Regional Act No. 5 laying down provisions on water resources and setting up the integrated water service
颁布于 1998-03-27 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Veneto
- 主题
- Water
- 关键词
- public water, water supply, sewerage, water resources management
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LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 27-03-1998 REGIONE VENETO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge regionale: ARTICOLO 1 Finalità . 1. La presente legge individua gli ambiti territoriali ottimali, disciplina le forme ed i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nel medesimo ambito territoriale nonchè i rapporti tra gli enti locali medesimi ed i soggetti gestori dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione e rigenerazione delle acque reflue, al fine dell'istituzione e dell'organizzazione dei servizi idrici integrati, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 2. I Comuni e le Province operano secondo criteri di solidarietà , salvaguardia e risparmio delle risorse idriche e di priorità degli usi legati al consumo umano, assicurando una gestione dei servizi rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità . ARTICOLO 2 Individuazione degli ambiti territoriali ottimali. 1. Nel rispetto dei principi della legge n. 36/1994 e del principio di un autonomo approvvigionamento idropotabile, il territorio della Regione Veneto è suddiviso in otto ambiti territoriali ottimali, delimitati come da cartografia e relativi elenchi allegati alla presente legge (allegato A) e denominati: a) Alto veneto; b) Veneto orientale; c) Laguna di Venezia; d) Brenta e) Bacchiglione; f) Polesine; g) Veronese; h) Valle del Chiampo. 2. Alle modifiche della delimitazione degli ambiti di cui al comma 1 provvede il Consiglio regionale con propria deliberazione, sentite le Province, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e le Autorità d'ambito interessate. 3. Al fine della migliore gestione ambientale del lago di Garda, la Giunta regionale, previa stipula dei necessari accordi con la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento, può inserire i comuni dell'area del Garda ricadenti nell'ambito Veronese in apposito ambito interregionale. 4. Al fine di garantire un autonomo approvvigionamento idropotabile, la Giunta regionale, previa stipula dei necessari accordi con la Regione Friuli-Venezia Giulia, può inserire i comuni dell'area del Livenza ricadenti nell'ambito Veneto Orientale in apposito ambito interregionale. ARTICOLO 3 Forme e modi della cooperazione ed istituzione dell'Autorità d'ambito. 1. Al fine di garantire la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità , i Comuni e le Province ricadenti in ciascun ambito istituiscono l'Autorità d'ambito, utilizzando una delle seguenti forme di cooperazione: a) convenzione ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni; b) consorzio ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 142/1990. 2. Nel caso in cui la forma prescelta sia quella prevista alla lettera a) del comma 1, la convenzione per la cooperazione è definita secondo lo schema allegato alla presente legge (allegato B). 3. Nel caso in cui la forma prescelta sia quella prevista alla lettera b) del comma 1, la convenzione per la cooperazione e lo statuto sono definiti secondo gli schemi allegati alla presente legge (allegati C e D). 4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta trascorsi i quali si prescinde dal parere, può modificare gli allegati di cui ai commi 2 e 3. 5. L'Autorità d'ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con il gestore del servizio anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione. 6. L'Autorità d'ambito non può svolgere attività di gestione del servizio idrico integrato. ARTICOLO 4 Individuazione della forma di cooperazione. 1. Ai fini del presente articolo, la consultazione tra gli enti locali partecipanti all'ambito avviene mediante la conferenza d'ambito. 2. La conferenza d'ambito è composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito ed è convocata e presieduta dal presidente della Provincia col maggior numero di abitanti residenti nei comuni dell'ambito, come indicato nell'allegato A. 3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni e le Province ricadenti in ciascun ambito provvedono, attraverso la conferenza d'ambito, ad individuare la forma di cooperazione nonchè ad approvare lo schema di convenzione di cui al comma 2 ovvero al comma 3 dell'articolo 3. 4. La rappresentanza in seno alla conferenza d'ambito spetta ai sindaci dei Comuni partecipanti all'ambito o ai loro delegati, ed è determinata in ragione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT. 5. La conferenza d'ambito è validamente convocata quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 4 che di numero degli enti di cui al comma 2; i presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti. 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 4 che di numero degli enti di cui al comma 2; i presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti. 7. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3, la Giunta regionale provvede, previa diffida, in via sostitutiva, adottando come obbligatoria la forma di cooperazione che abbia ottenuto nella conferenza la maggioranza in termini di numero di abitanti e di numero di enti rappresentati, ovvero, negli altri casi, adottando la forma di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3. 8. Nei sessanta giorni successivi alla deliberazione della conferenza prevista al comma 3, ovvero alla deliberazione della Giunta regionale prevista al comma 7, ciascun ente locale provvede all'approvazione della convenzione, nelle forme e nei modi previsti dal proprio statuto, individuando altresì il soggetto autorizzato alla stipula della medesima; la convenzione istitutiva dell'autorità d'ambito viene stipulata nei successivi trenta giorni. 9. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 8 da parte del Comune, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il presidente della Provincia competente per territorio. 10. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 8 da parte della Provincia e in caso di inerzia del presidente della Provincia in ordine al comma 9, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il Presidente della Giunta regionale. ARTICOLO 5 Ordinamento dell'Autorità d'ambito. 1. L'Autorità d'ambito di cui al comma 1 dell'articolo 3 ha personalità giuridica di diritto pubblico. 2. L'ordinamento dell'Autorità d'ambito è stabilito dalla convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 3, ovvero dallo statuto di cui al comma 3 dell'articolo 3, nonchè dalle disposizioni del presente articolo. 3. Nel caso in cui l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, nella convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 3 è indicato l'ente locale responsabile del coordinamento. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, gli organi dell'Autorità sono: a) l'assemblea d'ambito, composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito; b) il presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, individuato nella persona del presidente della provincia o del sindaco del comune, responsabile del coordinamento; c) il comitato istituzionale, presieduto dal presidente dell'Autorità e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea fra i suoi componenti; d) il direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità . 5. Nel caso in cui l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, gli organi dell'Autorità sono: a) l'assemblea, composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito; b) il presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, eletto dall'assemblea fra i suoi componenti; c) il consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'Autorità e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea fra i suoi componenti; d) il collegio dei revisori dei conti; e) il direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità . 6. La rappresentanza in seno all'assemblea d'ambito spetta ai sindaci dei comuni partecipanti all'ambito o agli assessori loro delegati, ed è determinata in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT. 7. L'assemblea prevista al comma 4 e al comma 5: a) elegge il presidente dell'Autorità d'ambito e il collegio dei revisori nel caso previsto al comma 5, elegge rispettivamente il comitato istituzionale o il consiglio di amministrazione e nomina il direttore; b) approva l'organizzazione, sceglie la forma di gestione del servizio idrico integrato e individua le gestioni da salvaguardare o mantenere, determinandone la durata; c) approva i programmi di intervento, i modelli organizzativi ed i relativi piani finanziari assicurandone il coordinamento e l'integrazione; d) approva la convenzione e relativo disciplinare regolante i rapporti tra gli enti locali ed il soggetto gestore; e) approva le tariffe ed i relativi aggiornamenti; f) approva le norme per il proprio funzionamento nonchè per il funzionamento della struttura operativa; g) propone eventuali modifiche dei confini dell'ambito. h) approva i bilanci previsionali e consuntivi dell'Autorità d'ambito. 