跳到主要内容
Nelum
意大利的法律

Regional Act No. 47 amending Regional Act No. 3 of 1994 on wildlife protection and Regional Act No. 20 of 2002 laying down the hunting calendar

颁布于 2005-07-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Toscana
主题
Wild species and ecosystems
关键词
hunting/capture, seasons, hunting gear/hunting methods, protection of species, biodiversity

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. LEGGE REGIONALE N. 47 DEL 25-07-2005 REGIONE TOSCANA Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3). BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31 del 3 agosto 2005 Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge ARTICOLO 1 Introduzione dell’articolo 6 bis alla l.r. 20/2002 1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’”) è inserito il seguente: “Art. 6 bis Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi 1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, le province rilasciano ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, un apposito tesserino in cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati. 2. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, durante il prelievo selettivo utilizzano il tesserino di cui al comma 1 e non devono segnare la giornata di caccia sul tesserino venatorio di cui all’articolo 6.”. ARTICOLO 2 Modifiche all’articolo 7 della l.r. 20/2002 1. Dopo il comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 20/2002 è inserito il seguente: “6 bis. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l’esclusione dei giorni di silenzio venatorio.”. ARTICOLO 3 Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2002 1. Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente: “3. Nelle aziende agrituristico-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.”. ARTICOLO 4 Modifiche all’articolo 28 della l.r 3/1994 1. Il comma 3 ter dell’articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) è sostituito dal seguente: “3 ter. In deroga alla forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 3, lettera b) è consentito lo svolgimento di dieci giornate annue di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo negli ambiti territoriali di caccia (ATC) toscani a partire dal 1 ottobre. E’ consentito altresì, svolgere la caccia anticipata alla selvaggina migratoria prevista dall’articolo 30, comma 6, da appostamento temporaneo nel solo ATC di residenza venatoria.”. ARTICOLO 5 Modifiche all’articolo 32 della l.r. 3/1994 1. La lettera aa) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente: “aa) cacciare la selvaggina migratoria per una distanza pari a mille metri dai valichi montani interessati da rotte di migrazione individuati dalla Regione;”. ARTICOLO 6 Norma transitoria 1. Entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in deroga all’articolo 28, comma 4 della l.r. 3/1994, i cacciatori che esercitano la caccia in via esclusiva ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 possono chiedere di modificare la forma di caccia in via esclusiva nelle forme di cui all’articolo 28, comma 3, lettere c) o d). 2. Negli stessi termini di cui al comma 1, i cacciatori che esercitano la caccia in via esclusiva ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 possono chiedere di modificare la forma di caccia in via esclusiva nella forma di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d). ARTICOLO 7 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 25 luglio 2005 La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19.7.2005.

Regional Act No. 47 amending Regional Act No. 3 of 1994 on wildlife protection and Regional Act No. 20 of 2002 laying down the hunting calendar · Nelum