Regional Act No. 52 on new interventions in the forestry field
颁布于 1984-08-21 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Sicilia
- 主题
- Forestry, Land and soil
- 关键词
- forest management/forest conservation, erosion, policy/planning, soil conservation/soil improvement
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LEGGE REGIONALE N. 52 DEL 21-08-1984 REGIONE SICILIA Nuovi interventi nel settore forestale. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 36 del 22 agosto 1984 Regione Siciliana L'Assemblea Regionale ha approvato Il Presidente regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Gli interventi della Regione in materia di difesa e conservazione del suolo, di tutela degli equilibri ambientali e di conservazione della natura devono essere attuati in conformità del piano generale di massima previsto dall' art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36. L' Amministrazione regionale, per la redazione del piano suddetto, si avvale dell' apporto di un Comitato tecnico - scientifico con il compito di coordinare gli studi, le ricerche e l' elaborazione degli atti relativi. Il piano dovrà essere redatto entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 2 Il Comitato di cui all' art. 1, nominato con decreto del Presidente della Regione, è così composto: rettori delle Università degli studi di Catania, Messina e Palermo, o loro delegati; 9 docenti universitari, uno per ogni facoltà , scelti, ove possibile, fra terne designate, rispettivamente, dai consigli delle facoltà di architettura, agraria, ingegneria e scienze matematiche, fisiche e naturali dell' Università di Palermo; delle facoltà di agraria, ingegneria e scienze matematiche, fisiche e naturali dell' Università di Catania; delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e medicina veterinaria dell' Università di Messina; il direttore regionale della programmazione; i direttori regionali dell' Assessorato dell' agricoltura e della foreste; il direttore regionale dell' Assessorato dei lavori pubblici; il direttore regionale dell' Assessorato del territorio e dell' ambiente; il direttore regionale dei beni culturali ed ambientali; il direttore regionale dell' Assessorato dell' industria; l' ispettore regionale tecnico; il provveditore alle opere pubbliche di Palermo. Il Comitato è presieduto da un coordinatore, scelto fra esperti di provata competenza tecnica, scientifica ed amministrativa in materia di difesa e conservazione del suolo, nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore regionale per la agricoltura e le foreste. Le funzioni di segreteria del Comitato sono disimpegnate dall' ufficio di coordinamento di cui al successivo art. 4. Il Comitato riferisce periodicamente sull' andamento degli studi e delle ricerche ed entro il 30 giugno di ogni anno presenta la relazione di cui al successivo art. 6 al Presidente della Regione che, ogni qualvolta lo ritenga necessario, potrà convocare il Comitato stesso per le opportune verifiche di attuazione. Le Università di Catania, Messina e Palermo potranno collegarsi tra loro, ai sensi e per gli effetti dello art. 91 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, al fine di costituire un Centro interuniversitario che provvederà ad eseguire gli studi e le ricerche di cui sopra in base alle direttive del Comitato tecnico - scientifico. Ove non si provveda alla costituzione del Centro suddetto, ciascun Ateneo potrà organizzare l' esecuzione degli studi e delle ricerche mediante l' affidamento degli stessi agli istituti o dipartimenti universitari. ARTICOLO 3 Le somme occorrenti per le strumentazioni, le dotazioni mobili, le spese di funzionamento e quant' altro occorra per le finalità di cui agli articoli precedenti, saranno versate annualmente al Centro interuniversitario o a ciascun Ateneo i quali utilizzeranno i fondi secondo le norme di contabilità previste dai propri ordinamenti e regolamenti. Il piano di riparto delle somme stanziate in ciascun esercizio finanziario sarà adottato dal Comitato tecnico scientifico. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Centro interuniversitario e/ o ciascun Ateneo presenteranno una relazione analitica dimostrativa dell' utilizzazione delle somme nell' anno precedente. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per gli esercizi finanziari dal 1984 al 1986 la complessiva spesa di lire 15.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni a carico dell' esercizio in corso. Per gli esercizi 1987 e 1988 la spesa sarà determinata ai sensi dell' art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. ARTICOLO 4 Per assicurare anche il collegamento con gli organismi universitari, è istituito, alle alle dipendenze della direzione regionale delle foreste, apposito ufficio di coordinamento che curerà rilevamenti, studi ed elaborazione di dati e di atti, secondo le direttive del Comitato tecnico - scientifico di cui all' art. 2. All' ufficio di coordinamento di cui al primo comma, che assolverà anche le funzioni di segreteria del Comitato tecnico - scientifico, è preposto un dirigente tecnico forestale di provata capacità tecnica ed esperienza, con almeno quindici anni