8. L'assemblea prevista al comma 4 e al comma 5 è valida: a) in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; i presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione dei presenti in termini di numero degli enti; b) in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; i presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione dei presenti in termini di numero degli enti. 9. Le deliberazioni dell'assemblea relative alle lettere b), c), d), e) del comma 7 sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; i presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione delle maggioranze in termini di numero degli enti. 10. Gli atti non compresi nel comma 7 competono al presidente dell'Autorità , al comitato istituzionale di cui al comma 4 o al consiglio di cui al comma 5 e al direttore, secondo quanto stabilito dalla convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 3 o dallo statuto di cui al comma 3 dell'articolo 3. ARTICOLO 6 Organizzazione e funzionamento dell'Autorità d'ambito. 1. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Autorità d'ambito si dota di una struttura operativa alle dipendenze del direttore; può inoltre avvalersi di uffici e servizi dei Comuni e delle Province partecipanti all'ambito, messi a disposizione a tale fine. 2. Le modalità di organizzazione sono determinate dalla convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 3 o dallo statuto di cui al comma 3 dell'articolo 3. 3. Le spese di funzionamento dell'Autorità d'ambito sono a carico degli enti locali ricadenti nell'ambito, proporzionalmente al numero degli abitanti residenti. 4. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di garantire l'avvio dell'attività , la Regione assicura alle Autorità d'ambito, dietro loro documentata richiesta, un contributo finanziario determinato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. ARTICOLO 7 Organizzazione del servizio idrico integrato. 1. Gli enti locali partecipanti all'ambito, attraverso la forma di cooperazione individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, organizzano il servizio idrico integrato al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità . 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 36/1994, l'Autorità d'ambito, provvede, di norma, alla organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato con un unico gestore. 3. Le concessioni previste al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 36/1994 non possono essere prorogate o rinnovate. 4. Per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'ambito e di qualità del servizio prestato all'utenza, l'Autorità d'ambito può organizzare il servizio idrico integrato anche prevedendo più soggetti gestori, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 9. 5. Nel caso di cui al comma 4, ciascun soggetto gestore, con l'esclusione delle concessioni mantenute, deve provvedere, per la porzione di territorio servita, alla gestione di tutte le fasi del servizio idrico integrato. 6. Nel caso di cui al comma 4, l'Autorità d'ambito individua il soggetto cui compete il compito di coordinamento fra gli enti gestori ed adotta ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni. 7. Entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione di cui all'articolo 4, l'Autorità d'ambito approva l'organizzazione del servizio idrico integrato, individuando, per le gestioni non salvaguardate o mantenute, le forme di gestione del servizio da scegliersi tra le seguenti, previste dalla legge n. 142/1990: concessione a terzi, azienda speciale, società per azioni, società a responsabilità limitata. 8. Nel caso in cui la forma di gestione prescelta sia la concessione, il soggetto gestore del servizio idrico integrato è individuato mediante procedure concorsuali di evidenza pubblica di cui alla normativa vigente. 9. Qualora non si pervenga all'approvazione dell'organizzazione del servizio idrico integrato entro il termine di cui al comma 7, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in luogo dell'Autorità d'ambito inadempiente. ARTICOLO 8 Regime di salvaguardia. 1. L'Autorità d'ambito, in attuazione del comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36/1994, ove lo ritenesse rispondente agli interessi generali dell'ambito, può prevedere, su domanda degli enti locali proprietari, che l'organizzazione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 7 preveda anche la salvaguardia di una o più delle gestioni esistenti. 2. Al fine di assicurare il razionale utilizzo delle risorse idriche la salvaguardia deve avere carattere di temporaneità . 3. In caso di applicazione del comma 1 l'Autorità d'ambito: a) individua le gestioni da salvaguardare; b) definisce la durata della salvaguardia tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 9; c) programma l'organizzazione e la gestione del servizio idrico a regime; 4. La salvaguardia delle gestioni esistenti non deve comportare pregiudizio per l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione complessiva dell'ambito, nè comportare una significativa differenziazione tra le tariffe applicate alle utenze. 5. Ciascun ente gestore salvaguardato entro diciotto mesi dalla stipula della convenzione di cui all'articolo 10 deve provvedere, per la porzione di territorio servita, all'intera gestione del servizio idrico integrato così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f) della legge n. 36/1994. 6. Per assicurare, anche per la durata della salvaguardia, una gestione del servizio idrico integrato rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità su tutto il territorio di competenza, l'Autorità d'ambito può apportare le necessarie modifiche alla porzione di territorio servito dagli enti gestori salvaguardati, ricomprendendovi anche ulteriori comuni. 7. Non sono ammesse alla salvaguardia le gestioni in economia. 8. L'ente salvaguardato, con la stipula della convenzione di cui all'articolo 10, cessa di svolgere le funzioni e le competenze attribuite all'Autorità d'ambito dalla presente legge. ARTICOLO 9 Criteri per il razionale utilizzo delle risorse idriche. 1. Al fine di garantire il razionale utilizzo delle risorse idriche e di assicurare una gestione dei servizi rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità nell'intero territorio regionale, le Autorità d'ambito organizzano il servizio idrico integrato di cui all'articolo 7 e disciplinano il regime di salvaguardia di cui all'articolo 8, tenuto conto anche dei criteri di cui al presente articolo. 2. Nel caso di applicazione del comma 4 dell'articolo 7, al fine di garantire adeguate caratteristiche di efficienza, efficacia ed economicità della gestione e di qualità del servizio prestato all'utenza, ciascun soggetto gestore, con l'esclusione delle concessioni mantenute, serve parti geograficamente omogenee dell'ambito territoriale ottimale con almeno 200.000 abitanti residenti. 3. Nei territori montani, in considerazione delle particolari caratteristiche locali connesse con le peculiarità del territorio, in deroga a quanto previsto dal comma 2, l'Autorità d'ambito può provvedere, per la fase temporale della salvaguardia, alla gestione del servizio idrico integrato con soggetti gestori aventi scala territoriale corrispondente a quella delle Comunità montane. 4. Gli enti gestori oggetto della salvaguardia di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36/1994 devono essere in possesso, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti minimi: a) essere una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale o un'azienda speciale o un consorzio, di cui agli articoli 22, 23 e 25 della legge n. 142/1990; b) gestire il servizio di acquedotto o di fognatura o di depurazione direttamente con una struttura di personale e mezzi organizzata per lo svolgimento delle funzioni e delle attività prevalenti connesse al servizio medesimo; c) avere operato secondo principi di economia, efficacia ed efficienza, valutati, basandosi su dati, indici e parametri desumibili da documenti ufficiali relativi agli ultimi tre esercizi dell'ente; d) aver soddisfatto, nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, ad almeno una delle seguenti condizioni: 1) aver fornito il servizio di acquedotto o di fognatura, ad almeno 25.000 abitanti residenti; 2) aver erogato almeno 2,5 milioni di metri cubi annui di acqua potabile; 3) essere dotati di almeno un impianto di depurazione il cui esercizio risulti complessivamente autorizzato per almeno 50.000 abitanti equivalenti; e) aver rispettato, nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, i livelli minimi dei servizi, così come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 1996. 5. L'Autorità d'ambito persegue l'obiettivo di superare la fase temporanea della salvaguardia e di addivenire alla gestione a regime del servizio idrico integrato entro quattro anni dalla stipula della convenzione di cui all'articolo 10. ARTICOLO 10 Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori. 1. I rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori di ciascun ambito sono regolati da una convenzione di gestione e relativo disciplinare. 2. Al fine di cui al comma 1, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, approva una convenzione tipo e relativo disciplinare. 3. La Giunta regionale procede, previa diffida, alla nomina di un commissario straordinario qualora non si sia pervenuti alla stipula delle convenzioni con i soggetti gestori entro un anno dalla definizione dell'organizzazione del servizio idrico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 7, termine prorogabile una sola volta e per non più di ulteriori sei mesi dalla Giunta regionale, su motivata richiesta della Autorità d'ambito. ARTICOLO 11 Cessazione delle gestioni esistenti non salvaguardate. 