Regional Act No. 6 making provision on integrated agroindustrial production
颁布于 1997-03-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Molise
- 主题
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- 关键词
- agricultural commodities, agricultural development, business/industry/corporations, certification
- 类别
- *
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文本
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Legge Regionale del 24 Marzo 1997, n° 6 Norme per le produzioni agroalimentari integrate. Bollettino Ufficiale n° 07 del 01/04/97 Il Commissario di Governo ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue: Con l'occasione il Governo ha precisato che le concessioni previste dal Regolamento CEE 2078/92 devono essere erogate direttamente dall'E.I.M.A. previa individuazione dei beneficiari da parte della Regione ai sensi delle disposizioni recate dal decreto legge 621/94 convertito nella legge 737/94 e successive leggi di rifinanziamento. Art. 1: FINALITA' 1. La Regione Molise promuove la produzione e la commercializzazione di prodotti agroalimentari di qualita' ottenuti con tecniche e metodologie volte al contenimento dell'impatto ambientale e alla salvaguardia della salute umana. Art. 2: PRODUZIONE INTEGRATA- DEFINIZIONE E PRESCRIZIONI 1. Per "Produzione Integrata" si intende quella ottenuta da coltivazioni nelle quali sia stato adottato un uso ecompatibile dei prodotti chimici di sintesi e di altre pratiche agricole secondo disciplinari di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione, differenziati per tipi di prodotto ed indicanti le tecniche produttive necessarie per ottimizzare le caratteristiche qualitative dei prodotti e per diminuire l'impatto ambientale dei processi produttivi. 2. Le operazioni di lavorazione, conservazione e trasformazione della " produzione integrata ", commercializzata secondo le norme previste dall'art. 4 possono essere effettuate direttamente dalle aziende produttrici singole o associate, dalle imprese cooperative a cui aderiscono le aziende medesime, ovvero da imprese di trasformazione e commercializzazione operanti nel settore agroalimentare previa sottoscrizione di specifici contratti di coltivazione o allevamento. 3. L'Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste formula ed aggiorna annualmente i disciplinari di produzione di cui al comma 1 avvalendosi della collaborazione del Consorzio Regionale Molisano di Difesa e, sentito il parere della Commissione regionale per l'agricoltura biologica e la produzione integrata. 4. I disciplinari di produzione sono approvati dalla Giunta Regionale. Art. 3: MARCHIO COLLETTIVO 1. La Regione e' autorizzata a richiedere il brevetto per appositi marchi collettivi, ai sensi degli artt. 2 e 22, secondo comma, del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 relativamente ai prodotti agroalimentari ottenuti in Molise mediante l'impiego di tecniche idonee al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1. Art. 4: USO DEL MARCHIO 1. Il Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta concede l'uso del marchio collettivo a richiesta di imprese di produzione agricola singole o associate, e/o imprese di trasformazione o commercializzazione operanti nel settore agroalimentare previo specifici contratti di coltivazione e vendita e che si impegnino a rispettare gli specifici disciplinari previsti all'art. 2, a consentire lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 5 e ad utilizzare il marchio esclusivamente per la produzione cui esso si riferisce. 2. La deliberazione di cui al precedente comma 1 determina altresi': a) i prodotti che il marchio contraddistingue nell'ambito dei disciplinari di cui all'art. 2; b) le modalita' di utilizzazione del marchio; c) le modalita' di controllo dei prodotti nelle varie fasi di produzione fino all'immissione sul mercato, anche mediante controlli analitici su campioni prelevati effettuati da laboratori riconosciuti dalla Regione; d) la documentazione relativa alle tecniche adottate fornite dai responsabili delle diverse fasi del ciclo produttivo; e) i tipi di violazione delle norme contenute nella presente legge o nei disciplinari di produzione, graduati in base alla gravita' ed ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6. Art. 5: CONTROLLI 1. La Regione per il tramite del Settore Agricoltura controlla il rispetto delle norme stabilite nella presente nei seguenti modi: a) controlli effettuati nelle aziende agricole tramite le strutture tecniche specialistiche che operano nei programmi di assistenza tecnica sulla lotta fitosanitaria integrata attuati dal Consorzio Regionale Molisano di Difesa e coordinati dall'ERSAM ovvero dal competente Settore Assistenza Tecnica dell'Assessorato all'Agricoltura. Lo stesso Ente rilascia anualmente alle aziende interessate attestazione di conformita' delle operazioni colturali ai disciplinari di produzione previsti all'art. 2. Tale attestazione di conformita' e' condizione essenziale per le aziende agricole che intendono richiedere l'autorizzazione all'uso del marchio collettivo; b) controlli qualitativi nei luoghi di trasformazione e commercializzazione con verifica della documentazione; c) analisi sui residui di fitofarmaci e sul grado di maturazione, fatti su campioni prelevati sia nelle aziende di produzione che nei centri di condizionamento. 