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意大利的法律

Regional Act No. 43 making provision on mineral waters and thermal waters

颁布于 1996-09-02 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Basilicata
主题
Water
关键词
thermal and medicinal waters, authorization/permit, concession, water abstraction

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  1. LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 2-09-1996 REGIONE BASILICATA DISCIPLINA NELLA RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 44 del 6 settembre 1996 Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 1. Le sorgenti di acque minerali e termali suscettibili di utilizzazione economica fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione e la relativa ricerca e coltivazione è disciplinata dalla presente legge. 2. Rientrano nella disciplina della presente legge tutte le sorgenti la cui mineralità e termalità sia riconosciuta ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera t), e del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105. 3. La Giunta regionale dispone e adotta entro dodici mesi dall' entrata in vigore della presente legge, il Piano di tutela e sviluppo relativo ai bacini di riconosciuto interesse idrominerale e termale del territorio regionale. 4. Tale Piano delimita gli ambiti dei relativi bacini, prevede indirizzi e norme per promuoverne la tutela, la coltivazione idromineraria, il rispetto ambientale e individua gli strumenti e le azioni per contemperare ed integrare gli interessi dell' industria idromineraria e termale con le altre attività economiche in essere nella stessa area e con gli interessi collettivi generali; 5. Il Piano regolamenta inoltre le forme ed i modi di gestione dei relativi ambiti, attraverso l' istituzione di una apposita Autorità idromineraria e individua gli strumenti finanziari necessari alla loro piena attivazione e gestione. ARTICOLO 2 1. L' Amministrazione regionale, sentite le associazioni di categoria, promuove la partecipazione dei Comuni e delle Comunità Montane, ove esistenti, alla definizione del Piano di cui all' art. 1 ed alle procedure di rilascio dei permessi di ricerca e concessioni, ed acquisisce dati e studi utili a tali procedimenti, disponibili presso altri enti e strutture tecniche, Università e soggetti scientifici. ARTICOLO 3 1. L' Amministrazione regionale provvede in merito alle domande di permesso di ricerca e di concessione di acque minerali e termali, tenuto conto: a) delle condizioni idrogeologiche e della sensibilità ambientale delle aree, con particolare riferimento alla loro stabilità ; b) degli interessi preminenti in ordine alle esigenze di carattere pubblico; c) dell' importanza dell' oggetto dell' istanza nell' economia regionale; d) degli impegni assunti dal richiedente e della disponibilità , anche con riferimento non esclusivo ad eventuali specifiche esperienze nel settore, di capacità tecnica ed economica adeguata all' importanza della ricerca da svolgere, come specificato ai successivi articoli 12 e 19; e) del parere espresso dalle amministrazioni comunali nei cui territori ricade l' area interessata. ARTICOLO 4 1. Possono presentare istanza per ottenere il permesso di ricerca o la concessione mineraria le persone fisiche, le società di persone e di capitali e gli Enti locali. 2. L' istanza, da indirizzarsi al Presidente della Giunta regionale, deve contenere i seguenti dati ed allegati, che ne formano parte integrante: a) le generalità e il domicilio per le ditte individuali e per tutti i soci delle società di persone fisiche; per le società di capitali, la sede legale, la sede e le generalità dei legali rappresentanti nonchè la composizione del capitale sociale della società ; b) l' indicazione dell' estensione dell' area oggetto della domanda; c) il periodo di tempo per cui viene richiesto il permesso o la concessione; d) il certificato di iscrizione alla CCIAA; e) per le società , copie autentiche dell' atto costitutivo in vigore ed il relativo statuto, certificazione rituale da cui la società risulti essere in pieno esercizio dei propri diritti, l' ammontare del capitale sociale, le cariche sociali, il nome dei legali rappresentanti; f) per gli Enti locali la deliberazione dell' organo competente; g) mappa catastale con delimitazione della superficie richiesta nella domanda, con l' elenco di proprietari o possessori dei fondi in essa compresi; h) per le zone assoggettate ad eventuali vincoli di natura pubblica, il provvedimento autorizzativo del competente organo. 3. Oltre ai dati e documenti previsti dal presente articolo, la domanda di permesso di ricerca o di concessione deve contenere gli allegati all' uopo richiesti dai successivi articoli 12 e 19 ed altri eventualmente richiesti dall' Amministrazione regionale. La domanda, completa della documentazione allegata, deve essere depositata presso il Dipartimento alle Attività Produttive. 4. L' Ufficio regionale competente per l' istruttoria dell' istanza può richiedere ulteriori integrazioni alla documentazione presentata. ARTICOLO 5 1. La Giunta regionale, provvede al rilascio del permesso di ricerca o della concessione, secondo i criteri previsti dall' art. 3, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento delle relative domande. 2. Le Amministrazioni comunali, le AASSLL, le Amministrazioni provinciali e le CC CC II AA AA competenti per territorio devono emettere il parere di competenza entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta formulata dall' Amministrazione regionale; trascorso inutilmente tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Copia dell' istanza e della relativa mappa catastale, con l' indicazione dei proprietari dovrà essere esposta per 15 (quindici) giorni consecutivi all' Albo Pretorio dei Comuni interessati. 