1. Entro sessanta giorni dal subentro dei nuovi soggetti gestori, gli enti locali proprietari partecipanti all'ambito provvedono allo scioglimento delle gestioni non salvaguardate. 2. In caso di inadempimento da parte degli enti locali proprietari, provvede, previa diffida, l'Autorità d'ambito competente. ARTICOLO 12 Tariffa. 1. La tariffa è determinata dall'Autorità d'ambito sulla scorta dei criteri e metodi di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 36/1994 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1 agosto 1996; essa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è unica per ciascuna gestione. 2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale, di perequazione degli investimenti già effettuati e per perseguire il risparmio e il razionale utilizzo della risorsa, l'Autorità d'ambito può articolare la tariffa per fasce territoriali, per tipologia d'utenza, per scaglioni di reddito, nonchè per fasce progressive di consumo. ARTICOLO 13 Programma pluriennale degli interventi. 1. Al fine della predisposizione del programma degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 36/1994, gli enti locali partecipanti all'ambito, entro sessanta giorni dalla costituzione dell'Autorità d'ambito, operano la ricognizione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione esistenti. 2. Trascorso inutilmente il termine previsto al comma 1, alla ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti provvede in via sostitutiva, previa diffida, l'Autorità d'ambito. 3. L'Autorità d'ambito, sulla base della ricognizione delle opere presentata dagli enti locali partecipanti all'ambito, entro centottanta giorni dalla costituzione dell'Autorità d'ambito, approva il programma pluriennale degli interventi articolato per gestioni ed il relativo piano finanziario, individuando altresì le risorse finanziarie da destinare all'attuazione del programma medesimo. 4. Il programma pluriennale degli interventi di ciascun ambito è sottoposto, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, come da ultimo modificato dall'articolo 48 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6, e dell'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15, al parere della commissione tecnica regionale, riunita in seduta congiunta delle sezioni opere pubbliche ed ambiente. 5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta trascorsi i quali si prescinde da parere, emana i criteri, gli indirizzi e le priorità per la predisposizione dei programmi pluriennali di intervento. 6. Decorso un anno dalla costituzione dell'Autorità d'ambito la concessione di eventuali contributi da parte della Regione per la realizzazione di opere acquedottistiche, fognarie o di depurazione è subordinata all'approvazione del programma degli interventi da parte dell'Autorità d'ambito. ARTICOLO 14 Modello strutturale degli acquedotti. 1. Al fine di coordinare su scala regionale le azioni delle Autorità d'ambito, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, nonchè le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge n. 183/1989, approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il modello strutturale degli acquedotti del Veneto. 2. Nella definizione dei programmi pluriennali di intervento previsti all'articolo 13 le Autorità d'ambito si adeguano al modello strutturale di cui al comma 1. 3. Il modello strutturale di cui al comma 1 individua gli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche necessarie per assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile nell'intero territorio regionale nonchè criteri e metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde. ARTICOLO 15 Modifiche al piano regionale di risanamento delle acque. 1. Le disposizioni della presente legge sostituiscono le previsioni incompatibili del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con provvedimento del Consiglio regionale 1 settembre 1989, n. 962, e in particolare le disposizioni degli articoli 3, 4 e 22 delle norme tecniche di attuazione, relative alla individuazione ed organizzazione degli ambiti territoriali. ARTICOLO 16 Verifica dello stato di attuazione. 1. La Giunta regionale, verifica periodicamente lo stato di attuazione, della presente legge da parte degli enti locali interessati, nonchè il funzionamento delle Assemblee d'ambito. 2. La Giunta regionale promuove ogni iniziativa utile a garantire l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 36/1994, il rispetto delle carte dei servizi adottate dai gestori, la corretta attuazione delle formule tariffarie, il continuo miglioramento della qualità nell'erogazione e gestione, anche ambientale, dei servizi idrici integrati, nonchè una omogeneità di azione delle Autorità d'ambito. 3. Per le finalità del presente articolo la competente struttura regionale, mediante la costituzione e gestione di un apposito osservatorio sulla gestione delle risorse idriche, svolge le funzioni di raccolta presso gli ambiti e i soggetti gestori di dati conoscitivi sul servizio idrico integrato, nonchè di elaborazione e di diffusione dei medesimi; a tal fine sono predisposte apposite linee guida per l'omogeneizzazione degli standard da adottare per la gestione dei dati. 4. Le Autorità d'ambito e i soggetti gestori sono tenuti a fornire tempestivamente tutti i dati richiesti dalla competente struttura regionale per le finalità di cui al presente articolo. ARTICOLO 17 Comitati consultivi degli utenti. 1. Entro centottanta giorni dalla loro costituzione, le Autorità d'ambito costituiscono comitati consultivi degli utenti per il controllo della qualità dei servizi idrici, anche prevedendone l'articolazione per gestioni. 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana una direttiva contenente criteri in ordine alla composizione, costituzione e funzionamento dei comitati previsti al comma 1. 3. Ciascuna Autorità d'ambito garantisce comunque la partecipazione dei comitati previsti al comma 1 alla elaborazione della carta di servizio pubblico da parte dei soggetti gestori. ARTICOLO 18 Personale. 1. Con apposita legge regionale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina le forme e i modi per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali e ad altri enti pubblici, già adibito ai servizi idrici secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 36/1994. ARTICOLO 19 Norme transitorie. 1. Le concessioni relative alla gestione di uno o più dei servizi idrici stipulate dopo l'entrata in vigore della legge n. 36/1994 e ritenute dall'Autorità d'ambito compatibili con gli obiettivi del servizio idrico integrato, possono essere temporaneamente mantenute per un periodo corrispondente a quello di durata della salvaguardia come prevista all'articolo 8, senza possibilità di proroga o rinnovo. 2. Gli impianti di acquedotto privati aventi carattere di servizio pubblico sono mantenuti in capo ai soggetti privati medesimi sino alla scadenza delle rispettive concessioni alla derivazione. 3. Gli impianti di cui al comma 2 sono individuati con apposito atto della Giunta regionale, sentite le competenti Autorità d'ambito. ARTICOLO 20 Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 400.000.000 per l'anno 1998, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, del capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", partita n. 4 "Istituzione servizio idrico integrato", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1998, e contemporanea istituzione del capitolo n. 50038, denominato "Iniziative per garantire l'avvio delle attività delle autorità d'ambito di cui alla legge sull'istituzione dei servizi idrici integrati", nel medesimo stato di previsione della spesa, con lo stanziamento di lire 400.000.000, in termini di competenza e cassa. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione veneta. Venezia, 27 marzo 1998 Galan ALLEGATO 1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36. (previsto dall'articolo 2, comma 1) Ambiti territoriali ottimali: cartografia ed elenchi dei Comuni partecipanti CARTOGRAFIA AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI Per la cartografia si fa riferimento al supporto cartaceo del B.U. AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ALTO VENETO Provincia Codice Istat Comune abitanti BL 25001 AGORDO 4.343 BL 25003 ALLEGHE 1.480 BL 25004 ARSIE' 2.920 BL 25005 AURONZO DI CADORE 3.801 BL 25006 BELLUNO 35.572 BL 25007 BORCA DI CADORE 686 BL 25008 CALALZO DI CADORE 2.416 BL 25023 CANALE D'AGORDO 1.285 BL 25009 CASTELLAVAZZO 1.831 BL 25010 CENCENIGHE AGORDINO 1.554 BL 25011 CESIOMAGGIORE 4.007 BL 25012 CHIES D'ALPAGO 1.631 BL 25013 CIBIANA DI CADORE 645 BL 25014 COLLE SANTA LUCIA 480 BL 25015 COMELICO SUPERIORE 2.854 BL 25016 CORTINA D'AMPEZZO 7.109 BL 25017 DANTA DI CADORE 603 BL 25018 DOMEGGE DI CADORE 2.695 BL 25019 FALCADE 2.270 BL 25020 FARRA D'ALPAGO 2.585 BL 25021 FELTRE 19.785 BL 25022 FONZASO 3.418 BL 25024 FORNO DI ZOLDO 3.118 BL 25025 GOSALDO 1.034 BL 25027 LA VALLE AGORDINA 1.197 BL 25026 LAMON 3.743 BL 25028 LENTIAI 2.801 BL 25029 LIMANA 4.165 BL 25030 LIVINALLONGO DEL COL DI LANA 1.440 BL 25031 LONGARONE 4.234 BL 25032 LORENZAGO DI CADORE 646 BL 25033 LOZZO DI CADORE 1.567 BL 25034 MEL 6.393 BL 25035 OSPITALE DI CADORE 395 BL 25036 PEDAVENA 4.177 BL 25037 PERAROLO DI CADORE 312 BL 25038 PIEVE D'ALPAGO 2.055 BL 25039 PIEVE DI CADORE 4.040 BL 25040 PONTE NELLE ALPI 7.562 BL 25041 PUOS D'ALPAGO 2.269 BL 25043 RIVAMONTE AGORDINO 739 BL 25044 ROCCA PIETORE 1.603 BL 25045 SAN GREGORIO NELLE ALPI 1.386 BL 25046 SAN NICOLO' DI COMELICO 433 BL 25047 SAN PIETRO DI CADORE 