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意大利的法律

Regional Act No. 5 laying down rules for the development of aquaculture

颁布于 2000-02-02 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Basilicata
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
agricultural development, aquaculture, subsidy/incentive, basic legislation

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Legge regionale 2 febbraio 2000, n. 5 NUOVA NORMATIVA PER LO SVILUPPO DELL’ACQUACOLTURA IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga La seguente legge: Art. 1 Finalità Con la presente legge la Regione Basilicata promuove l’acquacoltura e le attività ad essa connesse in armonia con le disposizioni nazionali e comunitarie. Art. 2 Tipologia degli interventi Per consentire le finalità della presente legge, la Regione Basilicata incentiva le seguenti iniziative: a) investimenti per la costruzione, l’ammodernamento o l’ampliamento degli impianti per l’allevamento di pesci, crostacei e molluschi, nonché l’acquisto della relativa attrezzatura; b) investimenti per la costruzione, l’ammodernamento o l’ampliamento degli impianti da destinarsi alla raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, nonché l’acquisto della relativa attrezzatura; c) programmi di studio, d’azioni pilota e di progetti dimostrativi nel settore dell’acquacoltura; d) programmi di formazione o di aggiornamento professionale per gli operatori del settore; e) programmi di assistenza tecnica, di divulgazione e di marketing nel settore dell’acquacoltura. Art. 3 Soggetti beneficiari ed iniziative assimilabili 1. Possono accedere agli incentivi previsti dalla presente legge: a) gli Imprenditori Agricoli a Titolo Principale, così come individuati dalla L.R. n. 31/93 e successive modificazioni ed integrazioni; b) gli Imprenditori Agricoli singoli o associati; c) le Associazioni o i Consorzi di Produttori; d) gli Enti e gli Organismi Pubblici. 2. Le Associazioni, i Consorzi di Produttori, gli Enti e gli Organismi Pubblici possono accedere esclusivamente agli investimenti previsti ai punti c), d) ed e) del precedente art. 2. Art. 4 Incentivi 1. Per le iniziative di cui all’art. 2 sono previsti contributi in conto capitale nella misura massima del: – 65% della spesa riconosciuta per la realizzazione delle strutture attinenti ai punti a) e b); – 50% della spesa riconosciuta per l’acquisto delle attrezzature attinenti ai punti a) e b); – 90% della spesa riconosciuta per le attività previste ai punti c) ed e). 2. Per le attività di cui al punto d) dell’art. 2 si fa riferimento ai piani previsti in materia di Formazione Professionale Regionale. 3. Le aliquote contributive, così come individuate, possono, nell’ambito dei programmi annuali regionali, essere ulteriormente differenziate e/o adeguate alle normative comunitarie e nazionali. Art. 5 Provvedimenti della Giunta Regionale La Giunta Regionale, su proposta dell’Ufficio competente e previo parere della Commissione Consiliare competente, approva il programma annuale di interventi, in cui vengono stabiliti le priorità, l’iter procedurale amministrativo, nonché i limiti contributivi in relazione alle disponibilità finanziarie. Art. 6 Divieto di cumulo Gli incentivi della presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze ottenute o in procinto di essere concesse per gli stessi scopi da altri Enti pubblici. Art. 7 Vincoli di destinazione 1. I beni realizzati o acquistati con le agevolazioni di cui alla presente legge sono vincolati alla specifica destinazione per la durata di 5 anni per i beni mobili e 10 anni negli altri casi. 2. In tali periodi non è ammessa la vendita di beni acquisiti con le agevolazioni contributive, pena la revoca dei benefici e la restituzione dei contributi. Art. 8 Restituzione dei contributi L’accertata inosservanza del divieto di cumulo, previsto dall’art. 6, e del vincolo di destinazione, previsto dall’art. 7, comporta la restituzione dei contributi da parte dei beneficiari interessati oltre una penale fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza. Art. 9 Finanziamenti Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede, per gli esercizi finanziari 2000 e seguenti, con gli stanziamenti corrispondenti all’attuale capitolo di spesa 5075 nonché con i finanziamenti previsti a livello comunitario e nazionale. Art. 10 Abrogazioni La presente legge abroga la Legge Regionale 3 maggio 1988, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 11 Pubblicazione La presente Legge Regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, lì 2 febbraio 2000. DINARDO

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