3. Il richiedente, dovrà inoltre, a propria cura e spesa, far inserire nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di appartenenza l' avviso dell' avvenuta presentazione della domanda e notificare copia della stessa ai proprietari delle aree interessate. ARTICOLO 6 1. Due o più istanze di permesso di ricerca o concessione sono considerate concorrenti qualora presentino interferenze nelle aree richieste e risultino presentate non oltre 60 (sessanta) giorni dall' ultimo giorno di pubblicazione della prima domanda all' albo pretorio del Comune nel cui territorio dovranno effettuarsi i lavori. In tali casi, previa verifica della possibilità di eliminare in via bonaria la situazione di interferenza, costituisce elemento di preferenza un più elevato rapporto, tra proprietà delle aree ed estensione del permesso di ricerca o della concessione e, in subordine, la precedenza nella presentazione della istanza. Le rimanenti istanze aventi titolo potranno comunque essere soddisfatte, per le parti residuali, dietro specifico assenso del richiedente. Per le concessioni, in particolare, il ricercatore ha titolo di priorità rispetto a qualsiasi altro soggetto richiedente. ARTICOLO 7 1. La concessione di sfruttamento minerario viene rilasciata a seguito di verifica del competente ufficio del Dipartimento Attività Produttive, che accerta la non interferenza con pozzi o sorgenti già in esercizio da concessioni precedenti. ARTICOLO 8 1. Il permesso di ricerca o la concessione non possono essere trasferiti, pena la nullità , per atto tra vivi, senza la preventiva autorizzazione dall' Amministrazione regionale. Sull' istanza preventiva la Giunta regionale si pronuncia nei termini, nelle forme e nei modi di cui alla presente Legge. 2. Qualora non sia stata richiesta ed ottenuta l' autorizzazione preventiva di cui al presente articolo la Giunta regionale pronuncia la decadenza del permesso di ricerca o della concessione. Le stesse disposizioni di applicano nel caso di trasformazione, fusione o comunque variazione dell' assetto societario e del capitale sociale della società concessionaria o titolare del permesso di ricerca. 3. Le società quotate devono chiedere preventiva autorizzazione alla Regione Basilicata per la trattazione continua delle quote societarie con l' obbligo, comunque di presentare entro il 30 gennaio di ogni anno la situazione aggiornata della composizione del capitale sociale al 31 dicembre precedente. ARTICOLO 9 1. Nel caso di morte del ricercatore o del concessionario il relativo permesso di ricerca o la concessione possono essere trasferiti, con provvedimento della Giunta regionale, agli eredi che ne facciano domanda entro 6 (sei) mesi dal decesso e che, nello stesso termine, abbiano nominato con la maggioranza indicata nell' articolo 1105 del CC, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l' Amministrazione regionale e con i terzi, sempre che gli eredi soddisfino le condizioni previste dalla presente legge. 2. Il permesso di ricerca e la concessione si intendono rinunciati e si applicano le disposizioni relative alla rinuncia nel caso non trovi attuazione quanto previsto al comma precedente. ARTICOLO 10 1. Il permesso di ricerca o l' atto di concessione rilasciato dall' Amministrazione regionale deve essere notificato a cura del titolare a tutti i proprietari e possessori dei terreni compresi nella superficie interessata, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del relativo provvedimento con l' avviso che essi non potranno opporsi ai lavori di ricerca o di sfruttamento minerario. 2. I proprietari e i possessori delle particelle effettivamente interessati da lavori di ricerca o di sfruttamento minerario hanno diritto al rimborso dei danni arrecati con il deposito dei una cauzione a garanzia da versare prima dell' inizio dei lavori. 3. Qualora le parti non si siano accordate in via di un bonario componimento sull' entità della funzione, il Presidente della Giunta regionale stabilirà entro 30 giorni ed in via provvisoria l' ammontare del deposito, sentiti, su richiesta, i periti di parte. 4. L' inizio dei lavori è subordinato, in tal caso all' avvenuto deposito dei titolari della cauzione presso la Tesoreria Regionale. 5. Ogni ulteriore contestazione tra le parti sarà decida dall' Autorità Giudiziaria. ARTICOLO 11 1. La ricerca di acque minerali e termali è consentita solo a chi abbia ottenuto il relativo permesso dall' Amministrazione regionale. 2. Il permesso di ricerca è rilasciato a chiunque ne faccia richiesta e dimostri di possedere i requisiti di cui alla presente legge. 3. Il permesso di ricerca ha per scopo: a) il rinvenimento di falde acquifere non affioranti e la captazione di sorgenti; b) gli esami dell' acqua rinvenuta per determinare le caratteristiche chimiche, fisiche, chimico fisiche e microbiologiche nell' arco delle quattro stagioni; c) la realizzazione delle opere di captazione di cui al successivo art. 16. 