跳到主要内容
Nelum
意大利的法律

Regional Act No. 6 amending Regional Act No. 39 of 21 March 2000 on forestry

颁布于 2001-01-31 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Toscana
主题
Forestry
关键词
forest management/forest conservation, forestry protection measures, timber extraction/logging, land clearing

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2001, n. 6 Modifiche della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 "Legge forestale della Toscana". 2.2.2001 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 4 ARTICOLO 1 (Modifiche all`articolo 39 della LR 39/2000) 1. Dopo il n. 11) della lettera b) del comma 4 dell`articolo 39 e` aggiunto il seguente: 11 bis) gli interventi nelle aree di effettiva produzione di tartufi delimitate ai sensi dell`articolo 15 comma 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 "Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni". ARTICOLO 2 (Modifiche all`articolo 40 della LR 39/2000) 1. L`articolo 40 e` sostituito dal seguente: ARTICOLO 40 (Approvazione del regolamento forestale) 1. La Giunta regionale approva, previa comunicazione alle commissioni consiliari competenti, il regolamento di attuazione della presente legge avente il contenuto di cui all`articolo 39. 2. Il regolamento di cui al comma 1 costituisce anche il riferimento per la predisposizione, da parte delle Province, del regolamento forestale e indica, altresi`, quali disposizioni non sono derogabili dai regolamenti forestali provinciali. 3. Successivamente all`entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 la Provincia adotta il regolamento forestale e lo trasmette ai Comuni, presso i quali e` depositato per trenta giorni. Dell`avvenuto deposito e` dato avviso, a cura della Provincia, nel Bollettino Ufficiale della Regione ed attraverso i mezzi di comunicazione maggiormente diffusi in ambito provinciale. 4. Nei trenta giorni successivi al deposito chiunque puo` presentare osservazioni. 5. Entro i successivi sessanta giorni la Provincia, tenuto conto delle osservazioni, approva il regolamento forestale. Il regolamento e` pubblicato nel Bollettino Ufficiale e entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione. 6. Le Province adeguano il proprio regolamento forestale vigente alle modifiche eventualmente apportate dalla Giunta regionale al regolamento di cui al comma 1 entro un anno dalla loro approvazione. Decorso tale termine si applicano, nelle singole Province le disposizioni del regolamento di cui al comma 1 anche se in contrasto con quelle dei regolamenti forestali. 7. Le Province provvedono alla revisione del regolamento forestale nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo. ARTICOLO 3 (Inserimento dell`articolo 47/bis nella LR 39/2000) 1. Dopo l`articolo 47 e` inserito il seguente: ARTICOLO 47 bis (Taglio colturale) 1. Per taglio colturale s`intende il taglio che rientra nell`ordinaria attivita` silvana e che e` condotto con modalita` tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialita` evolutive, favorendo la biodiversita` e tutelando l`assetto idrogeologico. 2. Per tagli colturali s`intendono, in particolare, i seguenti purche` non comportino trasformazione del bosco ai sensi dell`articolo 41 e siano eseguiti con le modalita` previste dal regolamento forestale di cui all`articolo 39: a) le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti; b) i tagli fitosanitari; c) i tagli di ricostituzione e riconversione dei castagneti da frutto; d) i tagli destinati al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco e da altri eventi calamitosi, nonche` alla riduzione del rischio di incendi boschivi e di dissesto idrogeologico ed all`eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumita`; e) i tagli a carico della vegetazione arborea e arbustiva destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione nell`ambito della manutenzione necessaria al mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti, della viabilita` pubblica e delle opere e sezioni idrauliche; f) i tagli di avviamento dei boschi cedui all`alto fusto; g) i tagli di utilizzazione con riserva di matricine dei boschi cedui; h) i tagli successivi, i tagli saltuari, i tagli di utilizzazione a buche o strisce di superficie inferiore ad ettari 1 nei boschi d`alto fusto. 