2.005 BL 25049 SAN TOMASO AGORDINO 877 BL 25051 SAN VITO DI CADORE 1.645 BL 25048 SANTA GIUSTINA 6.131 BL 25050 SANTO STEFANO DI CADORE 3.021 BL 25052 SAPPADA 1.373 BL 25053 SEDICO 8.056 BL 25054 SELVA DI CADORE 604 BL 25055 SEREN DEL GRAPPA 2.480 BL 25056 SOSPIROLO 3.365 BL 25057 SOVERZENE 414 BL 25058 SOVRAMONTE 1.818 BL 25059 TAIBON AGORDINO 1.705 BL 25060 TAMBRE 1.654 BL 25061 TRICHIANA 4.303 BL 25062 VALLADA AGORDINA 596 BL 25063 VALLE DI CADORE 2.021 BL 25065 VIGO DI CADORE 1.709 BL 25066 VODO DI CADORE 944 BL 25067 VOLTAGO AGORDINO 1.017 BL 25068 ZOLDO ALTO 1.329 BL 25069 ZOPPE' DI CADORE 312 Numero Comuni della provincia di Belluno: 66 Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Belluno: 206.658 Numero Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale: 66 Abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale: 206.658 AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VENETO ORIENTALE Provincia Codice Istat Comune abitanti BL 25002 ALANO DI PIAVE 2.521 BL 25042 QUERO 2.101 BL 25064 VAS 805 TV 26001 ALTIVOLE 5.456 TV 26002 ARCADE 3.119 TV 26003 ASOLO 6.651 TV 26004 BORSO DEL GRAPPA 3.932 TV 26005 BREDA DI PIAVE 5.516 TV 26006 CAERANO SAN MARCO 6.641 TV 26007 CAPPELLA MAGGIORE 4.171 TV 26008 CARBONERA 8.982 TV 26009 CASALE SUL SILE 7.375 TV 26010 CASIER 6.795 TV 26011 CASTELCUCCO 1.693 TV 26012 CASTELFRANCO VENETO 29.470 TV 26013 CASTELLO DI GODEGO 6.023 TV 26014 CAVASO DEL TOMBA 2.390 TV 26015 CESSALTO 3.132 TV 26016 CHIARANO 3.028 TV 26017 CIMADOLMO 3.108 TV 26018 CISON DI VALMARINO 2.401 TV 26019 CODOGNE' 4.846 TV 26020 COLLE UMBERTO 4.369 TV 26021 CONEGLIANO 35.656 TV 26022 CORDIGNANO 5.803 TV 26023 CORNUDA 5.313 TV 26024 CRESPANO DEL GRAPPA 3.902 TV 26025 CROCETTA DEL MONTELLO 5.662 TV 26026 FARRA DI SOLIGO 7.495 TV 26027 FOLLINA 3.431 TV 26028 FONTANELLE 5.080 TV 26029 FONTE 4.683 TV 26030 FREGONA 2.936 TV 26031 GAIARINE 6.276 TV 26032 GIAVERA DEL MONTELLO 3.806 TV 26033 GODEGA DI SANT'URBANO 5.862 TV 26034 GORGO AL MONTICANO 3.753 TV 26035 ISTRANA 6.916 TV 26036 LORIA 6.987 TV 26037 MANSUE' 3.941 TV 26038 MARENO DI PIAVE 7.255 TV 26039 MASER 4.730 TV 26040 MASERADA SUL PIAVE 6.328 TV 26041 MEDUNA DI LIVENZA 2.425 TV 26042 MIANE 3.322 TV 26044 MONASTIER DI TREVISO 3.424 TV 26045 MONFUMO 1.381 TV 26046 MONTEBELLUNA 25.186 TV 26048 MORIAGO DELLA BATTAGLIA 2.412 TV 26049 MOTTA DI LIVENZA 8.596 TV 26050 NERVESA DELLA BATTAGLIA 6.401 TV 26051 ODERZO 16.632 TV 26052 ORMELLE 3.619 TV 26053 ORSAGO 3.556 TV 26054 PADERNO DEL GRAPPA 1.713 TV 26055 PAESE 15.845 TV 26056 PEDEROBBA 6.517 TV 26057 PIEVE DI SOLIGO 9.393 TV 26058 PONTE DI PIAVE 6.233 TV 26059 PONZANO VENETO 7.542 TV 26060 PORTOBUFFOLE' 699 TV 26061 POSSAGNO 1.828 TV 26062 POVEGLIANO 3.514 TV 26065 REFRONTOLO 1.708 TV 26067 REVINE LAGO 2.016 TV 26068 RIESE PIO X 8.342 TV 26069 RONCADE 11.518 TV 26070 SALGAREDA 4.634 TV 26071 SAN BIAGIO DI CALLALTA 10.780 TV 26072 SAN FIOR 5.467 TV 26073 SAN PIETRO DI FELETTO 4.278 TV 26074 SAN POLO DI PIAVE 4.053 TV 26076 SAN VENDEMIANO 8.140 TV 26077 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 5.386 TV 26075 SANTA LUCIA DI PIAVE 6.530 TV 26078 SARMEDE 2.886 TV 26079 SEGUSINO 2.019 TV 26080 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 5.542 TV 26081 SILEA 8.671 TV 26082 SPRESIANO 8.658 TV 26083 SUSEGANA 9.660 TV 26084 TARZO 4.382 TV 26085 TREVIGNANO 8.254 TV 26086 TREVISO 83.598 TV 26087 VALDOBBIADENE 10.748 TV 26088 VAZZOLA 5.636 TV 26089 VEDELAGO 13.011 TV 26090 VIDOR 2.961 TV 26091 VILLORBA 15.463 TV 26092 VITTORIO VENETO 29.231 TV 26093 VOLPAGO DEL MONTELLO 8.548 TV 26094 ZENSON DI PIAVE 1.568 VE 27001 ANNONE VENETO 3.238 VE 27005 CAORLE 11.136 VE 27007 CEGGIA 5.024 VE 27009 CINTO CAOMAGGIORE 3.137 VE 27011 CONCORDIA SAGITTARIA 10.558 VE 27013 ERACLEA 11.841 VE 27015 FOSSALTA DI PIAVE 3.832 VE 27016 FOSSALTA DI PORTOGRUARO 5.681 VE 27018 GRUARO 2.705 VE 27019 JESOLO 22.151 VE 27020 MARCON 10.551 VE 27022 MEOLO 5.241 VE 27025 MUSILE DI PIAVE 9.740 VE 27027 NOVENTA DI PIAVE 5.733 VE 27029 PORTOGRUARO 24.760 VE 27030 PRAMAGGIORE 3.467 VE 27031 QUARTO D'ALTINO 6.234 VE 27033 SAN DONA' DI PIAVE 33.446 VE 27034 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO 11.916 VE 27036 SAN STINO DI LIVENZA 11.476 VE 27040 TEGLIO VENETO 1.964 VE 27041 TORRE DI MOSTO 3.783 VI 24070 MUSSOLENTE 6.059 Numero Comuni della Provincia di Belluno: 3 abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Belluno: 5.427 Numero Comuni della Provincia di Treviso: 89 abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Treviso: 678.839 Numero Comuni della Provincia di Venezia: 22 Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Venezia: 207.614 Numero Comuni della Provincia di Vicenza: 1 Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Vicenza: 6.059 Numero Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale: 115 Abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale: 897.939 AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE LAGUNA DI VENEZIA Provincia Codice Istat Comune abitanti TV 26043 MOGLIANO VENETO 25.420 TV 26047 MORGANO 3.449 TV 26063 PREGANZIOL 13.141 TV 26064 QUINTO DI TREVISO 9.054 TV 26095 ZERO BRANCO 7.725 VE 27002 CAMPAGNA LUPIA 6.065 VE 27003 CAMPOLONGO MAGGIORE 8.952 VE 27004 CAMPONOGARA 9.756 VE 27008 CHIOGGIA 53.179 VE 27012 DOLO 13.723 VE 27014 FIESSO D'ARTICO 5.855 VE 27017 FOSSO' 5.331 VE 27021 MARTELLAGO 18.587 VE 27023 MIRA 36.432 VE 27024 MIRANO 25.792 VE 27026 NOALE 13.363 VE 27028 PIANIGA 8.895 VE 27032 SALZANO 10.997 VE 27035 SANTA MARIA DI SALA 11.072 VE 27037 SCORZE' 15.657 VE 27038 SPINEA 24.905 VE 27039 STRA' 6.710 VE 27042 VENEZIA 309.422 VE 27043 VIGONOVO 7.581 Numero Comuni della Provincia di Treviso: 5 Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Treviso: 58.789 Numero Comuni della Provincia di Venezia: 19 Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Venezia: 592.274 Numero Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale: 24 Abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale: 651.063 AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE POLESINE Provincia Codice Istat Comune abitanti RO 29001 ADRIA 21.225 RO 29002 ARIANO POLESINE 5.239 RO 29003 ARQUA' POLESINE 2.909 RO 29004 BADIA POLESINE 10.172 RO 29005 BAGNOLO DI PO 1.483 RO 29006 BERGANTINO 2.839 RO 29007 BOSARO 1.216 RO 29008 CALTO 872 RO 29009 CANARO 2.782 RO 29010 CANDA 1.029 RO 29011 CASTELGUGLIELMO 1.965 RO 29012 CASTELMASSA 4.724 RO 29013 CASTELNOVO BARIANO 3.205 RO 29014 CENESELLI 2.097 RO 29015 CEREGNANO 4.085 RO 29017 CORBOLA 2.630 RO 29018 COSTA DI ROVIGO 3.060 RO 29019 CRESPINO 2.375 RO 29021 FICAROLO 2.900 RO 29022 FIESSO UMBERTIANO 4.135 RO 29023 FRASSINELLE POLESINE 1.751 RO 29024 FRATTA POLESINE 2.960 RO 29025 GAIBA 1.105 RO 29026 GAVELLO 1.728 RO 29027 GIACCIANO CON BARUCHELLA 2.462 RO 29028 GUARDA VENETA 1.224 RO 29029 LENDINARA 12.520 RO 29030 LOREO 3.785 RO 29031 LUSIA 3.584 RO 29032 MELARA 2.055 RO 29033 OCCHIOBELLO 9.190 RO 29034 PAPOZZE 1.873 RO 29035 PETTORAZZA GRIMANI 1.668 RO 29036 PINCARA 1.357 RO 29037 POLESELLA 3.709 RO 29038 PONTECCHIO POLESINE 1.372 RO 29039 PORTO TOLLE 11.070 RO 29052 PORTO VIRO 14.111 RO 29040 ROSOLINA 5.675 RO 29041 ROVIGO 52.472 RO 29042 SALARA 1.321 RO 29043 SAN BELLINO 1.243 RO 29044 SAN MARTINO DI VENEZZE 4.011 RO 29045 STIENTA 3.004 RO 29046 TAGLIO DI PO 8.538 RO 29047 TRECENTA 3.458 RO 29048 VILLADOSE 5.269 RO 29049 VILLAMARZANA 1.197 RO 29050 VILLANOVA DEL GHEBBO 2.245 RO 29051 VILLANOVA MARCHESANA 1.105 VE 27006 CAVARZERE 16.806 VR 23020 CASTAGNARO 4.319 Numero Comuni della Provincia di Rovigo: 50 Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Rovigo: 248.004 Numero Comuni della Provincia di Venezia: 1 Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Venezia: 16.806 Numero Comuni della Provincia di Verona: 1 Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Verona: 4.319 Numero Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale: 52 Abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale: 269.129 AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VERONESE Provincia Codice Istat Comune abitanti VR 23001 AFFI 1.454 VR 23002 ALBAREDO D'ADIGE 4.952 VR 23003 ANGIARI 1.728 VR 23004 ARCOLE 4.633 VR 23005 BADIA CALAVENA 2.186 VR 23006 BARDOLINO 6.025 VR 23007 BELFIORE 2.623 VR 23008 BEVILACQUA 1.583 VR 23009 BONAVIGO 1.967 VR 23010 BOSCHI SANT'ANNA 1.284 VR 23011 BOSCO CHIESANUOVA 3.033 VR 23012 BOVOLONE 12.953 VR 23013 BRENTINO BELLUNO 1.239 VR 23014 BRENZONE 2.284 VR 23015 BUSSOLENGO 14.453 VR 23016 BUTTAPIETRA 4.445 VR 23017 CALDIERO 4.798 VR 23018 CAPRINO VERONESE 6.952 VR 23019 CASALEONE 6.136 VR 23021 CASTEL D'AZZANO 9.329 VR 23022 CASTELNUOVO DEL GARDA 7.911 VR 23023 CAVAION VERONESE 3.414 VR 23024 CAZZANO DI TRAMIGNA 1.241 VR 23025 CEREA 14.632 VR 23026 CERRO VERONESE 1.495 VR 23027 COLOGNA VENETA 7.446 VR 23028 COLOGNOLA AI COLLI 6.606 VR 23029 CONCAMARISE 1.078 VR 23030 COSTERMANO 2.385 VR 23031 DOLCE' 2.151 VR 23032 ERBE' 1.581 VR 23033 ERBEZZO 783 VR 23034 FERRARA DI MONTE BALDO 167 VR 23035 FUMANE 3.425 VR 23036 GARDA 3.442 VR 23037 GAZZO VERONESE 5.798 VR 23038 GREZZANA 9.360 VR 23039 ILLASI 4.527 VR 23040 ISOLA DELLA SCALA 10.413 VR 23041 ISOLA RIZZA 2.711 VR 23042 LAVAGNO 4.990 VR 23043 LAZISE 5.490 VR 23044 LEGNAGO 26.271 VR 23045 MALCESINE 3.398 VR 23046 MARANO DI VALPOLICELLA 2.538 VR 23047 MEZZANE DI SOTTO 1.789 VR 23048 MINERBE 4.618 VR 23049 MONTECCHIA DI CROSARA 3.909 VR 23050 MONTEFORTE D'ALPONE 6.646 VR 23051 MOZZECANE 4.291 VR 23052 NEGRAR 13.158 VR 23053 NOGARA 7.711 VR 23054 NOGAROLE ROCCA 2.676 VR 23055 OPPEANO 