4. La richiesta di permesso deve essere corredata da: a) lo studio preliminare del bacino idrogeologico, delle sorgenti e delle falde sotto il profilo dell' alimentazione e delle potenzialità ; b) la delimitazione dell' area in cui si intende sviluppare la ricerca. ARTICOLO 12 1. La domanda volta ad ottenere il permesso di ricerca, oltre a quanto previsto dal precedente art. 4 e l' ulteriore documentazione che l' interessato ritenga opportuno presentare, deve contenere per formarne parte integrante: a) piano topografico della superficie che sarà interessata dallo studio idrogeologico di cui alla lettera a) del quarto comma del precedente art. 11, in scala adeguata e comunque non superiore a 1: 10.000; b) relazione idrogeologica della zona interessata dalle ricerche, redatta da tecnico professionista abilitato, comprendente un rilevamento geologico strutturale in scala adeguata, costitutiva dello studio di cui alla lettera a) del quarto comma del precedente art. 11, tendente anche a dimostrare che tale area è indiziata della presenza di un giacimento minerario; c) programma di ricerca che si intende effettuare, con l' indicazione delle previsioni generali di spesa e dei relativi mezzi finanziari, della data di inizio lavori e del direttore dei lavori, nonchè relazione illustrativa del programma generale dei lavori e piano di fattibilità economico finanziaria; d) impegno a controllare la portata e la temperatura delle sorgenti rinvenute, ad eseguire sulle stesse le analisi opportune presso laboratori autorizzati, i cui campioni dovranno essere prelevati alla presenza di funzionari regionali appositamente delegati, facendone avere periodicamente i dati agli Uffici regionali competenti. 2. Prima dell' ottenimento del provvedimento autorizzativo, il richiedente, a propria cura e spese, dovrà dare comunicazione, a tutti i proprietari ed i possessori delle particelle ricadenti nell' area interessata, dell' avvenuta presentazione dell' istanza, dandone dimostrazione all' Amministrazione regionale. ARTICOLO 13 1. Il permesso di ricerca può essere rilasciato per un' area non eccedente i 100 Ha, e non può avere validità superiore a 3 (tre) anni. 2. Allo stesso ricercatore contemporaneamente o nelle more della durata possono essere rilasciati più permessi in zone diverse, purchè nel complesso dei permessi coesistenti non sia superato il limite di 200 ha nell' ambito dello stesso bacino idrominerario, previa verifica, nel caso trattasi di richiedenti già concessionari, del grado di saturazione delle sorgenti già utilizzate. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ad un unico soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell' art. 2359 del codice civile. 4. Il mancato rispetto dei limiti di cui al comma 2, anche intervenuto in data successiva al rilascio dei singoli permessi di ricerca, comporta l' immediata revoca di tutti i permessi rilasciati ai soggetti coinvolti. ARTICOLO 14 1. Il permesso di ricerca accordato dall' Amministrazione regionale deve contenere: a) l' indicazione della superficie accordata al richiedente; b) la data di inizio dei lavori; c) la determinazione del canone annuo e degli altri diritti dovuti ai sensi della normativa statale e regionale; d) l' approvazione del programma di ricerca di cui alla lettera c) dell' articolo 12; e) le prescrizioni circa la modalità della ricerca e dei relativi lavori, la salvaguardia della situazione idrogeologica e ambientale, la ricomposizione dei siti di ricerca, nonchè la salvaguardia di preminenti interessi generali; f) disposizioni circa il versamento di eventuali cauzioni o la prestazione di idonee garanzie fidejussorie a carico del richiedente; g) eventuali altre prescrizioni ritenute necessarie per il buon andamento dei lavori di ricerca. 2. Al provvedimento è allegata la planimetria catastale della superficie accordata in permesso per formarne parte integrante. 3. Il permesso di ricerca viene rilasciato al richiedente dietro il pagamento della relativa tassa di concessione regionale ed il versamento della cauzione o la prestazione di garanzie di cui al precedente punto f) quanto prescritte. 4. Copia del permesso di ricerca è inviata dalla Regione ai Comuni e alle Province territorialmente interessati. ARTICOLO 15 1. Il titolare del permesso può chiedere una sola proroga per la durata massima di 1 (uno) anno, qualora abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso ed offra congrue giustificazioni relative alla necessità di proseguire la ricerca. 2. La richiesta di proroga deve essere inoltrata al Presidente della Giunta regionale almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del permesso di ricerca. 3. Il titolare del permesso di ricerca, nelle stesse forme previste per il rilascio, può chiedere la riduzione o l' ampliamento dell' area di ricerca nei limiti di cui all' art. 13, e le eventuali varianti che si rendessero necessarie, durante l' esecuzione dei lavori, al programma di ricerche di cui alla lettera c) dell' art. 12. ARTICOLO 16 1. Il ricercatore, una volta individuate le sorgenti oggetto del permesso, deve presentare all' Amministrazione regionale domanda di sfruttamento minerario con allegate 3 copie del progetto esecutivo delle opere di captazione. 2. Entro 39 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda l' Amministrazione regionale provvede in merito. 3. E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni eventuali causati dai lavori di ricerca e restano ferme nei suoi confronti le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 1959, n. 128. ARTICOLO 17 1. Il titolare del permesso di ricerca deve inviare ogni 6 (sei) mesi una dettagliata relazione sullo svolgimento delle ricerche e sui risultati ottenuti. 2. Nella fase di ricerca è vietato effettuare lavori di coltivazione mineraria o, comunque, la commercializzazione delle acque rinvenute. 3. Il permesso di ricerca può essere revocato, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, per sopravvenuti e prevalenti motivi di interesse pubblico. Il ricercatore ha diritto, in tal caso, al rimborso delle spese sostenute. ARTICOLO 18 1. Le acque minerali e termali possono essere coltivate solo da chi ne abbia avuta la concessione. 2. Formano esclusivamente oggetto di concessione quelle sorgenti di acque minerali e termali conformi alle disposizioni di cui alla DLgs 105/ 1992 nei singoli punti di emergenza naturale o perforata, di cui l' Amministrazione abbia riconosciuta l' esistenza e la coltivabilità , a seguito di espressa ricerca eseguita secondo le modalità previste dalla presente legge. 