3. I tagli colturali, comprese le opere connesse di cui all`articolo 49 per la cui esecuzione non sia necessario il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, si attuano nelle forme previste ed autorizzate dalla presente legge e per essi non e` richiesta, ai sensi dell`articolo 152 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell`articolo 1 della legge 8 ottobre 1997 n. 352", l`autorizzazione di cui all`articolo 151 del citato decreto legislativo. ARTICOLO 4 (Modifiche all`articolo 48 della LR 39/2000) 1. Il comma 4 dell`articolo 48 e` sostituito dal seguente: 4. Il piano dei tagli e` obbligatorio per le aziende che comprendono boschi di superficie accorpata superiore a 100 ettari. Per le aziende ricadenti in piu` Province, e` competente la Provincia nel cui territorio e` posta la maggior parte della superficie boscata. ARTICOLO 5 (Modifiche all`articolo 53 della LR 39/2000) 1. Il comma 1 dell`articolo 53 e` sostituito dal seguente: 1. L`estrazione del sughero della quercia sughera e` consentita solo quando il fusto abbia raggiunto una circonferenza di 60 centimetri misurata a metri 1,30 da terra e sopra scorza. La parte di fusto decorticata non deve superare in altezza il triplo della misura della circonferenza. ARTICOLO 6 (Modifiche all`articolo 62 della LR 39/2000) 1. L`articolo 62 e` sostituito dal seguente: ARTICOLO 62 (Tutela della flora spontanea) 1. Per la tutela della flora spontanea delle aree forestali, su tutto il territorio regionale, si applica la disciplina di cui alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche Modifiche alla LR 23/1/1998, n. 7 - Modifiche alla LR 11/4/1995, n. 49. ARTICOLO 7 (Modifiche all`articolo 68 della LR 39/2000) 1. Il comma 2 dell`articolo 68 e` abrogato. ARTICOLO 8 (Modifiche all`articolo 82 della LR 39/2000) 1. Il n. 1) della lettera a) del comma 1 dell`articolo 82 e` sostituito dal seguente: 1. ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove e` stata effettuata la trasformazione dei boschi in altra qualita` di coltura o in altra categoria di destinazione d`uso in deroga ai divieti di cui all`articolo 76, comma 7, e all`articolo 43. 2. Il n. 3) della lettera b) del comma dell`articolo 82 e` abrogato. ARTICOLO 9 (Modifiche all`articolo 88 della LR 39/2000) 1. L`articolo 88 e` sostituito dal seguente: ARTICOLO 88 (Disciplina transitoria per la tutela e il corretto uso del bosco e dell`area forestale) 1. Le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti rimangono in vigore, in tutti i boschi, fino all`entrata in vigore del regolamento regionale di cui all`articolo 40 comma 1. 2. Le disposizioni del regolamento regionale di cui all`articolo 40 comma 1, si applicano, nelle singole Province, fino all`entrata in vigore dei regolamenti forestali. ARTICOLO 10 (Modifiche all`articolo 91 della LR 39/2000) 1. Il comma 2 dell`articolo 91 e` sostituito dal seguente: 2. A quanto previsto dal comma 1, fanno eccezione i piani di gestione di foreste pubbliche, e private, i piani dei tagli, i piani di coltura ed il piano operativo AIB vigenti, - che mantengono validita` fino alla loro scadenza. 2. Dopo il comma 2 dell`articolo 91 e` aggiunto il seguente: 2bis. Le norme eventualmente in contrasto con la presente legge, contenute nei piani di cui al comma 2, mantengono la loro validita` fino all`entrata in vigore del regolamento di cui all`articolo 40 comma 1. ARTICOLO 11 (Modifiche all`articolo 96 della LR 39/2000) 1. Il comma 3 dell`articolo 96 e` sostituito dal seguente: 3. La lettera e) del comma 1 dell`articolo 4 e` sostituita dalla seguente: e) coltivazioni arboree ed erbacee, attestazione per i terreni vitati ai fini dell`iscrizione dell`albo dei vigneti. ARTICOLO 12 (Inserimento dell`articolo 96/bis nella LR 39/2000) 1. Dopo l`articolo 96 e` inserito il seguente: ARTICOLO 96bis (Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1997, n. 9 "Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo forestale") 1. La lettera c) del comma 1 dell`articolo 6 e` sostituita dalla seguente: c) la restante percentuale alla Regione per effettuare interventi di ampliamento, miglioramento e valorizzazione del restante patrimonio agricolo-forestale, nel rispetto delle finalita` di cui all`articolo 27 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana" nonche` per sostenere le iniziative nelle zone montane ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 "Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna". La Giunta regionale determina annualmente, sulla base dello stato di avanzamento della procedura di alienazione, la quota da destinare al fondo per la montagna. ARTICOLO 13 (Modifiche all`allegato B "Complessi del patrimonio agricolo forestale della Regione" della LR 39/2000) 1. Gli enti competenti del complesso 33. Monti Pisani sono sostituiti dai seguenti: Comuni di Calci, Buti, Vicopisano, Comunita` montana Area Lucchese - zona N. 2. L`ente competente del complesso 51. Monte Penna e` sostituito dal seguente: Comunita` montana Amiata Grossetana - Zona 1/1. 3. Dopo il complesso 54, e` aggiunto il seguente complesso: 55. Monteaquilaia (164) Arcidosso (164) C.M. Amiata Grossetana Zona I/1. ARTICOLO 14 (Modifiche all`allegato C "Spese protette della flora spontanea della Toscana" della LR 39/2000) 1. L`allegato C) e` abrogato.