Regional Act No. 48 on the management of the patrimony of the Regole d’Ampezzo
颁布于 1975-05-03 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- Legge Regionale n. 48: Norme per la gestione del patrimonio delle Regole Ampezzane.
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Veneto
- 主题
- Agricultural and rural development, Forestry, Land and soil
- 关键词
- agricultural land, agro-forestry, public forest, forest management/forest conservation, public land, land tenure, right of use, pastoralism
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LEGGE REGIONALE N. 48 DEL 03-05-1975 REGIONE VENETO Norme per la gestione del patrimonio delle Regole Ampezzane. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO N. 19 del 7 maggio 1975 Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 A' sensi del Titolo III della legge 3 dicembre 1971, numero 1102 sono soggette alle disposizioni della presente legge le Regole Ampezzane e la loro Comunanza, costituite per il godimento, l' amministrazione e l' organizzazione dei beni agro - silvo - pastorali appresi per laudo. ARTICOLO 2 Le Regole Ampezzane associate nella Comunanza sono: a) la Regola alta di Lareto; b) la Regola alta di Ambrizzola; c) la Regola di Zuel; d) la Regola di Campo; e) la Regola di Pocol; f) la Regola di Rumerlo; g) la Regola di Cadin; h) la Regola di Chiave; i) la Regola Bassa di Lareto; l) la Regola di Mandres; m) la Regola di Fraina. ARTICOLO 3 I rapporti tra le singole Regole e la Comunanza sono disciplinati dal laudo. In caso di estinzione per qualsiasi causa di una Regola, i beni costituenti il suo patrimonio antico ai sensi del successivo articolo 8 sono devoluti alla Comunanza e rimangono soggetti alle norme contenute nello stesso art. 8. ARTICOLO 4 La Comunità Montana può concedere alla Regola e alla Comunanza la realizzazione degli interventi attinenti o connessi alle loro specifiche funzioni. In tal caso viene attribuito alla Regola o alla Comunanza, limitatamente alla realizzazione degli stessi interventi, il medesimo trattamento previsto per gli enti pubblici a norma dell' art. 6, ultimo comma, della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11. Tutti gli interventi regionali a favore delle società cooperative e loro consorzi si intendono estesi alle Regole e alla Comunanza di cui alla presente legge. ARTICOLO 5 Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge le regole e la Comunanza deliberano, con la maggioranza prevista dal proprio laudo o comunque da quello della Comunanza, la ricognizione del laudo stesso, la sua redazione o rielaborazione, anche ai fini di armonizzarlo con le disposizioni di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e di cui alla presente legge. ARTICOLO 6 Ai fini della prescritta pubblicità il laudo deve contenere norme atte a disciplinare: a) le finalità della Regola o Comunanza e gli interventi possibili in armonia con gli obiettivi della Comunità Montana ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; b) l' acquisto, la perdita e la sospensione dello stato di regoliere; c) l' ordinamento interno e la rappresentanza delle Regole e della Comunanza; d) l' acquisto, il godimento, l' amministrazione e gli atti di disposizione del patrimonio; e) la raccolta, la conservazione e la pubblicazione delle consuetudini e delle tradizioni regoliere; f) i rapporti della Regola o Comunanza con le altre Regole e con la Comunanza; g) l' approvazione di programmi, piani economici e bilanci; h) la risoluzione delle controversie interne alla Regola o Comunanza; i) le attività della Regola e della Comunanza in settori diversi da quello agro - silvo - pastorale. ARTICOLO 7 Sino a quando le Regole non abbiano codificato in un proprio laudo le rispettive consuetudini si presume che la Regola sia retta dalle norme contenute nel laudo della Comunanza o in un laudo tipo che quest' ultima potrà deliberare. ARTICOLO 8 Ai sensi e agli effetti dell' art. 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, costituiscono il patrimonio antico delle Regole e della Comunanza i beni agro - silvo - pastorali intavolati nel libro fondiario al nome delle Regole o della Comunanza, salvo quelli acquistati in data successiva al 31 dicembre 1952. Rientrano comunque nel patrimonio antico i beni agro silvo - pastorali riconosciuti di spettanza delle Regole o della Comunanza con decreto n. 31/ 60 del 23 marzo 1960 del Pretore di Cortina d' Ampezzo, emanato su domanda del Comune e delle undici Regole di Cortina d' Ampezzo. ARTICOLO 9 Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni trent' anni, ciascuna Regola e la Comunanza provvedono alla ricognizione generale del proprio patrimonio, indicandone la consistenza e, ove possibile, l' origine e la destinazione. L' atto relativo è soggetto alle medesime forme di pubblicità previste per i bilanci. Ove alle scadenze previste la Regola non abbia provveduto, può sostituirsi la Comunanza. ARTICOLO 10 I beni agro - silvo - pastorali costituenti il patrimonio antico delle Regole e della Comunanza sono inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alle attività agro - silvo - pastorali e connesse. Il