3. La concessione può essere rilasciata, con priorità al ricercatore nei confronti di altri soggetti, a chiunque, persona fisica o società legalmente costituita, ne faccia richiesta e presenti un adeguato piano di fattibilità economica e finanziaria con la puntuale indicazione degli elementi di garanzia a sostegno degli investimenti programmati e delle figure professionali idonee alla conduzione tecnica dello stabilimento industriale, riportate in un apposito piano occupazionale. 4. La priorità riconosciuta al ricercatore deve essere attivata entro e non oltre un anno dal riconoscimento e coltivabilità delle sorgenti e, comunque, non oltre sei mesi dopo la scadenza del permesso di ricerca. ARTICOLO 19 1. La domanda volta ad ottenere la concessione, altre ai dati ed agli allegati richiesti dall' artº 4 ed alla ulteriore documentazione che l' interessato ritenga opportuno presentare, deve contenere per formarne parte integrante: a) la classificazione e l' impiego previsto dall' acqua oggetto della concessione; b) certificati, rilasciati dagli Enti autorizzati, degli accertamenti fisici, chimico - fisici, microbiologici, nonchè gli esami clinici e farmacologici ai sensi della normativa sanitaria vigente; c) studio idrogeologico dettagliato del bacino di alimentazione e del regime idrologico dei punti d' acqua chiesti in concessione, proiettato su un arco di almeno 12 (dodici) mesi, redatto da tecnico professionista abilitato, comprendente la valutazione volumetrica dell' acquifero; d) piano topografico dell' area richiesta in concessione in scala adeguata; e) mappa catastale (5 copie) con delimitazione dell' area di protezione assoluta della sorgente e dell' area di salvaguardia, con l' indicazione precisa e tassativa delle sorgenti ed in genere dei punti d' acqua da coltivare; f) programma dei lavori comprendente il progetto definitivo delle opere di adduzione e deposito, nonchè progetto delle infrastrutture ed attrezzature necessarie all' utilizzazione; g) piano tecnico e finanziario della coltivazione, anche con riguardo alle infrastrutture, con prospetto dell' organico che si intende impiegare e con il programma di coltivazione del primo biennio; h) la documentazione dei mezzi finanziari adeguati al programma ed al piano di cui alle precedenti lettere f) e g). 2. Contestualmente alla richiesta di concessione il richiedente, a propria cura e spese, dovrà dare comunicazione, a tutti i proprietari ed i possessori delle particelle ricadenti nell' area interessata, dell' avvenuta presentazione della istanza, dandone dimostrazione all' Amministrazione regionale. ARTICOLO 20 2. L' atto di concessione rilasciato dalla Giunta regionale deve contenere: a) l' indicazione del periodo di tempo e della superficie per cui la concessione è rilasciata; b) la perimetrazione dell' area di concessione, dell' area di salvaguardia, dell' area di protezione assoluta; c) le misure di vigilanza sulla coltivazione con le prescrizioni da seguire, ivi compresa la misurazione della portata delle singole sorgenti o dei singoli pozzi, da effettuarsi semestralmente alla presenza di un funzionario regionale; d) la prescrizione in merito alla messa in opera presso ogni pozzo o sorgente, a carico del concessionario, di misuratori automatici a registrazione continua di portata e di conducibilità elettrica, adeguatamente sigillati a cura del competente ufficio regionale, nonchè di pluviografi e termografi ubicati in posizione idonea nell' area di concessione. Tale disposizione non si applica nei riguardi delle concessioni di applica nei riguardi delle concessioni di acque minerali sfruttate esclusivamente come bibite sul posto, di cui all' art. 43; e) le prescrizioni circa la salvaguardia delle caratteristiche di salubrità dell' area di concessione e della situazione idrogeologica, nonchè dei preminenti interessi generali; f) le prescrizioni circa la periodicità delle analisi delle caratteristiche chimiche, chimico fisiche e batteriologiche dell' acqua; g) le prescrizioni ulteriori, rispetto agli impegni assunti nella domanda ed in ordine alla specificità dell' area e delle acque oggetto di concessione; h) l' approvazione del programma dei lavori e del piano tecnico e finanziario della coltivazione di cui ai punti f) e g) dell' art. 19; i) la determinazione del canone annuo e degli altri diritti dovuti ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali; l) le disposizioni circa il versamento di eventuali cauzioni o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente; m) l' ammontare dell' indennità eventualmente dovuta al ricercatore ai sensi dell' art. 21; n) l' ammontare dell' indennità dovuta a proprietari o possessori dei fondi ricadenti nell' area di protezione assoluta e nell' area di salvaguardia, ai sensi dell' art. 24. 2. Al provvedimento devono essere uniti, per formarne parte integrante, la planimetria catastale in scala opportuna da cui risultino distintamente le aree di cui alla lettera b) del presente articolo e l' elenco dei proprietari o possessori i cui terreni ricadono nelle varie aree. 3. Il provvedimento è pubblicato sul BU della Regione, ed in ogni caso comunicato alle Amministrazioni Provinciale e Comunali interessate. 4. L' atto di concessione è trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari a spese del concessionario. ARTICOLO 21 1. Ove la concessione sia accordata a soggetto diverso dal ricercatore scopritore, questi ha diritto ad un' indennità , a carico del titolare della concessione, in ragione delle opere effettuate nella fase di ricerca e di ogni altro onere sostenuto e documentabile. 