di anzianità nella qualifica. Alle spese di funzionamento del predetto ufficio provvede l' Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana. ARTICOLO 5 Il piano generale di massima, articolato in piani di bacino, corrispondenti alle singole unità idrografiche nel territorio regionale, deve prevedere: le direttive generali in base alle quali devono essere attuati gli interventi per la difesa del suolo e la sistemazione idraulica e idrogeologica; le opere idrauliche, idraulico - forestali, idraulico agrarie, nonchè tutti gli interventi destinati alla sistemazione del bacino, alla regolazione dei corsi d' acqua, alla difesa degli abitati contro i movimenti franosi e gli altri fenomeni di dissesto e le esondazioni dei fiumi e dei torrenti, con l' indicazione delle priorità di intervento; le opere di forestazione, di formazione e miglioramento di prati e pascoli, di consolidamento dei terreni ed ogni altro intervento concernente la conservazione del suolo; gli interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo e di difesa dei boschi dagli incendi; gli interventi relativi alla protezione della natura, alla tutela ed alla valorizzazione dell' ambiente, nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni degli organi previsti dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98; il programma di acquisizione al demanio forestale della Regione di boschi, di terreni nudi, boscati e cespugliati necessari per la costituzione di aziende silvo - pastorali e faunistiche e per l' attuazione degli altri compiti istituzionali dell' Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana; l' indicazione delle zone da assoggettare a particolari limitazioni con speciale riguardo alla difesa del suolo, alla regolazione dei corsi d' acqua ed ai vincoli di carattere paesaggistico, naturalistico ed idrogeologico; gli interventi volti a regolare l' estrazione di materiali litoidi dagli alvei o, in funzione della loro capacità effettiva di ripascimento, le limitazioni ed i vincoli per finalizzarli alla destinazione ed al riequilibrio dei corsi d' acqua; le opere di bonifica e di bonifica montana connesse alla difesa del suolo e quelle da attuarsi anche fuori dai comprensori in atto classificati; le previsioni concernenti la costruzione di piccoli e medi serbatori artificiali per la regolazione delle piene e per l' utilizzazione dell' acqua a scopi irrigui e plurimi nelle zone montane o collinari interne; il proseguimento e completamento delle opere idrauliche, idraulico - forestali, agrarie, di rimboschimento e di riforestazione nonchè di altre opere di difesa del suolo già intraprese, in quanto compatibili con le finalità del piano di bacino. Il piano generale di massima deve contenere le previsioni finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi indicati per ciascun bacino idrografico, nonchè quelle occorrenti per le opere a carattere irriguo e per l' attuazione delle opere di manutenzione ordinaria e di ripristino delle opere pubbliche di bonifica. ARTICOLO 6 Al finanziamento poliennale del piano generale di massima si provvederà nell' ambito della legge con la quale il piano medesimo dovrà essere approvato, a norma dell' art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e successive aggiunte e modificazioni. Nelle more della definizione del pano generale di massima richiamato all' art. 1 della presente legge, il Comitato tecnico - scientifico, entro il 30 giugno di ogni anno, formulerà le proposte concernenti gli interventi da attuare nell' anno successivo, sulla base delle indicazioni emerse dagli studi già avviati e tenuto conto delle priorità emergenti nei singoli settori. Al fine di acquisire il parere degli enti locali sulle proposte formulate dal Comitato tecnico - scientifico il Presidente della Regione promuove annualmente una conferenza consultiva delle rappresentanze unitarie dell' ANCI e dell' UNCEM. Gli stanziamenti occorrenti per la realizzazione delle opere di cui al secondo comma sono iscritti nel bilancio annuale di previsione della spesa. I programmi annuali predisposti dall' Amministrazione regionale sono approvati dalla Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni legislative dell' Assemblea regionale. ARTICOLO 7 L' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, di concerto con l' Assessore regionale per i lavori pubblici, ridetermina con proprio decreto i bacini imbriferi montani nel territorio della Regione, delimitando il perimetro di ognuno. Tale determinazione dev' essere adottata entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge. Nel territorio così delimitato, la competenza primaria, in materia di sistemazioni idrauliche e forestali, è attribuita al Corpo forestale della Regione. ARTICOLO 8 Il Comitato tecnico - amministrativo di cui all' art. 1 della legge regionale 28 luglio 1983, n. 87, oltre alle attribuzioni sulla materia di competenza dell' Azienda delle foreste demaniali esprime i pareri di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, per le opere pubbliche, nonchè per le forniture di cui all' art. 