vincolo è annotato nel libro fondiario, mediante apposizione nella partita tavolare relativa ai singoli beni della seguente dizione: << Bene inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro - silvo - pastorali e connesse, a norma dell' art. 11 della legge 3 dicembre, n. 1102 >>. Alla prima annotazione si provvede a seguito della deliberazione di cui al precedente art. 9. Ferma la natura privata delle Regole e l' autonomia della loro disciplina, il vincolo di destinazione di cui ai precedenti commi è riconosciuto di interesse generale. Sono esclusi dal vincolo e possono formare oggetto di libera contrattazione gli immobili iscritti al catasto edilizio urbano e aventi già alla data di entrata in vigore della presente legge una destinazione diversa da quella agro - silvo pastorale. ARTICOLO 11 Fermi i vincoli di inalienabilità ed indivisibilità la Regola o Comunanza può deliberare la modifica della destinazione stabilita per i beni costituenti il suo patrimonio antico per consentirne l' utilizzazione a fini turistici, escluso qualunque insediamento di tipo residenziale. La delibera, da adottarsi con la maggioranza prevista dal laudo, può riguardare soltanto beni di modesta entità e deve indicare la diversa utilizzazione prevista, nonchè i nuovi beni che vengono vincolati alle attività agro - silvo pastorali e connesse, in sostituzione dei primi e in misura tale da conservare comunque al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale. Ove la diversa utilizzazione prevista non sia realizzata direttamente dalla Regola o dalla Comunanza, nella delibera deve essere previsto altresì l' obbligo per i regolieri, o per i terzi ai quali essa venga eccezionalmente consentita, di mantenere per almeno un trentennio, sul bene o sui beni sottratti al vincolo agro - silvo - pastorale, la destinazione turistica pattuita. ARTICOLO 12 Prima di adottare la deliberazione di cui al precedente articolo la Regola o Comunanza deve sentire il parere dell' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste in ordine alla consistenza forestale e al vincolo idrogeologico e della Comunità Montana in ordine agli obiettivi della programmazione economica sociale della zona. La deliberazione della Regola o Comunanza ha effetto solo dopo che la Giunta regionale ha concesso apposita autorizzazione. Gli estremi della deliberazione della Regola o Comunanza e dell' autorizzazione regionale sono annotati nel libro fondiario, unitamente al vincolo imposto sui nuovi beni destinati ad attività agro - silvo - pastorali e connesse, a norma dell' art. 11, secondo comma. Prima di tale annotazione è vietato sottrarre i beni vincolati anche solo in parte alla loro destinazione. ARTICOLO 13 Ove la utilizzazione dei beni ai fini turistici, consentita a norma dei precedenti articoli, venga a cessare, i regolieri o i terzi che l' hanno realizzata hanno l' obbligo di ripristinare la primitiva destinazione dei beni a fini agro - silvo - pastorali, senza alcun onere per la Regola. ARTICOLO 14 Sui beni costituenti il patrimonio antico delle Regole o della Comunanza possono essere consentiti temporaneamente usi diversi da quelli forestali, alle condizioni seguenti: a) che la relativa deliberazione sia adottata con la maggioranza prevista dal laudo; b) che la concessione abbia durata strettamente limitata al periodo necessario per l' uso che si vuole consentire e comunque non superiore ai vent' anni; c) che al termine della concessione sia possibile il ripristino della destinazione forestale; d) che la scelta delle aree da utilizzare diversamente rispetti le esigenze tecniche della buona conduzione dei boschi e dei pascoli; e) che l' uso diverso temporaneamente consentito sia compatibile col piano generale di sviluppo della Comunità Montana. ARTICOLO 15 Prima di adottare la deliberazione di cui al precedente articolo la Regola o Comunanza deve sentire il parere dell' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste in ordine al rispetto della buona conduzione dei terreni e della Comunità Montana circa la compatibilità dell' iniziativa col piano generale di sviluppo economico e sociale della zona. La deliberazione ha effetto solo dopo che la Giunta regionale abbia concesso apposito nulla - osta. ARTICOLO 16 La costruzione di impianti di risalita, di piste di discesa e di ogni altra attrezzatura sportiva sui beni agro - silvo pastorali della Regola o della Comunanza possono essere consentiti solo eccezionalmente e nei limiti e alle condizioni previste dal rispettivo laudo, in modo da non compromettere il ripristino della destinazione forestale. ARTICOLO 17 Le Regole e la Comunanza curano la gestione dei boschi e dei pascoli attraverso una idonea conduzione tecnica secondo un piano economico redatto nel rispetto del laudo, della buona tecnica forestale e degli interessi territoriali espressi in altri piani. ARTICOLO 18 Sino a quando non si sia provveduto alla annotazione nel libro fondiario prevista dal precedente art. 10, restano fermi gli effetti delle iscrizioni effettuate anteriormente. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta. Data a Venezia, addì 3 maggio 1975