2. L'ammnistrazione regionale, con provvedimento di Giunta, puo' mettere in atto un integrale sistema di controllo di certificazione, in aggiunta a quelli indicati al precedente comma 1, attraverso apposite convenzioni con societa' di certificazione operanti secondo gli standard di qualita' dell'UNI. Art. 6: SANZIONI 1. La violazione delle norme stabilite nella presente legge, nei disciplinari di produzione o nel provvedimento di concessione di uso del marchio viene contestata agli interessati dal responsabile del Settore Agricoltura. Lo stesso responsabile a seconda della gravita' dell'infrazione propone alla Giunta Regionale il semplice richiamo ovvero, per i casi previsti nel provvedimento di concessione all'uso del marchio, la sospensione o la revoca dello stesso provvedimento. 2. E' violazione di particolare gravita' impedire o rendere volutamente difficoltoso lo svolgimento dei controlli previsti all'art. 5. 3. L'inosservanza delle norme contenute nei disciplinari di produzione integrata da parte delle aziende agricole comporta altresi', per l'annata in corso, l'esclusione dai benefici previsti all'art.7. 4. La Giunta Regionale si pronuncia sul tipo di sanzioni da comminare. Art. 7: INCENTIVI 1. Alle aziende agricole che si impegnano a rispettare i disciplinari di produzione integrate e che si assoggettano al sistema di controllo previsto nell'articolo 5, oltre all'uso del marchio collettivo ed ai servizi previsti nel successivo articolo 8, saranno concessi i benefici di cui all'impegno Ä A Å, azioni A.l.l e A.1.2 del regolamento CEE n. 2078/92. Art. 8: PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA E DI DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE SULLA LOTTA FITOSANITARIA INTEGRATA 1. La Regione Molise al fine di assicurare il necessario supporto tecnico agli imprenditori che adottano il metodo della lotta fitosanitaria integrata e garantire una corretta informazione, diffusione e controllo del metodo medesimo presso le categorie agricole interessate provvede, per il tramite dell'ERSAM, alla formulazione, con le modalita e procedure di cui alle leggi regionali n. 1/84 e n. 22/88, di programmi poliennali di lotta integrata interessanti in particolare: a) l'assistenza tecnica, la divulgazione e l'informazione riferita all'attivita' legata alla lotta fitosanitaria integrata, da realizzare con il personale tecnico della divulgazione specializzato nel settore fitopatologico ai sensi dei regolamenti CEE n 270/79 e n. 1760/87 e con il personale tecnico dei Consorzi di Difesa; b) gli studi e le ricerche di interesse regionale finalizzati all'individuazione di tecniche di produzione che tentano a ridurre l'uso dei fitofarmaci o ad individuare strategie di lotta integrata che riducano rapidamente l'inquinamento; c) 1a messa a punto di una rete di monitoraggio degli eventuali residui dei pesticidi e disserbanti sulle principali produzioni agricole regionali, destinate sia all'alimentazione allo stato fresco sia ai circuiti di trasformazione e conservazione dei prodotti alimentari, tramite una serie di analisi da effettuare prima della loro immissione in commercio, il piano annuale di analisi e' programmato ed attuato dall'ERSAM previ opportuni accordi con il Consorzio Regionale Molisano di Difesa di Campobasso il quale gestisce un laboratorio dotato di apparecchiature di proprieta' della Regione. Il prelievo dei campioni e' effettuato presso aziende i cui titolari aderiscono volontariamente al programma di analisi sopraddetto; alla segnalazione delle aziende aderenti alla campagna di campionatura possono collaborare le associazioni dei produttori riconosciute in sede regionale e direttamente interessate in relazione ai settori di produzione presi in esame; d) seminari di aggiornamento professionale per permettere un continuo adeguamento delle conoscenze tecniche, nel settore della lotta fitopatologica, al personale addetto alla divulgazione. 2. Sulla base dei programmi poliennali di lotta fitosanitaria integrata di cui al comma 1, l'ERSAM formula ed attua con le modalita' e procedure di cui alla legge regionale 21 novembre 1988, n. 22, programmi stralcio annuali di assistenza tecnica e progetti di ricerca applicata di interesse regionale nello specifico settore, compresi i progetti che individuano di anno in anno le produzioni su cui si ritiene utile effettuare le analisi dei residui dei fitofarmaci presenti nelle derrate destinate all'alimentazione ed i programmi di seminari destinati all'aggiornamento dei tecnici. 3. Le azioni previste dal presente articolo sono incluse nel sottoprogramma 4.3 - servizi di sviluppo in agricoltura e divulgazione - del Progrgamma Operativo Plurifondo 1994 - 1999 ed i cui fondi comunitari e nazionali sono iscritti nel bilancio di previsione di spesa 1995. Art. 9: NORMA FINANZIARIA 1. La Regione per l'erogazione dei benefici di cui all'art. 7 e per il finanziamento delle azioni previste nell'art. 8 utilizzera' i fondi del Programma Operativo Plurifondo 1994/99 cofinanziato con fondi CEE - FEOGA e fondi Nazionali mediante capitoli di spesa appositamente istituiti con la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1997. 2. Per gli esercizi successivi si provvedera' con le relative leggi di bilancio. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.