2. L' ammontare dell' indennità è determinato nell' atto di concessione, qualora non sia stato precedentemente concordato tra il ricercatore e il concessionario. Ogni dissenso sulla determinazione costituisce controversia tra il ricercatore e il concessionario di competenza dell' autorità giudiziaria. ARTICOLO 22 1. La concessione è rilasciata per una durata proporzionata agli interventi programmati e, comunque, per la durata massima di 15 (quindici) anni rinnovabili per periodi non superiori a 15 (quindici) anni. 2. Il rinnovo è chiesto un anno prima della scadenza e può essere accordato, nei modi del rilascio, quando il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione e dalla vigente normativa. ARTICOLO 23 1. L' estensione dell' area oggetto di concessione, dell' area di salvaguardia, dell' area di protezione assoluta, sono correlate alle caratteristiche idrogeologiche del bacino ed alla specificità della sorgente, così come stabilite e valutate in base agli studi idrogeologici presentati dal richiedente, all' analisi comparata con altri dati in possesso dell' Amministrazione regionale o da essa acquisibili presso altri enti, ed a verifiche tecniche da essa appositamente disposte. 2. La superficie massima dell' area di concessione non potrà essere comunque superiore a 75 Ha. 3. Nell' ambito dello stesso bacino le Concessioni rilasciate allo stesso soggetto non possono superare 150 Ha. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ad un unico soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell' art. 2359 del codice civile. 5. Il mancato rispetto dei limiti di cui al comma 3, anche intervenuto in data successiva al rilascio dei singoli permessi di ricerca, comporta l' immediata revoca di tutte le concessioni rilasciate ai soggetti coinvolti. ARTICOLO 24 1. Nel perimetro dell' area di concessione non possono intraprendersi attività estrattive, trivellazioni di pozzi o scavi che arrechino modificazioni qualitative o quantitative ai giacimenti. 2. Nell' area di salvaguardia eventuali interventi di trasformazione d' uso del territorio sono sottoposti alla previa autorizzazione dell' Amministrazione regionale. 3. Nell' area di protezione assoluta non può svolgersi alcuna attività nè agricola nè antropica ed in ogni caso nessuna trasformazione del suolo, fatte salve le opere e le attività concernenti lo sfruttamento idrominerario e/ o termale. 4. L' eventuale mancato guadagno derivante dal vincolo imposto sull' area di protezione assoluta e/ o sull' area di salvaguardia è risarcito al proprietario o possessore del terreno da parte del concessionario, e così pure la eventuale apposizione di limiti, divieti e prescrizioni che incidano sulle attività economiche in essere nell' area di salvaguardia, qualora siano disposti a tutela dell' attività a carattere idrominerario anche con provvedimento diverso dall' atto di concessione. 5. L' entità del risarcimento, qualora non sia stata concordata tra il concessionario ed i soggetti interessati, o non sia stata fissata nel provvedimento concessorio, è determinata dal Presidente della Giunta regionale, sentiti su richiesta i periti di parte. 6. Il risarcimento di cui ai commi che precedono è dovuto anche per le aree oggetto di concessioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Ogni dissenso sulla determinazione dell' entità del risarcimento operato dalla Giunta regionale costituisce controversia fra le parti interessate di competenza della autorità giudiziaria. ARTICOLO 25 1. Il concessionario deve dare, ogni sei mesi, comunicazione scritta al Dipartimento regionale competente riguardo a: a) dati giornalieri di portata, di temperatura e di conducibilità elettrica con i relativi grafici originali delle sorgenti in concessione, desunti dagli strumenti misuratori di cui all' artº 20; b) dati giornalieri pluviometrici e termografici, con i relativi grafici originali, desunti dagli strumenti di cui all' art. 20; c) dati relativi alla quantità di acqua imbottigliata mensilmente; d) dati relativi al numero delle persone impiegate negli stabilimenti. ARTICOLO 26 1. Costituiscono pertinenze minerarie le opere e gli impianti per la captazione, l' adduzione e la raccolta delle acque e per contenimento, la manutenzione dei fanghi, escluse le attrezzature e gli impianti esclusivamente alberghieri, industriali e sanitari. ARTICOLO 27 1. Entro il perimetro della concessione tutte le opere strettamente necessarie alla coltivazione ed alla protezione delle acque sono considerate di pubblica utilità . 2. In caso di contestazione circa la necessità e sulle modalità delle opere stesse si pronuncia la Giunta regionale, sentite le Amministrazioni comunali e provinciali interessate. ARTICOLO 28 1. L' iscrizione delle ipoteche sui beni oggetto della concessione e sulle pertinenze inseparabili senza pregiudizio del giacimento è subordinata all' autorizzazione della Giunta regionale. 2. L' iscrizione ipotecaria non può essere autorizzata per una somma superiore al 50% del valore delle pertinenze come determinato dall' Amministrazione regionale; 3. L' espropriazione del diritto di concessione può essere promossa solo da creditori ipotecari, con precetto notificato all' organo che ha rilasciato la concessione. 4. L' aggiudicatario subentra nei diritti ed obblighi stabiliti nell' atto di concessione, purchè possieda, a giudizio insindacabile della Giunta regionale, adeguata capacità tecnico economica ai sensi della lettera d) dell' art. 3. ARTICOLO 29 1. In caso di fallimento del concessionario ed espletati gli adempimenti di cui al RD 16.3.1942 n. 267, l' aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti nell' atto di concessione, purchè possieda, a giudizio insindacabile della Giunta regionale, adeguata capacità tecnico - economica ai sensi della lettera d) dell' art. 3. ARTICOLO 30 1. La Giunta regionale può , per motivi di pubblico interesse, introdurre modifiche o prescrizioni ai provvedimenti di concessione precedentemente rilasciati. 