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意大利的法律

Regional Act No. 6 on initiatives for the management of wild fauna in regional territories where hunting is prohibited

颁布于 2013-04-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Legge regionale n. 6: Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria.
语言
Italian
类型
法令
国家
意大利 · Veneto
主题
Wild species and ecosystems
关键词
wild fauna, management/conservation, special fund, sustainable use

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文本

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  1. Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 (BUR n. 37/2013) INIZIATIVE PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO REGIONALE PRECLUSO ALL’ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ VENATORIA Art. 1 - Finalità e oggetto. 1. La Regione del Veneto interviene con la presente legge per promuovere l’utilizzo di metodi di controllo ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni, finalizzati alla gestione sostenibile della fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio della attività venatoria e per concorrere a sostenere, mediante la costituzione di appositi fondi, gli interventi di apprestamento opere e indennizzo dei danni prodotti alle produzioni agricole e zootecniche o causati da incidenti in sedi stradali dalla fauna selvatica. Art. 2 - Interventi per il contenimento della presenza della fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio della attività venatoria. 1. I metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo della fauna selvatica nelle zone vietate alla caccia e, ove accertata la loro inefficacia, i relativi piani di abbattimento, sono rispettivamente individuati e definiti dagli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica sui rispettivi territori preclusi all’esercizio della attività venatoria, sentito il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 2. Agli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica che non provvedono ad adottare gli atti di propria competenza relativi all’attuazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione al Consiglio delle autonomie locali, assegna un congruo termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, per provvedere, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti inadempienti, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva. 3. All’attuazione degli interventi per il contenimento della fauna selvatica sono abilitati i soggetti già individuati dall’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e abilitati ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ; a tal fine le province attuano adeguate e specifiche iniziative di formazione. Art. 3 - Fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio della attività venatoria. 1. È istituito presso la Giunta regionale il fondo per concorrere alla prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio della attività venatoria. 2. Il fondo di cui al comma 1 partecipa, nei limiti della sua disponibilità, a sostenere interventi e opere per la prevenzione e a indennizzare i danni riconducibili alla presenza della fauna selvatica recati a produzioni agricole e zootecniche e a opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica. 3. Per la gestione del fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo quinto del regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale di cui alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)” e successive modificazioni, relativamente a quanto previsto in materia di tipologie dei danni ammissibili a contribuzione, criteri per la quantificazione e modalità per la richiesta di contributi a titolo di prevenzione e di indennizzo, intendendosi l’elencazione dei soggetti accertatori integrata con la previsione dei soggetti a tal fine individuati fra i soggetti incaricati dell’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di gestione faunistica dagli enti titolari delle relative funzioni in conformità ai rispettivi ordinamenti. Art. 4 - Fondo per i danni causati da incidenti in sedi stradali dalla fauna selvatica. 1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare polizza assicurativa per concorrere al risarcimento dei danni causati a persone e veicoli per l’impatto con fauna selvatica in attraversamento di sedi stradali. 2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, detta disposizioni volte a definire criteri, misure e procedure attuative del comma 1. Art. 5 - Norma transitoria. 1. Nelle more della istituzione del Consiglio per le autonomie locali, la comunicazione di cui al comma 2 dell’articolo 2 è fatta alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali” e successive modificazioni. Art. 6 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” partita n. 4 del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015; contestualmente le dotazioni dell’upb U0023 “Spese generali di funzionamento” e dell’upb U0034 “Servizi integrati agro-faunistico venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca” vengono rispettivamente aumentate di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015. Note (1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 71/2013 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 33/2013) limitatamente ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 2, per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Secondo il Governo, l’articolo 2 è lesivo della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, in quanto al comma 1 non stabilisce che è l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) che accerta l’inefficacia dei metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo della fauna selvatica, al comma 2 prevede una procedura sostitutiva generalizzata per tutti gli enti di gestione, includendovi anche gli Enti di gestione delle aree naturali protette, unici titolari delle competenze in tema di prelievi faunistici venatori ed abbattimenti selettivi e al comma 3 amplia i soggetti abilitati all’attuazione dei piani di abbattimento, comprendendo anche i cacciatori residenti e non stabilendo che i soggetti abilitati possono solo affiancare le guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che di essi intendano avvalersi: giudizio pendente. (2) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 71/2013 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 33/2013) limitatamente ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 2, per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Secondo il Governo, l’articolo 2 è lesivo della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, in quanto al comma 1 non stabilisce che è l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) che accerta l’inefficacia dei metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo della fauna selvatica, al comma 2 prevede una procedura sostitutiva generalizzata per tutti gli enti di gestione, includendovi anche gli Enti di gestione delle aree naturali protette, unici titolari delle competenze in tema di prelievi faunistici venatori ed abbattimenti selettivi e al comma 3 amplia i soggetti abilitati all’attuazione dei piani di abbattimento, comprendendo anche i cacciatori residenti e non stabilendo che i soggetti abilitati possono solo affiancare le guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che di essi intendano avvalersi: giudizio pendente.