenco regionale degli alberi monumentali" ARTICOLO 5 (Tutela e valorizzazione) 1. Gli alberi inseriti nell’elenco sono segnalati in loco come "Albero monumentale protetto. LR 60/98". 2. La Giunta regionale e gli di Enti cui all’articolo 3 comma 2 promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell’elenco, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela nonche’ per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante. ARTICOLO 6 (Abbattimento) 1. L’abbattimento di alberi inclusi nell’elenco di cui all’articolo 3, avviene per esigenze di pubblica incolumita’ o per esigenze fitosanitarie, e comunque dopo aver accertato l’impossibilita’ ad adottare soluzioni alternative. In questo caso l’abbattimento viene autorizzato dai comuni ovvero dai soggetti gestori, previa acquisizione di una perizia tecnica. ARTICOLO 7 (Sanzioni amministrative) 1. Chiunque abbatta senza l’autorizzazione di cui all’articolo 6, o danneggi alberi sottoposti a tutela della presente legge, e’ assoggettato a una sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000 per ogni albero abbattuto. 2. L’area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non puo’ essere utilizzata per diversa destinazione; ad essa si applica la disposizione di cui all’articolo 8, comma 1. 3. All’applicazione delle sanzioni di cui al primo comma provvedono i comuni ovvero i soggetti gestori nel cui territorio e’ stata commessa la violazione con le modalita’ di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche’ della legge regionale 12 novembre 1993 n. 85. Il comune ovvero i soggetti gestori incamerato i relativi proventi che destinano prioritariamente alla cura, tutela, valorizzazione e reimpianto degli alberi monumentali ed eventualmente alle cure colturali dell’alberatura pubblica. ARTICOLO 8 (Obbligo di reimpianto) 1. In caso di abbattimento i comuni ovvero i soggetti gestori dispongono l’obbligo del reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute. 2. Qualora non si ottemperi all’obbligo previsto dal precedente comma entro il termine assegnato per il reimpianto, il comune ovvero i soggetti gestori provvedono d’ufficio e gli inadempimenti sono assoggettati a una sanzione amministrativa pari all’importo minimo previsto dall’articolo 7 comma 1, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute. 3. L’atto emanato ai sensi del comma 1 individua anche il soggetto obbligato ad assicurare le cure colturali e la conservazione. In caso di inadempienza vengono ulteriormente applicate le sanzioni previste dal comma 2. ARTICOLO 9 (Abrogazione) 1. E’ abrogato l’articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82.

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