2. Il titolare della concessione può chiedere alla Giunta regionale eventuali variazioni al programma dei lavori, ed al piano tecnico - finanziario di cui ai punti f) e g) dell' art. 19, ovvero la riduzione o l' ampliamento dell' area di concessione nel rispetto dei limiti di cui all' art. 23. 3. La Giunta regionale decide nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge per il rilascio della concessione. ARTICOLO 31 1. Le concessioni devono essere costantemente esercitate tranne che sia consentita, per ragioni motivate, la sospensione delle attività dalla Giunta regionale. 2. La sospensione delle attività legata a fatti stagionali, e comunque prevista nei programmi di lavoro e di coltivazione di cui all' art. 19, non costituisce sospensione rilevante ai fini del precedente comma e dell' art. 34 lett b). ARTICOLO 32 1. Il permesso di ricerca e la concessione cessano per: a) scadenza del termine; b) rinuncia; c) decadenza; d) revoca. ARTICOLO 33 1. La dichiarazione di rinuncia deve essere comunicata per iscritto dal ricercatore o dal concessionario all' Amministrazione regionale, e non deve contenere condizione alcuna. 2. Dalla data di presentazione di tale dichiarazione il ricercatore o il concessionario devono astenersi da lavori di ricerca o coltivazione e dal variare in qualsiasi modo lo stato del bene oggetto di concessione e delle sue pertinenze, ma devono custodire tali beni e provvedere alla loro manutenzione fino al momento della consegna degli stessi all' Amministrazione regionale. 3. Qualora il rinunciante apporti modifiche allo stato di detti beni è obbligato al ripristino a proprie spese, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dall' Amministrazione regionale. 4. Il concessionario rinunciante deve consegnare il giacimento con le pertinenze inseparabili all' Amministrazione regionale, ed ha diritto soltanto a trattenere, con le cautele dettate da quest' ultima gli oggetti che possono essere separati senza pregiudizio del giacimento. 5. Il titolare del permesso di ricerca deve lasciare l' area libera e sgombra da attrezzi e impianti. ARTICOLO 34 1. La Giunta regionale può pronunciare la decadenza del permesso di ricerca o della concessione quando il relativo titolare: a) non abbia iniziato i lavori nel termine previsto, e comunque, entro 6 (mesi) dalla data del rilascio del permesso o della concessione, salvo causa di forza maggiore; b) abbia sospeso i lavori per oltre 6 (sei) mesi salvo causa di forza maggiore, senza specifica autorizzazione dell' Amministrazione regionale; c) non abbia versato il canone annuo e le altre somme dovute ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali; d) non abbia rispettato le prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento concessorio, o quando non venga dato alla ricerca o alla coltivazione adeguato sviluppo; e) non abbia rispettato le prescrizioni relative al trasferimento con atto tra vivi ai sensi dell' art. 8, o, comunque, commetta gravi inosservanze rispetto agli obblighi previsti dalla vigente legge; f) subisca la revoca dei provvedimenti di riconoscimento di cui all' art. 19 lettera b); g) abbia violato le norme vigenti relative al diritto del lavoro e ai CCNL. 2. La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi, al concessionario o al ricercatore, al quale viene fissato il termine non superiore a 120 (centoventi) giorni per adempiere agli obblighi imposti e/ o alle eventuali controdeduzioni. ARTICOLO 35 1. La Giunta regionale può disporre con provvedimento motivato la revoca del permesso di ricerca o della concessione per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse, determinando nel contempo l' indennità dovuta. ARTICOLO 36 1. La rinuncia, la decadenza e la revoca del permesso di ricerca o della concessione hanno effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento nel BU della Regione; i destinatari dei relativi provvedimenti devono osservare le prescrizioni di cui all' art. 33. 2. Il concessionario o ricercatore rinunciante o decaduto non ha diritto a compensi, indennità o rimborsi dall' Amministrazione regionale o da parte degli eventuali successivi ricercatori o concessionari. 3. In caso di nuova concessione la Giunta regionale determina, nel provvedimento di concessione, il corrispettivo dovuto per l' utilizzo delle pertinenze che non possono essere separate senza pregiudizio dell' attività estrattiva. ARTICOLO 37 1. La vigilanza sui lavori di ricerca e sull' utilizzazione delle acque minerali e termali è attuata dal Dipartimento regionale competente per materia, di concerto con l' Autorità prevista dal Piano di cui all' art. 1. 2. I concessionari debbono fornire al Dipartimento regionale competente per materia i dati statistici ed ogni altro elemento informativo che sia loro richiesto e mettere a disposizione dei funzionari i dati relativi ai lavori in corso. In caso di rifiuto i funzionari suddetti possono richiedere alla Pubblica Autorità la necessaria assistenza. 3. I dati, le notizie ed i chiarimenti ottenuti godranno della guarentigia stabilita dalla legge 9 luglio 1926, n. 1162, art. 11. ARTICOLO 38 1. Entro l' ultimo trimestre di ciascun anno, deve essere inviato al Dipartimento regionale competente per materia il programma dei lavori relativi al permesso di ricerca ed alla concessione, nonchè il programma degli eventuali interventi previsti per lo stabilimento di imbottigliamento, che ciascun ricercatore o concessionario intende svolgere nell' anno successivo. 