6.971 VR 23056 PALU' 1.089 VR 23057 PASTRENGO 2.320 VR 23058 PESCANTINA 9.777 VR 23059 PESCHIERA DEL GARDA 8.470 VR 23060 POVEGLIANO VERONESE 5.709 VR 23061 PRESSANA 2.405 VR 23062 RIVOLI VERONESE 1.741 VR 23063 RONCA' 3.292 VR 23064 RONCO ALL'ADIGE 5.627 VR 23065 ROVERCHIARA 2.587 VR 23067 ROVERE' VERONESE 1.993 VR 23066 ROVEREDO DI GUA' 1.229 VR 23068 SALIZZOLE 3.741 VR 23069 SAN BONIFACIO 15.647 VR 23070 SAN GIOVANNI ILARIONE 4.638 VR 23071 SAN GIOVANNI LUPATOTO 20.132 VR 23073 SAN MARTINO BUON ALBERGO 13.256 VR 23074 SAN MAURO DI SALINE 535 VR 23075 SAN PIETRO DI MORUBIO 2.884 VR 23076 SAN PIETRO IN CARIANO 10.861 VR 23079 SAN ZENO DI MONTAGNA 1.108 VR 23072 SANGUINETTO 4.205 VR 23077 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 9.137 VR 23078 SANT'ANNA D'ALFAEDO 2.483 VR 23080 SELVA DI PROGNO 1.017 VR 23081 SOAVE 6.015 VR 23082 SOMMACAMPAGNA 10.888 VR 23083 SONA 12.577 VR 23084 SORGA' 3.004 VR 23085 TERRAZZO 2.551 VR 23086 TORRI DEL BENACO 2.474 VR 23087 TREGNAGO 4.656 VR 23088 TREVENZUOLO 2.353 VR 23089 VALEGGIO SUL MINCIO 9.329 VR 23090 VELO VERONESE 824 VR 23091 VERONA 255.824 VR 23092 VERONELLA 3.442 VR 23093 VESTENANOVA 2.493 VR 23094 VIGASIO 6.050 VR 23095 VILLA BARTOLOMEA 5.416 VR 23096 VILLAFRANCA DI VERONA 27.036 VR 23097 ZEVIO 10.168 VR 23098 ZIMELLA 3.962 Numero Comuni della Provincia di Verona: 97 Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Verona: 784.024 Numero Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale: 97 Abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale: 784.024 AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE BACCHIGLIONE Provincia Codice Istat Comune abitanti PD 28001 ABANO TERME 17.735 PD 28002 AGNA 3.085 PD 28003 ALBIGNASEGO 18.070 PD 28004 ANGUILLARA VENETA 5.204 PD 28005 ARQUA' PETRARCA 1.947 PD 28006 ARRE 1.977 PD 28007 ARZERGRANDE 4.040 PD 28008 BAGNOLI DI SOPRA 3.884 PD 28009 BAONE 3.104 PD 28010 BARBONA 800 PD 28012 BOARA PISANI 2.498 PD 28014 BOVOLENTA 3.088 PD 28015 BRUGINE 5.225 PD 28021 CANDIANA 2.386 PD 28022 CARCERI 1.528 PD 28026 CARTURA 4.101 PD 28027 CASALE DI SCODOSIA 5.040 PD 28028 CASALSERUGO 4.899 PD 28029 CASTELBALDO 1.813 PD 28031 CINTO EUGANEO 2.062 PD 28033 CODEVIGO 5.384 PD 28034 CONSELVE 8.460 PD 28035 CORREZZOLA 5.195 PD 28106 DUE CARRARE 6.650 PD 28037 ESTE 17.668 PD 28043 GRANZE 1.517 PD 28044 LEGNARO 6.567 PD 28047 LOZZO ATESTINO 3.123 PD 28048 MASERA' DI PADOVA 6.457 PD 28049 MASI 1.805 PD 28051 MEGLIADINO SAN FIDENZIO 1.858 PD 28052 MEGLIADINO SAN VITALE 2.072 PD 28053 MERLARA 3.048 PD 28055 MONSELICE 17.397 PD 28056 MONTAGNANA 9.444 PD 28059 OSPEDALETTO EUGANEO 5.052 PD 28060 PADOVA 215.137 PD 28061 PERNUMIA 3.634 PD 28062 PIACENZA D'ADIGE 1.503 PD 28065 PIOVE DI SACCO 17.353 PD 28066 POLVERARA 2.271 PD 28067 PONSO 2.291 PD 28069 PONTE SAN NICOLO' 10.589 PD 28068 PONTELONGO 3.571 PD 28070 POZZONOVO 3.523 PD 28074 SALETTO 2.422 PD 28079 SAN PIETRO VIMINARIO 2.347 PD 28082 SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO 6.007 PD 28083 SANT'ELENA 1.703 PD 28084 SANT'URBANO 2.454 PD 28081 SANTA MARGHERITA D'ADIGE 2.090 PD 28085 SAONARA 7.149 PD 28087 SOLESINO 7.022 PD 28088 STANGHELLA 4.580 PD 28090 TERRASSA PADOVANA 2.049 PD 28094 TRIBANO 3.813 PD 28095 URBANA 2.177 PD 28097 VESCOVANA 1.583 PD 28098 VIGHIZZOLO D'ESTE 985 PD 28102 VILLA ESTENSE 2.386 PD 28105 VO' EUGANEO 3.399 VE 27010 CONA 3.358 VI 24001 AGUGLIARO 1.249 VI 24002 ALBETTONE 1.833 VI 24003 ALONTE 870 VI 24004 ALTAVILLA VICENTINA 7.964 VI 24006 ARCUGNANO 6.023 VI 24007 ARSIERO 3.320 VI 24010 ASIGLIANO 835 VI 24011 BARBARANO 3.370 VI 24013 BOLZANO VICENTINO 4.543 VI 24014 BREGANZE 7.407 VI 24015 BRENDOLA 5.474 VI 24016 BRESSANVIDO 2.591 VI 24017 BROGLIANO 2.356 VI 24018 CALDOGNO 9.402 VI 24019 CALTRANO 2.329 VI 24020 CALVENE 1.243 VI 24021 CAMISANO VICENTINO 7.620 VI 24022 CAMPIGLIA DEI BERICI 1.742 VI 24024 CARRE' 2.812 VI 24027 CASTEGNERO 2.169 VI 24028 CASTELGOMBERTO 4.697 VI 24030 CHIUPPANO 2.391 VI 24032 COGOLLO DEL CENGIO 3.123 VI 24034 CORNEDO VICENTINO 9.504 VI 24035 COSTABISSARA 4.957 VI 24036 CREAZZO 9.953 VI 24038 DUEVILLE 12.403 VI 24040 FARA VICENTINA 3.661 VI 24044 GAMBUGLIANO 709 VI 24045 GRANCONA 1.595 VI 24046 GRISIGNANO DI ZOCCO 3.966 VI 24047 GRUMOLO DELLE ABBADESSE 3.105 VI 24048 ISOLA VICENTINA 7.046 VI 24049 LAGHI 173 VI 24050 LASTEBASSE 287 VI 24051 LONGARE 5.176 VI 24052 LONIGO 12.709 VI 24053 LUGO DI VICENZA 3.550 VI 24055 MALO 11.197 VI 24056 MARANO VICENTINO 7.898 VI 24063 MONTE DI MALO 2.640 VI 24061 MONTECCHIO MAGGIORE 19.754 VI 24062 MONTECCHIO PRECALCINO 4.239 VI 24064 MONTEGALDA 2.813 VI 24065 MONTEGALDELLA 1.555 VI 24066 MONTEVIALE 1.846 VI 24067 MONTICELLO CONTE OTTO 8.334 VI 24069 MOSSANO 1.510 VI 24071 NANTO 2.034 VI 24074 NOVENTA VICENTINA 7.929 VI 24075 ORGIANO 2.973 VI 24076 PEDEMONTE 795 VI 24078 PIOVENE ROCCHETTE 7.557 VI 24079 POIANA MAGGIORE 4.147 VI 24080 POSINA 737 VI 24083 QUINTO VICENTINO 4.109 VI 24084 RECOARO TERME 7.466 VI 24090 SALCEDO 990 VI 24092 SAN GERMANO DEI BERICI 1.017 VI 24096 SAN VITO DI LEGUZZANO 3.065 VI 24091 SANDRIGO 7.210 VI 24095 SANTORSO 5.007 VI 24097 SARCEDO 4.675 VI 24098 SAREGO 4.999 VI 24100 SCHIO 36.351 VI 24102 SOSSANO 3.851 VI 24103 SOVIZZO 4.943 VI 24105 THIENE 19.894 VI 24106 TONEZZA DEL CIMONE 661 VI 24107 TORREBELVICINO 4.892 VI 24108 TORRI DI QUARTESOLO 9.844 VI 24110 TRISSINO 7.392 VI 24111 VALDAGNO 27.449 VI 24112 VALDASTICO 1.589 VI 24113 VALLI DEL PASUBIO 3.611 VI 24115 VELO D'ASTICO 2.254 VI 24116 VICENZA 107.454 VI 24117 VILLAGA 1.786 VI 24118 VILLAVERLA 4.813 VI 24119 ZANE' 5.358 VI 24121 ZOVENCEDO 727 VI 24122 ZUGLIANO 5.527 Numero Comuni della Provincia di Padova: 61 Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Padova: 506.221 Numero Comuni della Provincia di Venezia: 1 Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Venezia: 3.358 Numero Comuni della Provincia di Vicenza: 82 Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Vicenza: 539.049 Numero Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale: 144 Abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale: 1.048.628 AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE BRENTA Provincia Codice Istat Comune abitanti PD 28011 BATTAGLIA TERME 4.082 PD 28013 BORGORICCO 6.019 PD 28016 CADONEGHE 13.660 PD 28020 CAMPO SAN MARTINO 5.100 PD 28017 CAMPODARSEGO 10.462 PD 28018 CAMPODORO 1.934 PD 28019 CAMPOSAMPIERO 9.399 PD 28023 CARMIGNANO DEL BRENTA 6.823 PD 28030 CERVARESE SANTA CROCE 4.343 PD 28032 CITTADELLA 18.061 PD 28036 CURTAROLO 5.930 PD 28038 FONTANIVA 7.329 PD 28039 GALLIERA VENETA 6.326 PD 28040 GALZIGNANO TERME 4.147 PD 28041 GAZZO 3.101 PD 28042 GRANTORTO 3.741 PD 28045 LIMENA 5.983 PD 28046 LOREGGIA 4.977 PD 28050 MASSANZAGO 3.543 PD 28054 MESTRINO 6.674 PD 28057 MONTEGROTTO TERME 9.929 PD 28058 NOVENTA PADOVANA 7.508 PD 28063 PIAZZOLA SUL BRENTA 10.373 PD 28064 PIOMBINO DESE 7.813 PD 28071 ROVOLON 3.834 PD 28072 RUBANO 12.573 PD 28073 SACCOLONGO 4.254 PD 28075 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE 7.115 PD 28076 SAN GIORGIO IN BOSCO 5.284 PD 28077 SAN MARTINO DI LUPARI 11.044 PD 28078 SAN PIETRO IN GU 4.223 PD 28080 SANTA GIUSTINA IN COLLE 5.804 PD 28086 SELVAZZANO DENTRO 18.809 PD 28089 TEOLO 7.715 PD 28091 TOMBOLO 6.542 PD 28092 TORREGLIA 5.709 PD 28093 TREBASELEGHE 9.454 PD 28096 VEGGIANO 2.222 PD 28099 VIGODARZERE 9.433 PD 28100 VIGONZA 16.681 PD 28101 VILLA DEL CONTE 4.846 PD 28103 VILLAFRANCA PADOVANA 6.784 PD 28104 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO 4.514 TV 26066 RESANA 6.410 VI 24009 ASIAGO 6.572 VI 24012 BASSANO DEL GRAPPA 38.871 VI 24023 CAMPOLONGO SUL BRENTA 826 VI 24025 CARTIGLIANO 3.396 VI 24026 CASSOLA 11.050 VI 24031 CISMON DEL GRAPPA 1.089 VI 24033 CONCO 2.212 VI 24039 ENEGO 2.236 VI 24041 FOZA 793 VI 24042 GALLIO 2.208 VI 24054 LUSIANA 2.801 VI 24057 MAROSTICA 12.639 VI 24058 MASON VICENTINO 2.926 VI 24059 MOLVENA 2.256 VI 24073 NOVE 4.698 VI 24077 PIANEZZE 1.826 VI 24081 POVE DEL GRAPPA 2.475 VI 24082 POZZOLEONE 2.292 VI 24085 ROANA 3.608 VI 24086 ROMANO D'EZZELINO 12.184 VI 24087 ROSA' 12.021 VI 24088 ROSSANO VENETO 6.488 VI 24089 ROTZO 600 VI 24093 SAN NAZARIO 1.652 VI 24099 SCHIAVON 2.237 VI 24101 SOLAGNA 1.519 VI 24104 TEZZE SUL BRENTA 9.463 VI 24114 VALSTAGNA 1.856 Numero Comuni della Provincia di Padova: 43 Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Padova: 314.097 Numero Comuni della Provincia di Treviso: 1 Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Treviso: 6.410 Numero Comuni della Provincia di Vicenza: 28 Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Vicenza: 152.794 Numero Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale: 72 Abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale: 473.301 AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VALLE DEL CHIAMPO Provincia Codice Istat Comune abitanti VI 24005 ALTISSIMO 1.843 VI 24008 ARZIGNANO 21.107 VI 24029 CHIAMPO 11.448 VI 24037 CRESPADORO 1.243 VI 24043 GAMBELLARA 3.144 VI 24060 MONTEBELLO 5.436 VI 24068 MONTORSO VICENTINO 2.685 VI 24072 NOGAROLE VICENTINO 825 VI 24094 SAN PIETRO MUSSOLINO 1.352 VI 24120 ZERMEGHEDO 972 Numero Comuni della Provincia di Vicenza: 10 Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Vicenza: 50.055 Numero Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale: 10 Abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale: 50.055 ===================================================================== TOTALE COMUNI 580 TOTALE ABITANTI 4.380.797 ===================================================================== ALLEGATO 2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36. (previsto dall'articolo 3, comma 2) SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE Art. 1 Oggetto e finalità della convenzione. 