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, rientranti nella competenza del settore forestale. ARTICOLO 9 Il primo comma dell' art. 13 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, già modificato con l' art. 4 della legge regionale 28 luglio 1983, n. 87, è sostituito con il seguente: << Il Comitato tecnico - amministrativo, nominato con decreto dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, è così composto: a) il direttore regionale del Corpo forestale, che lo presiede; b) il vice direttore dell' Azienda delle foreste demaniali della Regione; c) l' avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o un suo delegato; d) 5 dirigenti tecnici forestali; e) 2 dirigenti amministrativi; f) 3 ingegneri capi dell' ufficio del Genio civile; g) 1 dirigente del ruolo tecnico dell' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente; h) 3 esperti in materia idraulico - forestale, scelti preferibilmente tra docenti universitari. Ai membri esterni del Comitato tecnico - amministrativo spetta un compenso in misura pari a quello corrisposto ai componenti del Consiglio di amministrazione a norma dell' ultimo comma del precedente art. 9 >>. ARTICOLO 10 Per i complessi boscati, le riserve e le altre aree di interesse naturalistico e paesaggistico ricadenti nei terreni comunque appartenenti ai comuni i relativi organi consiliari possono richiedere con apposita delibera e ottenere che gli interventi necessari siano effettuati direttamente dall' Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana e a totale carico della medesima. Ove, ai fini della tutela e del miglioramento del patrimonio boschivo ovvero della conservazione dell' ambiente, gli interventi si rendano urgenti ed indifferibili, sentito il Comitato tecnico - amministrativo di cui all' art. 8 della presente legge, l' Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è autorizzata ad effettuare sui terreni dei predetti comuni gli interventi stessi, anche in assenza della richiesta di cui al primo comma. Per gli interventi di cui ai precedenti commi da attuare in aree protette ai sensi della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, dovrà essere richiesto il preventivo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. ARTICOLO 11 L' Azienda delle foreste demaniali e gli ispettorati ripartimentali delle foreste, anche al fine di una più diversificata e produttiva utilizzazione dei lavoratori assunti, indirizzano la propria azione, a decorrere dall' esercizio finanziario in corso, oltre che agli interventi di cui all' art. 5, anche agli interventi concernenti le utilizzazioni boschive, ivi compresi quelli per la creazione di impianti di prima lavorazione, interventi per la formazione e la gestione di giardini alpini e la costituzione e gestione di musei forestali, nonchè iniziative volte a realizzare la produzione di essenze forestali, la coltivazione e commercializzazione di piante officinali, l' impianto e la coltivazione di piante da frutto tipiche delle zone di collina e di montagna ed ogni altra iniziativa finalizzata alla valorizzazione produttiva delle risorse delle aree demaniali, nel rispetto degli equilibri ambientali. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad estendere gli interventi per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi anche alle aree delle riserve naturali e dei parchi di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98. L' Azienda delle foreste demaniali è autorizzata, altresì , sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale di cui alla citata legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, ad eseguire nelle predette aree interventi di conservazione, miglioramento e valorizzazione. Per gli interventi di cui all' art. 5, eseguibili in amministrazione diretta, l' Azienda e gli ispettorati ripartimentali delle foreste indirizzeranno la propria azione alla realizzazione di opere di sistemazione idraulico forestale, rinsaldamenti di terreni franosi, calanchivi o gravemente dissestati, ivi compresi i versanti lungo le arterie stradali e le pertinenze idrauliche ed i lavori occorrenti per opere di raccolta delle acque ad uso irriguo, nonchè l' esecuzione di opere di bonifica connesse, ugualmente eseguibili in amministrazione diretta nel demanio forestale della Regione e nei terreni comunque affidati in gestione all' Amministrazione forestale. ARTICOLO 12 L' Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è autorizzata, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale di cui allo art. 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, ad effettuare gli interventi necessari per il ripristino, miglioramento, conservazione e valorizzazione di ville e parchi pubblici comunali che rivestano significativo interesse dal punto di vista ambientale e paesaggistico, nonchè di quelli previsti dall' art. 32 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98. L' effettuazione degli interventi di cui al presente articolo è subordinata alla stipula di apposite convenzioni tra i comuni interessati e l' Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, semprechè i predetti comuni avanzino la relativa richiesta sulla base di delibera consiliare. ARTICOLO 13 Le garanzie occupazionali previste dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 66 e successive modifiche, sono prorogate per il triennio 1984- 86 nei confronti dei lavoratori iscritti negli elenchi istituiti dall' art. 6 della legge medesima, a condizione che gli stessi non abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità . Si applica il disposto dell' art. 9 della citata legge regionale 18 aprile 1981, n. 66. ARTICOLO 14 Dopo il conseguimento dei minimi occupazionali previsti dall' art. 