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意大利的法律

Regional Act No. 4 setting up the Regional Register of Forestry Enterprises pursuant to Legislative Decree No. 227 of 2001 laying down guidelines and modernizing the forestry sector

颁布于 2009-03-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Legge Regionale n. 4: Istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).
语言
Italian
类型
法令
国家
意大利 · Puglia
主题
Forestry
关键词
registration, non-governmental entity

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 11-03-2009 REGIONE PUGLIA Istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 40 del 13 marzo 2009 IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTAREGIONALE PROMULGA la seguente legge: ARTICOLO 1 (Istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive) 1. La Regione Puglia promuove la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore forestale e delle sistemazioni idraulico forestali al fine di qualificarne la professionalità. 2. La Regione Puglia istituisce l’albo delle imprese per l’esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e delle sistemazioni idraulico forestali. 3. All’albo possono essere iscritti le imprese singole, i consorzi stabili di imprese e i consorzi tra società cooperative, che operano nel settore agroforestale e ambientale in via continuativa o comunque prevalente. 4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con regolamento, le modalità e i requisiti per l’iscrizione delle imprese all’albo, per la loro cancellazione e per l’aggiornamento dell’albo medesimo. 5. Gli interventi pubblici forestali se non attuati per amministrazione diretta sono affidati, dall’ente pubblico competente, alle imprese iscritte all’albo di cui al comma 2. Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì, 11 marzo 2009 VENDOLA

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