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Regional Act No. 51 on the protection of the environment against asbestos and concerning the promotion of energy saving and alternative energy

颁布于 2013-09-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Legge regionale n. 51 : Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative.
语言
Italian
类型
法令
国家
意大利 · Toscana
主题
Energy, Environment, Waste and hazardous substances
关键词
pollution control, hazardous substances, public health, environmental planning, policy/planning, energy conservation/energy production, bioenergy

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文本

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  1. Art. 1 - Oggetto e finalità 1. La Regione Toscana, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente, promuove specifiche azioni di tutela dai pericoli derivanti dall’amianto, anche ai sensi della Sito esterno legge 27 agosto 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) e del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto). 2. La Regione promuove ed incentiva le ristrutturazioni volte al conseguimento del risparmio energetico, la bioedilizia e le energie alternative, in sostituzione di tetti contenenti cemento- amianto.

  2. Art. 2 - Piano regionale di tutela dall’amianto 1. Il piano regionale di tutela dall’amianto, nel rispetto del programma regionale di sviluppo (PRS) e in conformità con le previsioni della pianificazione ambientale, energetica e socio- sanitaria regionale, definisce gli indirizzi e le misure per la protezione dell`ambiente, la decontaminazione, lo smaltimento e la bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. Il piano definisce altresì gli indirizzi per la progressiva dismissione dei siti estrattivi di materiali contenenti amianto naturale. 2. Il piano regionale di tutela dall’amianto è approvato, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale). 3. Il piano regionale di tutela dall’amianto disciplina in particolare: a) la predisposizione di un quadro conoscitivo con particolare riferimento ai risultati prodotti dagli interventi operati in materia di tutela dall’amianto in attuazione degli strumenti della programmazione regionale ed, in particolare, in attuazione del piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 8 aprile 1997, n. 102 (Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Sito esternoArt. 10 Legge 27 marzo 1992, n. 257 Sito esternoe DPR 8.8.1994 ); b) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto anche mediante il completamento della mappatura dei siti e delle zone interessate dalla presenza di amianto ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 marzo 2003, n. 101 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 ), avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT"); c) specifiche azioni di prevenzione e tutela che perseguano l’obiettivo della messa in sicurezza dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto in ragione delle diverse classi di pericolosità come definite dall’allegato B del reg.min. adottato con d.m. ambiente 101/2003, assumendo come obiettivo prioritario la messa in sicurezza, entro il 2016, dei manufatti appartenenti alla classe di pericolosità più elevata; d) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro; e) il controllo delle attività di smaltimento, di messa in sicurezza e di bonifica dei siti e delle zone inquinate dall’amianto; f) l’incentivazione e promozione di specifiche iniziative volte alla rimozione dei materiali contenenti amianto, in conformità alle disposizioni contenute nel Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); g) la previsione di specifici contributi regionali al fine dell’individuazione di idonei siti di smaltimento per i rifiuti contenenti amianto in coerenza con la pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti; h) la predisposizione di specifici corsi di formazione ed aggiornamento professionale per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell`amianto e di bonifica delle aree interessate, nonché per il personale degli enti pubblici competenti alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza. 4. Il piano regionale di tutela dall’amianto può prevedere la concessione di contributi a favore dei proprietari degli immobili per la rimozione dei materiali contenenti amianto, secondo procedure ad evidenza pubblica e tenuto conto delle diverse situazioni di pericolo. 5. I contributi non possono essere concessi ai proprietari che non abbiano assolto gli obblighi di informazione di cui all’Sito esternoarticolo 12, comma 5, della l. 257/1992 , fatta salva l’applicazione di sanzioni amministrative di cui all’Sito esternoarticolo 15 della medesima l. 257/1992 .

  3. Art. 3 - Svolgimento dei procedimenti in via telematica 1. Sono presentati ai destinatari esclusivamente in via telematica: a) tutte le dichiarazioni, le notifiche, le valutazioni dello stato di conservazione delle strutture in cui siano presenti materiali contenenti amianto, previste dalla Sito esternol. 257/1992 ; b) i piani di lavoro e le notifiche previste dagli articoli 250 e 256 del Sito esternod.lgs. 81/2008 ; c) la relazione annuale prevista dall’Sito esternoarticolo 9 della l. 257/1992 , nonché i relativi documenti allegati. 2. Le aziende unità sanitarie locali (USL), la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti, utilizzano la rete telematica regionale per lo svolgimento in via telematica dell'intero procedimento. 3. Le regole tecniche per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti e per la trasmissione in via telematica degli atti alle amministrazioni che intervengono nel procedimento, sono definite con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previa concertazione con gli enti locali e le associazioni rappresentative delle imprese e dei professionisti. 4. I commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 3.

