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意大利的法律

Regional Act No. 6 on felling of olive trees

颁布于 2011-02-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Legge Regionale n. 6: Disciplina concernente l'abbattimento di alberi di olivo.
语言
Italian
类型
法令
国家
意大利 · Veneto
主题
Cultivated plants
关键词
oleaginous plants, offences/penalties, agricultural commodities
类别
agriculture

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文本

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  1. 1 LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 14-02-2011 REGIONE VENETO DISCIPLINA CONCERNENTE L’ABBATTIMENTO DI ALBERI DI OLIVO BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO N. 14 del 15 febbraio 2011 Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: ARTICOLO 1 Finalità e ambito di applicazione. 1. La Regione del Veneto tutela il patrimonio olivicolo quale elemento caratterizzante il paesaggio, l’ambiente e il territorio agricolo regionale, coniugando tali valori con l’esigenza di assicurare la convenienza economica alla coltivazione agricola delle piante di olivo. 2. L’abbattimento di alberi di olivo è vietato, fatti salvi i casi di cui agli articoli 2 e 3. 3. Ai fini della presente legge, il taglio, l’estirpazione o la cavatura della pianta ai fini di un successivo trapianto sono assimilati all’abbattimento. 4. Non sono sottoposti alla presente disciplina: a) gli alberi di olivo con finalità esclusivamente ornamentale o decorativa dei giardini e parchi; b) gli alberi monumentali di olivo inseriti nell’elenco di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 20 “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali”; c) gli alberi di olivo estirpati nell’ambito di azienda vivaistica da soggetto titolare dell’autorizzazione di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto floro-frutticola e delle piante ornamentali”. ARTICOLO 2 Disciplina relativa all’abbattimento di alberi di olivo. 1. In deroga al divieto di cui all’articolo 1, è consentito l’abbattimento di alberi di olivo, secondo le disposizioni di cui al presente articolo o dell’articolo 3, comma 1, fatti salvi i vincoli e lo specifico regime sanzionatorio per gli oliveti realizzati a fronte dell’erogazione di contributi pubblici. 2. Nei terreni dove non ricorrono vincoli di ordine paesaggistico o idrogeologico, l’abbattimento degli alberi di olivo è consentito previa comunicazione inoltrata almeno trenta giorni prima dal proprietario o dal conduttore in possesso del consenso del proprietario, al comune dove è ubicata la superficie a oliveto oggetto dell’intervento, ai fini della verifica della conformità dell’intervento con gli strumenti urbanistici; decorso tale termine si forma il silenzio-assenso. 3. Nei casi in cui l’area ove sono ubicate le piante sia sottoposta a tutela o vincolo di ordine paesaggistico o idrogeologico, l’abbattimento, su domanda del richiedente, può essere autorizzato dal comune previo provvedimento dell’autorità competente in materia. 4. A compensazione degli alberi da abbattere, può essere previsto l’obbligo di impiantare altrettanti alberi di olivo nel medesimo o in altri fondi di proprietà o condotti dal richiedente, stabilendo altresì 2 modalità e termini dell’impianto. 5. In ogni caso possono essere abbattuti per singola azienda agricola fino a cinque alberi di olivo per biennio, previa comunicazione alle competenti strutture della Giunta regionale almeno trenta giorni prima dell’abbattimento. ARTICOLO 3 Disciplina derogatoria. 1. Nei casi in cui venga rilevata la non conformità con gli strumenti urbanistici, l’abbattimento può essere autorizzato dal comune qualora ricorrano le seguenti circostanze: a) la morte fisiologica della pianta o la permanente improduttività o la scarsa produttività dovuta a cause non rimuovibili; b) l’eccessiva fittezza del sesto d’impianto tale da recare danno all’oliveto o da rendere disagevoli le operazioni colturali; c) l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario finalizzate alla conservazione della stabilità del suolo, a evitare l’erosione dei terreni, a mantenere o ripristinare la corretta regimazione delle acque superficiali, a migliorare l’accessibilità ai fondi; d) l’esecuzione di interventi edilizi di natura privata purché autorizzati dall’ente competente in materia; e) l’esecuzione di opere di pubblica utilità. 2. Le circostanze di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono accertate dalle competenti strutture della Giunta regionale su richiesta del comune. ARTICOLO 4 Sanzioni amministrative. 1. Chiunque abbatte alberi di olivo senza avere effettuato la preventiva comunicazione di cui all’articolo 2, comma 2 ovvero senza aver ottenuto preventivamente l’autorizzazione comunale di cui all’articolo 2, comma 3 o di cui all’articolo 3 o non esegue l’impianto compensativo con le modalità e nei termini prescritti o non esegue o non completa gli interventi e le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), è punito con la sanzione amministrativa di euro 500,00 per ogni albero abbattuto o non impiantato. 2. La Giunta regionale può aggiornare l’importo di cui al comma 1 commisurandolo fino a dieci volte il valore della produzione lorda vendibile annua di un albero di olivo in piena produzione 3. L’abbattimento di cui all’articolo 2 comma 5: a) se effettuato senza la preventiva comunicazione alle competenti strutture della Giunta regionale, è punito con la sanzione amministrativa di euro 200,00 per ogni albero abbattuto; b) se effettuato per un numero di alberi di olivo superiore a cinque per biennio, è punito con la sanzione amministrativa di euro 500,00 per ogni albero abbattuto. 4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”. 5. Le funzioni di vigilanza sono esercitate dal comune competente per territorio a cui compete comminare e introitare le relative sanzioni, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative 3 di competenza regionale”. ARTICOLO 5 Disposizioni attuative. 1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità e le procedure per la sua attuazione. Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 11 febbraio 2011

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