1. Al fine di organizzare e gestire il servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gli enti locali di cui all'articolo 2, ricadenti nell'ambito territoriale ottimale denominato "ATO (...)(1)", convengono di cooperare in conformità dei principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione. 2. In particolare la cooperazione e l'organizzazione devono assicurare: a) eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti partecipanti; b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti; c) la gestione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità ; d) la protezione, salvaguardia e utilizzazione ottimale delle risorse idriche; e) l'unitarietà del regime tariffario all'interno delle singole gestioni dell'ambito, determinato in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito; f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi idrici. Art. 2 Enti locali partecipanti. 1. In conformità alla individuazione degli ambiti territoriali ottimali operata dalla Regione del Veneto con legge regionale (...), aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti enti locali, di seguito indicati come enti partecipanti: Provincia di (...); Provincia di (...); Comune di (...); Comune di (...); (...). Art. 3 Costituzione dell'Autorità d'ambito, denominazione, sede, modifica. 1. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione gli enti partecipanti costituiscono, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale (...), una Autorità d'ambito denominata "ATO (...)(1)", avente personalità giuridica di diritto pubblico con lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato, nonchè di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo. 2. L'Autorità ha sede (...). 3. A seguito di una modifica dei confini dell'ambito, la presente convenzione viene modificata di conseguenza con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della presente. Art. 4 Durata. 1. La presente convenzione ha durata (...)(2) a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo. 2. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza solo per il venire meno dei fini per i quali è stata costituita. (1) ATO Alto Veneto ATO Veneto orientale ATO Laguna di Venezia ATO Valle del Chiampo ATO Polesine ATO Veronese ATO Bacchiglione ATO Brenta. (2) Termine non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni. Art. 5 Ente locale responsabile del coordinamento. 1. Gli enti partecipanti danno atto che ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale (...) l'ente locale responsabile del coordinamento per l'ambito è (la Provincia di (...)) (il Comune di (...)). Art. 6 Quote di partecipazione. 1. Le quote di partecipazione all'Autorità d'ambito sono determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun comune, risultante dall'ultimo censimento ISTAT, e sono aggiornate dall'Autorità d'ambito entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento. 2. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione sono stabilite come segue: Comune di (...): (...) per cento; Comune di (...): (...) per cento; (...). Art. 7 Organi dell'Autorità d'ambito. 1. Sono organi dell'Autorità d'ambito: a) l'assemblea d'ambito; b) il comitato istituzionale; c) il presidente; d) il direttore. Art. 8 Composizione e durata dell'assemblea d'ambito. 1. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti partecipanti, nella persona del Sindaco, del Presidente della Provincia o assessori loro delegati. 2. La rappresentanza degli enti partecipanti in seno all'assemblea è determinata ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale (...). 3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega. Art. 9 Attribuzioni dell'assemblea d'ambito. 1. L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Autorità d'ambito. 2. Rientrano nelle attribuzioni dell'assemblea i seguenti atti fondamentali: a) elezione del comitato istituzionale; b) nomina del direttore su proposta del comitato istituzionale; c) approvazione dell'organizzazione del servizio idrico integrato, in particolare: 1) individuazione della forma di gestione del servizio medesimo; 2) individuazione degli enti gestori da salvaguardare o mantenere secondo i criteri previsti all'articolo 9 della legge regionale (...); 3) individuazione del soggetto che svolge il compito di coordinamento fra la pluralità di soggetti gestori; d) approvazione, su proposta del comitato istituzionale, della convenzione diretta a regolare i rapporti fra l'Autorità d'ambito ed i soggetti gestori; e) determinazione delle procedure per l'individuazione del o dei soggetti gestori del servizio idrico integrato; f) affidamento della gestione del servizio idrico integrato; g) approvazione dei programmi pluriennali di intervento e dei relativi piani finanziari, su proposta del comitato istituzionale; h) individuazione delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei programmi pluriennali di intervento su proposta del comitato istituzionale; i) approvazione della tariffa per ogni singola gestione dell'ambito, su proposta del comitato istituzionale; l) approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, economici e finanziari e relative variazioni, nonchè dei conti consuntivi, su proposta del comitato istituzionale; m) presentazione alla Giunta regionale di proposte di modifiche ai confini dell'ambito; n) approvazione, sulla base delle norme vigenti per gli enti locali, del regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, su proposta del direttore. 3. L'assemblea non può svolgere le funzioni di cui alle lettere b) e seguenti del comma 2 senza che il comitato istituzionale sia stato eletto. Art. 10 Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell'assemblea d'ambito. 1. Le sedute dell'assemblea d'ambito sono validamente convocate quando ricorrono le maggioranze previste al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale (...). 2. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole delle maggioranze determinate ai sensi del comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale (...). 3. Le votazioni dell'assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto, per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l'assemblea depone nell'urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza. 4. Delle sedute dell'assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal direttore. Art. 11 Composizione, nomina e durata del comitato istituzionale. 1. Il comitato istituzionale è composto dal presidente e da numero non inferiore a tre e non superiore a sette membri eletti dall'assemblea fra i suoi componenti sulla base di liste bloccate. 2. L'elezione del comitato istituzionale deve avvenire entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte di tutti gli enti partecipanti. 3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente l'elenco dei candidati alla carica di componente del comitato istituzionale, abbia riportato le maggioranze di cui al comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale (...), si procede a votazioni di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. 4. Il comitato istituzionale dura in carica quattro anni, ovvero finchè il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il comitato istituzionale esercita le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo comitato, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili. 5. L'elezione del nuovo comitato istituzionale deve avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione e l'assemblea non può nel frattempo svolgere le funzioni di cui alle lettere b) e seguenti del comma 2 dell'articolo 9. 6. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 8 comporta di diritto la decadenza da componente del comitato istituzionale. 7. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del comitato istituzionale, l'assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste ai commi 1 e 3 entro sessanta giorni dalla cessazione. 8. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dell'Autorità . 9. L'assemblea d'ambito può deliberare la sfiducia al comitato istituzionale in carica solo con la contestuale elezione del nuovo organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno (...) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ed essere sottoscritta da almeno (...) enti partecipanti. Art. 12 Attribuzioni del comitato istituzionale. 1. Il comitato istituzionale è l'organo esecutivo dell'Autorità d'ambito. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla presente convenzione all'assemblea e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore. 2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al comitato istituzionale l'adozione dei seguenti atti: a) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; b) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'assemblea; c) le proposte all'assemblea degli atti di cui alle lettere b), d), g), h), i) e l) del comma 2 dell'articolo 9; d) le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; e) (...). 3. Il comitato istituzionale riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'assemblea. Art. 13 Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del comitato istituzionale. 1. Il comitato istituzionale è presieduto dal presidente dell'Autorità d'ambito o, in caso di assenza o impedimento, dal componente da lui delegato. 