  4. Art. 4 - Raccordi programmatici 1. Il piano regionale di tutela dall’amianto si raccorda con gli strumenti della programmazione regionale, con particolare riferimento alla programmazione in materia socio-sanitaria, ambientale, energetica ed urbanistica.

  5. Art. 5 - Controlli 1. Il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro e la rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza dell’amianto competono alle aziende USL e all’ARPAT, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. 2. Il piano regionale di tutela dall’amianto disciplina l’assegnazione alle aziende USL e all’ARPAT delle risorse finanziarie per le attività di controllo, per il supporto tecnico alle amministrazioni, per il censimento e la gestione dei sistemi informativi, per il sistema di qualificazione dei laboratori che effettuano analisi dell’amianto promosso e coordinato dal Centro di riferimento regionale amianto dell’ARPAT, nonché per la dotazione della strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1. 3. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto sono esercitate dalle province ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

  6. Art. 6 - Sorveglianza epidemiologica 1. L’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) esercita le funzioni di sorveglianza epidemiologica delle patologie correlate all’amianto ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “ISPO”. Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “CSPO”). 2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione gli indirizzi per lo svolgimento da parte delle aziende sanitarie dei controlli sulla salute dei lavoratori esposti all’amianto e degli ex esposti per la prevenzione delle patologie connesse alla presenza di amianto. 3. Nel caso in cui i controlli sulla salute dei lavoratori esposti all’amianto e dei lavoratori ex esposti evidenzino gravi patologia in atto correlate a tale esposizione, sono attivate ulteriori e specifiche forme di controllo, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, da parte di strutture sanitarie specializzate per le patologie da amianto. CAPO II - Interventi complementari

  7. Art. 7 - Sostituzione materiale contenente amianto ed incentivi energetici 1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili, incentiva la sostituzione di coperture di edifici pubblici e privati contenenti amianto con impianti solari, tenuto conto anche delle particolari caratteristiche tecniche di costruzione, dell’utilizzo di interventi di bioedilizia, nonché di misure volte al raggiungimento dell’efficienza energetica. 2. Ai fini di cui al comma 1, la concessione degli incentivi è regolata nell’ambito delle azioni previste dagli atti della programmazione energetica regionale. 3. La concessione di ulteriori misure di sostegno è disciplinata dall’articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012).

  8. Art. 8 - Azioni di sensibilizzazione 1. La Regione, ai fini di una corretta informazione pubblica, promuove azioni di sensibilizzazione dei cittadini sul problema dell’amianto avvalendosi dell’ ARPAT e del servizio sanitario regionale per quanto di competenza, nell’ambito dell’integrazione fra ambiente e salute. 2. Il piano regionale di tutela dall’amianto individua le risorse necessarie allo svolgimento delle azioni di sensibilizzazione dell’ ARPAT e del servizio sanitario regionale. CAPO III - Norme transitorie e finali

  9. Art. 9 - Procedimento di approvazione 1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale approva il piano regionale per la tutela dall’amianto.

  10. Art. 10 - Clausola valutativa 1. Entro il 31 marzo 2016, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione documentata concernente l’attuazione della legge, con particolare riferimento a: a) le iniziative di prevenzione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica assunte in attuazione del piano regionale per la tutela dall’amianto, di cui all’articolo 2, comma 3; b) le risultanze delle attività di controllo delle condizioni di salubrità ambientale e dei luoghi di lavoro rispetto alla presenza di materiali contenenti amianto, di cui all’articolo 5; c) il quadro di sintesi dei risultati dell’attività di sorveglianza epidemiologica svolta dall’ISPO; d) la concessione degli incentivi per la sostituzione delle coperture degli edifici contenenti amianto, di cui all’articolo 7, e di eventuali altri contributi per la rimozione dei materiali contenenti amianto, di cui all’articolo 2, comma 4. 2. La relazione di cui al comma 1, contiene inoltre la descrizione di eventuali situazioni di rilevante criticità dovute al permanere di siti e di zone contenenti amianto non ancora smaltito.

  11. Art. 11 - Norma finanziaria 1. Le risorse destinate all’attuazione della presente legge sono quantificate, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dal piano regionale di tutela dall’amianto di cui all’articolo 2.

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