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意大利的法律

Regional Act No. 53 on genetically modified microorganisms

颁布于 2000-04-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Toscana
主题
Food and nutrition, Cultivated plants
关键词
genetically modified organism (GMO), internal trade, packaging/labelling, inspection, offences/penalties, food safety and quality, biotechnology
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. LEGGE REGIONALE 6 aprile 2000, n. 53 Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (O.G.M.). 17.4.2000 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 17 ARTICOLO 1 (Finalita’) 1. La Regione Toscana, ai fini della tutela della salute, quale fondamentale diritto della persona, promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi per la salute umana e per l’ambiente derivanti dalla coltivazione, dalla produzione e dal consumo di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.). ARTICOLO 2 (Divieto di coltivazione e di produzione) 1. Per i fini di cui all’articolo 1 e per mantenere e preservare la presenza dei geni naturali, anche secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 luglio 1997, n.50 "Tutela delle risorse genetiche autoctone", la Regione Toscana vieta la coltivazione e la produzione di specie che contengono la presenza di organismi geneticamente modificati (O.G.M.). ARTICOLO 3 (Etichettatura) 1. In attuazione delle norme comunitarie in materia di etichettatura e, in particolare, del Reg.( CE) n. 1139/98 del Consiglio, del 26 maggio 1998, i prodotti alimentari commercializzati nel territorio della Regione, se contenenti O.G.M. o prodotti derivati, dovranno indicare tale presenza in un’apposita etichetta da apporsi su ogni singolo prodotto. 2. A tal fine, e’ fatto obbligo ai gestori degli esercizi commerciali che operano sul territorio regionale, di verificare che i prodotti messi in vendita siano dotati dell’apposita etichetta. ARTICOLO 4 (Divieto di somministrazione di prodotti contenenti O.G.M.) 1. Nelle more di protocolli e normative comunitarie utili alla valutazione dell’impatto sulla salute umana e sull’ambiente, e’ vietata la somministrazione di prodotti contenenti O.G.M. nelle attivita’ di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica, degli ospedali e luoghi di cura della Regione, degli uffici della Regione, delle Province e dei Comuni. 2. I soggetti gestori delle attivita’ di cui al comma 1 hanno l’obbligo di verificare, attraverso la richiesta di apposita dichiarazione del fornitore, l’assenza di O.G.M. ARTICOLO 5 (Informazione ed educazione) 1. Per il conseguimento delle finalita’ di cui alla presente legge la Giunta regionale organizza e realizza, all’interno dei propri programmi sull’educazione alimentare e nella divulgazione agricola, campagne di informazione ed educazione del cittadino, dirette in maniera particolare agli operatori agricoli, scolastici e sanitari, sui rischi possibili derivanti dall’introduzione di prodotti contenuti O.G.M. nell’alimentazione e nell’ambiente. ARTICOLO 6 (Controlli e sanzioni) 1. Il controllo su quanto previsto all’articolo 2 e’ esercitato dall’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA), di cui alla legge regionale 10 giugno 1993, n.37 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) e successive modificazioni. A tal fine, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emanera’ apposito regolamento contente la disciplina del controllo. 2. Le imprese agricole che utilizzano O.G.M. dovranno restituire, entro sei mesi dalla comunicazione dei risultati del controllo, i contributi finanziari, maggiorati degli interessi legali, ottenuti dalla Regione negli ultimi cinque anni a far data dal momento del controllo stesso e di provenienza, oltre che regionale, anche nazionale e comunitaria. 3. Gli esercizi commerciali che commercializzano prodotti contenti O.G.M. senza l’apposita etichetta sono sanzionati con la chiusura dell’esercizio commerciale fina ad un massimo di quindici giorni. 4. Nei contratti di appalto di ristorazione nelle mense scolastiche, degli istituti ospedalieri e degli uffici della Regione, delle Province e dei Comuni, dovranno essere previste norme che stabiliscano la risoluzione del contratto stesso a seguito dell’accertamento di violazione del divieto previsto all’articolo 4.

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