2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del comitato istituzionale è necessaria la presenza e il voto favorevole della metà più uno dei componenti. 3. Le sedute del comitato istituzionale non sono pubbliche. Art. 14 Presidente. 1. Il presidente dell'Autorità d'ambito o, in caso di assenza o impedimento, il componente del comitato istituzionale da lui delegato: a) ha la rappresentanza legale dell'ente con facoltà di delega al direttore; b) convoca e presiede l'Assemblea; c) convoca e presiede il comitato istituzionale; d) vigila sull'applicazione della convenzione nonchè sul rispetto delle diverse competenze degli organi dell'Autorità d'ambito; e) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonchè è alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del comitato istituzionale. Art. 15 Direttore. 1. Il direttore è nominato dall'assemblea su proposta del comitato istituzionale. 2. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell'ente e in particolare: a) assiste gli organi istituzionali dell'Autorità ; b) partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'assemblea e del comitato istituzionale e ne redige i processi verbali; c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici; d) coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Autorità ; e) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Autorità ; f) è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti; g) esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti; h) comunica alla Regione eventuali inadempienze da parte degli enti partecipanti all'ambito; i) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'assemblea d'ambito agli enti partecipanti; l) propone all'assemblea il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione. 3. Spettano al direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, la convenzione o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo dell'Autorità d'ambito. 4. Il direttore riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività . Art. 16 Disposizioni finanziarie. 1. I Comuni partecipanti coprono le spese di funzionamento dell'Autorità d'ambito in ragione delle quote di partecipazione. 2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti partecipanti deve avvenire entro e non oltre (...) giorni dalla data della richiesta. 3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'assemblea entro il (...) di ogni anno. Art. 17 Rinvio. 1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti dell'Autorità d'ambito, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili. ALLEGATO 3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36. (previsto dall'articolo 3, comma 3) SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE Art. 1 Oggetto e finalità della convenzione. 1. Al fine di organizzare e gestire il servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gli enti locali di cui all'articolo 2, ricadenti nell'ambito territoriale ottimale (ATO) denominato "ATO (...)(1)", convengono di costituire un consorzio secondo lo statuto parte integrante della presente convenzione. 2. In particolare l'organizzazione deve assicurare: a) eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti partecipanti; b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti; c) la gestione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità ; d) la protezione, salvaguardia e utilizzazione ottimale delle risorse idriche; e) l'unitarietà del regime tariffario all'interno delle singole gestioni dell'ambito, determinato in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito; f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi idrici. Art. 2 Enti locali partecipanti. 1. In conformità della individuazione degli ambiti territoriali ottimali operata dalla Regione Veneto con legge regionale (...), aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti enti locali: Provincia di (...); Provincia di (...); Comune di (...); Comune di (...); (...). Art. 3 Durata e modifica della convenzione. 1. La presente convenzione ha durata (...)(3) a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo. 2. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza solo per il venire meno dei fini per i quali è stata costituita. 3. A seguito di una modifica dei confini dell'ambito, la presente convenzione viene modificata di conseguenza con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e stipulati con le medesime modalità della presente. (1) ATO Alto Veneto ATO Veneto orientale ATO Laguna di Venezia ATO Valle del Chiampo ATO Polesine ATO Veronese ATO Bacchiglione ATO Brenta. (2) Termine non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni. Art. 4 Insediamento dell'assemblea d'ambito. 1. Il Presidente della Provincia col maggior numero di abitanti residenti nei comuni dell'ambito provvede a convocare e presiede l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi del consorzio costituito in attuazione alla presente convenzione. ALLEGATO 4 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36. (previsto dall'articolo 3, comma 3) SCHEMA DI STATUTO DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE Art. 1 Costituzione, denominazione e sede. 1. E' costituito un consorzio tra enti locali denominato "Autorità d'ambito ATO (...)(1)", ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale (...). 2. Il consorzio ha sede (...). 3. Fanno parte del consorzio i seguenti enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale denominato (...), di seguito indicati come enti consorziati": Provincia di (...); Provincia di (...); Comune di (...); Comune di (...); (...). (1) ATO Alto Veneto ATO Veneto orientale ATO Laguna di Venezia ATO Valle del Chiampo ATO Polesine ATO Veronese ATO Bacchiglione ATO Brenta. Art. 2 Oggetto. 1. L'Autorità d'ambito è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa ed ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato, nonchè di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale (...). Art. 3 Durata. 1. La durata dell'Autorità d'ambito è stabilita per un periodo identico a quello della convenzione di cui all'articolo 3 della legge regionale (...). 2. L'Autorità d'ambito può essere sciolta anche anticipatamente solo per il venire meno della convenzione di cui (...). Art. 4 Quote di partecipazione. 1. Le quote di partecipazione all'Autorità d'ambito sono determinate in rapporto all'entità della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT residente nel territorio di ciascun comune e sono aggiornate dall'Autorità d'ambito entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento. 2. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione sono stabilite come segue: Comune di (...): (...) per cento; Comune di (...): (...) per cento; (...). Art. 5 Patrimonio dell'Autorità d'ambito. 1. L'Autorità d'ambito è dotata di proprio patrimonio costituito da: a) fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune ricadente nell'ambito in proporzione alla propria quota di partecipazione determinata con il sistema di cui all'articolo 4 del presente statuto; b) beni acquisiti dal consorzio con propri mezzi. 2. Eventuali conferimenti in natura sono imputabili alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'articolo 2343 del codice civile. 3. Possono altresì essere assegnati al consorzio beni in uso, locazione, o comodato gratuito. 4. La Provincia non partecipa al fondo consortile, nè al patrimonio del consorzio, ma può assegnare al consorzio beni a titolo di comodato. 5. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Autorità d'ambito il suo patrimonio è trasferito agli enti consorziati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti. Art. 6 Organi dell'Autorità d'ambito. 1. Sono organi dell'Autorità d'ambito: a) l'assemblea d'ambito; b) il consiglio di amministrazione; c) il presidente; d) il collegio dei revisori dei conti; e) il direttore. Art. 7 Composizione dell'assemblea d'ambito. 1. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nella persona del Sindaco, del Presidente della Provincia o assessori loro delegati. 2. La rappresentanza degli enti consorziati in seno all'assemblea è determinata ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale (...). 3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega. Art. 8 Attribuzioni dell'assemblea d'ambito. 1. L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Autorità d'ambito. 2. Rientrano nelle attribuzioni dell'assemblea i seguenti atti fondamentali: a) elezione del presidente, del consiglio di amministrazione, nonchè del collegio dei revisori dei conti; b) nomina del direttore su proposta del consiglio di amministrazione; c) approvazione dell'organizzazione del servizio idrico integrato, in particolare: 1) individuazione della forma di gestione del servizio medesimo; 2) individuazione degli enti gestori da salvaguardare o mantenere secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge regionale (...); 3) individuazione del soggetto che svolge il compito di coordinamento fra la pluralità di soggetti gestori; d) approvazione, su proposta del consiglio di amministrazione, della convenzione diretta a regolare i rapporti fra l'Autorità d'ambito ed i soggetti gestori; e) determinazione delle procedure per l'individuazione dei soggetti gestori del servizio idrico integrato; f) affidamento della gestione del servizio idrico integrato; g) approvazione dei programmi pluriennali di intervento e dei relativi piani finanziari, su proposta del consiglio di amministrazione; h) individuazione delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei programmi pluriennali di intervento, su proposta del consiglio di amministrazione; i) approvazione della tariffa per ogni singola gestione dell'ambito, su proposta del consiglio di amministrazione; l) determinazione del trattamento economico dei revisori dei conti; m) approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, economici e finanziari e relative variazioni, nonchè dei conti consuntivi, su proposta del consiglio di amministrazione; n) presentazione alla Giunta regionale di proposte di modifiche ai confini dell'ambito; o) approvazione, sulla base delle norme vigenti per gli enti locali, del regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, su proposta del direttore. Art. 9 Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell'assemblea d'ambito. 