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, all' ulteriore fabbisogno si provvede, per il 50 per cento, con i lavoratori delle liste ordinarie del collocamento agricolo mentre il restante 50 per cento è riservato ai giovani disoccupati, di età compresa tra i 18 e 29 anni, iscritti nelle stesse liste. Ai fini predetti nella formulazione dei programmi annuali del triennio 1984- 86 dovrà essere previsto da parte degli ispettorati ripartimentali delle foreste e dell' Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana un fabbisogno non inferiore a trecentomila giornate lavorative. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l' esercizio in corso, l' ulteriore spesa di lire 10.000 milioni. L' art. 7 della citata legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, è abrogato. ARTICOLO 15 Per le esigenze di carattere permanente connesse all' esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l' Azienda foreste demaniali della Regione siciliana e gli ispettorati ripartimentali delle foreste continuano ad avvalersi operai assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, a condizione che gli stessi non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità . ARTICOLO 16 Nella prima applicazione delle presente legge conseguono l' assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato i lavoratori che, in ciascun anno del triennio di applicazione della legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, abbiano effettuato, alle dipendenze della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana e degli ispettorati ripartimentali delle foreste, prestazioni non inferiori a 180 giornate lavorative. Conseguono, altresì , l' iscrizione negli elenchi istituiti dall' art. 6 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, i lavoratori delle liste ordinarie che nel predetto triennio abbiano effettuato, in ciascun anno, prestazioni non inferiori, per le rispettive fasce occupazionali, a 51, 101 e 151 giornate lavorative. Il contingente di cui al secondo comma dell' art. 14 è incrementato annualmente di un numero di giornate lavorative pari a quello che si renderà disponibile per effetto della diminuzione del numero degli operai iscritti nelle varie fasce occupazionali a seguito di pensionamento. ARTICOLO 17 Fermo restando il disposto del secondo comma dell' art. 7 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, tutte le attribuzioni in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale del Corpo forestale, ivi compresi i corsi ed i concorsi, sono demandati alla Direzione regionale delle foreste. ARTICOLO 18 Fermo restando il disposto dell' art. 3 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, gli uffici speciali ivi previsti possono essere costituiti, anche in relazione ai nuovi compiti attribuiti al Corpo forestale, con decreto dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, previa deliberazione della Giunta regionale. ARTICOLO 19 La direzione dell' Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è articolata in gruppi di lavoro costituiti con le modalità di cui all' art. 4 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7. ARTICOLO 20 All' Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è attribuito il compito di provvedere alla dotazione, gestione ed organizzazione dei mezzi operativi per l' attuazione degli interventi di difesa dei boschi dagli incendi nonchè di tutte le attrezzature, apparecchiature, automezzi occorrenti al Corpo forestale. Per la finalità di cui al precedente comma è istituito, in seno alla direzione dell' Azienda delle foreste demaniali, apposito gruppo di lavoro. ARTICOLO 21 La norma di cui al primo comma dell' art. 37 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è estesa a tutte le altre riserve naturali istituite nel territorio della Regione ai sensi dell' art. 31 della stessa legge, nonchè alle aree vincolate ai sensi del terzo comma dell' art. 6 della legge medesima. ARTICOLO 22 I ruoli del Corpo forestale della Regione sono ristrutturati secondo la tabella A annessa alla presente legge che sostituisce le tabelle A e B annesse alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88. ARTICOLO 23 Il ruolo degli agenti venatori istituito con l' art. 56 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, è soppresso. Il personale già inquadrato nel predetto ruolo, a norma dell' art. 57 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, è immesso in un ruolo speciale ad esaurimento. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, dei compiti e delle attività già attribuite dalla legge regionale anzidetta agli agenti venatori, gli ispettorati ripartimentali delle foreste, competenti per territorio, tenendo conto delle indicazioni all' uopo fornite dalle ripartizioni faunistiche venatorie, provvedono ad attuare appositi programmi operativi tramite i distaccamenti forestali. ARTICOLO 24 L' ultimo comma dell' art. 9 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, è abrogato. ARTICOLO 25 Rientrano nelle mansioni degli agenti tecnici forestali anche l' impiego di mezzi ed attrezzature operative, nonchè la guida di automezzi per far fronte alle esigenze connesse all' esecuzione dei lavori ed alla difesa di boschi contro gli incendi. ARTICOLO 26 Il personale del Corpo forestale può essere utilizzato nelle operazioni di ricognizione e di controllo degli incendi boschivi da attuare anche con l' impiego di mezzi aerei messi a disposizione nel quadro della protezione civile. Ai fini predetti l' Azienda delle foreste demaniali provvede a stipulare le relative polizze di assicurazione per il personale impiegato nei voli. Per le ore di volo effettuate a norma del precedente comma, viene corrisposta al personale un' indennità in misura pari al compenso orario previsto per il lavoro straordinario, con la maggiorazione del 60 per cento. ARTICOLO 27 L' art. 4 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, è sostituito con il seguente: << L' assunzione delle guardie forestali viene effettuata mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 25, salvo le eccezioni di legge; c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio forestale di montagna ed alle funzioni di cui al precedente art. 3; d) titolo di studio di scuola dell' obbligo; e) buona condotta; f) avere adempiuto agli obblighi di leva, se di sesso maschile. Non sono ammessi al concorso gli aspiranti che siano stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano sottoposti a misura di prevenzione. Ai fini dell' accertamento dei requisiti pisco - fisici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali di laboratorio. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità , l' esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste. La commissione medica di cui al precedente comma, presieduta dall' ufficiale medico di cui all' art. 32 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, è composta: da un ufficiale medico designato dall' Ospedale militare di Palermo e da un dirigente sanitario dell' Assessore regionale della sanità . Superata la visita psico - fisica, i candidati sono sottoposti alla prova attitudinale da una commissione composta dal direttore regionale del Corpo forestale che la presiede, da un dirigente medico selettore della polizia di Stato o delle forze armate, designato dalla competente autorità , da un dirigente tecnico forestale. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dirigente amministrativo. Ai fini dell' accertamento dei requisiti attitudinali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, al candidato sono proposti dalla commissione di cui al sesto comma una serie di tests collettivi ed individuali. I candidati giudicati idonei dovranno sostenere una prova scritta ed un colloquio. La prova scritta consiste in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica. Il colloquio verte sulle seguenti materie: a) diritti e doveri dell' impiegato; b) nozioni generali sull' ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato e della Regione siciliana; c) nozioni sui servizi e sulle attribuzioni del Corpo forestale. La commissione esaminatrice, nominata con decreto dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, presieduta dal direttore regionale del Corpo forestale, è composta dall' Ispettore generale della polizia di Stato presso la Presidenza della Regione, da due dirigenti tecnici forestali e da un dirigente amministrativo. I vincitori del concorso sono nominati allievi guardie forestali e vengono ammessi a frequentare un corso di istruzione e di addestramento presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato, di durata non inferiore a sei mesi. La nomina a guardia forestale si consegue con il superamento degli esami teorico - pratici che si svolgeranno presso la medesima Scuola al termine del corso >>. ARTICOLO 28 L' art. 5 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, è sostituito con il seguente: << L' assunzione dei sottufficiali forestali avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 28, salvo le eccezioni di legge; c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio forestale di montagna ed alle funzioni di cui al precedente art. 3; d) titolo di studio di scuola media superiore; e) buona condotta; f) avere assolto agli obblighi di leva. Non sono ammessi al concorso gli aspiranti che siano stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misura di prevenzione. Possono partecipare al concorso, anche in assenza del titolo di studio, purchè non abbiano ancora raggiunto il 40º anno di età , le guardie forestali che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio e che non abbiano riportato, dell' ultimo biennio, la censura o sanzione disciplinare più grave. Ai candidati di cui al precedente comma è riservato un terzo dei posti messi a concorso. Se i posti riservati non vengono interamente coperti, quelli restanti vanno ad aumentare i posti spettanti all' altra categoria. Per l' accertamento dei requisiti dell' idoneità fisica, psichica ed attitudinale e per la nomina della commissione esaminatrice si applicano le disposizioni previste dall' articolo precedente. I candidati giudicati idonei dovranno sostenere una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale ed una prova orale vertente sui servizi d' istituto del Corpo forestale e sull' ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato e della Regione siciliana, nonchè su elementi di diritto penale. I vincitori del concorso sono nominati allievi sottufficiali e vengono ammessi a frequentare apposito corso di formazione tecnico - professionale di durata non inferiore a sei mesi presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato. La nomina a brigadiere forestale si consegue previo superamento delle prove scritte, orali e pratiche che si svolgeranno presso la medesima Scuola al termine del corso >>. ARTICOLO 29 Per il disimpegno dei compiti amministrativi concessi al servizio d' istituto, di polizia forestale e di protezione civile, il personale del Corpo forestale con le qualifiche di sottufficiale e guardia da destinare agli uffici centrali e periferici della direzione regionale delle foreste e dell' Azienda delle foreste demaniali non può superare il 10 per cento del relativo organico. ARTICOLO 30 L' art. 18 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, è abrogato. Il personale del Corpo forestale con le qualifiche di sottufficiale e guardia, giudicato permanentemente inidoneo all' assolvimento dei compiti d' istituto per motivi di salute, anche non dipendenti da causa di servizio, può transitare, a domanda, nel ruolo amministrativo con la qualifica di operatore - archivista, anche in soprannumero, semprechè l' infermità accertata ne consenta l' ulteriore impiego. ARTICOLO 31 Per l' adozione dei provvedimenti disciplinari relativi al personale del Corpo forestale che rivesta le funzioni di cui all' art. 3 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, è istituita, con decreto dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, una commissione presieduta dal direttore regionale delle foreste e composta da due membri effettivi con qualifica di dirigente tecnico forestale con anzianità non inferiore ad anni 15 e due membri supplenti aventi i medesimi requisiti. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dirigente tecnico forestale. ARTICOLO 32 Il programma degli interventi da attuare nel settore forestale per l' esercizio 1985, anche nell' intento di assicurare le garanzie occupazionali previste dalla presente legge, è approvato dall' Assessore regionale per la agricoltura e le foreste, sentita la competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale. Il programma di cui al primo comma, redatto in aderenza alle indicazioni di cui agli articoli 5 e 11 della presente legge, prevede prioritariamente: gli interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo; gli interventi per la difesa dei boschi dagli incendi; gli interventi per la gestione ed il potenziamento dei vivai forestali; la ricostituzione di boschi distrutti o danneggiati dagli incendi; nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive, con particolare riguardo a quelle necessarie per il consolidamento di terreni gravati da dissesti, ovvero che risultino finalizzati alla difesa degli invasi dall' insidia solida; intervento di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle riserve naturali ed in altre aree di interesse naturalistico. ARTICOLO 33 Per la copertura dei posti disponibili nella qualifica di agente tecnico forestale in base a concorsi già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, unico restando il presidente della commissione esaminatrice, già costituita presso l' Assessorato regionale dell' agricoltura e delle foreste, vengono nominate con decreto dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste quattro sottocommissioni. Ogni sottocommissione, presieduta da un membro della predetta commissione esaminatrice, è composta da altri due dirigenti tecnici o amministrativi e da un segretario aggiunto. L' assegnazione dei candidati alle singole sottocommissioni ha luogo mediante sorteggio. ARTICOLO 34 Gli oneri per complessive lire 25.000 milioni ricadenti nel triennio 1984- 86, autorizzati per le finalità degli articoli 3 e 14 della presente legge, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.74 << Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento del progetto prioritario " Programma per opere pubbliche Difesa del suolo ed interventi per la protezione della natura, il risanamento e la tutela dell' ambiente e del territorio" >>. Agli oneri di lire 15.000 milioni ricadenti nell' esercizio finanziario 1984 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l' anno finanziario medesimo. ARTICOLO 35 La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Catania, 21 agosto 1984 ALLEGATO 1: TABELLA A Ruolo del Corpo regionale delle foreste Dirigente tecnico forestale n. 80 Assistente tecnico forestale n. 160 Agente tecnico forestale n. 600 Maresciallo e Brigadiere n. 200 Guardia n. 800