Regional Act No. 5 on the setting up of greenhouses
颁布于 2008-02-26 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- Legge Regionale n. 5: Disposizioni relative all’installazione di impianti serricoli e di tunnel serre.
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 国家
- 意大利 · Molise
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- seeds/planting material, plant production, authorization/permit
- 类别
- agriculture
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LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 26-02-2008 REGIONE MOLISE Disposizioni relative all’installazione di impianti serricoli e di tunnel serre. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 5 del 1 marzo 2008 Il Consiglio Regionale ha approvato IL PRESIDENTE della REGIONE Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 1. Sono considerati impianti serricoli e tunnel serre quelle strutture che determinano condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, lo sviluppo e la produzione di colture orto-frutticole nonché floreali a ciclo stagionale o ininterrotto, oppure per la ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità. 2. Gli impianti di cui al precedente comma costituiscono opere di miglioramento fondiario finalizzate all’elevazione dei redditi in agricoltura, alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed alla valorizzazione dell’impresa diretto-coltivatrice. ARTICOLO 2 1. L’installazione degli impianti, di cui all’articolo 1 della presente legge, è autorizzata, nei Comuni dotati di strumenti urbanistici approvati o adottati, esclusivamente nelle parti di territorio individuate come «zone agricole». 2. La realizzazione di impianti serricoli e di tunnel serre nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali o da prescrizioni degli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici, o per la tutela della sicurezza del traffico è subordinata al previo nulla-osta delle autorità preposte alla tutela del vincolo. Non è tuttavia ammessa la realizzazione di tali impianti nelle zone boscate soggette a vincolo forestale. ARTICOLO 3 3. Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale gli impianti serricoli ed i tunnel serre possono realizzarsi, esclusivamente, nelle parti di territorio destinate da almeno un decennio, di fatto ed ininterrottamente, ad attività agricole. ARTICOLO 4 1. Nella realizzazione degli impianti di cui alla presente legge, non è consentito ricorrere ad opere murarie eccedenti il piano di campagna o all’utilizzazione di pannelli prefabbricati che richiedono, per il relativo assemblaggio, l’esecuzione di opere murarie ovvero di altre tecniche di posa in opera che non ne consentano l’immediato e semplice smontaggio. Sono consentite solo opere murarie entroterra, strettamente necessarie all’ancoraggio dei detti impianti. 2. Le chiusure laterali degli impianti e la copertura devono essere realizzate con materiali che consentano dall’esterno la visione ed il controllo delle colture. Sono comunque vietate soluzioni progettuali suscettibili, anche in assenza di opere, di mutamento di destinazione d’uso, ovvero soluzioni che richiedano, all’atto della dismissione dell’impianto, attività di demolizione e non di semplice smontaggio. 3. Gli impianti serricoli ed i tunnel serre devono essere provvisti di opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall’esercizio degli impianti. La relativa realizzazione va effettuata nel rispetto della normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro e di quella antincendi di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 1989, e della legge n. 319/1976, e successive modificazioni ed integrazioni. ARTICOLO 5 1. Gli impianti sono equiparati, a tutti gli effetti, agli annessi rustici e per essi non si applica il rispetto dei limiti di densità fondiaria o di rapporto di copertura eventualmente fissato dallo strumento urbanistico. 2. La distanza dai confini non può essere inferiore a metri 3 dai fondi finitimi, a metri 5 dalla viabilità pubblica, a metri 10 dai fabbricati destinati a civile abitazione. ARTICOLO 6 1. La realizzazione degli impianti per colture a ciclo stagionale è subordinata a semplice comunicazione al sindaco. 2. La realizzazione degli impianti per colture a ciclo continuo, ovvero con ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità, è soggetta ad autorizzazione comunale. 3. La comunicazione nonché la richiesta di autorizzazione di cui ai commi precedenti devono essere corredate dai seguenti documenti: a) titolo di proprietà con relativa planimetria catastale; b) relazione tecnico-illustrativa, con descrizione dell’ipotesi progettuale dell’impianto o delle correlate caratteristiche strutturali redatta da progettisti abilitati; c) planimetria in scala 1:100 in cui si evidenziano la localizzazione ed i parametri dimensionali dell’impianto, la descrizione dell’impianto provvisto di opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall’esercizio e, le caratteristiche degli scarichi. 4. L’autorizzazione di cui al comma 2 è altresì subordinata alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo che preveda il mantenimento della destinazione dell’impianto a servizio dell’attività agricola, da trascriversi a cura e spese dell’obbligato sui registri della proprietà immobiliare. ARTICOLO 7 1. La realizzazione degli impianti senza la prescritta comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1, comporta per il responsabile dell’abuso l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00. 2. La sanzione è applicata ed introitata dal Comune. 3. L’inadempiente dovrà provvedere al ripristino del terreno interessato dall’impianto abusivo; in caso di persistente inadempimento, vi provvederà il Comune imputando la spesa al trasgressore. 4. La realizzazione degli impianti serricoli senza la prescritta autorizzazione comporta per il responsabile dell’abuso l’applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti. ARTICOLO 8 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. 2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 26 febbraio 2008.