1. Le sedute dell'assemblea d'ambito sono validamente convocate quando ricorrono le maggioranze previste al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale (...). 2. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole delle maggioranze previste al comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale (...). 3. Le votazioni dell'assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l'assemblea depone nell'urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza. 4. Delle sedute dell'assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal direttore. Art. 10 Composizione, nomina e durata del consiglio di amministrazione. 1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da numero non inferiore a tre e non superiore a sette membri eletti dall'assemblea fra i suoi componenti sulla base di liste bloccate. 2. L'elezione del consiglio di amministrazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente statuto da parte di tutti gli enti consorziati. 3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente l'elenco dei candidati alla carica di componente del consiglio di amministrazione, abbia riportato le maggioranze di cui al comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale (...), si procede a votazioni di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. 4. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, ovvero finchè il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il consiglio di amministrazione esercita le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo consiglio, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili. 5. L'elezione del nuovo consiglio di amministrazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione e l'assemblea non può nel frattempo svolgere le funzioni di cui alle lettere b) e seguenti del comma 2 dell'articolo 8. 6. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 7 comporta di diritto la decadenza da componente del consiglio di amministrazione. 7. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del consiglio di amministrazione, l'assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure di cui ai commi 1 e 3 entro sessanta giorni dalla cessazione. 8. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dell'Autorità . 9. L'assemblea d'ambito può deliberare la sfiducia del consiglio di amministrazione in carica solo con la contestuale elezione del nuovo consiglio. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno (...) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ed essere sottoscritta da almeno (...) enti consorziati. Art. 11 Attribuzioni del consiglio di amministrazione. 1. Il consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo dell'Autorità d'ambito. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto all'assemblea e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore. 2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al consiglio di amministrazione l'adozione dei seguenti atti: a) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; b) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'assemblea; c) le proposte all'assemblea degli atti di cui alle lettere b), d), g), h), i), l) e m) del comma 2 dell'articolo 8; d) le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; e) (...). 3. Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'assemblea. Art. 12 Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del consiglio di amministrazione. 1. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell'Autorità d'ambito o, in caso di assenza o impedimento, dal componente da lui delegato. 2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza e il voto favorevole della metà più uno dei componenti. 3. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche. Art. 13 Nomina e durata del presidente. 1. Il presidente dell'Autorità d'ambito viene eletto dall'assemblea d'ambito fra i suoi componenti sulla base di candidature presentate da almeno (...) enti consorziati. 2. L'elezione del presidente deve avvenire entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente statuto da parte di tutti gli enti consorziati. 3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessun candidato abbia riportato le maggioranze di cui al comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale (...), si procede a votazioni di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. 4. Il presidente dura in carica quattro anni, ovvero finchè il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il presidente esercita le proprie funzioni fino alla elezione del successore, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili. 5. L'elezione del nuovo presidente deve avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione e l'assemblea non può nel frattempo svolgere le funzioni di cui alle lettere b) e seguenti del comma 2 dell'articolo 8. 6. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 7 comporta di diritto la decadenza da presidente. 7. Le dimissioni del presidente vanno presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dell'Autorità . 8. L'assemblea d'ambito può deliberare la sfiducia del presidente in carica solo con la contestuale elezione del successore; in tale caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno (...) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ed essere sottoscritta da almeno (...) enti consorziati. Art. 14 Attribuzioni del presidente. 1. Il presidente dell'Autorità d'ambito o, in caso di assenza o impedimento, il componente del consiglio di amministrazione da lui delegato: a) ha la rappresentanza legale dell'ente con facoltà di delega al direttore; b) convoca e presiede l'assemblea; c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione; d) vigila sull'applicazione dello statuto, nonchè sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari; e) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonchè è alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione. Art. 15 Collegio dei revisori dei conti. 1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri. 2. I revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti al registro ufficiale dei revisori dei conti. 3. I revisori dei conti durano in carica tre anni, non sono revocabili se non per giusta causa, e sono rieleggibili per una sola volta. 4. Non possono essere eletti revisori dei conti, e se eletti decadono, i consiglieri comunali facenti parte del consorzio, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, coloro che sono legati all'ente facente parte del consorzio da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza, coloro che hanno stabili rapporti commerciali col consorzio, coloro che hanno liti pendenti con lo stesso. 5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. 6. Il collegio dei revisori collabora con l'assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 7. I revisori si riuniscono almeno ogni trimestre e possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea d'ambito e del consiglio di amministrazione. 8. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente all'assemblea. Art. 16 Direttore. 1. Il direttore è nominato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione. 2. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell'ente e in particolare: a) assiste gli organi istituzionali dell'Autorità ; b) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e ne redige i processi verbali; c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici; d) coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Autorità ; e) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Autorità ; f) è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti; g) esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti. h) comunica alla Regione eventuali inadempienze da parte degli enti consorziati; i) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'assemblea d'ambito agli enti consorziati; l) propone all'assemblea il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione. 3. Spettano al direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo dell'Autorità d'ambito. 4. Il direttore riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività . Art. 17 Disposizioni finanziarie. 1. I Comuni consorziati coprono le spese di funzionamento dell'Autorità d'ambito in ragione delle quote di partecipazione. 2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti consorziati deve avvenire entro e non oltre (...) giorni dalla data della richiesta. 3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'assemblea entro il (...) di ogni anno. Art. 18 Rinvio. 1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto, ivi compreso il controllo sugli atti dell'Autorità d'ambito, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili.