Regional Act No. 55 laying down restrictions on hunting of migratory game in hunting reserves
颁布于 1975-06-09 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Lazio
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- birds, hunting/capture, migratory species, dangerous animal/harmful animal, protection of species, wild fauna, biodiversity
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文本
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LAZIO L.R. 9 Giugno 1975, n. 55 Limitazioni all'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nelle riserve di caccia. (1) Art. 1 Nelle riserve di caccia è vietata ogni forma di esercizio venatorio alla selvaggina migratoria, fatta eccezione per palmipedi, trampolieri e columbidi. Il comitato provinciale della caccia, su conforme parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, può permettere nelle riserve, sotto determinate condizioni e nel periodo di esercizio venatorio, la caccia agli storni, ai passeri ed ai tordi per la protezione delle colture. Note: (1) Pubblicata sul Bur 30 giugno 1975, n. 18. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 22 settembre 1975, n. 253.