2. Decorso tale termine, il programma che non abbia dato luogo a rilievi si intende approvato. La mancata presentazione del programma dei lavori o l' inosservanza di esso costituisce causa di decadenza ai termini dell' art. 34. ARTICOLO 39 1. A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali senza il relativo permesso è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 3.000.000 a L. 18.000.000. 2. A chiunque intraprenda la coltivazione dei giacimenti di acque minerali o termali senza il prescritto titolo è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 4.000.000 a L. 20.000.000. 3. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell' anno di concessione o del permesso di ricerca è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 3.000.000 a Lº 15.000.000 oltre all' avvio della procedura di decadenza. 4. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 oltre alle sanzioni previste, comportano l' obbligo del ripristino idrogeologico e ambientale, da realizzarsi in conformità alle disposizioni formulate dalla Giunta regionale. 5. Al ricercatore che utilizzi l' acqua minerale o termale rinvenuta è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da Lº 4.000.000 a L. 20.000.000. 6. In caso di omessa o tardiva installazione, per un periodo superiore a 30 giorni rispetto a quello stabilito dall' Amministrazione Regionale, degli strumenti misuratori di cui all' art. 20, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 5.000.000 a L. 15.000.000. 7. La disattivazione o la manomissione anche parziale degli strumenti misuratori di cui al precedente comma 6, vanno immediatamente segnalate alla Regione; nel caso di disattivazione o manomissione anche parziale degli stessi, per un periodo superiore a cinque giorni, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 5.000.000 a L. 15.000.000. Qualora la disattivazione o manomissione dovessero protrarsi per oltre 30 (trenta) giorni consecutivi e concorrendo la mancata segnalazione alla Regione si avvia la procedura di decadenza dalla concessione. 8. Nel caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni di cui agli artt. 25 e 37 e del programma dei lavori di cui all' art. 38 della presente legge, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 5.000.000. 9. Ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da Lº 500.000 a L. 5.000.000. 10. Per l' accertamento delle violazioni e l' applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui alla legge 24.11.1981, n. 689. ARTICOLO 40 1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull' applicazione delle norme di pulizia delle acque minerali e termali, nonchè le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cui al DPR 27.4.1955, n. 547, al DPR 19.3.156, n. 302 e alla LR 16.11. 1982, n. 36, e successive modificazioni. 2. In tali materie il presidente della Giunta regionale può , in ogni tempo disporre prescrizioni a carico del concessionario o del ricercatore di giacimenti di acque minerali o termali. ARTICOLO 41 1. Entro 6 (sei) mesi dalla entrata in vigore della presente legge tutti i permessi e le concessioni in atto sono sottoposti, con nuovo provvedimento, a revisione da parte del competente ufficio regionale, ai fini dell' adeguamento alla presente normativa. 2. I titolari delle concessioni, di cui al precedente comma 1, presentano entro 3 (tre) mesi dalla entrata in vigore della presente legge istanza motivata di definizione delle aree di salvaguardia e di protezione assoluta ricadenti nell' area di concessione. Entro lo stesso termine devono inoltre presentare i progetti relativi alla installazione degli strumenti misuratori di cui all' art. 20. 3. E' fatta salva la durata dei permessi di ricerca e delle concessioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Nel caso di più concessioni insistenti su un unico bacino, l' Amministrazione regionale determina i metodi e le procedure idonee a disciplinare gli emungimenti ed a determinare un razionale sfruttamento delle acque, in modo da evitare danni alla sicurezza ed alla corretta gestione del patrimonio idrominerario e termale. ARTICOLO 42 1. Gli atti ed i provvedimenti di cui alla presente legge sono soggetti alle tasse di concessione regionale ai sensi delle vigenti leggi. 2. A carico del ricercatore è stabilito un canone proporzionale annuo di L. 10.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell' area oggetto del permesso, con un minimo non inferiore a L. 1.000.000. 3. A carico del concessionario è stabilito un canone proporzionale annuo per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell' area oggetto di concessione: a) di L. 100.000 con un minimo complessivo di L. 10.000.000 per le concessioni sfruttate per l' imbottigliamento; b) di L. 50.000 con un minimo complessivo di L. 5.000.000 per concessioni di acque termali e di acque minerali per cure idrotermali. 4. I versamenti devono essere effettuati la prima volta all' atto del rilascio del permesso di ricerca o della concessione e successivamente entro la scadenza di ciascun anno di validità dei relativi provvedimenti. 5. Per le concessioni e i permessi di ricerca già rilasciati, l' adeguamento del canone decorre dall' entrata in vigore della presente legge. 6. I canoni proporzionali in parola sono adeguati ogni anno con provvedimento della Giunta regionale sulla base degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall' Istituto Centrale di Statistica e riferito al 31 dicembre dell' anno precedente. 7. I concessionari in aggiunta alle somme previste dai precedenti commi, sono tenuti a versare alla Regione, con periodicità trimestrale un importo di L. 0,5 per ogni litro emunto, a qualsiasi titolo utilizzato, così come risultante dalle periodiche letture dei misuratori di cui all' art. 20. ARTICOLO 43 1. L' Amministrazione regionale si riserva lo sfruttamento degli affioramenti di acque minerali, delegandolo ai comuni competenti per territorio nei singoli punti di emersione naturale esistenti e noti all' atto dell' emanazione della presente legge, per l' utilizzo come bibite sul posto consentendone direttamente la gestione anche in forme consortili o rilasciandone la concessione a chiunque ne faccia richiesta, con priorità per i soggetti associativi e cooperative giovanili che abbiano i requisiti per accedere alla legge 44/ 1986 o soggetti titolari ad attivare lavori socialmente utili. 2. Tali concessioni sono rilasciate in relazione al solo punto di emersione naturale ed alla superficie immediatamente circostante, da attrezzare come area di sosta, per pic nic, o comunque attrezzata in connessione alle attività di sfruttamento della sorgente. 3. Per tali concessioni non è consentita la ricerca, la modifica dello stato idrogeologico del sito, il potenziamento della portata acquifera della sorgenti, o la predisposizione di impianti di imbottigliamento; è consentita la corresponsione di un prezzo per ogni litro raccolto dagli utenti, col rilascio di adeguata ricevuta. 4. I comuni delegati disciplineranno la materia con regolamenti attuativi approvati a norma di legge. 5. Le entrate derivanti da quanto previsto nel presente articolo sono attribuite ai comuni delegati che potranno operare in deroga a quanto previsto nel precedente articolo 42 in ordine ai canoni a carico dei concessionari. ARTICOLO 44 1. La domanda di concessione di acque minerali per l' utilizzo come bibite sul posto, oltre ai dati ed allegati richiesti dall' art. 4, ed alla ulteriore documentazione che l' interessato ritenga opportuno presentare, deve contenere per formarne parte integrante: a) planimetria in scala adeguata dell' area, con l' indicazione specifica della sorgente; b) certificati, rilasciati dagli enti autorizzati, degli accertamenti relativi alla qualità delle acque ed alla portata della sorgente; c) progetto di sistemazione dell' area circostante alla sorgente; d) progetto organizzativo, comprendente le modalità di pulizia, vigilanza e gestione dell' area con prospetto dell' organico che si intende impiegare e documentazione dei relativi mezzi finanziari; e) impegno a controllare periodicamente la qualità e la portata della sorgente, comunicandone i dati all' Amministrazione regionale e comunale competente per territorio. ARTICOLO 45 1. L' atto di concessione è rilasciato nelle forme di cui all' art. 20, tenuto conto delle modalità e dimensioni dell' intervento programmato dal richiedente, e delle correlate necessità di semplificazione del procedimento. ARTICOLO 46 I proventi derivanti dall' applicazione dell' artº 4 quinto comma - nonchè le maggiori entrate derivanti dall' applicazione dell' art. 39 e art. 42 della presente legge valutati in L. 500 milioni, affluiranno al cap. 75 (di nuova istituzione) così denominato " proventi relativi all' attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali". La somma di cui al comma precedente è destinata al finanziamento della difesa attiva dei bacini idrominerari e termali e farà carico al Cap. 6215 (di nuova istituzione). Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1996 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa. I proventi derivanti dall' applicazione dell' artº 4 quinto comma - nonchè le maggiori entrate derivanti dall' applicazione dell' art. 39 e art. 42 della presente legge valutati in L. 500 milioni, affluiranno al cap. 75 (di nuova istituzione) così denominato " proventi relativi all' attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali". La somma di cui al comma precedente è destinata al finanziamento della difesa attiva dei bacini idrominerari e termali e farà carico al Cap. 6215 (di nuova istituzione). Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1996 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa. Entrata Cap. 75 (di nuova istituzione) Proventi relativi alle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali Lº 500.000.000. I proventi derivanti dall' applicazione dell' artº 4 quinto comma - nonchè le maggiori entrate derivanti dall' applicazione dell' art. 39 e art. 42 della presente legge valutati in L. 500 milioni, affluiranno al cap. 75 (di nuova istituzione) così denominato " proventi relativi all' attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali". La somma di cui al comma precedente è destinata al finanziamento della difesa attiva dei bacini idrominerari e termali e farà carico al Cap. 6215 (di nuova istituzione). Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1996 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa. OMISSIS Uscita Cap. 6215 (di nuova istituzione) " Finanziamento della difesa attiva dei bacini idrominerali e termali". ARTICOLO 47 1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 2 settembre 1996 Commissariato del Governo nella Regione Basilicata Prot n 43/ 2.20.02 LR concernente " Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali". Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente, ai sensi dell' art. 127 della Costituzione, nel presupposto, in ordine all' art. 8, 2 comma, che la decadenza non può essere automatica, ma è subordinata alla decisione dell' Amministrazione in seguito alla conclusione di un apposito procedimento amministrativo, come, peraltro, risulta correttamente previsto dall' art. 34 della legge medesima.

Regional Act No. 43 making provision on mineral waters and thermal waters · Nelum